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3. Promesse unilaterali. Il contratto: aspetti generali. L’accordo contrattuale: conclusione del contratto e responsabilità precontrattuale. Il contratto preliminare. Contratti predisposti da una sola parte e clausole vessatorie.

  • Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali
  • Le promesse unilaterali in generale
  • La promessa unilaterale (1987 c.c.) è un negozio giuridico unilaterale consistente in una dichiarazione emessa da una parte che si obbliga ad effettuare una determinata prestazione verso un’altra senza che quest’ultima debba accettare.
  • Non sono contratti, perché provengono da una parte sola e sono negozi giuridici perfetti. Esse sono valide solo nei casi previsti dalla legge, ex art. 1987. Pertanto una promessa unilaterale che non sia prevista dalla legge non vincola giuridicamente chi l’abbia fatta.
  • La promessa unilaterale non va confusa col contratto con prestazione di una sola parte (cd. unilaterale) rimanendo quest’ultimo sempre strutturato come negozio bilaterale.

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  • Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988 c.c.)
  • La promessa di pagamento è un tipico atto unilaterale recettizio con il quale una persona si obbliga ad un determinato pagamento verso un’altra persona.
  • La ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio con cui un soggetto riconosce l’esistenza di un proprio debito verso un altro soggetto.

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  • Promessa al pubblico (1989 c.c.): è una promessa unilaterale a destinatario indeterminato che ha per contenuto una prestazione da effettuarsi a favore di chi si trovi in una determinata situazione: diviene vincolante per il promittente appena è portata a conoscenza del pubblico.
  • La promessa al pubblico è revocabile se:
  • Avviene per giusta causa e viene resa pubblica nella stessa forma della promessa;
  • Non si sia già verificata la situazione considerata o non sia stata già compiuta l’azione prevista.
  • L’obbligatorietà cessa se, entro l’anno dalla promessa, non sia stato comunicato al promittente l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista.

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  • IL CONTRATTO: definizione e funzione

Il contratto viene definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

  • La funzione del contratto può assumere tre aspetti:

1. Costituire, ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva;

2. Regolare, ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente;

3. Estinguere, ossia porre fine ad un rapporto preesistente.

  • Fonti ed elementi

Il regime giuridico del contratto è dettato:

- dalla legge

- dalla volontà delle parti

- dagli usi.

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La libertà contrattuale

Il legislatore presuppone che nessuno meglio delle parti sia in grado di regolare i propri interessi: per tale ragione lascia ampio spazio alla libertà contrattuale come libertà di stabilire il contenuto del contratto ed i diritti ed obblighi che le parti assumono tra loro, fissando regole dispositive per il caso in cui le parti non abbiano diversamente pattuito.

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  • La libertà contrattuale si sostanzia anche nella:

- Libertà di stipulare il contratto;

- libertà di scegliere la persona dell’altro contraente ed il tipo di contratto;

- libertà di dar vita a contratti atipici.

  • Tuttavia, la tutela di interessi più generali (interessi pubblici o interessi di soggetti che non sono parti contrattuali), porta talvolta il legislatore ad intervenire, ponendo regole imperative, che le parti non possono modificare a loro piacimento (se lo facessero, quella clausola sarebbe generalmente nulla). 
  • Talvolta l’interesse generale porta a:
  • contratto imposto, per quei casi in cui la conclusione del contratto è imposta autoritativamente dalla legge.
  • casi in cui i contraenti non sono liberi di fissare il prezzo di determinati beni o prodotti soggetti a prezzo legale (ad esempio beni di prima necessità, come il pane, lo zucchero etc.).

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  • Elementi essenziali del contratto (cenno)
  • I requisiti essenziali del contratto sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

NB: La norma indica gli elementi essenziali del contratto, ossia gli elementi richiesti per l’esistenza e la validità del contratto, che qui di seguito si esamineranno singolarmente.

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  • ACCORDO: Formazione del contratto e contratto preliminare

Generalità

La formazione del contratto avviene con l’incontro delle volontà (cd. accordo delle parti); questo incontro riguarda:

- Una volontà che propone: proposta;

- Una volontà che accetta: accettazione. 

