1 of 65

��DIRITTO PRIVATO-CANALE E� �PROF. ONOFRIO TROIANO�ANNO ACCADEMICO 2025/2026I SEMESTRE

1

2 of 65

Sesta Settimana

1.Le successioni mortis causa. vocazione e delazione. eredità giacente. capacità di succedere. l’indegnità. la sostituzione. il diritto di rappresentazione. il diritto di accrescimento.

2.L’acquisto e la rinunzia all’eredità. L’accettazione con beneficio di inventario. separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. le azioni a tutela dell’erede. la rinuncia all’eredità.

3. La Successione per legge: Successione legittima e successione necessaria.

4. La successione testamentaria.

3 of 65

5.La successione a titolo particolare. Il legato

6.Il divieto di patti successori ed il patto di famiglia.

7.Vicende del rapporto giuridico tra debitore e creditore: l'obbligazione. Soggetti e struttura dell'obbligazione. Fonti dell’obbligazione.

8.Le obbligazioni imperfette o naturali.

9.Regole generali in materia di adempimento delle obbligazioni: luogo, tempo, imputazione del pagamento, quietanza, incapacità, prestazione in luogo di adempimento.

4 of 65

I.

LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA. VOCAZIONE E DELAZIONE. EREDITÀ GIACENTE. CAPACITÀ DI SUCCEDERE. L’INDEGNITÀ. LA SOSTITUZIONE. IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE. IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO.

GENERALITÀ

La successione mortis causa trova il suo presupposto fondamentale e caratterizzante nella morte di un soggetto e nella necessità di regolare l’attribuzione ad altri soggetti del suo patrimonio. Detti soggetti possono essere indicati dal titolare del patrimonio, mediante il testamento, o dalla legge.

A) EREDITÀ (Successione a titolo universale)

- Si ha successione a titolo universale (eredità) qualora il successore subentra (anche pro quota) in tutti i rapporti patrimoniali attivi o passivi trasmessi dal de cuius.

- Si tratta di un fenomeno necessario che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: in caso di confusione l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, salvo il caso di accettazione con beneficio di inventario o di separazione dei beni prevista dall’art. 512 c.c. (su cui infra).

5 of 65

B) LEGATO (successione a titolo particolare)

  • Si ha successione a titolo particolare (legato) quando un soggetto succede in singoli diritti patrimoniali. Il legato è un attribuzione a titolo particolare.
  • Si tratta di un fenomeno eventuale ed accidentale (solo se disposto dal testatore) che non determina la unificazione tra il patrimonio del defunto e quello del beneficiario: il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilità per il testatore di porre un onere a suo carico, a cui il legatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa legata.
  • La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà del legatario di rinunziare al diritto attribuitogli.

6 of 65

VOCAZIONE E DELAZIONE

La prima fase è l’apertura della successione, disciplinata dall’art. 456 c.c., ai sensi del quale

la successione si apre nel momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.

  • Questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane privo del titolare (c.d. eredità giacente, infra).
  • vocazione
  • È la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede.
  • La vocazione si ha per testamento o per legge (infra)
  • delazione
  • Indica il fenomeno dell’offerta del patrimonio ereditario in toto o pro quota ad un soggetto, al quale, pertanto, spetta il diritto di accettare l’eredità. Essa è logicamente successiva alla vocazione: prima si individua il titolo e dopo si effettua la chiamata dell’erede.
  • A seconda della fonte (legge o testamento), la delazione può essere legittima o testamentaria.

7 of 65

EREDITÀ GIACENTE (ART. 528 C.C.)

  • Con la morte del de cuius, il chiamato o i chiamati all’eredità (per testamento o per legge) non acquistano la qualità di erede, stante la necessità dell’accettazione. Pertanto, è possibile che fra la delazione e l’accettazione intercorra un (in)certo lasso di tempo. Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e privo di tutela giuridica, è prevista la nomina da parte dell’autorità giudiziaria di un curatore con il compito di gestire il patrimonio ereditario fino al momento dell’accettazione o, in mancanza, della devoluzione allo Stato.

