���PROF. EMANUELE BOSCOLO�Professore ordinario di Diritto Amministrativo�Università degli Studi dell’Insubria | Dip. Diritto, Economia e Culture�Presidente Associazione Italiana di Diritto Urbanistico �
LA CRISI IDRICA
LA GESTIONE DI UN BENE COMUNE ‘SCARSO’
TRA DEMANIALITA’ CUSTODIALE,
PIANIFICAZIONI E CONCESSIONI
Uno sguardo ecologico e idraulico
| Camera amministrativa dell’Insubria 26 maggio 2023 |
Tendenza di fondo alla scarsità. Fonte: ISPRA
Perdita condutture: 36, 2%
Capacità di stoccaggio acque piovane: 11%.
Fonte ISTAT
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Situazione idrica luglio 2022 / maggio 2023 Fonte: ISPRA
Stagione della crisi�Obiettivi: sicurezza idrica e idraulica
Italia (posizione geografica – conformazione) hub del mutamento (accelerato + 20% di velocità)
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Rilettura ecologica
Suolo e acque 🡪 riontologizzazione in prospettiva ecologica
Suolo bene ambientale, di cui limitare l’impermeabilizzazione
Ogni concettualizzazione del suolo non può prescindere dalla considerazione del rapporto con le acque che fluiscono sul suolo
Le acque: un altro bene comune (oggetto della prima riontologizzazione 🡪 da bene di produzione (r.d. 1933) a bene ambientale l. Galli 36/1994 🡪 144 codice ambiente)
Abbiamo elaborato una disciplina che si è concentrata sui profili ecologici (piani di distretto idrografico: strumento d’apice filiera pianificatoria) e ha accumulato ritardi sul versante della tutela idraulica dei suoli (direttiva 60/2000 CE – Direttiva alluvioni)
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Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali (d.lgs. n. 49 del 2010), in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni"). Il PGRA viene predisposto a livello di distretto idrografico e aggiornato ogni 6 anni misure win -win (alluvioni + stato ecologico)
La scarsità del 2022
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La scarsità del 2022
Sequenza relativa la risalita del cuneo salino nel delta del Po in corrispondenza degli anni:
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B) Settanta-Ottanta;
C) 2022
La scarsità del 2022
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La scarsità del 2022�Deroghe al DMV
Il Presidente della Giunta regionale lombarda e, prima ancora, negli atti a carattere generale assunti dalle autorità distrettuali (Autorità di Bacino Distrettuale del Po e Autorità di Bacino Distrettale delle Alpi Orientali, in primis), a fronte della necessità di garantire la disponibilità idropotabile ma anche di sostenere quanto più possibile la produzione agricola, hanno ritenuto necessario adottare decisioni che hanno esplicitamente contemplato la derogabilità dei parametri minimi di portata essenziali per le funzioni ecologiche nei corpi idrici.
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La scarsità del 2022�Deroghe al DMV
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Le fonti
Art. 167, d.lgs. N. 152/2006
Usi agricoli delle acque
Art. 144, d.lgs. N. 152/2006
Tutela e uso delle risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
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Le fonti
Direttiva 2000/60/CE (la Framework Water Directive, ossia la direttiva quadro da cui discendono le coordinate di fondo del sistema: FWD)
- Considerando 32: “a precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza”.
Art. 4, § 6, prevede la possibilità di deroghe temporanee all’applicazione delle azioni tese al raggiungimento di un buono stato in particolari corpi idrici al ricorrere di condizioni eccezionali quali la siccità prolungata. 🡪 cfr. art. 77, c. 10, d.lgs. n. 152/2006.