NB: Prima di arrivare alla conclusione del contratto potrebbe essere necessario avviare una trattativa, che sfocerà nella conclusione solo se la parti raggiungono l’accordo su tutte le clausole del contratto in oggetto. Nella fase delle trattative vigono alcune regole giuridiche che devono osservarsi.

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  • L’art. 1337 c.c. impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, il dovere di comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca (cd. buona fede oggettiva).
  • Obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale sono:

- l’obbligo di informazione sugli aspetti di rilievo della contrattazione;

- il divieto di recedere ingiustamente dalle trattative

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  • Nozione di culpa in contraendo
  • La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità con il conseguente dovere di risarcire il danno (art. 1337 c.c.), che comprende:

- le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (ad esempio spese di viaggio e di corrispondenza): danno emergente;

- il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni: lucro cessante.

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  • La proposta ed ipotesi di sua irrevocabilità

Le trattative iniziano con la proposta: essa, per essere idonea a costituire il vincolo contrattuale, deve essere completa, e cioè deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone di concludere.

  • La proposta è una dichiarazione unilaterale di volontà, recettizia (nel senso che produce i suoi effetti non appena giunge a conoscenza del destinatario), che diventa impegnativa soltanto nel momento in cui sia accettata dal destinatario. La proposta perde efficacia e libera il proponente qualora l’accettazione non intervenga entro il termine stabilito dal proponente, o entro quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi (art. 1326). La proposta è caducata dalla morte o dalla sopravvenuta incapacità di contrattare del proponente.
  • Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1328), perché è in questo momento che il contratto deve ritenersi concluso (art. 1326).

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  • L’offerta al pubblico (art. 1336)
  • Consiste in una proposta diretta al pubblico e fatta col sistema dei pubblici proclami affinché sia eventualmente accettata da persona cui essa convenga.
  • È necessario, tuttavia, a tal fine, che l’offerta contenga gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. In caso contrario vale come invito a trattare o ad offrire.
  • L’offerta al pubblico costituisce proposta revocabile. La revoca deve essere effettuata nella stessa forma dell’offerta.

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  • L’accettazione
  • È una dichiarazione unilaterale e recettizia di natura prenegoziale, come la proposta, che diviene elemento perfezionativo del contratto quando è portata a conoscenza del proponente.
  • Deve essere tempestiva e coincidere in pieno con tutte le clausole contenute nella proposta.
  • Se l’accettazione è difforme (o se giunge a conoscenza del proponente oltre il termine pattuito o ordinariamente necessario) vale solo come controproposta.
  • Anche l’accettazione può essere revocata (o ritirata), purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione stessa.

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  • Regola generale di conclusione del contratto
  • Il contratto è concluso quando l’accettazione sia giunta all’indirizzo del proponente (art. 1326), salvo che questi dimostri che egli, per un fatto non dovuto a sua colpa, non ne abbia avuto conoscenza (art. 1335).
  • Altri modi di concludere un contratto
  • Conclusione del contratto con l’inizio della sua esecuzione una volta ricevuta la proposta (art. 1327 c.c.).

Il contratto si conclude in questo modo diverso quando l’esecuzione immediata sia richiesta espressamente dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi. Esempio: scrivo ad un libraio di spedirmi un libro. Il libraio me lo invierà direttamente, senza scrivermi per manifestare la sua accettazione della mia proposta (art. 1327).

  • Conclusione del contratto se la controparte non rifiuta la proposta entro un termine congruo.

Il contratto si conclude in questo modo diverso quando contiene obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.: quindi vi sono solo vantaggi e non vi è alcun onere economico o di altra natura a carico della controparte, destinataria della proposta).

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  • Il contratto preliminare
  • Contratto preliminare serve alle parti per stabilizzare un affare prima della conclusione del contratto (definitivo).