8 of 65

LA CAPACITÀ DI SUCCEDERE (art. 462-473 c.c.)

Nozione

  • È l’attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius. Si tratta di un aspetto particolare della capacità giuridica.
  • Nella successione legittima
  • Sono capaci di succedere tutte le persone fisiche nate o concepite al momento dell’apertura della successione (art. 462 c.c.). (chi sia nato entro 300 giorni da tale data).
  • Nella successione testamentaria
  • Vi è un ampliamento di tale capacità, in quanto possono essere chiamati alla successione anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione (art. 462, comma 3, c.c.)

  • Capacità di succedere delle persone giuridiche
  • Non solo le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche hanno capacità di ricevere per successione: la loro accettazione deve, però, essere sempre compiuta con beneficio di inventario (art. 473 c.c., infra). La stessa regola vale anche per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. 

9 of 65

Soggetti incapaci di succedere

Sono incapaci di succedere per successione, invece:

- il tutore o il protutore del testatore

- i soggetti indicati dagli artt. 597-598: notaio, pubblico ufficiale che hanno ricevuto per testamento.

NB: Si tratta di ipotesi di incapacità relativa, sancita dalla legge in considerazione della particolare posizione che tali soggetti assumono nei confronti del de cuius.

10 of 65

L’INDEGNITÀ (Artt. 463-466 c.c.)

  • Nozione
  • È una causa di esclusione dalla successione che produce i suoi effetti solo se pronunciata dal giudice (dunque non impedisce la chiamata).
  • NB: Mentre l’incapacità presuppone un’attitudine originaria ed irrevocabile ad adire l’eredità, l’indegnità si pone come causa impeditiva della conservazione dei beni ereditari: l’indegno può ben venire alla successione, ma non potrà conservare i beni ereditari (dovrà restituirli) una volta accolta l’azione giudiziale di indegnità.
  • Il fondamento dell’istituto è la riprovevolezza morale dell’indegno per aver compiuto atti gravemente pregiudizievoli nei confronti del defunto.
  • Nell'elencazione contenuta nell’art. 463 c.c. si distinguono due ordini di cause di indegnità:
  • Un primo gruppo prevede ipotesi di gravi colpe verso la persona del de cuius;
  • un secondo gruppo contempla casi di indegnità a carico di chi abbia compiuto determinati atti di particolare gravità contro la libertà testamentaria o il testamento.
  • L'indegnità può venir meno per effetto della riabilitazione.

11 of 65

  • PARTICOLARI FORME DI DELAZIONE: SOSTITUZIONE, RAPPRESENTAZIONE, ACCRESCIMENTO
  • Quando la prima vocazione resta in tutto o in parte inefficace, perché un soggetto chiamato all’eredità non possa o non voglia accettare, si applicano in ordine i seguenti istituti:

- Se il testatore ha previsto la sostituzione, chiamata a succedere è la persona indicata dal testatore;

- Se la sostituzione non è stata prevista opera, se ne ricorrono le condizioni, la rappresentazione;

- In subordine, opera l’accrescimento, se si tratta di successione testamentaria e ne ricorrano i presupposti;

- Se, infine, nemmeno l’accrescimento può trovare applicazione, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, mentre la porzione del legatario mancante resta a profitto dell’onerato.

12 of 65

LA SOSTITUZIONE  

La sostituzione testamentaria

  • Si ha sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede o il legatario, dispone che a questo debba subentrare un’altra persona al verificarsi di un determinato evento.
  • La legge contempla due tipi di sostituzione:

- La sostituzione ordinaria

- La sostituzione fedecommissaria.

13 of 65

  • La sostituzione ordinaria (art. 688-691 c.c.)
  • Si ha qualora il testatore disponga che all’erede istituito subentri un’altra persona nel caso che il primo chiamato non voglia o non possa accettare l’eredità (art. 688 c.c.). La sostituzione, essendo espressione della volontà del testatore, prevale sulla rappresentazione e sull’accrescimento (infra)
  • La sostituzione fedecommissaria (art. 692-699 c.c.)
  • Si ha sostituzione fedecommissaria quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o al legatario l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (cd. sostituito) indicata dal testatore medesimo.
  • Ratio: funzione prevalentemente assistenziale per favorire minori che, all’atto dell’apertura della successione, non hanno i requisiti per accettare.
  • La sostituzione fedecommissaria è caratterizzata da una duplice chiamata, per cui il primo chiamato è obbligato a conservare i beni ricevuti per trasmetterli, alla sua morte, al chiamato successivo.
  • La sostituzione fedecommissaria è generalmente proibita nel nostro ordinamento, in quanto contrasta con il principio di libera circolazione dei beni.
  • E’ ammessa nelle sole ipotesi previste dall’articolo 692 c.c.: 1) solo quando l’istituito è un interdetto, discendente o coniuge del testatore; 2) il sostituito può essere solo la persona o l’ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell’interdetto medesimo.

14 of 65

IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE

(artt. 467-469 c.c.)

  • Nozione
  • La rappresentazione è l’istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente se questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato del de cuius.
  • La rappresentazione è prevista solo a favore dei discendenti dei figli del de cuius, dei fratelli e delle sorelle del de cuius.
  • Essi:
  • subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente;
  • possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano o se sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa;
  • Non devono essere indegni rispetto al de cuius.

15 of 65

IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO

(artt. 674-678 c.c.)

  • Nozione
  • L’accrescimento consiste nell’incremento della quota ereditaria quando sono chiamate alla successione (eredità o legato) più persone congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare. In tal caso, se ricorrono determinati presupposti, la quota di ciascun chiamato si accresce. 
  • L’accrescimento nella vocazione testamentaria
  • Nell’istituzione di erede, per aversi accrescimento, occorre una chiamata a succedere con un medesimo testamento, nel quale il de cuius ha determinato la successione congiunta a favore di più coeredi in parti uguali o senza determinazione di parti.
  • Nel legato, invece, è sufficiente che sia stato legato lo stesso oggetto a più persone, anche se in base a separate disposizioni.

 

  • Effetti dell’accrescimento
  • Opera di diritto; 2) L’acquisto retroagisce all’apertura della successione.

16 of 65

2.L’ACQUISTO E LA RINUNZIA ALL’EREDITÀ. L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO. SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE. LE AZIONI A TUTELA DELL’EREDE. LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ.

  • Premessa

La chiamata a succedere, perfezionata con la delazione, diventa efficace solo con l’accettazione che rappresenta l’atto unilaterale con cui il chiamato acquista l’eredità.

A) IL DIRITTO DI ACCETTAZIONE (ART. 459 C.C.)

  • Nozione e natura giuridica
  • E’ il diritto del chiamato ad acquistare l’eredità: esercitando tale diritto il semplice chiamato si trasforma in erede.
  • La natura del diritto potestativo è personale con conseguenze patrimoniali.

a) La prescrizione del diritto di accettazione è quella ordinaria decennale e il relativo termine decorre dal giorno dell’apertura della successione (art. 480).

b) La decadenza dal diritto di accettazione ricorre nel caso in cui l’autorità giudiziaria, su istanza degli interessati (azione interrogatoria), abbia fissato un termine entro il quale il chiamato avrebbe dovuto accettare o rinunziare(art. 481). Trascorso tale termine senza alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. 

17 of 65

  • Trasmissione del diritto di accettazione
  • Se il chiamato all’eredità muore senza avere accettato l’eredità, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi ipso iure. Ciò perché il diritto di accettare entra a far parte dell’asse ereditario del de cuius (trasmittente) e si trasmette come uno dei suoi elementi.

18 of 65

B) L’ACCETTAZIONE

  • Decorrenza: gli effetti dell’accettazione risalgono al momento in cui si è aperta la successione. In questo modo, viene impedita qualsiasi interruzione di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici.
  • Termini e/o condizioni: l’accettazione è un atto puro: non può essere subordinata a termine o condizione, non può essere parziale ed è irrevocabile.
  • Impugnazione: l’accettazione dell’eredità può essere impugnata se la volontà è viziata da violenza o dolo, non da errore. L’azione si prescrive in cinque anni.

