��DIRITTO PRIVATO-CANALE E� �PROF. ONOFRIO TROIANO��ANNO ACCADEMICO 2025/2026�I SEMESTRE�
1
Sesta Settimana �
1.Le successioni mortis causa. vocazione e delazione. eredità giacente. capacità di succedere. l’indegnità. la sostituzione. il diritto di rappresentazione. il diritto di accrescimento.
2.L’acquisto e la rinunzia all’eredità. L’accettazione con beneficio di inventario. separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. le azioni a tutela dell’erede. la rinuncia all’eredità.
3. La Successione per legge: Successione legittima e successione necessaria.
4. La successione testamentaria.
5.La successione a titolo particolare. Il legato
6.Il divieto di patti successori ed il patto di famiglia.
7.Vicende del rapporto giuridico tra debitore e creditore: l'obbligazione. Soggetti e struttura dell'obbligazione. Fonti dell’obbligazione.
8.Le obbligazioni imperfette o naturali.
9.Regole generali in materia di adempimento delle obbligazioni: luogo, tempo, imputazione del pagamento, quietanza, incapacità, prestazione in luogo di adempimento.
I.
LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA. VOCAZIONE E DELAZIONE. EREDITÀ GIACENTE. CAPACITÀ DI SUCCEDERE. L’INDEGNITÀ. LA SOSTITUZIONE. IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE. IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO.
GENERALITÀ
La successione mortis causa trova il suo presupposto fondamentale e caratterizzante nella morte di un soggetto e nella necessità di regolare l’attribuzione ad altri soggetti del suo patrimonio. Detti soggetti possono essere indicati dal titolare del patrimonio, mediante il testamento, o dalla legge.
A) EREDITÀ (Successione a titolo universale)
- Si ha successione a titolo universale (eredità) qualora il successore subentra (anche pro quota) in tutti i rapporti patrimoniali attivi o passivi trasmessi dal de cuius.
- Si tratta di un fenomeno necessario che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: in caso di confusione l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, salvo il caso di accettazione con beneficio di inventario o di separazione dei beni prevista dall’art. 512 c.c. (su cui infra).
B) LEGATO (successione a titolo particolare)
VOCAZIONE E DELAZIONE
La prima fase è l’apertura della successione, disciplinata dall’art. 456 c.c., ai sensi del quale
“la successione si apre nel momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.
EREDITÀ GIACENTE (ART. 528 C.C.)
LA CAPACITÀ DI SUCCEDERE (art. 462-473 c.c.)
Nozione
Soggetti incapaci di succedere
Sono incapaci di succedere per successione, invece:
- il tutore o il protutore del testatore
- i soggetti indicati dagli artt. 597-598: notaio, pubblico ufficiale che hanno ricevuto per testamento.
NB: Si tratta di ipotesi di incapacità relativa, sancita dalla legge in considerazione della particolare posizione che tali soggetti assumono nei confronti del de cuius.
L’INDEGNITÀ (Artt. 463-466 c.c.)
- Se il testatore ha previsto la sostituzione, chiamata a succedere è la persona indicata dal testatore;
- Se la sostituzione non è stata prevista opera, se ne ricorrono le condizioni, la rappresentazione;
- In subordine, opera l’accrescimento, se si tratta di successione testamentaria e ne ricorrano i presupposti;
- Se, infine, nemmeno l’accrescimento può trovare applicazione, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, mentre la porzione del legatario mancante resta a profitto dell’onerato.
LA SOSTITUZIONE
La sostituzione testamentaria
- La sostituzione ordinaria
- La sostituzione fedecommissaria.
IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE
(artt. 467-469 c.c.)
IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO
(artt. 674-678 c.c.)
2.L’ACQUISTO E LA RINUNZIA ALL’EREDITÀ. L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO. SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE. LE AZIONI A TUTELA DELL’EREDE. LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ.
La chiamata a succedere, perfezionata con la delazione, diventa efficace solo con l’accettazione che rappresenta l’atto unilaterale con cui il chiamato acquista l’eredità.
A) IL DIRITTO DI ACCETTAZIONE (ART. 459 C.C.)
a) La prescrizione del diritto di accettazione è quella ordinaria decennale e il relativo termine decorre dal giorno dell’apertura della successione (art. 480).
b) La decadenza dal diritto di accettazione ricorre nel caso in cui l’autorità giudiziaria, su istanza degli interessati (azione interrogatoria), abbia fissato un termine entro il quale il chiamato avrebbe dovuto accettare o rinunziare(art. 481). Trascorso tale termine senza alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
B) L’ACCETTAZIONE
Tipi e forme
- Pura e semplice: produce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede e la responsabilità ultra vires dell’erede per i debiti ed i legati ereditari;
- Con beneficio d’inventario.
- Espressa: quando, il chiamato dichiara di accettare l’eredità ovvero assume il titolo di erede espressamente in un atto pubblico o in una scrittura privata,
- Tacita: quando il chiamato all’eredità compie uno o più atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- Presunta o legale: si ha quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che sono considerati, con presunzione assoluta, atti di implicita accettazione.