La prassi degli affari, a fronte della regola per cui la proposta e l’accettazione del contratto possono revocarsi fino a che il contratto non sia concluso (salvo, in caso di responsabilità precontrattuale l’obbligo di risarcire i danni) ha elaborato istituti che servono appunto a ‘proteggere’ l’affare in via di conclusione pima del suggello giuridico della conclusione del contratto.

Un esempio è il contratto preliminare.

Con il contratto preliminare le parti concludono un contratto che contiene tutte le clausole rilevanti di un futuro contratto (definitivo) che si obbligano a stipulare, rimandando gli effetti dei rapporti già compiutamente descritti alla conclusione del contratto definitivo.

  • Nel Codice Civile gli articoli che regolano il contratto preliminare sono: art. 1351, 2645-bis, 2775-bis, 2825-bis e 2932

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  • Tutela in caso di inadempimento del contratto preliminare

Secondo il disposto dell’art. 2932 c.c., se una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.

  • Trascrizione del preliminare
  • Si tratta di un effetto prenotativo che tuttavia non ha una durata illimitata nel tempo (art. 2645bis c.c.): esso cade se il contratto definitivo o la domanda giudiziale volta ad ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 non siano a loro volta trascritti entro un anno dalla data in cui era prevista la stipula del definitivo, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione del preliminare.

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  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(ART. 1341 C.C.)

Nozione

Clausole contrattuali che un soggetto predispone per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali

Ratio: la previsione delle condizioni generali di contratto nasce dalla necessità di razionalizzare i rapporti di chi, per la sua attività, è solito stipulare tanti contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti. Si tratta di un disciplina che sorge dalla produzione in massa di beni e/o servizi da parte di un’impresa e per chi stipula giornalmente tantissimi contratti (es.: vettore aereo) serve:

  • ad evitare di appesantire l'attività contrattuale, discutendo con l'altra parte le singole clausole contrattuali: queste sono unilateralmente prestabilite da una parte sola (predisponente) una volta per tutte; l’altra parte potrà accettarle (senza discuterle: assenza delle trattative) ovvero non aderire al contratto predisposto (esclusivamente) dalla controparte.

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NB: per questo motivo l'articolo 1341 c.c. nel prevedere le condizioni generali di contratto, puntualizza che per essere efficaci devono essere solo conoscibili: il predisponente, cioè, si obbliga a svolgere un'attività volta a rendere conoscibili alla generalità dette clausole, che, una volta effettuata, le rende opponibili agli altri contraenti, sia nel caso in cui le abbiano conosciute sia nel caso in cui non le conoscessero, ma "avrebbero dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".

  • Se le condizioni generali non sono conoscibili, nemmeno usando l'ordinaria diligenza, saranno inefficaci.
  • Essendo predisposte da un contraente (e non frutto di contrattazione) il legislatore ha previsto una serie di cautele a favore della parte che non partecipa alla stesura del testo contrattuale, tese alla inefficacia di talune clausole particolarmente gravose, dette ‘clausole vessatorie’, se non approvate specificamente per iscritto.

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  • Contratti conclusi mediante moduli o formulari e le clausole vessatorie

Nozione

Contratti già predisposti in forma di modulo o formulario sia da una delle parti sia da terzi, che servono a disciplinare in maniera uniforme una serie determinata di rapporti contrattuali(art. 1342 c.c. comma 1). Esempio: le polizze assicurative predisposte tramite moduli;

  • NB: i moduli e formulari di cui stiamo parlando non solo sono quelli predisposti da una parte sola, ma anche quelli che entrambe le parti decidono di adottare per disciplinare un loro rapporto contrattuale. Esempio: i contratti di locazione, spesso redatti su moduli prestampati di cui spesso si fa uso.

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  • La disciplina del codice civile
  • l'art. 1342 c.c. dispone che: le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle prestampate qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate
  • È quindi possibile aggiungere al modulo nuove clausole, ma le nuove clausole prevalgono sempre su quelle incompatibili già predisposte nel modulo o formulario.
  • Anche per questi contratti è prevista la tutela della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (art. 1342, comma 2, c.c.) come accade per le condizioni generali di contratto.
  • Non vanno confuse le condizioni generali di contratto con l'ipotesi di cui ci stiamo occupando; le prime, infatti, sono esterne all'atto e sull'eventuale modulo sono solo richiamate, mentre qui ci riferiamo al contratto vero e proprio, che viene redatto tramite modulo e sempre consegnato alla controparte.