19 of 65

Tipi e forme

  • L’accettazione può essere:

- Pura e semplice: produce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede e la responsabilità ultra vires dell’erede per i debiti ed i legati ereditari;

- Con beneficio d’inventario.

  • Può avere forma:

- Espressa: quando, il chiamato dichiara di accettare l’eredità ovvero assume il titolo di erede espressamente in un atto pubblico o in una scrittura privata,

- Tacita: quando il chiamato all’eredità compie uno o più atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;

- Presunta o legale: si ha quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che sono considerati, con presunzione assoluta, atti di implicita accettazione.

NB: L’accettazione dell’eredità relativa ai diritti immobiliari o beni mobili registrati deve essere trascritta (art. 2648 c.c.)

20 of 65

L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO

(artt. 484-511 c.c.)

  • Nell’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. In questo caso, infatti, l’erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario Serve quindi a prevenire possibili rischi di accettare eredità non vantaggiose.
  • E’ obbligatoria per gli incapaci assoluti e relativi, e le persone giuridiche ed enti non riconosciuti.

21 of 65

  • Forma dell’accettazione beneficiata (art. 484)
  • Occorre: una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, sottoposta ad un regime di pubblicità-notizia.
  • Poteri ed obblighi dell’erede beneficiato
  • L’erede beneficiato diviene amministratore del patrimonio ereditario anche nell’interesse dei creditori ereditari e dei legatari, ai quali deve rendere conto. Ne consegue che tra i suoi obblighi principali vi è quello di soddisfare creditori ereditari e legatari.

22 of 65

C) SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL’EREDE

(artt. 512 ss.)

  • La separazione del patrimonio del de cuius da quello dell’erede si pone, qualora l’erede sia oberato da debiti, come rimedio offerto dalla legge per tutelare le ragioni dei creditori del defunto i quali a causa della confusione del patrimonio dell’erede e quello del de cuius sarebbero costretti a concorrere con i creditori dell’erede.
  • Infatti, in caso di debiti dell’erede, di ammontare superiore al suo patrimonio, la confusione del patrimonio del de cuius col suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i creditori del defunto
  • Soggetti legittimati:

- creditori del defunto

- legatari

  • Effetti:

- attribuire una preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell’erede e dei creditori e legatari non separatisti, che non hanno chiesto la separazione.

23 of 65

D) LE AZIONI A TUTELA DELL’EREDE: L’AZIONE DI PETIZIONE

(art. 533 c.c.)

  • La petizione di eredità è l’azione con cui l’erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede senza esserlo.
  • Caratteri:

- E’ un’azione imprescrittibile;

- È un’azione esperibile erga omnes;

- È un’azione di condanna poiché diretta a rivendicare i beni che fanno parte del patrimonio ereditario; 

  • Presupposti

I presupposti dell’azione sono:

a) L’accettazione dell’eredità da parte dell’erede;

b) Il possesso da parte di un terzo di beni ereditari. 

  • Effetti del giudizio di petizione
  • Per quanto riguarda la restituzione bisogna distinguere:

- Il possessore di buona fede, cioè colui che ha acquistato il possesso di beni ereditari credendo per errore scusabile di essere erede, deve restituire i frutti dei beni posseduti, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale.

- Il possessore in mala fede dovrà restituire i frutti percepiti o percipiendi dal giorno in cui ha cominciato a goderne.

24 of 65

L’EREDE APPARENTE

  • Nozione

Erede apparente è colui che, in base a qualche indizio oggettivo attendibile è apparso in veste di erede ad un terzo.

  • Tutela

- L’azione di petizione, intentata dall’erede effettivo può essere esercitata anche contro gli aventi causa dal possessore (a titolo di erede o senza titolo).

- L’avente causa dall’erede apparente ha l’obbligo di restituire all’erede effettivo il bene in quanto è sprovvisto di titolo per continuare a possedere. In questo caso, il bene, si considera come mai uscito dal patrimonio ereditario.

  • Eccezioni: si sottraggono all’azione di petizione ed all’obbligo di restituzione alcuni diritti acquistati dai terzi quando:

- Il possessore dante causa appariva, in base a circostanze obiettive, erede (erede apparente);

- Si tratti di convenzioni a titolo oneroso;

- Il terzo sia in buona fede, ossia abbia creduto di contrarre con l’erede effettivo. La buona fede va provata dal terzo;

- In caso di beni immobili o mobili registrati, se la trascrizione dell’accettazione (da parte dell’erede apparente) e dell’acquisto dall’erede apparente sono anteriori alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede effettivo o della domanda di petizione. 

25 of 65

E) La rinuncia all’eredità

(artt. 519-527)

  • Nozione
  • La rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità.
  • La revoca della rinunzia
  • La rinunzia è revocabile, se:

- Non sia decoroso il termine di prescrizione del diritto (10 anni, ex art. 480);

- Non vi sia stata accettazione da parte di altri eredi.

26 of 65

II

LA SUCCESSIONE PER LEGGE:

SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA 

  • LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
  • Nozione
  • L’espressione successione legittima evidenzia che la successione avviene per volontà di legge e non per volontà privata espressa mediante testamento. Occorrono infatti norme che disciplinino la devoluzione del patrimonio ereditario quando manchi un testamento.

27 of 65

  • Nel concreto, il legislatore valorizza la solidarietà del vincolo familiare e devolve i beni del defunto al suo nucleo familiare:
  • il coniuge,
  • i discendenti,
  • gli ascendenti,
  • i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado

NB: In mancanza di questi successori l’eredità è devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).

28 of 65

  •  I parenti sono classificati in tre ordini:
  • I discendenti;
  • Gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle;
  • Gli altri parenti collaterali fino al sesto grado.
  • Ciascun ordine esclude il successivo
  • All’interno di ciascun ordine, di regola, il grado prossimo esclude quello più lontano.
  • Il coniuge concorre con i primi due ordini ed esclude il terzo.

29 of 65

  • Presupposti della successione legittima:
  • Morte del de cuius senza testamento o con testamento non valido;
  • Esistenza di un testamento che dispone solo per una quota dei beni del de cuius (caso di coesistenza di successione testamentaria e di successione legittima).

30 of 65

  • LA SUCCESSIONE NECESSARIA
  • Nozione
  • La successione necessaria è quella in favore di alcune categorie di successibili (legittimari, o riservatari, o successori necessari), ai quali la legge attribuisce il diritto ad una quota del patrimonio indipendentemente dalle disposizioni del testatore. Trattasi quindi di norme inderogabili. 
  • Categorie di legittimari (art. 536 c.c.)
  • I legittimari sono:

- Il coniuge superstite;

- I figli ed i loro discendenti in quanto succedono per rappresentazione;

- Gli ascendenti (in mancanza di figli).

31 of 65

  • Il diritto alla quota legittima ed il suo contenuto
  • Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti:
  • La quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre;
  • La quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

NB: Sull’entità delle singole quote spettante a ciascun legittimario si veda l’art. 536 c.c.

32 of 65

    • LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO IN CASO DI LESIONE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA
  1. La lesione di legittima:
  2. Si ha lesione di legittima quando la quota ad essa relativa viene intaccata dal titolare del patrimonio a seguito di atti di disposizione inter vivos (precedenti donazioni) o mortis causa.

Conseguenze: quando la legittima è lesa, occorre reintegrarla, mediante l’azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa: presupposto indispensabile di tale azione è la riunione fittizia.

33 of 65

2. La riunione fittizia

  • È un’operazione contabile diretta a calcolare l’intera entità del patrimonio ereditario all’epoca dell’apertura della successione, e comporta:

- La formazione della massa ereditaria: si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione detraendone i debiti (relictum);

- La riunione fittizia vera e propria: alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni donati in vita dal de cuius (donatum);

- Calcolo della disponibile e della legittima: sulla base degli elementi ottenuti si calcola il valore di cui il defunto poteva disporre (cd. disponibile) e la legittima, verificando se quanto ottenuto dal legittimario sia pari o inferiore al dovuto. In quest’ultimo caso egli potrà tutelarsi con:

34 of 65

B) L’AZIONE DI RIDUZIONE (art. 533-564 c.c.)

  • Funzione: reintegrare la legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
  • Condizioni

- Imputazione ex se (art. 564, comma 2, c.c.): il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne sia stato dispensato.

- Accettazione con beneficio di inventario: necessaria soltanto per agire nei confronti dei donatari e legatari non istituiti eredi (art. 564 c.c.).

  • Effetti della riduzione:

- Vengono innanzitutto ridotte le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore) (art. 558 c.c.);

- Se la riduzione delle disposizioni testamentarie è stata insufficiente, si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo a quelle precedenti (art. 599 c.c.)

  • Prescrizione: L’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

35 of 65

C) AZIONE DI RESTITUZIONE

  • È l’azione reale con la quale il legittimario, esperita con successo l’azione di riduzione, agisce nei confronti del donatario o del beneficiario della disposizione testamentaria per ottenere tutto o parte del bene.
  • Il legittimario può agire anche contro i terzi ai quali sia stato alienato il bene, ma ha l’onere di escutere preventivamente i beni del donatario (art. 563 c.c.)

36 of 65

  • IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA (ART. 551 C.C.)

- Ricorre quando il testatore lascia al legittimario, a titolo di legittima, beni e somme determinate anziché una quota di eredità.

  • Il legittimario ha facoltà di scelta:
  • rinunzia e chiede la legittima, acquistando la qualità di erede
  • può conseguire il legato: in tal caso non diventa erede e perde il diritto di chiedere un supplemento (se il legato è inferiore alla quota di legittima), salvo che il testatore non gli abbia espressamente riservato tale facoltà
  • IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

(ART. 552 C.C.)

  • I beni attribuiti al legittimario si calcolano ai fini della legittima. Il legittimario può chiedere il supplemento se i beni non raggiungono l’entità della legittima.

37 of 65

4. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA.

  • Nozione e rilevanza
  • Il testamento è un atto unilaterale, revocabile, non recettizio e gratuito col quale un soggetto dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Il testamento ha effetti dopo la morte.
  • IL CONTENUTO DEL TESTAMENTO
  • Il testamento può avere:
  • contenuto di natura patrimoniale (c.d. contenuto tipico) con l’istituzione di uno o più eredi, destinatari dei beni a titolo universale ovvero l’attribuzione di legati.
  • disposizioni di carattere non patrimoniale (c.d. contenuto atipico).
  • Caratteri del testamento
  • Il testamento è un negozio giuridico, in quanto manifestazione di volontà volta a produrre effetti giuridici; è un atto personalissimo perché deve essere opera esclusiva del testatore (divieto di rappresentanza e di ingerenza di terzi nel testamento); è un negozio formale (o solenne) perché, a pena di nullità, deve essere redatto per iscritto (forma costitutiva).

38 of 65

  • La volontà testamentaria
  • La volontà del testatore deve essere spontanea, e deve manifestarsi in modo espresso, in una delle forme solenni previste dalla legge.
  • In presenza di un vizio (errore, violenza o dolo) che infici la volontà del testatore, il testamento è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta: art. 624 c.c.);
  • Il motivo erroneo (di fatto e/e di diritto), è causa di annullamento della disposizione quando risulta dal testamento che è il solo ad aver determinato il testatore a disporre (art. 624);
  • Il motivo illecito rende nulla la disposizione (art. 626) quando risulti, anche per implicito, dal testamento che sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre.