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Le fonti
Art. 77, comma 10, d.lgs. N. 152/2006
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
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Le fonti
Lo stato di emergenza – Il modello della «protezione civile»
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Le fonti
(Segue)
Art. 15 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (‘decreto aiuti bis’, conv. in l. 21 settembre 2022, n. 142): tipizzazione dalla figura dello stato di emergenza idrica nazionale;
Decreto Aiuti-bis: formulazione da parte delle regioni di un primo lotto di interventi indifferibili (ma anche di investimenti per il medio periodo) 🡪 cfr. ad esempio, l’elenco di interventi previsti dalla Regione Piemonte: sull’ammontare complessivo di 7,6 milioni di euro, 800.000 euro sono relativi a costi già sostenuti per le autobotti, circa 6,8 milioni per interventi di somma urgenza realizzabili nel breve periodo (interconnessioni di rete, sostituzione e il potenziamento di pompe, opere di progettazione per il potenziamento di sorgenti o di sostituzione della rete idrica, ripristino di pozzi già esistenti e abbandonati, etc.);
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico: unico strumento programmatorio e di pianificazione – finalità: incremento della resilienza dei sistemi dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riduzione delle dispersioni di risorse idriche;
Programma europeo React-Ue;
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Il modello della «protezione civile» (preventiva)
All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) è stato aggiunto il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».
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Oltre l’emergenza
ARERA
Importanza dell’incidenza orientativa dei segnali di prezzo
Articolazione tariffaria a scaglioni progressivi (increasing blocks) definita dal metodo tariffario approvato da ARERA 🡪 disincentivo dei consumi eccessivi
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Le fonti
ARERA
Enforcing per spingere i gestori a ridurre le perdite
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7 Cfr. delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI); delibera 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”; delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; delibera 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; delibera 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.
Le fonti
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRAORDINARI
Investimenti per :
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Le fonti
Il d.l. 14 aprile 2023, n. 39
Gli obiettivi perseguiti:
Interventi immediati contro la scarsità idrica:
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Quadro del presente
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Il decreto siccità Articolo 1
Comma I: istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dai seguenti ministri:
Comma II: attribuisce alla Cabina di regia l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma III: prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (e dunque entro il 15 maggio 2023, essendo il decreto entrato in vigore il 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell’art. 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma IV: dispone che entro il medesimo termine del 15 maggio 2023, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell’intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma III, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
Comma V: stabilisce che entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma VI: disciplina nel dettaglio contenuto e procedura di adozione del D.P.C.M. di cui al comma 5. In particolare, il primo e il secondo periodo del comma 6 prevedono che il decreto di cui al comma 5:
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma VII: autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma VIII: elenca nel dettaglio le attribuzioni della Cabina di regia, stabilendo che, fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, essa:
Comma IX: attribuisce alla Cabina di regia, per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, il compito di acquisire dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1
Comma X: prevede che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Comma XI: al primo periodo, prevede l’obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, a carico:
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 2
L'articolo 2 detta previsioni in ordine all’esercizio di poteri sostitutivi e al superamento del dissenso allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.
Comma I: disegna l’esercizio di poteri sostitutivi, la cui proposta è in capo alla Cabina di regia per la crisi idrica (istituita dall’articolo 1 del presente decreto-legge).
Comma II: per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico od interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica nel breve periodo.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 2
Ad essere qui trattato è dunque, prevalentemente, un meccanismo di superamento del dissenso (eventualmente propedeutico all’esercizio di poteri sostitutivi, qualora non si giunga a soluzioni condivise).
Sta, dunque, alla Cabina di regia per la crisi idrica nella sua attività di monitoraggio, rilevare i casi e proporne al Presidente del Consiglio la sottoposizione alla Conferenza unificata, per concordare le iniziative da assumere, da definirsi entro quindici giorni dalla data di convocazione della medesima Conferenza.
Comma III: prevede, in via generale con riferimento agli interventi richiesti dalla crisi idrica, che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo siano a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3
L’articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Comma I: prevede che la nomina del Commissario venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Comma II: prevede che l’organo commissariale provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Comma III: individua i compiti e funzioni del Commissario;
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3
Comma IV: prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.
Comma V: al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni commissariali, stabilisce che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3
Comma VI: si prevede l’istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze.
Comma VII: infine, prevede che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni già attribuiti ai Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e del Commissario unico nazionale per la depurazione, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4
L’articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.
