LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE�Art. 2740 c.c.�
LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ
In cosa consiste l’esecuzione forzata?
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CONCORSO DEI CREDITORI E CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE�
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�ECCEZIONI �
�SONO CAUSE �LEGITTIME DI PRELAZIONE�ART. 2741, 2° CO., C.C. �
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�B. DIRITTI REALI DI GARANZIA (pegno e ipoteca)�PROFILI GENERALI�
•l’immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di alcun soggetto, dato che la relazione tra creditore e cosa sottoposta al vincolo è immediata;
• l’assolutezza: sono opponibili erga omnes (nei confronti di tutti);
• Inerenza al bene e relativo diritto di sequela (di seguire, cioè, il bene) nel senso che il creditore ha il potere di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente: se chi ha concesso un cespite in pegno o in ipoteca successivamente lo aliena, il terzo non ne acquista la proprietà libera da pesi e oneri, ma gravata dal diritto del creditore di farlo espropriare e vendere per soddisfarsi sul ricavato.
PEGNO ED IPOTECA: CARATTERI COMUNI
PEGNO E IPOTECA: DIFFERENZE
Ratio: tale ultima differenza è giustificata da ragioni di pubblicità e di tutela dei terzi; l’unico strumento che assicura ai terzi la conoscenza dell’esistenza del diritto di pegno sul bene (mobile) non può che essere lo spossessamento, attese le difficoltà di istituire un registro dei beni mobili non registrati, regime di pubblicità che metterebbe in crisi la speditezza del traffico giuridico (art. 1153 c.c.)
DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO�Art. 2744 c.c.
RATIO DEL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO
Sussistono diverse tesi:
PATTO MARCIANO
***Anche il patto commissorio, sebbene praticamente sconosciuto nel nostro ordinamento, trova oggi una ipotesi tipica, derogatoria dell’art. 2744 c.c., prevista nell’art. 6 del D.lgs n. 170/2004 in tema di contratti di garanzia finanziaria.
IL PEGNO CODICISTICO
�COSTITUZIONE E FORMA DEL PEGNO
a) Che il pegno risulti da un atto scritto avente data certa;
b) Che nella scrittura siano sufficientemente individuati il bene oppignorato e l’ammontare del credito garantito.
PEGNO DI CREDITI�Art. 2800 c.c.
a)Il pegno risulta da atto scritto, qualunque sia l’ammontare del credito garantito;
b)la costituzione del pegno viene notificato dal creditore pignoratizio al debitore ceduto oppure da questi accettata con scrittura avente data certa.
NB La regola di cui al punto b) richiama disciplina dell’efficacia della cessione del credito rispetto ai terzi (art. 1265 c.c.). Dunque, la ratio è la stessa: il diritto di preferenza nel pegno di crediti si esercita contro gli altri creditori del debitore ceduto; questi sono ignari ed estranei al rapporto di pegno, e dunque “terzi”.
CONFLITTO TRA AVENTI CAUSA DI PEGNI SUCCESSIVI
CONCORSO DI PEGNO E PRIVILEGIO
EFFETTI DEL PEGNO
NB: Il divieto di uso concerne sia l’uso materiale che quello giuridico, nel senso che l’ordinamento vieta tutti quegli atti di disposizione attraverso i quali si concederebbero diritti non ricompresi nel diritto di garanzia.
Tale limite risponde ad una duplice esigenza:
ESTINZIONE DEL PEGNO
Quanto alle cause di estinzione, non essendovi un elenco codicistico, da un lato, vengono enucleate analogicamente dalle cause di estinzione dell’ipoteca ex art. 2878 c.c., dall’altro, dalle caratteristiche del pegno. Partendo da quest’ultimo ambito, il diritto si estingue:
b) con la perdita definitiva del possesso da parte del creditore: se il possesso, infatti, viene perduto ma è recuperato, si estingue il solo diritto reale di pegno, ma sopravvive il rapporto di pegno, che consente di ricostituire un nuovo diritto con contenuto e modalità uguali a quello originario;
c) per perimento dell’oggetto della garanzia. Il diritto di pegno si estingue se la cosa oggetto di garanzia viene distrutta interamente o parzialmente ovvero se si estingue il diritto pignorato;
d) per rinuncia al credito o alla garanzia da parte del creditore pignoratizio; Alla scadenza dell’obbligazione, se il debitore adempie, il pegno si estingue e la cosa che ne è oggetto deve essere restituita al proprietario
e) per confusione, qualora il creditore pignoratizio acquisti la proprietà del bene ovvero la titolarità del credito o di altro diritto concessi in garanzia. Se però esistono pegni di grado posteriore la garanzia non si estinguerà per confusione poiché in questo caso è interesse del creditore acquirente conservarlo per poterlo opporre ai creditori pignoratizi posteriori;
f) per prescrizione.
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI PEGNO
PEGNO IRREGOLARE
��I PEGNI ANOMALI�Forma di garanzia pignoratizia che, pur rientrando nello schema legale del pegno, presenta anomalie rispetto alla sua tradizionale configurazione.� � �
PEGNO ROTATIVO
PEGNO OMNIBUS
PEGNO SU COSA FUTURA
c) Dopo un primo orientamento della Corte di Cassazione, che ha negato la configurabilità del pegno su cose future (Cass. civ. 4208/1999) , la giurisprudenza (sent. 16725/2012) ha fatto propria la seconda tesi richiamata, chiarendo che“il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo delle parti (in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito), avente meri effetti obbligatori, e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell'accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l'elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore, ovvero a un terzo designato dalle parti, come espressamente prevede l'art. 2786 comma 2 c.c.”.
ESEMPIO DI PEGNO SU COSA FUTURA AMMESSO DALLA GIURISPRUDENZA
IL PEGNO DI TITOLI DI CREDITO DEMATERIALIZZATI
b) se gli strumenti sono dematerializzati, in quanto emessi come tali ovvero nati come cartolarizzati ma immessi dall’emittente nel sistema di gestione accentrata prima della creazione del vincolo, la costituzione avviene con l’annotazione in conto.
PEGNO ROTATIVO DI TITOLI DEMATERIALIZZATI
PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO D’IMPRESA�Art. 1, D.L n. 59/2016, conv. in L. n. 119/2016
PECULIARITÀ DEL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO
b) crediti derivanti da o inerenti all’esercizio dell’impresa;
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA