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���PROF. EMANUELE BOSCOLOProfessore ordinario di Diritto Amministrativo�Università degli Studi dell’Insubria | Dip. Diritto, Economia e Culture�Presidente Associazione Italiana di Diritto Urbanistico

LA CRISI IDRICA

LA GESTIONE DI UN BENE COMUNE ‘SCARSO’

TRA DEMANIALITA’ CUSTODIALE,

PIANIFICAZIONI E CONCESSIONI

Uno sguardo ecologico e idraulico

| Camera amministrativa dell’Insubria 26 maggio 2023 |

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Tendenza di fondo alla scarsità. Fonte: ISPRA

Perdita condutture: 36, 2%

Capacità di stoccaggio acque piovane: 11%.

Fonte ISTAT

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Situazione idrica luglio 2022 / maggio 2023 Fonte: ISPRA

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Stagione della crisi�Obiettivi: sicurezza idrica e idraulica

  • Criticità climatiche e ambientali, territoriali e sociali

  • Mutamento climatico e crisi ambientale

  • Bolla calore – scarsa qualità dell’aria

  • Fenomeni estremi

  • Carenza idrica

  • Precipitazioni a regime tropicale
  • Dissesto idrogeologico diffuso

Italia (posizione geografica – conformazione) hub del mutamento (accelerato + 20% di velocità)

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Rilettura ecologica

Suolo e acque 🡪 riontologizzazione in prospettiva ecologica

Suolo bene ambientale, di cui limitare l’impermeabilizzazione

Ogni concettualizzazione del suolo non può prescindere dalla considerazione del rapporto con le acque che fluiscono sul suolo

Le acque: un altro bene comune (oggetto della prima riontologizzazione 🡪 da bene di produzione (r.d. 1933) a bene ambientale l. Galli 36/1994 🡪 144 codice ambiente)

Abbiamo elaborato una disciplina che si è concentrata sui profili ecologici (piani di distretto idrografico: strumento d’apice filiera pianificatoria) e ha accumulato ritardi sul versante della tutela idraulica dei suoli (direttiva 60/2000 CE – Direttiva alluvioni)

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Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali (d.lgs. n. 49 del 2010), in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni"). Il PGRA viene predisposto a livello di distretto idrografico e aggiornato ogni 6 anni misure win -win (alluvioni + stato ecologico)

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La scarsità del 2022

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La scarsità del 2022

Sequenza relativa la risalita del cuneo salino nel delta del Po in corrispondenza degli anni:

  1. Cinquanta-Sessanta;

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B) Settanta-Ottanta;

C) 2022

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La scarsità del 2022

  • Misure (solo) allocative di razionamento

  • Ordinanze presidenti Regioni

  • Intervento del sistema della protezione civile

  • Stato di emergenza (anticipabile)

  • Deroghe ai parametri ecologici minimi

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La scarsità del 2022�Deroghe al DMV

Il Presidente della Giunta regionale lombarda e, prima ancora, negli atti a carattere generale assunti dalle autorità distrettuali (Autorità di Bacino Distrettuale del Po e Autorità di Bacino Distrettale delle Alpi Orientali, in primis), a fronte della necessità di garantire la disponibilità idropotabile ma anche di sostenere quanto più possibile la produzione agricola, hanno ritenuto necessario adottare decisioni che hanno esplicitamente contemplato la derogabilità dei parametri minimi di portata essenziali per le funzioni ecologiche nei corpi idrici.

  • Presidente Giunta Regionale della Lombardia, Ordinanza 24 giugno 2022, n. 917 dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e all’articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2021;

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La scarsità del 2022�Deroghe al DMV

  • Autorità di Bacino Distrettuale per il Po, deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 4/2017, Direttiva per l’introduzione del deflusso ecologico a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico.

  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente, 2/2017, Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali.,

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Le fonti

Art. 167, d.lgs. N. 152/2006

Usi agricoli delle acque

  1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

Art. 144, d.lgs. N. 152/2006

Tutela e uso delle risorse idriche

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

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Le fonti

Direttiva 2000/60/CE (la Framework Water Directive, ossia la direttiva quadro da cui discendono le coordinate di fondo del sistema: FWD)

- Considerando 32: “a precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza”.

Art. 4, § 6, prevede la possibilità di deroghe temporanee all’applicazione delle azioni tese al raggiungimento di un buono stato in particolari corpi idrici al ricorrere di condizioni eccezionali quali la siccità prolungata. 🡪 cfr. art. 77, c. 10, d.lgs. n. 152/2006.

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Le fonti

Art. 77, comma 10, d.lgs. N. 152/2006

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

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Le fonti

Lo stato di emergenza – Il modello della «protezione civile»

  • Insufficienza dell’approccio gestionale delle condizioni di siccità ‘codificato’ negli atti delle autorità distrettuali
  • Perdurante severità della carenza idrica e emersione di un quadro emergenziale suscettibile di mettere a rischio anche la fornitura idropotabile
  • Declaratoria di stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri il 4 luglio 2022 🡪 è stata legittimata l’emanazione di ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga “a ogni disposizione vigente”
  • Emanazione da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’ordinanza del 19 luglio 2022
  • Contenuti dell’ordinanza: i) nominati commissari per l’emergenza i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, ii) attribuzione ai Presidenti di ingenti risorse per l’attivazione di programmi straordinari finalizzati a garantire nell’immediato l’approvvigionamento tramite autobotti e tramite forme alternative di emungimento da falda o da corpi idrici

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Le fonti

(Segue)