Comma I: dispone l’applicazione delle semplificazioni previste dall’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento. Al contempo viene esclusa l’applicabilità ai predetti interventi delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50 del 2016.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4
Comma II: viene previsto un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per interventi di modifica delle dighe esistenti, attraverso la presentazione di check-list (liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni dalla presentazione dell’istanza) entro la quale l’Autorità competente è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni. Al fine di contemperare la speditezza della procedura con adeguati standard di pubblicità e trasparenza, viene previsto che l’esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. In caso di inerzia, è previsto l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all’autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.
Comma III: introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di interventi di rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi. In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2023 si provveda all’individuazione, ad opera del Commissario, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006, delle dighe per le quali risulti necessaria e urgente l’adozione dei predetti interventi. Entro il 30 settembre 2023, inoltre, viene disposto che le regioni interessate debbano individuare le modalità idonee alla gestione dei sedimenti asportati ed i siti idonei allo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, si provvede all’esercizio dei poteri commissariali sostitutivi di cui all’articolo 3.
Comma IV: dispone che all’attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 5
L’articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.
Comma I: stabilisce che il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell’uso della risorsa.
Tale intervento è finalizzato a garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.
Comma II: consente al Commissario - previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza – di autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione1 delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 5
Comma III: consente al Commissario di fissare un termine per l’effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico degli interventi:
Disciplina la possibilità di revoca della concessione da parte del Commissario.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 6
L’articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell’attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7
L’articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Comma I: consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell’Allegato A (vedi infra). Il riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7
Comma II: specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
Il comma 4 stabilisce infine che le amministrazioni svolgano le attività previste dell’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7
Comma II: specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7
Comma III: stabilisce, infine, che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 sia predisposto dal gestore dell’impianto che ha presentato l’istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell’Allegato A (vedi infra) al decreto in esame.
Comma IV: stabilisce infine che le amministrazioni svolgano le attività previste dell’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 8 – 9 - 10
L’articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
L’articolo 9 modifica l’art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
L’articolo 10 modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione prevedendo, in particolare: che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell’allegato 5 alla parte terza del Codice (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 11
L’articolo 11, mediante l’introduzione dell’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico.
Comma I: attraverso un’integrazione dell’articolo 63 del d.lgs. 152 del 2006, introduce espressamente l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche “osservatorio permanente”) tra gli organi dell’Autorità di bacino distrettuale.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 11
Comma II: al predetto decreto legislativo viene aggiunto l’articolo 63-bis, nel quale si precisa che l’osservatorio permanente opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 5, e svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche, oltre a curare la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento (compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee), allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, anche al fine di consentire all’Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi, degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, di cui agli articoli 117 e 145, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) (comma 1).
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 12
L’articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
Comma I: vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell’anno precedente.
Comma II: apporta modifiche all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l’esercizio e la manutenzione delle dighe.
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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 13
L’articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Il contenzioso climatico (globale – locale) �da scarsità
Regole allocative consortili
L’art. 60 dello Statuto del Consorzio Sesia Est, che dal Po e dal Lago Maggiore tramite il Canale Cavour , il Canale Regina Elena, di diramatori principali e una fitta rete consortile distribuisce la risorsa irrigua negli estesi quadranti novarese e pavese, ed è gestito dagli organi consortili (quale enti privati di interesse pubblico) sulla scorta di una intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, secondo cui «Nei casi di penuria d’acqua, alle dispense irrigue della rete principale vengono applicate riduzioni temporanee che debbono mirare ad essere, nei limiti del possibile, percentualmente uguali per tutte le dispense stesse. Nel caso di eccezionali deficienze dell’acqua disponibile, il Consorzio può adottare misure particolari al fine di ridurre i danni e di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; rimane fermo l’obbligo del Consorziato al pagamento dei contributo corrispondenti alle portate prenotate».
