3. Promesse unilaterali. Il contratto: aspetti generali. L’accordo contrattuale: conclusione del contratto e responsabilità precontrattuale. Il contratto preliminare. Contratti predisposti da una sola parte e clausole vessatorie.
Il contratto viene definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).
1. Costituire, ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva;
2. Regolare, ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente;
3. Estinguere, ossia porre fine ad un rapporto preesistente.
Il regime giuridico del contratto è dettato:
- dalla legge
- dalla volontà delle parti
- dagli usi.
La libertà contrattuale
Il legislatore presuppone che nessuno meglio delle parti sia in grado di regolare i propri interessi: per tale ragione lascia ampio spazio alla libertà contrattuale come libertà di stabilire il contenuto del contratto ed i diritti ed obblighi che le parti assumono tra loro, fissando regole dispositive per il caso in cui le parti non abbiano diversamente pattuito.
- Libertà di stipulare il contratto;
- libertà di scegliere la persona dell’altro contraente ed il tipo di contratto;
- libertà di dar vita a contratti atipici.
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
NB: La norma indica gli elementi essenziali del contratto, ossia gli elementi richiesti per l’esistenza e la validità del contratto, che qui di seguito si esamineranno singolarmente.
Generalità
La formazione del contratto avviene con l’incontro delle volontà (cd. accordo delle parti); questo incontro riguarda:
- Una volontà che propone: proposta;
- Una volontà che accetta: accettazione.
NB: Prima di arrivare alla conclusione del contratto potrebbe essere necessario avviare una trattativa, che sfocerà nella conclusione solo se la parti raggiungono l’accordo su tutte le clausole del contratto in oggetto. Nella fase delle trattative vigono alcune regole giuridiche che devono osservarsi.
- l’obbligo di informazione sugli aspetti di rilievo della contrattazione;
- il divieto di recedere ingiustamente dalle trattative
- le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (ad esempio spese di viaggio e di corrispondenza): danno emergente;
- il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni: lucro cessante.
Le trattative iniziano con la proposta: essa, per essere idonea a costituire il vincolo contrattuale, deve essere completa, e cioè deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone di concludere.
Il contratto si conclude in questo modo diverso quando l’esecuzione immediata sia richiesta espressamente dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi. Esempio: scrivo ad un libraio di spedirmi un libro. Il libraio me lo invierà direttamente, senza scrivermi per manifestare la sua accettazione della mia proposta (art. 1327).
Il contratto si conclude in questo modo diverso quando contiene obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.: quindi vi sono solo vantaggi e non vi è alcun onere economico o di altra natura a carico della controparte, destinataria della proposta).
La prassi degli affari, a fronte della regola per cui la proposta e l’accettazione del contratto possono revocarsi fino a che il contratto non sia concluso (salvo, in caso di responsabilità precontrattuale l’obbligo di risarcire i danni) ha elaborato istituti che servono appunto a ‘proteggere’ l’affare in via di conclusione pima del suggello giuridico della conclusione del contratto.
Un esempio è il contratto preliminare.
Con il contratto preliminare le parti concludono un contratto che contiene tutte le clausole rilevanti di un futuro contratto (definitivo) che si obbligano a stipulare, rimandando gli effetti dei rapporti già compiutamente descritti alla conclusione del contratto definitivo.
Secondo il disposto dell’art. 2932 c.c., se una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.
(ART. 1341 C.C.)
Nozione
Clausole contrattuali che un soggetto predispone per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali
Ratio: la previsione delle condizioni generali di contratto nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di chi, per la sua attività, è solito stipulare tanti contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti. Si tratta di un disciplina che sorge dalla produzione in massa di beni e/o servizi da parte di un’impresa e per chi stipula giornalmente tantissimi contratti (es.: vettore aereo) serve:
NB: per questo motivo l'articolo 1341 c.c. nel prevedere le condizioni generali di contratto, puntualizza che per essere efficaci devono essere solo conoscibili: il predisponente, cioè, si obbliga a svolgere un'attività volta a rendere conoscibili alla generalità dette clausole, che, una volta effettuata, le rende opponibili agli altri contraenti, sia nel caso in cui le abbiano conosciute sia nel caso in cui non le conoscessero, ma "avrebbero dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".
Nozione
Contratti già predisposti in forma di modulo o formulario sia da una delle parti sia da terzi, che servono a disciplinare in maniera uniforme una serie determinata di rapporti contrattuali(art. 1342 c.c. comma 1). Esempio: le polizze assicurative predisposte tramite moduli;
Nozione
Sulla premessa che il predisponente può riempire il contratto con le clausole che ritiene più adeguate, e riscontrato che, in assenza di negoziazione, egli cercherà di sfruttare l’autonomia contrattuale per lucrare le condizioni più favorevoli alla sua posizione, il legislatore del 1942 ha qualificato come ‘vessatorie’ quelle clausole, che producono un forte squilibrio di diritti ed obblighi fra le parti.