NB: L’accettazione dell’eredità relativa ai diritti immobiliari o beni mobili registrati deve essere trascritta (art. 2648 c.c.)
L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
(artt. 484-511 c.c.)
C) SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE
(artt. 512 ss.)
- creditori del defunto
- legatari
- attribuire una preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell’erede e dei creditori e legatari non separatisti, che non hanno chiesto la separazione.
D) LE AZIONI A TUTELA DELL’EREDE: L’AZIONE DI PETIZIONE
(art. 533 c.c.)
- E’ un’azione imprescrittibile;
- È un’azione esperibile erga omnes;
- È un’azione di condanna poiché diretta a rivendicare i beni che fanno parte del patrimonio ereditario;
I presupposti dell’azione sono:
a) L’accettazione dell’eredità da parte dell’erede;
b) Il possesso da parte di un terzo di beni ereditari.
- Il possessore di buona fede, cioè colui che ha acquistato il possesso di beni ereditari credendo per errore scusabile di essere erede, deve restituire i frutti dei beni posseduti, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale.
- Il possessore in mala fede dovrà restituire i frutti percepiti o percipiendi dal giorno in cui ha cominciato a goderne.
L’EREDE APPARENTE
Erede apparente è colui che, in base a qualche indizio oggettivo attendibile è apparso in veste di erede ad un terzo.
- L’azione di petizione, intentata dall’erede effettivo può essere esercitata anche contro gli aventi causa dal possessore (a titolo di erede o senza titolo).
- L’avente causa dall’erede apparente ha l’obbligo di restituire all’erede effettivo il bene in quanto è sprovvisto di titolo per continuare a possedere. In questo caso, il bene, si considera come mai uscito dal patrimonio ereditario.
- Il possessore dante causa appariva, in base a circostanze obiettive, erede (erede apparente);
- Si tratti di convenzioni a titolo oneroso;
- Il terzo sia in buona fede, ossia abbia creduto di contrarre con l’erede effettivo. La buona fede va provata dal terzo;
- In caso di beni immobili o mobili registrati, se la trascrizione dell’accettazione (da parte dell’erede apparente) e dell’acquisto dall’erede apparente sono anteriori alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede effettivo o della domanda di petizione.
E) La rinuncia all’eredità
(artt. 519-527)
- Non sia decoroso il termine di prescrizione del diritto (10 anni, ex art. 480);
- Non vi sia stata accettazione da parte di altri eredi.
II
LA SUCCESSIONE PER LEGGE:
SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA
NB: In mancanza di questi successori l’eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).
- Il coniuge superstite;
- I figli ed i loro discendenti in quanto succedono per rappresentazione;
- Gli ascendenti (in mancanza di figli).
NB: Sull’entità delle singole quote spettante a ciascun legittimario si veda l’art. 536 c.c.
Conseguenze: quando la legittima è lesa, occorre reintegrarla, mediante l’azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa: presupposto indispensabile di tale azione è la riunione fittizia.
2. La riunione fittizia
- La formazione della massa ereditaria: si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione detraendone i debiti (relictum);
- La riunione fittizia vera e propria: alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni donati in vita dal de cuius (donatum);
- Calcolo della disponibile e della legittima: sulla base degli elementi ottenuti si calcola il valore di cui il defunto poteva disporre (cd. disponibile) e la legittima, verificando se quanto ottenuto dal legittimario sia pari o inferiore al dovuto. In quest’ultimo caso egli potrà tutelarsi con:
B) L’AZIONE DI RIDUZIONE (art. 533-564 c.c.)
- Imputazione ex se (art. 564, comma 2, c.c.): il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne sia stato dispensato.
- Accettazione con beneficio di inventario: necessaria soltanto per agire nei confronti dei donatari e legatari non istituiti eredi (art. 564 c.c.).
- Vengono innanzitutto ridotte le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore) (art. 558 c.c.);
- Se la riduzione delle disposizioni testamentarie è stata insufficiente, si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo a quelle precedenti (art. 599 c.c.)
C) AZIONE DI RESTITUZIONE
- Ricorre quando il testatore lascia al legittimario, a titolo di legittima, beni e somme determinate anziché una quota di eredità.
(ART. 552 C.C.)
4. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.
B) GLI ELEMENTI ACCIDENTALI NEL TESTAMENTO
Per quel che riguarda l’apponibilità del termine bisogna distinguere fra:
- Disposizioni testamentarie a titolo universale (istituzioni di erede) nelle quali eventuali termini non sono validi e si hanno per non apposti: semel heres semper heres (art. 637 c.c.);
- Disposizioni testamentarie a titolo particolare (attribuzione di legato) nelle quali il termine iniziale, coincidente con la morte dell’erede è, secondo molti autori, vietato, mentre il termine finale apposto ad un legato del diritto di proprietà su un bene non è ammesso (c.d. legato a termine).
a) L’erede o il legatario sono tenuti ad eseguire l’obbligazione modale se hanno accettato l’eredità o acquistato il legato (quest’ultimo è obbligato solo nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto mentre l’erede non ha un limite: art. 671 c.c.). Qualunque interessato può chiedere l’adempimento del modus (art. 648, co. 1, c.c.)
b) La risoluzione per inadempimento (art. 648, 2 co., c.c.) è prevista solo nel caso in cui: sia stata prevista dal testatore; l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione.