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La sicurezza del territorio�Recupero di un innovato sguardo olistico
Oltre il (solo) consumo di suolo
Desigillare 🡪 città spugna
Rinaturalizzare argini – river restoration
Lasciar spagliare piene
Difesa delle acque
Difesa dalle acque
Dalla tutela dei suoli (Commissione De Marchi) alla sicurezza dei territori quale forma di adattamento al cambiamento climatico
(profilo non considerato nella l. 183/1989)
Riannodare ecologica e idraulica
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Piano di gestione del rischio alluvioni 2021�Autorità di bacino distrettuale del fiume Po�(la difficoltà di realizzare aree di spagliamento in contesti urbanizzati)
L’APSFR interessa il territorio dei Comuni indicati nella tabella. La situazione di pericolosità è determinata dal torrente Boesio e da alcuni dei suoi affluenti, in particolare il torrente San Giulio. Risultano a rischio R4 l’Ospedale di Cittiglio, oltre a discrete porzioni di residenziale e industriale.
Nel I ciclo di pianificazione si è finanziato uno studio per la porzione di sottobacino ricadente entro il territorio della CM Valli del Verbano ed è stata finanziata la sua estensione all’intera asta nell’ambito del finanziamento per la progettazione e realizzazione di una vasca di laminazione a monte di Cittiglio anche al fine di individuare ulteriori interventi per la riduzione del rischio. Lo studio consentirà di delimitare le aree allagabili con continuità e omogeneità a scala d’asta, superando l’attuale frammentazione derivante dalla componente geologica dei PGT comunali.
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Nome Comune | PROVINCIA |
Azzio | VARESE |
Brenta | |
Caravate | |
Casalzuigno | |
Cittiglio | |
Gemonio | |
Laveno - Mombello |
Dala gestione della crisi �alla regolazione della scarsità
Siccità 🡪 non evento straordinario
Adattività vs. stabilità allocazioni
Funzione di regolazione alla scala di bacino
Autorità distrettuali
Sedimentano conoscenza – allocazioni istantanee della risorsa
Regolazione tecnica (algoritmica)
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Il ‘nuovo’ diritto delle acque:�tra tutela e distribuzione
Emersione di due issues da armonizzare
Nuova ontologia: bene ambientale
rinnovabile (a tasso idrologico naturale)
scarso (prolungata siccità 2022)
essenziale (per la biocenosi)
a prelievo necessario (gerarchia degli usi)
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Principi fondamentali del settore idrico:�tutela e uso solidale
Art. 144 codice ambiente
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Mutamento (non esplicito) di paradigma
Dalla nuova ontologia 🡪 una nuova assiologia
Il diritto in funzione nomotetica
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Una concezione delle acque come mezzo di produzione
massimo sfruttamento (istituto simbolo: sottensione) fattore selettivo: efficienza economica
Una considerazione delle acque quale matrice ambientale
Comparto – contenitore di biodiversità
Elemento costitutivo di ogni processo biotico
Vincolo di trasmissione intergenerazionale (‘nuovo’ art. 9 Cost.)
DA
A
La rigerarchizzazione degli utilizzi
Un primo corollario:
La nuova gerarchia degli usi (in competizione serrata per la risorsa)
Art. 144 codice ambiente: primato dell’uso idropotabile
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
I) Ambiente; II) idropotabile; III) agricoltura; IV) industria
ART. 167 (usi agricoli delle acque)
“1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo… “
Agricoltura idrodipendente 🡪 oltre 54% dei prelievi
ripensare irrigazione per scorrimento - ripensare colture
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La spinta della scarsità verso nuovi schemi
Fattore acceleratore
La scarsità (C. cost. 259/1996)
- ordinanze presidenti regione (2022)
- razionamenti e riduzioni di portata
- conflitti allocativi (Lago di Idro; produttori energia vs. consorzi irrigui)
Domanda rigida e crescente
Dal modello del fabbisogno 🡪 al modello della tutela
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Una nuova dogmatica giuridica
Perde centralità del tema ‘classico’ dell’appartenenza
(dicotomia acque pubbliche – private; tradizione romanistica – tradizione francese)
Centrali i temi della effettività della tutela e della compatibilizzazione degli usi
Emerge il tema della universalità-fondamentalità del diritto all’acqua
(approccio enfatico: interesse a un servizio pubblico distributivo efficiente SII)
Revisione, a partire dalla crucialità dei profili ambientali, della tradizionale dorsale del diritto delle acque
DEMANIALITÀ – PIANIFICAZIONI – CONCESSIONI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Riferimenti costituzionali 🡪 Competenze statali
Art. 9 ambiente; Art. 41 iniziativa economica
Art. 117, II comma, lett. s), ‘tutela dell’ambiente e degli ecosistemi’
SII: concorrenza e funzioni fondamentali dei comuni
| Diritto amministrativo 1 2015 |
Le acque | Prof. Emanuele Boscolo
Oltre l’appartenenza: quale demanialità…
Art. 144, I comma, cod. amb. «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato»
C. cost. 273/2010 «proprietà di tutti»
Limite del lessico giuridico: demanio? 🡪 la demanialità pensando ai beni comuni
Nessun contenuto attivo (non appropriabilità esclusiva delle utilitates)
Contenuto precettivo (doverosità della tutela)
Demanialità: non proprietà pubblica (Giannini - Cassese)
DEMANIALITÀ CUSTODIALE
Art. 1, r.d. 1775/1933: pubbliche le acque suscettibili di sfruttamento privato
Generalizzazione - riserva: nessun corpo idrico è estraneo alle dinamiche del sistema idrologico – nessun privato ha interesse alla tutela (l’in se della proprietà è il prelievo di utilità)
Preposizione custode al bene ambientale 🡪 titolarità che impegna (funzionalizzata)
| Diritto amministrativo 1 2015 |
UPEL Varese | prof. avv. emanuele boscolo
UPEL Varese | prof. avv. emanuele boscolo
Le acque | Prof. Emanuele Boscolo
... pensando ai commons
Una suggestione storica fuorviante: le res communes omnium (Marciano, in D. I 8, 2, rovesciamento rispetto all’economia di sussistenza
Grossi L’altro modo di possedere
Qualificazione secondo la teoria economica dei beni (oltre 810 c.c.)
UTILITÀ AMBIENTALI 🡪 A FRUIZIONE INDIVISA
🡪 ESAURIBILI per sovraprelievo (metafora del pascolo comune)
🡪 NON ESCLUDIBILI
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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La soluzione italiana
Teoria internazionale dei commons
Assunto di fondo 🡪 le preferenze private esauriscono il bene comune
Differenze rispetto al suolo (C. cost. 179/2019) e al paesaggio
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Comunitarizzare (e democratizzare)�I contratti di fiume comunità sussidiarie
| Diritto amministrativo 1 2015 |
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Diritto informale – approccio bottom up – tipizzazione spontanea
Carta nazionale dei Contratti di Fiume
Osservatorio nazionale
Oltre l’accordo di programma (bonifiche) - Ascrizione progressiva al genus della programmazione negoziata (Lombardia, Piemonte, Lazio) 🡪 AQST (lr 19/19)
Orror vacui del legislatore nazionale: 2015 assimilati agli accordi di programmazione negoziata (art. 68-bis codice ambiente) «I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree»
Ascrizione piani distrettuali per sottobacini 🡪 pubblicizzazione implicita?
Contratti di fiume
Giuridificazione normativa
Umbria: istituzionale vs. spontaneo
Piano paesaggistico Umbria
Dal piano regionale ai quadri locali
Tavoli istituzionali
Costruzione di un quadro conoscitivo - mappa di comunità
Definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo
Elaborazione di un piano di comunicazione
«Il contratto di Paesaggio può rappresentare lo strumento più idoneo per attivare il
processo dinamico, in cui le realtà locali si rendono protagoniste delle
proprie volontà e della propria capacità di perseguire obiettivi al tempo stesso economici,
sociali, territoriali e pertanto di paesaggio, implementando la qualità dei paesaggi locali» D.G.R. 1359/2013
Olismo: contratti di fiume e di paesaggio
Art.1 Obiettivo generale
Obbiettivo generale del Contratto è la ricomposizione socioeconomica, idrologica, ecologica,
paesistica dei territori e degli ambiti interessati (v. art.6), in applicazione del PTCP e a partire
dall’Area Sipe Nobel, nell’interazione contemporanea Uomo/Società/Ambiente, così come
ulteriormente definito negli articoli successivi.
