Art. 7 – COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Coordinamento nazionale è l’organo esecutivo del movimento e attua gli indirizzi approvati dall’Assemblea nazionale. Il Coordinamento nazionale è composto dai referenti che ogni Assemblea regionale elegge ed è così fissato: Piemonte: 4; Lombardia: 6; Trentino Alto-Adige: 2; Veneto: 4; Friuli Venezia-Giulia: 2; Emilia-Romagna: 2; Toscana: 2; Marche: 2; Umbria: 2; Lazio: 4; Abruzzo: 2; Puglia: 2; Basilicata: 2; Calabria: 2; Sicilia: 4; Sardegna: 2. Le Assemblee regionali della Valle d’Aosta e del Molise eleggono un solo referente. Le Assemblee regionali che contano meno del 3% del totale degli aderenti non eleggono membri al Coordinamento nazionale. - Il Coordinamento nazionale ha facoltà di nominare membri aggiuntivi un massimo di 5 aderenti che, pur non eletti dalle Assemblee regionali, abbiano offerto un importante servizio alla Lista Civica Italiana. Ai membri aggiuntivi si applicano gli stessi diritti e doveri dei membri del Coordinamento nazionale eletti dalle Assemblee regionali. - Il Coordinamento nazionale ha le seguenti funzioni: a) attuare gli indirizzi dell'Assemblea nazionale; b) proporre all’Assemblea nazionale gli indirizzi politici generali, i programmi elettorali nazionali, le alleanze elettorali, le coalizioni politiche e il regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche pubbliche; c) indire e supervisionare le primarie per designare candidati a cariche pubbliche di livello nazionale ed europeo; d) approvare il bilancio annuale e renderlo pubblico; e) adottare provvedimenti disciplinari come indicato all’Art. 2(4,c); f) indicare la quota di iscrizione annuale ai soci individuali e agli enti collettivi. Il Coordinamento nazionale, inoltre: g) ha l’obbligo di individuare un collegio di tesoreria di tre persone che è responsabile di tenere la contabilità e di elaborare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo; h) è collegialmente responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e individua uno o più incaricati del trattamento dei dati personali degli aderenti; i) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati scientifici con funzione consultiva. - Il Coordinamento nazionale, per consentire una più efficace operatività, ha facoltà di delegare il proprio potere deliberante a un consiglio direttivo composto da un massimo di 11 consiglieri, ognuno dei quali avente deleghe relative ad una o più materie o funzioni. Il Coordinamento nazionale, in qualunque momento, può revocare il mandato ai consiglieri. - Lista Civica Italiana non ha un portavoce fisso o un segretario e nemmeno un presidente. Al fine di soddisfare eventuali obblighi di legge, il Coordinamento nazionale potrà indicare un rappresentante legale che però non avrà valenza politica.