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  • Le clausole vessatorie

Nozione

Sulla premessa che il predisponente può riempire il contratto con le clausole che ritiene più adeguate, e riscontrato che, in assenza di negoziazione, egli cercherà di sfruttare l’autonomia contrattuale per lucrare le condizioni più favorevoli alla sua posizione, il legislatore del 1942 ha qualificato come ‘vessatorie’ quelle clausole, che producono un forte squilibrio di diritti ed obblighi fra le parti.

  • La clausola vessatoria, nell’impianto del codice civile, non è però una clausola illecita (altrimenti sarebbe nulla), ma soggiace ad una particolare disciplina a protezione di chi non l’ha elaborata (la controparte del predisponente). Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c., richiamato anche dal secondo comma dell'art. 1342 c.c. che
  • sono inefficaci le clausole vessatorie se non sono approvate espressamente per iscritto
  • Ratio: la sottoscrizione specifica di dette clausole serve ad attirare l'attenzione del contraente "debole" (colui che non ha predisposto la clausola) sulla posizione di svantaggio che detta clausola gli attribuisce.

 

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  • Le ipotesi di ‘clausole vessatorie’ previste dall'art. 1341 c.c. sono tassative e sono quelle che:
  • stabiliscono limitazioni di responsabilità
  • danno facoltà di recedere dal contratto
  • sospendono l'esecuzione del contratto
  • stabiliscono a carico dell'atro contraente delle decadenze
  • limitano la facoltà di proporre eccezioni
  • restringono la libertà contrattuale nei confronti dei terzi
  • impongono tacite proroghe e rinnovazioni contrattuali, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'attività giudiziaria

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  • Limiti della disciplina codicistica e introduzione del ‘codice del consumo’

NB: La tutela predisposta dal Codice civile in materia di clausole vessatorie si è spesso dimostrata limitante (per il numerus clausus delle clausole vessatorie) e soprattutto inefficace, perché la controparte contrattuale firma automaticamente dette clausole proprio a causa della sua posizione di debolezza contrattuale (non può apportare modifiche: prendere o lasciare). Per questo, si è prevista una nuova disciplina, specifica per i consumatori, particolarmente colpiti dalle clausole vessatorie.

Essa si aggiunge alla disciplina generale, che continua ad applicarsi a tutti soggetti siano essi consumatori o meno. Tale disciplina è stata prevista dal nuovo "codice del consumo" e si applica nei rapporti tra consumatori e professionisti. A tale codice fa rinvio l’articolo 1469 bis c.c.

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4. Il codice del consumo. I contratti tra professionisti e consumatori.

I contratti tra professionisti.

  • Premessa

Oltre al diritto privato, proprio della disciplina del codice civile del 1942, esiste un diritto speciale che tutela i ‘consumatori’ e che si differenzia dal diritto privato generale. Il diritto dei consumatori affonda le sue radici nella normativa comunitaria. Le molteplici direttive emanate dall’Unione Europea si sono occupate di tutti gli aspetti riguardanti il contratto del consumatore e si sono stratificate negli anni formando un vero e proprio corpo normativo. Nel 2005, il nostro ordinamento ha ordinato tutte le norme a tutela del consumatore adottate dall’UE, nel Codice del Consumo.

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  • I contratti del consumatore: linee generali della disciplina normativa

Premessa

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo), il legislatore ha provveduto al riordino ed alla semplificazione della normativa afferente ai diritti del consumatore, avendo cura di assicurare, nel contempo, il necessario coordinamento con la normativa europea e l’armonizzazione delle diverse definizioni di consumatore, professionista, produttore e venditore.