NB: La tutela predisposta dal Codice civile in materia di clausole vessatorie si è spesso dimostrata limitante (per il numerus clausus delle clausole vessatorie) e soprattutto inefficace, perché la controparte contrattuale firma automaticamente dette clausole proprio a causa della sua posizione di debolezza contrattuale (non può apportare modifiche: prendere o lasciare). Per questo, si è prevista una nuova disciplina, specifica per i consumatori, particolarmente colpiti dalle clausole vessatorie.
Essa si aggiunge alla disciplina generale, che continua ad applicarsi a tutti soggetti siano essi consumatori o meno. Tale disciplina è stata prevista dal nuovo "codice del consumo" e si applica nei rapporti tra consumatori e professionisti. A tale codice fa rinvio l’articolo 1469 bis c.c.
4. Il codice del consumo. I contratti tra professionisti e consumatori.
I contratti tra professionisti.
Oltre al diritto privato, proprio della disciplina del codice civile del 1942, esiste un diritto speciale che tutela i ‘consumatori’ e che si differenzia dal diritto privato generale. Il diritto dei consumatori affonda le sue radici nella normativa comunitaria. Le molteplici direttive emanate dall’Unione Europea si sono occupate di tutti gli aspetti riguardanti il contratto del consumatore e si sono stratificate negli anni formando un vero e proprio corpo normativo. Nel 2005, il nostro ordinamento ha ordinato tutte le norme a tutela del consumatore adottate dall’UE, nel Codice del Consumo.
Premessa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo), il legislatore ha provveduto al riordino ed alla semplificazione della normativa afferente ai diritti del consumatore, avendo cura di assicurare, nel contempo, il necessario coordinamento con la normativa europea e l’armonizzazione delle diverse definizioni di consumatore, professionista, produttore e venditore.
Quando si parla di contratto del consumatore è bene capire quali siano le parti coinvolte nell’accordo: possono essere considerati contratti del consumatore solamente quelli che sono conclusi tra un professionista ed un consumatore.
E’ definito consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 D.Lgs. 206/2005). In altri termini, il consumatore è colui che acquista il bene o che utilizza il servizio al di fuori di un’attività professionale.
E’ definito professionista la persona fisica o l’ente collettivo che, nel concludere un contratto, agisce nel quadro della propria attività professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale (art. 3, lett. c), D.Lgs. 206/2005). In altri termini, il professionista è quel soggetto che vende beni o servizi sul mercato nell’esercizio di un’attività professionale.
a) clausole dove giudice dovrà verificarne la vessatorietà poiché determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
b) clausole che si presumono vessatorie sino a prova contraria ( art. 33 comma 2);
c) clausole considerate dalla legge vessatorie senza che sia possibile fornire prova contraria (art. 36).
Le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35, co. 1°). Secondo alcuni, la clausola oscura o incomprensibile è senz’altro inefficace, mentre secondo altri l’ambiguità della clausola comporta soltanto l’applicazione della regola dell’interpretatio contra proferentem: in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, co. 2°).
Conseguenze
Premessa
I «contratti tra imprese» individuano quelle relazioni in cui le imprese contraenti si presentino (l’una rispetto all’altra) in situazione di asimmetria di potere contrattuale.
Può farsi riferimento ad alcune normative che danno rilevanza, in materia di rapporti contrattuali tra professionisti, a situazioni di debolezza di un contraente, sanzionando variamente l’abuso della posizione di forza, e ricorrendo a tecniche rimediali notevolmente distanti da quelle del modello contrattuale “classico”.
- al d.lgs. n. 231 del 2002 (sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali),
- alla l. n. 129 del 2004 (sul contratto di franchising)
- in particolare, alla l. n. 192 del 1998, sulla subfornitura industriale.
Anche in tali ambiti si pongono problemi di tutela della controparte verso l’inserimento di clausole contrattuali eccessivamente discriminatorie rispetto allo standard delle norme dispositive ed anche i rimedi approntati dal legislatore sono simili a quelli visti per la tutela del consumatore.
5. Effetti del contratto: parti contrattuali e terzi (interessati al contratto). Il contratto a favore di terzo. Vincolatività del contratto tra le parti e (limiti al) diritto di recesso. Il diritto di pentimento. Principio consensualistico: problematiche del trasferimento della proprietà o di altri diritti.
- Nei confronti del successore a titolo universale di ciascun contraente;
- Nei confronti degli aventi causa o successori a titolo particolare.
Il contratto a favore del terzo è un negozio in virtù del quale una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte (promittente).
Lo stipulante deve avere un interesse, anche soltanto morale, a che il terzo riceva un beneficio dal promittente (art. 1411 c.c.).
1) Il terzo acquista il diritto verso il promittente, sin dal momento della stipulazione del contratto.
2) Lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.
3) Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto (ad esempio lo stipulante non ha pagato il corrispettivo), ma non quelle fondate su altri eventuali rapporti tra lui e lo stipulante;
4) Nel caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.
Nozione
Il recesso è il diritto di sciogliersi dal contratto concluso, mediante una dichiarazione unilaterale comunicata dall’altra parte.
Il recesso può essere previsto dalla legge (legale) o da patto tra le parti (convenzionale)
Il recesso c.d. da pentimento è caratteristica peculiare dei contratti di consumo, stipulati tra un professionista e un consumatore.
Ratio
Disciplina