Il Contratto assume la Convenzione Europea del Paesaggio come riferimento concettuale e
operativo e la implementa nella sua dimensione sociale e istituzionale innovativa della
concezione culturale tradizionale.
Art.2 Natura del Contratto
Il Contratto di Fiume/Paesaggio è uno Strumento integrato e processuale per una nuova
dinamica istituzionale e partecipativa di trasformazione territoriale e paesistica.
Il Contratto si esercita su un ambito territoriale, paesistico fluviale, definito sulla base degli
indirizzi del PTCP e di una verifica partecipativa sperimentale (v. art. 6).
Il Contratto si configura come un accordo consensuale tra soggetti e strutture diverse
(istituzionali, tecnico gestionali e sociali in forma associata) interagenti sullo stesso territorio,
ciascuno per la propria competenza, con la finalità comune di cui all’art.1.
Olismo: contratti di fiume e di paesaggio
Art.3 Struttura del Contratto
Il Contratto si struttura con il presente atto a carattere generale, che stabilisce indirizzi e obbiettivi ed investe l’intero suo ambito (Contratto Quadro) e con successivi accordi e procedure di dettaglio (Accordi Operativi) tra i diversi soggetti che via via sono coinvolti nel processo attuativo: - tra gli Enti Pubblici in forma di una Convenzione generale e di specifici protocolli; - tra Enti Pubblici e Strutture gestionali (Consorzi, Gestori di settore, Istituti scientifici e scolastici, etc.) in forma di specifici protocolli di garanzia e di gestione intersettoriali di attuazione del Contratto; - tra i soggetti suddetti e gli operatori sociali in forma di apposite Convenzioni di gestione e di impegno reciproco relativi alla cura e promozione del paesaggio su specifici luoghi e azioni; - tra i soggetti sopradetti e gli operatori economici in forma di apposite Convenzioni per la realizzazione di trasformazioni e manutenzioni paesistiche ottenute tramite azioni economiche e specifici finanziamenti mirati.
Art. 4 Valori condivisi e Scelte strategiche
- l’acquisizione del Principio di tutela e valorizzazione, idrologica e paesistica del fiume e della
sua vallata; - il riconoscimento delle tematiche e delle criticità, del sistema di strategie azioni e proposte
progettuali evolutive contenute nel presente contratto, da sviluppare in chiave multisettoriale
per la ricostruzione ecologica della vallata - il riconoscimento dell’ambito fluviale, urbano, collinare e di alta pianura come Quadro di Riferimento territoriale e paesistico delle diverse attività e progettualità attuative del
Contratto; - l’assunzione del criterio di interazione come progressiva modalità di concretizzazione del
contratto da esercitare in forma continuativa e processuale
-Sono scelte strategiche :
- il Processo evolutivo, aperto ed integrato come indirizzo fondante del Contratto;
- le attività promozionali e gestionali che danno luogo a Programmi di monitoraggio,
sorveglianza, manutenzione e creazione di nuove proposte di fruizione e di accoglienza;
- le attività di sperimentazione progettuale e processuale, che danno luogo a Progetti di
Azione e Laboratori, per promuovere relazioni culturali, ambientali, e attività economiche
integrate tra i diversi soggetti che operano nell’ambito territoriale del Contratto e tra gli
insediamenti abitativi, agricoli e produttivi.
Olismo: contratti di fiume e di paesaggio
IlArt.5 Metodologia progettuale
I valori condivisi e le scelte strategiche si attuano per Progetti Laboratorio e in attività
promozionali e gestionali che costituiscono lo strumento attuativo e sperimentale del Contratto e
ne sono parte integrante.
Tutte le attività sopradescritte si concretizzano in:
- ricerche-azioni condotte dai soggetti coinvolti nel Contratto, in relazione alle loro specifiche
competenze;
- sperimentazioni per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio.
Tutte le attività si originano e si sviluppano sulla base di elaborazioni partecipative e istituzionali
progressive, che vengono coordinate e monitorate in riferimento ai contenuti del Contratto
(principi, tematiche, progettualità, dinamiche evolutive, nuove opzioni sociali, esperienze in
progress).
Art. 6 Ambito territoriale-Paesistico e riferimenti progettuali del Contratto L’Ambito territoriale e Paesistico del Contratto si definisce assumendo le indicazioni contenute negli elaborati prodotti dal processo partecipativo e in fattispecie: l’elaborato n. 5 che specifica gli ambiti di pertinenza del Contratto e gli elaborati nn. 6, 7 e 8 che indicano le attività di progetto entro tali ambiti, definendo le loro connessioni e relazioni territoriali. Sull’ambito appena definito il Contratto si attua assumendo: - il progetto e il processo progettuale stesso come base fondante del Contratto (v. i tre Quaderni e le otto Tavole grafiche di lettura interpretativa e di progetto); - le azioni tematiche del successivo art. 7, nelle loro Linee Guida e nei loro Contesti di Riferimento in quanto indirizzi del processo attuativo (v. elaborato associato alle sette azioni tematiche); - le prefigurazioni progettuali in forma di Matrici di Contratto (v. i quattro elaborati grafici riferiti ai nodi Città/Fiume); - le linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura del territorio (v. il Documento unitario redatto dalle 4 associazioni di categoria). Gli elaborati suddetti costituiscono parte strutturale del Contratto. Essi hanno carattere orientativo e non vincolante in merito alle specifiche soluzioni di dettaglio da definire durante il processo evolutivo di attuazione concreta del Contratto.
Olismo: contratti di fiume e di paesaggio
Art. 7 Azioni tematiche
I firmatari si impegnano a perseguire e promuovere le seguenti azioni tematiche:
3) Agricoltura alimentazione e territorio
4) Mobilità sostenibile e fruizione del territorio
5) Attività estrattive
6) Rete ecologica
7) Laboratorio della genesi ed evoluzione del paesaggio
8) Nodi città fiume
Art. 9 Carattere evolutivo ed aperto del Contratto
Il presente atto contiene i principi condivisi e i riferimenti programmatici generali (Accordo
Quadro) che dovranno informare i successivi interventi di gestione e trasformazione concreta del
territorio fluviale promossi dai soggetti firmatari. Tali interventi potranno essere regolati nel
dettaglio da ulteriori accordi o atti convenzionali (Accordi Operativi) da stipulare anche con
soggetti diversi dai firmatari del presente accordo. Il Contratto di fiume, dunque, si configura
come una struttura organizzativa aperta ed evolutiva, che agevola la progressiva inclusione di
nuovi partner (sia all’interno del presente Accordo Quadro, che nei diversi Accordi Operativi) per
l’integrazione delle politiche settoriali e la sperimentazione di nuove forme di governance
multilivello.
Olismo: contratti di fiume e di paesaggio
�Le pianificazioni distrettuali�
Riequilibrio rapporto storico tra pianificazioni e concessioni (Pototschnig)
Un tempo il governo (puntiforme e disorganico) delle acque passava per una teoria di concessioni e di valutazioni (di opportunità economica) localizzate
Dopo la FWD (2000/60/CE), ridisegnata la pianificazione alla scala distrettuale
Oltre i bacini idrografici della l. 183/1989 (bacino colante: Comm. De Marchi) ricerca della scala ottimale: in Italia prevalenza logiche economiche (spending review e geografiche: macro-distretto del Po, distretti adriatici-tirrenici)
Forma-piano (nuova stagione: PIANI DI GESTIONE DISTRETTUALI tutti approvati)
Componente conoscitiva – vero centro di gravitazione del piano (qualificazioni predecisorie)
Caratterizzazione - carring capacity
Componente programmatica - obiettivi di qualità (ambientale) – river restoration
Transcalarità misure e coinvolgimento regioni (oltre la dialettica Stato-regioni), utilizzatori, stakeholders - migliore definizione a scala locale – Rivedibilità: Adaptative Management
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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo
Sovrasfruttamento (caso paradigmatico di tragedia dei commons)
Sistematica diffusione di usi flussoalteranti - dissipativi - inquinanti
Paradosso della scarsa selettività dei canoni (canoni politicamente bassi: nessuna cattura di valore sull’utilità generata dall’uso eccezionale della risorsa: waterfootprint): allocazione sub-ottimale della risorsa comune (mancata emersione willingness to pay)
Non basta nuova disciplina pro futuro: durate pluridecennali e necessità di scalfire e ridisegnare il panorama effettuale (70% deflusso naturale nel bacino del Po è sfruttato dall’industria e dall’agricoltura) – crisi idroelettrico: gli invasi restano vuoti
Cristallizzazione del sistema: barriera all’accesso ai mercati – essential facility
Modello del fabbisogno: paradigma per il diritto amministrativo di concessione di beni produttivi (Ranelletti)
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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo
Tecniche e traiettorie di ripensamento
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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo DMV – valore limite
Cassazione civile sez. un., 21/10/2021, n.29299
In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e privati volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili).