  • L’ambito soggettivo

Quando si parla di contratto del consumatore è bene capire quali siano le parti coinvolte nell’accordo: possono essere considerati contratti del consumatore solamente quelli che sono conclusi tra un professionista ed un consumatore.

  • Nozione di consumatore

E’ definito consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 D.Lgs. 206/2005). In altri termini, il consumatore è colui che acquista il bene o che utilizza il servizio al di fuori di un’attività professionale.

  • Nozione di professionista

E’ definito professionista la persona fisica o l’ente collettivo che, nel concludere un contratto, agisce nel quadro della propria attività professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale (art. 3, lett. c), D.Lgs. 206/2005). In altri termini, il professionista è quel soggetto che vende beni o servizi sul mercato nell’esercizio di un’attività professionale.

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  • Le clausole vessatorie nel codice del consumo
  • L’art. 33 del cod. cons. dispone che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si parla di squilibrio normativo (di diritti e di obblighi) non economico. E la ragione è nella predisposizione contrattuale da parte di un solo contraente (non esistono trattative), che potrebbe spingerlo ad addossare all’altra parte tutti i rischi contrattuali.
  • Tipologie di clausole vessatorie
  • il legislatore individua tre tipi.

a) clausole dove giudice dovrà verificarne la vessatorietà poiché determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

b) clausole che si presumono vessatorie sino a prova contraria ( art. 33 comma 2);

c) clausole considerate dalla legge vessatorie senza che sia possibile fornire prova contraria (art. 36).

  • Validità delle clausole vessatorie e onere della prova
  • Per quelle indicate alla lett. a) l'onere della prova circa la loro vessatorietà spetterà a chi la invoca, al consumatore quindi.
  • Per quelle della lett. b) essendovi una presunzione relativa, l'onere della prova circa la loro non vessatorietà spetterà al professionista, mentre il consumatore potrà semplicemente invocarle in base alla previsione dell'art. 33.
  • Per quelle della lett. c) non sarà possibile fornire prova contraria e il giudice dovrà solo verificarne l'esistenza testuale.

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  • L'art. 34 cod. cons. illustra le regole fondamentali per l'accertamento della vessatorietà delle clausole.
  • La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
  • Non tutte le clausole dei contratti dei consumatori sono soggette al controllo di vessatorietà. A tale controllo sono sottratte (art. 34, co. 4):
  • le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea;
  • le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale.

Le clausole inserite nei contratti dei consumatori devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35, co. 1°). Secondo alcuni, la clausola oscura o incomprensibile è senz’altro inefficace, mentre secondo altri l’ambiguità della clausola comporta soltanto l’applicazione della regola dell’interpretatio contra proferentem: in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35, co. 2°).

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Conseguenze

  • Le clausole vessatorie sono colpite da nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto (cd. nullità parziale) (art. 36 cod. cons).
  • Al fine di rafforzare la tutela del consumatore, l’art. 37 prevede un’azione inibitoria collettiva che può essere esercitata dalle associazioni rappresentative dei consumatori, dalle associazioni rappresentative dei professionisti e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo, di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività, qualora ricorrano motivi d’urgenza.

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  • I contratti tra professionisti

Premessa

  • L’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale ha determinato, nell’ultimo decennio, l’elaborazione di un nuovo paradigma contrattuale. Il nuovo modello di contratto si basa sulla “qualità soggettiva” dei contraenti: essa costituisce la ragione e il criterio della speciale disciplina applicabile a contratti che si caratterizzano per l’asimmetria delle parti. Non si tratta però di un’asimmetria di natura socioeconomica, ma tecnica: debolezza del ruolo negoziale per ragioni di disinformazione, distanza, sorpresa, uso di tecnologie, pratiche sleali delle imprese, dipendenza economica e simili.