Art. 15 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (‘decreto aiuti bis’, conv. in l. 21 settembre 2022, n. 142): tipizzazione dalla figura dello stato di emergenza idrica nazionale;

Decreto Aiuti-bis: formulazione da parte delle regioni di un primo lotto di interventi indifferibili (ma anche di investimenti per il medio periodo) 🡪 cfr. ad esempio, l’elenco di interventi previsti dalla Regione Piemonte: sull’ammontare complessivo di 7,6 milioni di euro, 800.000 euro sono relativi a costi già sostenuti per le autobotti, circa 6,8 milioni per interventi di somma urgenza realizzabili nel breve periodo (interconnessioni di rete, sostituzione e il potenziamento di pompe, opere di progettazione per il potenziamento di sorgenti o di sostituzione della rete idrica, ripristino di pozzi già esistenti e abbandonati, etc.);

Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico: unico strumento programmatorio e di pianificazione – finalità: incremento della resilienza dei sistemi dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riduzione delle dispersioni di risorse idriche;

Programma europeo React-Ue;

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Il modello della «protezione civile» (preventiva)

All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) è stato aggiunto il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

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Oltre l’emergenza

  • Scarsità idrica: condizione strutturale 🡪 necessità di approntare misure sistemiche e utilizzare strumenti intrinseci al diritto delle acque;
  • Adattività: unica possibile risposta strategica all’instabile disponibilità della risorsa naturale;
  • Obiettivi: sicurezza idrica e sicurezza del territorio 🡪 serve un modello che incorpori la possibilità di continui interventi di adattamento da praticare (con ragionevole anticipo, grazie alla elevata capacità predittiva degli andamenti meteo-climatici) nelle diverse condizioni di disponibilità in risposta alle mutevoli dinamiche idrologiche;

ARERA

Importanza dell’incidenza orientativa dei segnali di prezzo

Articolazione tariffaria a scaglioni progressivi (increasing blocks) definita dal metodo tariffario approvato da ARERA 🡪 disincentivo dei consumi eccessivi

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ARERA

Enforcing per spingere i gestori a ridurre le perdite

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7 Cfr. delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI); delibera 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”; delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; delibera 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; delibera 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

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Le fonti

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRAORDINARI

  • Riduzione delle perdite di rete
  • Diversificazione delle fonti di approvvigionamento del servizio idrico integrato
  • Interconnessione e ridondanza delle reti
  • Informatizzazione delle infrastrutture
  • Rafforzamento della capacità di raccolta, per trattenere le risorse fluenti prima che ruscellino a valle

Investimenti per :

  • incremento della capacità di ricarica controllata delle falde,
  • riduzione del ruscellamento delle acque (con interventi sul reticolo minuto, misure NBS quali ad esempio spazi collettivi allagabili senza danni in caso di eccedenze meteoriche , etc.) anche mediante deimpermeabilizzazioni e migliorare della qualità fisica e biochimica dei suoli al fine di rafforzare la forma di stoccaggio più naturale ed efficiente e di perseguire un drenaggio urbano sostenibile

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Le fonti

Il d.l. 14 aprile 2023, n. 39

Gli obiettivi perseguiti:

  • ridurre la dispersione idrica;
  • migliore le prestazione dei sistemi idrici esistenti;
  • aumentare il volume degli invasi, ovvero delle strutture finalizzate - all’accumulo idrico;
  • semplificare gli iter di progettazione/realizzazione delle infrastrutture idriche del PNRR.

Interventi immediati contro la scarsità idrica:

  • edilizia libera per la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche ad uso agricolo di dimensioni contenute (quindi, senza la VIA);
  • semplificazione amministrativa per procedere alla desalinizzazione;
  • riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo.

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Quadro del presente

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Il decreto siccità Articolo 1

Comma I: istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dai seguenti ministri:

  • Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
  • Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
  • Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
  • Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
  • Ministro dell’economia e delle finanze.

Comma II: attribuisce alla Cabina di regia l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

Comma III: prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (e dunque entro il 15 maggio 2023, essendo il decreto entrato in vigore il 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell’art. 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

  • La relazione tecnica precisa gli interventi di urgente realizzazione oggetto della ricognizione sono quelli che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l’immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica.
  • La ricognizione indica, per ciascun intervento:
  • il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate;
  • e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

Comma IV: dispone che entro il medesimo termine del 15 maggio 2023, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell’intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma III, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Comma V: stabilisce che entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

  • alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4;

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

  • nonché all’approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

Comma VI: disciplina nel dettaglio contenuto e procedura di adozione del D.P.C.M. di cui al comma 5. In particolare, il primo e il secondo periodo del comma 6 prevedono che il decreto di cui al comma 5:

  • ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l’amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell’intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

  • provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3 (ossia gli interventi urgenti per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi delle dighe), finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all’art. 114 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

Comma VII: autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

Comma VIII: elenca nel dettaglio le attribuzioni della Cabina di regia, stabilendo che, fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, essa:

  • a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;
  • b) monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate

Comma IX: attribuisce alla Cabina di regia, per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, il compito di acquisire dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 1

Comma X: prevede che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comma XI: al primo periodo, prevede l’obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, a carico:

  • del Commissario straordinario di cui all’art. 3, comma 1;
  • dei Commissari di cui all’art. 3, comma 7, primo periodo;

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 2

L'articolo 2 detta previsioni in ordine all’esercizio di poteri sostitutivi e al superamento del dissenso allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

Comma I: disegna l’esercizio di poteri sostitutivi, la cui proposta è in capo alla Cabina di regia per la crisi idrica (istituita dall’articolo 1 del presente decreto-legge).