Cassazione civile sez. un., 04/02/2020, n.2502
Poichè in materia ambientale vige il principio c.d. di precauzione e comunque l'obbligo per gli Stati membri di attuare le misure necessarie atte ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali in base anche alla direttiva 2000/60/CE (ed al suo art. 4, comma 1, lett. i), anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale, ovvero le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate - atteso il valore preminente dell'interesse tutelato - nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente.
| Diritto amministrativo 1 2015 |
Le acque | Prof. Avv. Emanuele Boscolo
Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo
Tecniche e traiettorie di ripensamento
Usi concorrenti: modellizzazione e regolazione
🡪 Bilancio di bacino: strumento per ridurre le interdipendenze multiple lungo l’asta (e far internalizzare all’utilizzatore i costi indotti anche a lunga distanza)
Oltre la logica del fabbisogno e della mera compatibilità idraulica: requisito della doppia efficienza: ambientale e produttiva (favorire irrigazione a goccia)
🡪 Canoni selettivi: costi ambientali di prelievo del bene (D.M. 39/2015: contabilità ambientale e rispetto del principio europeo full recovery cost – chi inquina paga)
🡪 Riconoscimento di un ruolo dei territori: oltre il BIM – province e tentativi (maldestri) di territorializzazione dei canoni – logiche compensative degli impatti non limitabili
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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo 🡪 adattivo
Assegnazioni «in condizione di incertezza certa»:
il nuovo paradigma (oltre le acque) per il diritto ambientale del rischio
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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo
La concessione adattiva
Cassazione civile sez. un., 12 gennaio 2021, n. 252
Le Sezioni Unite hanno avuto occasione di osservare che in presenza di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, è ammessa anche la revoca di una concessione di derivazione di acque pubbliche, dovendosi inoltre escludere che la mancata contestuale considerazione del relativo ed eventuale onere indennitario in favore del soggetto destinatario del provvedimento emesso in autotutela possa interferire nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità della revoca (Cass., Sez. Un., n. 401 del 1999). Al sistema concessorio è infatti immanente il potere dell'autorità amministrativa di intervenire in via di autotutela sia mediante la revoca del provvedimento amministrativo concessorio "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" (L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, comma 1) sia, a maggior ragione, mediante provvedimenti meno radicali che, salvaguardando la prosecuzione del rapporto concessorio, intervengano sulle modalità di esercizio dell'attività che è oggetto della concessione e sui diritti del concessionario, come nella specie. Ed infatti con il provvedimento regionale impugnato, resosi necessario per la tutela di interessi pubblici di rilievo primario, l'autorità concedente ha disposto la modifica delle quantità consentite di captazione.
L.r. 8 aprile 2020, n. 5 concessioni idroelettriche 🡪 compensazioni ambientali – rilasci forzosi (portate, agricoltura, crisi idriche) – ambiente sotteso – trasporto solido – risanamento paesaggistico del bacino
Reg. 2/2006 Regione Lombardia Art. 38 (Revoca) 1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato. 2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.
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Per ogni chiarimento o suggerimento
PROF. EMANUELE BOSCOLO
DIPARTIMENTO DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE - Via Sant’Abbondio, n. 12 - COMO
emanuele.boscolo@uninsubria.it
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