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  • Primo, secondo e terzo contratto
  • Nel nuovo modello rientrano non solo i contratti del consumatore con il professionista, ma anche i contratti tra imprese, quando le rispettive posizioni siano – per le obiettive condizioni di mercato – significativamente asimmetriche in termini di potere contrattuale.
  • Di qui l’elaborazione della categoria dei “contratti asimmetrici”: la locuzione allude a tutti quei negozi in cui si fronteggiano due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di forza negoziale; asimmetria informativa, economica, relazionale che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive “fisiologiche” posizioni di mercato, si presenta come asimmetria di tipo, per l’appunto, “fisiologico” e non patologico.
  • Il contratto asimmetrico si colloca ideologicamente agli antipodi del contratto disciplinato dal codice civile (c.d. primo contratto). Nell’ambito della categoria del contratto asimmetrico, il contratto tra professionista e consumatore viene idealmente designato con la formula “secondo contratto”, mentre il contratto tra imprese viene individuato con la formula “terzo contratto”.

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  • Il terzo contratto

I «contratti tra imprese» individuano quelle relazioni in cui le imprese contraenti si presentino (l’una rispetto all’altra) in situazione di asimmetria di potere contrattuale.

Può farsi riferimento ad alcune normative che danno rilevanza, in materia di rapporti contrattuali tra professionisti, a situazioni di debolezza di un contraente, sanzionando variamente l’abuso della posizione di forza, e ricorrendo a tecniche rimediali notevolmente distanti da quelle del modello contrattuale “classico”.

  • Il riferimento è, principalmente:

- al d.lgs. n. 231 del 2002 (sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali),

- alla l. n. 129 del 2004 (sul contratto di franchising)

- in particolare, alla l. n. 192 del 1998, sulla subfornitura industriale.

Anche in tali ambiti si pongono problemi di tutela della controparte verso l’inserimento di clausole contrattuali eccessivamente discriminatorie rispetto allo standard delle norme dispositive ed anche i rimedi approntati dal legislatore sono simili a quelli visti per la tutela del consumatore.

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5. Effetti del contratto: parti contrattuali e terzi (interessati al contratto). Il contratto a favore di terzo. Vincolatività del contratto tra le parti e (limiti al) diritto di recesso. Il diritto di pentimento. Principio consensualistico: problematiche del trasferimento della proprietà o di altri diritti.

  • Gli effetti del contratto
  • Effetti verso le parti: creazione del vincolo
  • Ai sensi dell’art. 1372 c.c.:
  • “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
  • Oltre alle parti originarie, l’efficacia dei contratti si estende anche:

- Nei confronti del successore a titolo universale di ciascun contraente;

- Nei confronti degli aventi causa o successori a titolo particolare.

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  • Effetti del contratto nei confronti dei terzi
  • Nozione di terzo: terzo è chi non è parte del contratto e dunque estraneo al relativo rapporto.
  • Il terzo e il contratto: la regola generale è la limitazione degli effetti del contratto alle sole parti (c.d. relatività degli effetti del contratto).
  • Esempio: ex art. 1381 c.c., se si promette, mediante un contratto, l’obbligazione o il fatto del terzo, quest’ultimo non resta in alcun modo vincolato, essendo estraneo al rapporto contrattuale. È, invece, il promittente ad essere obbligato e a dovere indennizzare l’altro contraente se il terzo non si obbliga o non compie il fatto promesso.

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  • Il contratto a favore del terzo

Il contratto a favore del terzo è un negozio in virtù del quale una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte (promittente).

Lo stipulante deve avere un interesse, anche soltanto morale, a che il terzo riceva un beneficio dal promittente (art. 1411 c.c.).

  • Disciplina

1) Il terzo acquista il diritto verso il promittente, sin dal momento della stipulazione del contratto.

2) Lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare.

3) Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni fondate sul contratto (ad esempio lo stipulante non ha pagato il corrispettivo), ma non quelle fondate su altri eventuali rapporti tra lui e lo stipulante;

4) Nel caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.

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  • Il recesso

Nozione

Il recesso è il diritto di sciogliersi dal contratto concluso, mediante una dichiarazione unilaterale comunicata dall’altra parte.