Comma II: per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico od interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica nel breve periodo.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 2

Ad essere qui trattato è dunque, prevalentemente, un meccanismo di superamento del dissenso (eventualmente propedeutico all’esercizio di poteri sostitutivi, qualora non si giunga a soluzioni condivise).

Sta, dunque, alla Cabina di regia per la crisi idrica nella sua attività di monitoraggio, rilevare i casi e proporne al Presidente del Consiglio la sottoposizione alla Conferenza unificata, per concordare le iniziative da assumere, da definirsi entro quindici giorni dalla data di convocazione della medesima Conferenza.

Comma III: prevede, in via generale con riferimento agli interventi richiesti dalla crisi idrica, che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo siano a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3

L’articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Comma I: prevede che la nomina del Commissario venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Comma II: prevede che l’organo commissariale provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Comma III: individua i compiti e funzioni del Commissario;

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3

Comma IV: prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Comma V: al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni commissariali, stabilisce che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 3

Comma VI: si prevede l’istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze.

Comma VII: infine, prevede che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni già attribuiti ai Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e del Commissario unico nazionale per la depurazione, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4

L’articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Comma I: dispone l’applicazione delle semplificazioni previste dall’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento. Al contempo viene esclusa l’applicabilità ai predetti interventi delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50 del 2016.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4

Comma II: viene previsto un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per interventi di modifica delle dighe esistenti, attraverso la presentazione di check-list (liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni dalla presentazione dell’istanza) entro la quale l’Autorità competente è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni. Al fine di contemperare la speditezza della procedura con adeguati standard di pubblicità e trasparenza, viene previsto che l’esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. In caso di inerzia, è previsto l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all’autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 4

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Comma III: introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di interventi di rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi. In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2023 si provveda all’individuazione, ad opera del Commissario, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006, delle dighe per le quali risulti necessaria e urgente l’adozione dei predetti interventi. Entro il 30 settembre 2023, inoltre, viene disposto che le regioni interessate debbano individuare le modalità idonee alla gestione dei sedimenti asportati ed i siti idonei allo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, si provvede all’esercizio dei poteri commissariali sostitutivi di cui all’articolo 3.

Comma IV: dispone che all’attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 5

L’articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Comma I: stabilisce che il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell’uso della risorsa.

Tale intervento è finalizzato a garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.

Comma II: consente al Commissario - previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza – di autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione1 delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 5

Comma III: consente al Commissario di fissare un termine per l’effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico degli interventi:

  • - di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche;
  • - nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Disciplina la possibilità di revoca della concessione da parte del Commissario.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 6

L’articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell’attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7

L’articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Comma I: consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell’Allegato A (vedi infra). Il riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7

Comma II: specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Il comma 4 stabilisce infine che le amministrazioni svolgano le attività previste dell’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7

Comma II: specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale, il Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 7

Comma III: stabilisce, infine, che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 sia predisposto dal gestore dell’impianto che ha presentato l’istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell’Allegato A (vedi infra) al decreto in esame.

Comma IV: stabilisce infine che le amministrazioni svolgano le attività previste dell’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 8 – 9 - 10

L’articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L’articolo 9 modifica l’art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L’articolo 10 modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione prevedendo, in particolare: che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell’allegato 5 alla parte terza del Codice (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 11

L’articolo 11, mediante l’introduzione dell’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico.

Comma I: attraverso un’integrazione dell’articolo 63 del d.lgs. 152 del 2006, introduce espressamente l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche “osservatorio permanente”) tra gli organi dell’Autorità di bacino distrettuale.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 11

Comma II: al predetto decreto legislativo viene aggiunto l’articolo 63-bis, nel quale si precisa che l’osservatorio permanente opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 5, e svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche, oltre a curare la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento (compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee), allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, anche al fine di consentire all’Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi, degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, di cui agli articoli 117 e 145, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) (comma 1).

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 12

L’articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Comma I: vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell’anno precedente.

Comma II: apporta modifiche all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l’esercizio e la manutenzione delle dighe.

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Le misure ex d.l. 14 aprile 2023, n. 39�Articolo 13

L’articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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Il contenzioso climatico (globale – locale) �da scarsità

Regole allocative consortili

L’art. 60 dello Statuto del Consorzio Sesia Est, che dal Po e dal Lago Maggiore tramite il Canale Cavour , il Canale Regina Elena, di diramatori principali e una fitta rete consortile distribuisce la risorsa irrigua negli estesi quadranti novarese e pavese, ed è gestito dagli organi consortili (quale enti privati di interesse pubblico) sulla scorta di una intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, secondo cui «Nei casi di penuria d’acqua, alle dispense irrigue della rete principale vengono applicate riduzioni temporanee che debbono mirare ad essere, nei limiti del possibile, percentualmente uguali per tutte le dispense stesse. Nel caso di eccezionali deficienze dell’acqua disponibile, il Consorzio può adottare misure particolari al fine di ridurre i danni e di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; rimane fermo l’obbligo del Consorziato al pagamento dei contributo corrispondenti alle portate prenotate».

