ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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NB completare le voci evidenziate in giallo
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FASCIA PROFESSIONALEINCARICHIVOCE RETRIBUTIVA20162017201820192020TOTALE TOTALE COMPLESSIVOQUOTA CONVENZIONETOTALE ENTI CONVENZIONATI
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A1) incarichi in enti metropolitani
Tabellare
271,70825,501.625,001.625,001.625,005.972,2010.683,632.670,9113.621,63
5
IVC*62,7962,7962,7962,7962,79313,95
6
Posizione
1.142,081.142,081.142,083.426,24
7
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%33,4588,83282,99282,99282,99971,24267,09
8
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in
amministrazioni provinciali
Tabellare
271,70825,501.625,001.625,001.625,005.972,209.409,632.352,4111.997,28
9
IVC62,7962,7962,7962,7962,79313,95
10
Posizione
756,02756,02756,022.268,06
11
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%33,4588,83244,38244,38244,38855,42235,24
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3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti
Tabellare
271,70825,501.625,001.625,001.625,005.972,208.954,402.238,6011.416,85
13
IVC62,7962,7962,7962,7962,79313,95
14
Posizione
618,07618,07618,071.854,21
15
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%33,4588,83230,59230,59230,59814,04223,86
16
B1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti
Tabellare
271,70825,501.625,001.625,001.625,005.972,208.286,082.071,5210.564,75
17
IVC62,7962,7962,7962,7962,79313,95
18
Posizione
415,55415,55415,551.246,65
19
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%33,4588,83210,33210,33210,33753,28207,15
20
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti
Tabellare
271,70825,501.625,001.625,001.625,005.972,208.209,722.052,4310.467,39
21
IVC62,7962,7962,7962,7962,79313,95
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Posizione
392,41392,41392,411.177,23
23
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%33,4588,83208,02208,02208,02746,34205,24
24
C1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti
Tabellare
271,70660,401.300,001.300,001.300,004.832,106.954,241.738,568.866,66
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IVC47,3247,3247,3247,3247,32236,60
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Posizione
417,78417,78417,781.253,34
27
Eventuale rideterminazione indennità risultato (indicare percentuale)10,00%31,9070,77176,51176,51176,51632,20173,86
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NB
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* Come correttamente indicato nell’ultima tabella dell’art. 106 del CCNL, a decorrere dal 1° luglio 2010 l’indennità di vacanza contrattuale spettante (lo 0,75% dello stipendio tabellare), calcolata sullo stipendio tabellare attribuito dall’ultimo CCNL 1° marzo 2011, è pari a €. 299,88 annui lordi per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima e pertanto €. 324,87. Viceversa, la quasi totalità degli uffici personali si è fin qui attenuta ai valori indicati dalla RGS nell’unica tabella disponibile emessa nell’anno 2010 (pari ad €. 20,16 mensili, per un totale annuo compresa tredicesima di €. 262,08). Tali valori sono inferiori in quanto emessi precedentemente all’ultimo CCNL dei Segretari (firmato solo nel 2011 pur con decorrenza già 2010) e quindi calcolati su uno stipendio inferiore a quello in godimento. Pertanto, sul presupposto che gli uffici personali non abbiano provveduto in autonomia a ricalcolare l’IVC, è stato indicato il valore da farsi corrispondere in arretrato. Qualora gli uffici personali avessero già dal 2010 adeguato in autonomia il valore della IVC al corretto importo annuo lordo di €. 324,87 indicato dall’Aran, nulla sarà dovuto. N.B.: A decorrere da gennaio 2021 tale IVC cessa di essere corrisposta come voce a se stante ed è conglobata nel nuovo stipendio tabellare unico, comprensivo di tredicesima, pari ad € 45.260.
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* LA partire da aprile 2019, alla IVC che copriva la vacanza del CCNL 2016 – 2018 si è aggiunta la nuova IVC deputata a coprire la vacanza del CCNL 2019 – 2021. Sulla pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/ sono stati pubblicati i valori. Anche in tal caso i valori sono stati quantificati sugli stipendi tabellari vigenti nel 2019 e vanno quindi adeguati ai nuovi stipendi attribuiti dal CCNL 17.12.2020. Pertanto essa dovrà essere rideterminata in € 14,62 anziché € 13,99 per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2019; in € 24,37 anziché 23,32 a decorrere dal 1° luglio 2019. Peraltro nella stessa pagina è stata correttamente riportata l’avvertenza, già a cura della RGS, che “l’importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2010 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del predetto CCNL 2016-2018 sulla base nel nuovo stipendio”. N.B.: A decorrere da gennaio 2021, a seguito del conglobamento della precedente nel nuovo stipendio tabellare, tale IVC sarà l’unica da corrispondere.
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Eventuali “arretrati di galleggiamento”: l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di ciascun dirigente è stato incrementato dal CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di € 409,50; poiché la decorrenza di questi incrementi è retroattiva, tale incremento è pienamente computabile con la medesima decorrenza retroattiva ai fini del cd. galleggiamento, naturalmente se in tale lasso temporale ne ricorrevano i presupposti e secondo le regole del galleggiamento ante riformulazione del CCNL 17.12.2020. Se ricorrono le citate circostante anche tali arretrati sono pienamente esigibili.
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