Il recesso può essere previsto dalla legge (legale) o da patto tra le parti (convenzionale)

  • L'art. 1373, 1° co., c.c. conferisce alle parti la possibilità di inserire una clausola per recedere dal contratto.
  • All'istituto del recesso unilaterale sembra attribuirsi carattere di eccezionalità, rispetto al più generale principio del vincolo bilaterale, ricavabile dall'art. 1372.
  • L’art. 1373 prevede che il diritto di recesso (convenzionale) possa essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. La regola non vale però per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, dove è sempre possibile recedere, sebbene con modalità diverse previste dalla legge o dallo stesso contratto (altrimenti si resterebbe vincolati a vita).
  • Effetti del recesso:
  • Il recesso pone fine ex nunc al rapporto giuridico creato dal contratto.
  • Diversamente, il mutuo consenso e la revoca unilaterale incidono sul contratto facendone venire meno ex tunc ogni effetto.

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  • Jus poenitendi e contratti del consumatore
  • Il pentimento del consumatore (art. 52 cod. cons)

Il recesso c.d. da pentimento è caratteristica peculiare dei contratti di consumo, stipulati tra un professionista e un consumatore.

Ratio

  • la sua funzione è consentire al consumatore di “pentirsi” della sua scelta di contrarre, e svincolarsi dal rapporto contrattuale entro un determinato periodo di tempo, senza dover specificare motivazioni e senza incorrere in alcuna penalità.

Disciplina

  • Ai sensi dell’art. 52 cod. cons., salve alcune eccezioni (art. 59 cod. cons.), il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alla controparte alcuna giustificazione e, soprattutto, gratuitamente, revocando il consenso precedentemente dato.
  • Il dies a quo, ossia il giorno da cui iniziano a decorrere i quattordici giorni, varia a seconda della natura del contratto e alle prestazioni che ne discendono. Esempio: se ci troviamo di fronte ad un contratto di prestazione di servizi, fornitura di gas o elettricità, si avrà decorrenza a partire dal giorno della conclusione del contratto, mentre in caso di un contratto di vendita, dal giorno in cui il consumatore entrerà nel possesso fisico del bene.

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  • Effetti del contratto e principio consensualistico del cod. civ.
  • Il principio consensualistico enunciato dall’art. 1376 del Codice civile italiano comporta che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti, sia reali sia relativi, ovvero la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice consenso delle parti, legittimamente manifestato, e indipendentemente dal trasferimento del possesso e dall'eventuale pagamento del corrispettivo.

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  • Trasferimento della proprietà, consegna del bene e passaggio dei rischi.
  • In Italia la definizione della compravendita è contenuta nell’art. 1470 c.c.: “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo” e questa impostazione è coerente con il principio consensualistico che nell’ordinamento italiano regge i contratti ad effetti reali, come la vendita per esempio, dove il consenso legittimamente manifestato dalle parti realizza l’effetto traslativo della proprietà, senza che sia necessaria la consegna del bene oggetto del diritto trasferito.

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  • Sono invece regolati diversamente i casi di c.d. vendita obbligatoria, o con effetti reali differiti, contratti di vendita alla cui conclusione non corrisponde il trasferimento della proprietà.
  • Si tratta:
  • della vendita di cose di genere, in cui l’effetto traslativo si realizza quando il bene viene individuato (art. 1378 c.c.);
  • della vendita di cosa futura, in cui il trasferimento della proprietà ha luogo quando la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.);
  • della vendita di cose altrui, nella quale il trasferimento della proprietà al compratore si verifica nel momento in cui il venditore ne acquisti la proprietà dal precedente titolare (art. 1478 c.c.).
  • Una scissione fra conclusione del contratto di vendita e trasferimento della proprietà si ha anche nella vendita con riserva di proprietà, nella quale l’effetto traslativo dipende dal pagamento per intero delle rate del prezzo da parte del compratore, e questa impostazione è estranea alle regole della vendita internazionale e più in generale degli usi e delle pratiche del commercio internazionale. Ma il rilievo pratico di questa differente impostazione sta soprattutto, per quel che concerne i rapporti fra le parti, nell’individuazione del momento in cui passa dal venditore al compratore il rischio della perdita o del danneggiamento incolpevole del bene.