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La sicurezza del territorio�Recupero di un innovato sguardo olistico

Oltre il (solo) consumo di suolo

Desigillare 🡪 città spugna

Rinaturalizzare argini – river restoration

Lasciar spagliare piene

Difesa delle acque

Difesa dalle acque

Dalla tutela dei suoli (Commissione De Marchi) alla sicurezza dei territori quale forma di adattamento al cambiamento climatico

(profilo non considerato nella l. 183/1989)

Riannodare ecologica e idraulica

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Piano di gestione del rischio alluvioni 2021�Autorità di bacino distrettuale del fiume Po�(la difficoltà di realizzare aree di spagliamento in contesti urbanizzati)

L’APSFR interessa il territorio dei Comuni indicati nella tabella. La situazione di pericolosità è determinata dal torrente Boesio e da alcuni dei suoi affluenti, in particolare il torrente San Giulio. Risultano a rischio R4 l’Ospedale di Cittiglio, oltre a discrete porzioni di residenziale e industriale.

Nel I ciclo di pianificazione si è finanziato uno studio per la porzione di sottobacino ricadente entro il territorio della CM Valli del Verbano ed è stata finanziata la sua estensione all’intera asta nell’ambito del finanziamento per la progettazione e realizzazione di una vasca di laminazione a monte di Cittiglio anche al fine di individuare ulteriori interventi per la riduzione del rischio. Lo studio consentirà di delimitare le aree allagabili con continuità e omogeneità a scala d’asta, superando l’attuale frammentazione derivante dalla componente geologica dei PGT comunali.

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Nome Comune

PROVINCIA

Azzio

VARESE

Brenta

Caravate

Casalzuigno

Cittiglio

Gemonio

Laveno - Mombello

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Dala gestione della crisi �alla regolazione della scarsità

  • Cosa è l’acqua?
  • Chi l’amministra?
  • Come l’amministra?

Siccità 🡪 non evento straordinario

Adattività vs. stabilità allocazioni

Funzione di regolazione alla scala di bacino

Autorità distrettuali

Sedimentano conoscenza – allocazioni istantanee della risorsa

Regolazione tecnica (algoritmica)

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Il ‘nuovo’ diritto delle acque:�tra tutela e distribuzione

Emersione di due issues da armonizzare

  • Protezione delle acque quale matrice ambientale (primarietà interesse ambientale) (un tempo protezione dalle acque: logiche idrauliche)
  • Garanzia della distribuzione universale di quantitativi giornalieri minimi a tariffa abbordabili (fondamentalità diritto prestazionale – diritto alla vita – diritto ai beni Ferrajoli)

Nuova ontologia: bene ambientale

rinnovabile (a tasso idrologico naturale)

scarso (prolungata siccità 2022)

essenziale (per la biocenosi)

a prelievo necessario (gerarchia degli usi)

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Principi fondamentali del settore idrico:�tutela e uso solidale

Art. 144 codice ambiente

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

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Mutamento (non esplicito) di paradigma

Dalla nuova ontologia 🡪 una nuova assiologia

Il diritto in funzione nomotetica

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Una concezione delle acque come mezzo di produzione

massimo sfruttamento (istituto simbolo: sottensione) fattore selettivo: efficienza economica

Una considerazione delle acque quale matrice ambientale

Comparto – contenitore di biodiversità

Elemento costitutivo di ogni processo biotico

Vincolo di trasmissione intergenerazionale (‘nuovo’ art. 9 Cost.)

DA

A

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La rigerarchizzazione degli utilizzi

Un primo corollario:

La nuova gerarchia degli usi (in competizione serrata per la risorsa)

Art. 144 codice ambiente: primato dell’uso idropotabile

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

I) Ambiente; II) idropotabile; III) agricoltura; IV) industria

ART. 167 (usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo

Agricoltura idrodipendente 🡪 oltre 54% dei prelievi

ripensare irrigazione per scorrimento - ripensare colture

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La spinta della scarsità verso nuovi schemi

Fattore acceleratore

La scarsità (C. cost. 259/1996)

- ordinanze presidenti regione (2022)

- razionamenti e riduzioni di portata

- conflitti allocativi (Lago di Idro; produttori energia vs. consorzi irrigui)

Domanda rigida e crescente

  • Disponibilità limitata
  • Climate change 🡪 tropicalizzazione – cuneo salino – incendi - desertificazione

Dal modello del fabbisogno 🡪 al modello della tutela

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Una nuova dogmatica giuridica

Perde centralità del tema ‘classico’ dell’appartenenza

(dicotomia acque pubbliche – private; tradizione romanistica – tradizione francese)

Centrali i temi della effettività della tutela e della compatibilizzazione degli usi

Emerge il tema della universalità-fondamentalità del diritto all’acqua

(approccio enfatico: interesse a un servizio pubblico distributivo efficiente SII)

Revisione, a partire dalla crucialità dei profili ambientali, della tradizionale dorsale del diritto delle acque

DEMANIALITÀ – PIANIFICAZIONI – CONCESSIONI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Riferimenti costituzionali 🡪 Competenze statali

Art. 9 ambiente; Art. 41 iniziativa economica

Art. 117, II comma, lett. s), ‘tutela dell’ambiente e degli ecosistemi’

SII: concorrenza e funzioni fondamentali dei comuni

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Oltre l’appartenenza: quale demanialità…

Art. 144, I comma, cod. amb. «Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato»

C. cost. 273/2010 «proprietà di tutti»

Limite del lessico giuridico: demanio? 🡪 la demanialità pensando ai beni comuni

Nessun contenuto attivo (non appropriabilità esclusiva delle utilitates)

Contenuto precettivo (doverosità della tutela)

Demanialità: non proprietà pubblica (Giannini - Cassese)