C) LE FORME DEL TESTAMENTO
IL TESTAMENTO OLOGRAFO (ART. 602 C.C.)
Nozione
Requisiti: autografia, data, sottoscrizione.
IL TESTAMENTO PUBBLICO (ART. 602 C.C.)
IL TESTAMENTO SEGRETO (ART. 604 C.C.)
D) Capacità ed incapacità di disporre per testamento (art. 591 c.c.); Capacità ed incapacità di ricevere per testamento (art. 592 ss. c.c.)
E) LA INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO
G) LA REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO (ART. 680 C.C. SS.)
- Sopravvenienza (dopo la compilazione del testamento) di figli o discendenti. In questo caso, cade il testamento e subentra la successione legittima;
- Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio successivo alla compilazione del testamento;
- Ignoranza di avere figli al tempo della compilazione del testamento.
G) ESECUZIONE DEL TESTAMENTO ED ESECUTORE TESTAMENTARIO
(artt.700-712 c.c.)
5.LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE.
IL LEGATO
-Il legato testamentario: che trae origine da una disposizione testamentaria;
-Il legato ex lege: che trae origine da una norma di legge.
6. DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI E PATTO DI FAMIGLIA.
a) Un diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti previsti dalla normativa in tema di patto di famiglia;
b) La possibilità di esercitare il diritto di recesso, ove espressamente contemplato nel contratto istitutivo del patto.
III
7. VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO TRA DEBITORE E CREDITORE: L'OBBLIGAZIONE.
SOGGETTI E STRUTTURA DELL'OBBLIGAZIONE.
FONTI DELL’OBBLIGAZIONE.
Il legame che nasce con l’obbligazione crea un vincolo giuridico fra le parti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico.
- Debito: ossia il dovere di adempiere la prestazione;
- Responsabilità: consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore.
- il creditore: soggetto attivo del rapporto è colui che può pretendere l'esecuzione della prestazione
- il debitore: soggetto passivo del rapporto è colui che è tenuto ad eseguire la prestazione
(art. 1173 c.c.)
a) I contratti;
b) I fatti illeciti (art. 2043 c.c.);
c) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ ordinamento giuridico.
CARATTERI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI CREDITO
1. patrimonialità del contenuto
2. relatività: pretesa e tutela nei confronti di uno specifico debitore.
2) Possibilità
3) Liceità
4) Determinatezza o determinabilità
a) Il debitore deve eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie che siano dovute secondo un criterio di correttezza, al fine di realizzare compiutamente l’interesse del creditore alla prestazione;
b) Il creditore è tenuto alla cooperazione per facilitare al debitore l’adempimento o, almeno, per evitargli inutili aggravi.
8. LE OBBLIGAZIONI IMPERFETTE O NATURALI.
Prima di esaminare la disciplina delle obbligazioni, si fa luce su una particolare categoria di esse, quella delle obbligazioni naturali, altrimenti chiamate ‘imperfette’ perché il creditore non può pretenderne l’adempimento dal debitore.
a) l’esistenza di un dovere morale e sociale
b) un adempimento di contenuto patrimoniale.
REQUISITI DELL’ADEMPIMENTO SONO:
- L’esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria (art. 627);
- Il pagamento del debito prescritto (art. 2940);
- Il pagamento di un debito di gioco o di una scommessa (art. 1933).
9. REGOLE GENERALI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: LUOGO, TEMPO, IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO, QUIETANZA, INCAPACITÀ, PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO
A) Legittimazione a ricevere il pagamento
- Al rappresentante del creditore;
- Alla persona indicata dal creditore;
- Alla persona autorizzata dalla legge o dal giudice.
B) Pagamento eseguito dall’incapace
C) Il luogo dell’adempimento
2. Il luogo è quello indicato dagli usi (se esistono);
3. Il luogo può desumersi dalla natura della prestazione e da altre circostanze obiettive (ad esempio, se devo riparare un autoveicolo, il luogo sarà dove è sita l’officina meccanica);
4. Il luogo sarà quello indicato dalle norme suppletive dettate dall’art. 1182 cc.
D) Tempo dell’adempimento
E) Adempimento del terzo
- il creditore abbia interesse all’adempimento dell’obbligazione da parte della persona del debitore e non di altri (rapporti fiduciari: medico, avvocato, artista);
- il debitore gli ha manifestato la sua opposizione al pagamento del terzo.
F) Imputazione del pagamento
G) La prestazione in luogo dell’adempimento