DEMANIALITÀ CUSTODIALE

Art. 1, r.d. 1775/1933: pubbliche le acque suscettibili di sfruttamento privato

Generalizzazione - riserva: nessun corpo idrico è estraneo alle dinamiche del sistema idrologico – nessun privato ha interesse alla tutela (l’in se della proprietà è il prelievo di utilità)

Preposizione custode al bene ambientale 🡪 titolarità che impegna (funzionalizzata)

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UPEL Varese | prof. avv. emanuele boscolo

UPEL Varese | prof. avv. emanuele boscolo

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... pensando ai commons

Una suggestione storica fuorviante: le res communes omnium (Marciano, in D. I 8, 2, rovesciamento rispetto all’economia di sussistenza

Grossi L’altro modo di possedere

Qualificazione secondo la teoria economica dei beni (oltre 810 c.c.)

  • Scarso
  • Essenziale (non sostituibile, di merito, a consumo necessario)
  • Vulnerabile
  • Poco resiliente
  • Generatore di servizi ecologici

UTILITÀ AMBIENTALI 🡪 A FRUIZIONE INDIVISA

🡪 ESAURIBILI per sovraprelievo (metafora del pascolo comune)

🡪 NON ESCLUDIBILI

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La soluzione italiana

Teoria internazionale dei commons

Assunto di fondo 🡪 le preferenze private esauriscono il bene comune

  • Hardin (The Tragedy of the Commons: Science 1968 fallimento dell’azione collettiva - unica soluzione razionale: il frazionamento e l’attribuzione proprietaria)
  • Soluzione panpubblicistica (Coste Sardegna vs. suolo-boschi- paesaggio)
  • Ostrom: soluzioni istituzionali cooperative (domini collettivi l. 168/2017)

Differenze rispetto al suolo (C. cost. 179/2019) e al paesaggio

  • Beni comuni in appartenenza microparticellare frazionata (semicommons)
  • Acque: bene comune infrazionabile posto in custodia pubblica
  • Iniziative qualificatorie regionali (Puglia, Sardegna, Lombardia)

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Comunitarizzare (e democratizzare)�I contratti di fiume comunità sussidiarie

  • Prima lezione: contano le regole di protezione e sugli usi, non quelle di allocazione (Cass., ssuu, 3665/2011 valli da pesca utili ai diritti fondamentali quindi pubbliche)
  • Seconda lezione: recupero dimensione comunitaria (come in Spagna e Francia; consorzi irrigui): identità di luogo 80 contratti di fiume, di lago (di rete ecologica)
  • Terza lezione: ricerca di spazi per la partecipazione (e per la presa in carico) comunitarie (piano di gestione Po)

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  • Esempi storici francesi e belgi - World Water Forum
  • La prima stagione pionieristica: 2004 l’esempio storico dell’Olona L.r. 12 dicembre 2003, n. 2
  • Collaborazione e coordinamento volontario tra amministrazioni dell’asta fluviale 🡪 disinquinamento
  • La seconda stagione diffusione del modello ‘dal basso’ apertura ai privati crescita della coscienza di luogo 🡪 paesaggio - sostenibilità - identità fluviale - territorializzazione e comunitarizzazione delle politiche 🡪 river restoration (visione olistica)
  • La terza stagione oltre la fluvialità 🡪 laghi, reti ecologiche, paesaggi 🡪 win win art. 7, l. 164/2014 🡪 d.l. 77/2022 interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica di bacini e sottobacini idrografici

Diritto informale – approccio bottom up – tipizzazione spontanea

Carta nazionale dei Contratti di Fiume

Osservatorio nazionale

Oltre l’accordo di programma (bonifiche) - Ascrizione progressiva al genus della programmazione negoziata (Lombardia, Piemonte, Lazio) 🡪 AQST (lr 19/19)

Orror vacui del legislatore nazionale: 2015 assimilati agli accordi di programmazione negoziata (art. 68-bis codice ambiente) «I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree»

Ascrizione piani distrettuali per sottobacini 🡪 pubblicizzazione implicita?

Contratti di fiume

Giuridificazione normativa

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Umbria: istituzionale vs. spontaneo

Piano paesaggistico Umbria

Dal piano regionale ai quadri locali

Tavoli istituzionali

Costruzione di un quadro conoscitivo - mappa di comunità

Definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo

Elaborazione di un piano di comunicazione

«Il contratto di Paesaggio può rappresentare lo strumento più idoneo per attivare il

processo dinamico, in cui le realtà locali si rendono protagoniste delle

proprie volontà e della propria capacità di perseguire obiettivi al tempo stesso economici,

sociali, territoriali e pertanto di paesaggio, implementando la qualità dei paesaggi locali» D.G.R. 1359/2013

  • Contratto di paesaggio del Trasimeno 🡪 matrice istituzionale
  • Contratto di Paesaggio per i territori montani di Foligno, Trevi e Sellano 🡪 dalla comunanza (originarietà) al contratto

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Olismo: contratti di fiume e di paesaggio

Art.1 Obiettivo generale

Obbiettivo generale del Contratto è la ricomposizione socioeconomica, idrologica, ecologica,

paesistica dei territori e degli ambiti interessati (v. art.6), in applicazione del PTCP e a partire

dall’Area Sipe Nobel, nell’interazione contemporanea Uomo/Società/Ambiente, così come

ulteriormente definito negli articoli successivi.

Il Contratto assume la Convenzione Europea del Paesaggio come riferimento concettuale e

operativo e la implementa nella sua dimensione sociale e istituzionale innovativa della

concezione culturale tradizionale.

Art.2 Natura del Contratto

Il Contratto di Fiume/Paesaggio è uno Strumento integrato e processuale per una nuova

dinamica istituzionale e partecipativa di trasformazione territoriale e paesistica.

Il Contratto si esercita su un ambito territoriale, paesistico fluviale, definito sulla base degli

indirizzi del PTCP e di una verifica partecipativa sperimentale (v. art. 6).

Il Contratto si configura come un accordo consensuale tra soggetti e strutture diverse

(istituzionali, tecnico gestionali e sociali in forma associata) interagenti sullo stesso territorio,

ciascuno per la propria competenza, con la finalità comune di cui all’art.1.

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Olismo: contratti di fiume e di paesaggio

Art.3 Struttura del Contratto

Il Contratto si struttura con il presente atto a carattere generale, che stabilisce indirizzi e obbiettivi ed investe l’intero suo ambito (Contratto Quadro) e con successivi accordi e procedure di dettaglio (Accordi Operativi) tra i diversi soggetti che via via sono coinvolti nel processo attuativo: - tra gli Enti Pubblici in forma di una Convenzione generale e di specifici protocolli; - tra Enti Pubblici e Strutture gestionali (Consorzi, Gestori di settore, Istituti scientifici e scolastici, etc.) in forma di specifici protocolli di garanzia e di gestione intersettoriali di attuazione del Contratto; - tra i soggetti suddetti e gli operatori sociali in forma di apposite Convenzioni di gestione e di impegno reciproco relativi alla cura e promozione del paesaggio su specifici luoghi e azioni; - tra i soggetti sopradetti e gli operatori economici in forma di apposite Convenzioni per la realizzazione di trasformazioni e manutenzioni paesistiche ottenute tramite azioni economiche e specifici finanziamenti mirati.

Art. 4 Valori condivisi e Scelte strategiche

- l’acquisizione del Principio di tutela e valorizzazione, idrologica e paesistica del fiume e della

sua vallata; - il riconoscimento delle tematiche e delle criticità, del sistema di strategie azioni e proposte

progettuali evolutive contenute nel presente contratto, da sviluppare in chiave multisettoriale

per la ricostruzione ecologica della vallata - il riconoscimento dell’ambito fluviale, urbano, collinare e di alta pianura come Quadro di Riferimento territoriale e paesistico delle diverse attività e progettualità attuative del

Contratto; - l’assunzione del criterio di interazione come progressiva modalità di concretizzazione del

contratto da esercitare in forma continuativa e processuale

-Sono scelte strategiche :

- il Processo evolutivo, aperto ed integrato come indirizzo fondante del Contratto;

- le attività promozionali e gestionali che danno luogo a Programmi di monitoraggio,

sorveglianza, manutenzione e creazione di nuove proposte di fruizione e di accoglienza;

- le attività di sperimentazione progettuale e processuale, che danno luogo a Progetti di

Azione e Laboratori, per promuovere relazioni culturali, ambientali, e attività economiche

integrate tra i diversi soggetti che operano nell’ambito territoriale del Contratto e tra gli

insediamenti abitativi, agricoli e produttivi.

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Olismo: contratti di fiume e di paesaggio

IlArt.5 Metodologia progettuale

I valori condivisi e le scelte strategiche si attuano per Progetti Laboratorio e in attività

promozionali e gestionali che costituiscono lo strumento attuativo e sperimentale del Contratto e

ne sono parte integrante.

Tutte le attività sopradescritte si concretizzano in:

- ricerche-azioni condotte dai soggetti coinvolti nel Contratto, in relazione alle loro specifiche

competenze;

- sperimentazioni per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio.

Tutte le attività si originano e si sviluppano sulla base di elaborazioni partecipative e istituzionali

progressive, che vengono coordinate e monitorate in riferimento ai contenuti del Contratto

(principi, tematiche, progettualità, dinamiche evolutive, nuove opzioni sociali, esperienze in

progress).

Art. 6 Ambito territoriale-Paesistico e riferimenti progettuali del Contratto L’Ambito territoriale e Paesistico del Contratto si definisce assumendo le indicazioni contenute negli elaborati prodotti dal processo partecipativo e in fattispecie: l’elaborato n. 5 che specifica gli ambiti di pertinenza del Contratto e gli elaborati nn. 6, 7 e 8 che indicano le attività di progetto entro tali ambiti, definendo le loro connessioni e relazioni territoriali. Sull’ambito appena definito il Contratto si attua assumendo: - il progetto e il processo progettuale stesso come base fondante del Contratto (v. i tre Quaderni e le otto Tavole grafiche di lettura interpretativa e di progetto); - le azioni tematiche del successivo art. 7, nelle loro Linee Guida e nei loro Contesti di Riferimento in quanto indirizzi del processo attuativo (v. elaborato associato alle sette azioni tematiche); - le prefigurazioni progettuali in forma di Matrici di Contratto (v. i quattro elaborati grafici riferiti ai nodi Città/Fiume); - le linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura del territorio (v. il Documento unitario redatto dalle 4 associazioni di categoria). Gli elaborati suddetti costituiscono parte strutturale del Contratto. Essi hanno carattere orientativo e non vincolante in merito alle specifiche soluzioni di dettaglio da definire durante il processo evolutivo di attuazione concreta del Contratto.

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Olismo: contratti di fiume e di paesaggio

Art. 7 Azioni tematiche

I firmatari si impegnano a perseguire e promuovere le seguenti azioni tematiche:

  1. il Fiume e le Acque
  2. Ciclo tecnologico delle acque

3) Agricoltura alimentazione e territorio

4) Mobilità sostenibile e fruizione del territorio

5) Attività estrattive

6) Rete ecologica

7) Laboratorio della genesi ed evoluzione del paesaggio

8) Nodi città fiume

Art. 9 Carattere evolutivo ed aperto del Contratto

Il presente atto contiene i principi condivisi e i riferimenti programmatici generali (Accordo

Quadro) che dovranno informare i successivi interventi di gestione e trasformazione concreta del

territorio fluviale promossi dai soggetti firmatari. Tali interventi potranno essere regolati nel

dettaglio da ulteriori accordi o atti convenzionali (Accordi Operativi) da stipulare anche con

soggetti diversi dai firmatari del presente accordo. Il Contratto di fiume, dunque, si configura

come una struttura organizzativa aperta ed evolutiva, che agevola la progressiva inclusione di

nuovi partner (sia all’interno del presente Accordo Quadro, che nei diversi Accordi Operativi) per

l’integrazione delle politiche settoriali e la sperimentazione di nuove forme di governance

multilivello.

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Olismo: contratti di fiume e di paesaggio

  • Cerveteri Fiumicino 🡪 il fiume come connettore identitario – ambientale - sociale
  • Obiettivo generale del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone è la ricomposizione socioeconomica, ecologica, paesaggistica dei territori ricompresi nei bacini del Piano Stralcio Regionale (artt.11-12 della legge RL n.39/1993 e DGR n.17/2012) dei Comuni di Fiumicino e Cerveteri
  • Analisi Conoscitiva Integrata
  • Un programma per “rafforzare le comunità attorno al cibo di qualità, al patrimonio naturale e culturale locale” promuovere nuove forme di sviluppo sostenibile, migliorare la qualità della vita e il benessere degli abitanti
  • Multivalenza🡪 Agricoltura – circolarità ambientale – comunità energetica – beni comuni

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Le pianificazioni distrettuali

Riequilibrio rapporto storico tra pianificazioni e concessioni (Pototschnig)

Un tempo il governo (puntiforme e disorganico) delle acque passava per una teoria di concessioni e di valutazioni (di opportunità economica) localizzate

Dopo la FWD (2000/60/CE), ridisegnata la pianificazione alla scala distrettuale

Oltre i bacini idrografici della l. 183/1989 (bacino colante: Comm. De Marchi) ricerca della scala ottimale: in Italia prevalenza logiche economiche (spending review e geografiche: macro-distretto del Po, distretti adriatici-tirrenici)

Forma-piano (nuova stagione: PIANI DI GESTIONE DISTRETTUALI tutti approvati)

Componente conoscitiva – vero centro di gravitazione del piano (qualificazioni predecisorie)

Caratterizzazione - carring capacity

Componente programmatica - obiettivi di qualità (ambientale) – river restoration

Transcalarità misure e coinvolgimento regioni (oltre la dialettica Stato-regioni), utilizzatori, stakeholders - migliore definizione a scala locale – Rivedibilità: Adaptative Management

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo

Sovrasfruttamento (caso paradigmatico di tragedia dei commons)

Sistematica diffusione di usi flussoalteranti - dissipativi - inquinanti

Paradosso della scarsa selettività dei canoni (canoni politicamente bassi: nessuna cattura di valore sull’utilità generata dall’uso eccezionale della risorsa: waterfootprint): allocazione sub-ottimale della risorsa comune (mancata emersione willingness to pay)

Non basta nuova disciplina pro futuro: durate pluridecennali e necessità di scalfire e ridisegnare il panorama effettuale (70% deflusso naturale nel bacino del Po è sfruttato dall’industria e dall’agricoltura) – crisi idroelettrico: gli invasi restano vuoti

Cristallizzazione del sistema: barriera all’accesso ai mercati – essential facility

Modello del fabbisogno: paradigma per il diritto amministrativo di concessione di beni produttivi (Ranelletti)

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo

Tecniche e traiettorie di ripensamento

  • Garanzia del deflusso minimo vitale (DMV) nell’alveo sotteso: misura-limite a tutela della biocenosi – rilasci forzosi 🡪 derogato nel 2022

  • Il concetto di Deflusso Ecologico (DE) rappresenta un’evoluzione di quello di Deflusso Minimo Vitale (DMV): si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE così come definito dalla Direttiva Deflussi Ecologici

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo DMV – valore limite

Cassazione civile sez. un., 21/10/2021, n.29299

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e privati volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili).

Cassazione civile sez. un., 04/02/2020, n.2502

Poichè in materia ambientale vige il principio c.d. di precauzione e comunque l'obbligo per gli Stati membri di attuare le misure necessarie atte ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali in base anche alla direttiva 2000/60/CE (ed al suo art. 4, comma 1, lett. i), anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale, ovvero le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate - atteso il valore preminente dell'interesse tutelato - nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente.

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo

Tecniche e traiettorie di ripensamento

Usi concorrenti: modellizzazione e regolazione

🡪 Bilancio di bacino: strumento per ridurre le interdipendenze multiple lungo l’asta (e far internalizzare all’utilizzatore i costi indotti anche a lunga distanza)

Oltre la logica del fabbisogno e della mera compatibilità idraulica: requisito della doppia efficienza: ambientale e produttiva (favorire irrigazione a goccia)

🡪 Canoni selettivi: costi ambientali di prelievo del bene (D.M. 39/2015: contabilità ambientale e rispetto del principio europeo full recovery cost – chi inquina paga)

🡪 Riconoscimento di un ruolo dei territori: oltre il BIM – province e tentativi (maldestri) di territorializzazione dei canoni – logiche compensative degli impatti non limitabili

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo 🡪 adattivo

  • Garanzia di stabilità di lungo periodo (a protezione degli investimenti privati) non compatibile con l’instabilità – sempre più accentuata – delle dinamiche ecosistemiche idriche (Climate change)
  • Esigenza preminente di adattabilitànecessaria flessibilizzazione dei rapporti concessori
  • Rivedibilità-adattività: ratio diversa rispetto art. 21-quinquies, l. 241/1990: nessun indennizzo da atto lecito
  • Non si configura una sopravvenienza: variabilità ambientale prevedibile ab initio: revisioni non indennizzabili (Cass., ssuu, 21 dicembre 2005, n. 28268).

Assegnazioni «in condizione di incertezza certa»:

il nuovo paradigma (oltre le acque) per il diritto ambientale del rischio

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Le concessioni: un nuovo paradigma �per il diritto amministrativo

La concessione adattiva

Cassazione civile sez. un., 12 gennaio 2021, n. 252

Le Sezioni Unite hanno avuto occasione di osservare che in presenza di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, è ammessa anche la revoca di una concessione di derivazione di acque pubbliche, dovendosi inoltre escludere che la mancata contestuale considerazione del relativo ed eventuale onere indennitario in favore del soggetto destinatario del provvedimento emesso in autotutela possa interferire nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità della revoca (Cass., Sez. Un., n. 401 del 1999). Al sistema concessorio è infatti immanente il potere dell'autorità amministrativa di intervenire in via di autotutela sia mediante la revoca del provvedimento amministrativo concessorio "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" (L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies, comma 1) sia, a maggior ragione, mediante provvedimenti meno radicali che, salvaguardando la prosecuzione del rapporto concessorio, intervengano sulle modalità di esercizio dell'attività che è oggetto della concessione e sui diritti del concessionario, come nella specie. Ed infatti con il provvedimento regionale impugnato, resosi necessario per la tutela di interessi pubblici di rilievo primario, l'autorità concedente ha disposto la modifica delle quantità consentite di captazione.

L.r. 8 aprile 2020, n. 5 concessioni idroelettriche 🡪 compensazioni ambientali – rilasci forzosi (portate, agricoltura, crisi idriche) – ambiente sotteso – trasporto solido – risanamento paesaggistico del bacino

Reg. 2/2006 Regione Lombardia Art. 38 (Revoca) 1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato. 2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.

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Per continuare…

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Per continuare…

  • U. POTOTSCHNIG, Vecchi e nuovi strumenti nella disciplina pubblica delle acque, in Riv. trim. dir. pubbl., 1969, ora anche in ID., Scritti scelti, Padova, 2001, 223;
  • G. ASTUTI, Acque (Introduzione storica generale), in Enc. dir., I , Milano, Giuffré, 1958, 346;
  • E. BOSCOLO, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, Giuffré, 2012;
  • E. BOSCOLO, Politiche idriche adattive nella stagione della scarsita’. Dall’emergenza alla regolazione, in Piemonte delle autonomie, 3, 2022
  • A. PIOGGIA, Acqua e ambiente, in Diritto dell’ambiente, a cura di G. Rossi, III ed., Torino, Giappichelli, 2015;
  • L. FERRAJOLI, Per una Carta dei beni fondamentali, in Diritti fondamentali, le nuove sfide, a cura di T. Mazzarese – P. Parolari, Torino, Giappichelli, 2010, 88;
  • G. CARAPEZZA FIGLIA, Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni, Napoli, Ed. Scientifica, 2008;
  • M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, Giappichelli, 2007;
  • P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, Giuffré, 1977;
  • M. COLUCCI - F. C. RAMPULLA - A. ROBECCHI MAJNARDI, Piani e provvedimenti nel passaggio dall’amministrazione al governo delle acque, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1284;
  • P. URBANI, La pianificazione per la tutela dell’ambiente, delle acque e per la difesa dei suoli, in Il piano territoriale di coordinamento provinciale e le pianificazioni di settore, a cura di G. Caia, Rimini, Maggioli, 2001, 85;
  • P. STELLA RICHTER, I piani di bacino, in Riv. giur. urban., 1998, 523;
  • C. DE BELLIS, Acque e interessi territoriali, Bari, Cacucci, 1984;
  • N. GRECO, Le acque, Bologna, Il Mulino, 1983;
  • M. COSTANTINO, Sfruttamento delle acque e tutela giuridica, Napoli, Jovene, 1975, 299;
  • M. D’ALBERTI, La concessione amministrativa. Aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, Jovene, 1981;
  • V. CAPUTI JAMBRENGHI, Beni pubblici (uso dei), in Dig. disc. pubbl., II, Torino, UTET, 1987, 314;
  • G. PASTORI, Tutela e gestione delle acque: verso un nuovo modello di amministrazione, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, III, Modena, Mucchi, 1996, 1289;
  • F. CORTESE, L’acqua pretesa, L’acqua e il diritto, a cura di G. Santucci - A. Simonati - F. Cortese, Trento, 2011, 189:

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Per ogni chiarimento o suggerimento

PROF. EMANUELE BOSCOLO

DIPARTIMENTO DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE - Via Sant’Abbondio, n. 12 - COMO

emanuele.boscolo@uninsubria.it

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