39 of 65

B) GLI ELEMENTI ACCIDENTALI NEL TESTAMENTO

  • La condizione
  • Le disposizioni testamentarie (a titolo universale ed a titolo particolare) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 633 c.c.).
  • L’avveramento della condizione produce effetto retroattivo (art. 634 c.c.) secondo i principi generali.
  • Il termine

Per quel che riguarda l’apponibilità del termine bisogna distinguere fra:

- Disposizioni testamentarie a titolo universale (istituzioni di erede) nelle quali eventuali termini non sono validi e si hanno per non apposti: semel heres semper heres (art. 637 c.c.);

- Disposizioni testamentarie a titolo particolare (attribuzione di legato) nelle quali il termine iniziale, coincidente con la morte dell’erede è, secondo molti autori, vietato, mentre il termine finale apposto ad un legato del diritto di proprietà su un bene non è ammesso (c.d. legato a termine).

40 of 65

  • Il modus
  • Il modus o onere è una disposizione con la quale il testatore impone all’erede o al legatario un determinato comportamento, per raggiungere gli scopi più vari: può essere apposto sia all’istituzione di erede che al legato (art. 647 c.c.).

a) L’erede o il legatario sono tenuti ad eseguire l’obbligazione modale se hanno accettato l’eredità o acquistato il legato (quest’ultimo è obbligato solo nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto mentre l’erede non ha un limite: art. 671 c.c.). Qualunque interessato può chiedere l’adempimento del modus (art. 648, co. 1, c.c.)

b) La risoluzione per inadempimento (art. 648, 2 co., c.c.) è prevista solo nel caso in cui: sia stata prevista dal testatore; l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione.

41 of 65

C) LE FORME DEL TESTAMENTO

  • La legge distingue i testamenti in:
  • Testamenti ordinari:
  • Testamento olografo;
  • Testamento per atto di notaio (e può essere pubblico o segreto)
  • Testamenti speciali
  • Sono particolari forme di testamento pubblico riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali.
  • Testamento internazionale
  • deve avere forma scritta e necessita di un procedimento ad hoc richiesto ab substantiam.

42 of 65

IL TESTAMENTO OLOGRAFO (ART. 602 C.C.)

Nozione

  • È il testamento redatto, datato e sottoscritto “di pugno” del testatore.

Requisiti: autografia, data, sottoscrizione.

  • Se manca l’autografia ovvero la sottoscrizione, il testamento è nullo.
  • Se, invece, manca la data il testamento è annullabile.

IL TESTAMENTO PUBBLICO (ART. 602 C.C.)

  • Il testamento pubblico è un documento redatto in maniera formale e solenne dinanzi ad un notaio e alla presenza di due testimoni. Esso fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore.

IL TESTAMENTO SEGRETO (ART. 604 C.C.)

  • Si ha testamento segreto quando il testatore consegna una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti. La consegna della scheda deve avvenire alla presenza di due testimoni, il notaio redige l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal testatore, dei testimoni e dal notaio.

43 of 65

D) Capacità ed incapacità di disporre per testamento (art. 591 c.c.); Capacità ed incapacità di ricevere per testamento (art. 592 ss. c.c.)

E) LA INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO

  • La nullità delle disposizioni testamentarie si distingue in:
  • Nullità dell’intero testamento (difetto di forma; testamento congiuntivo o reciproco (art. 589 c.c.); violenza fisica; errore ostativo).
  • Nullità delle singole disposizioni ricorre (motivo illecito unico e determinante (art. 626 c.c.); difetto di indicazioni, se non può essere in alcun modo determinato il destinatario o la determinazione della disposizione (art. 628 c.c.).
  • Il testamento nullo non produce alcun effetto giuridico. L’azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile.

44 of 65

  • La annullabilità delle disposizioni testamentarie
  • Annullabilità dell’intero testamento ed annullabilità delle singole disposizioni (in presenza di vizi della volontà: errore, dolo o violenza).
  • Prescrizione: l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni, che decorrono dalla data di esecuzione della disposizione o dalla scoperta del dolo, della violenza o dell’errore.
  • Soggetti legittimati: L’annullabilità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
  • Effetti: l’annullamento elimina ex tunc gli effetti del testamento, ma i terzi acquirenti dall’erede apparente a titolo oneroso in buona fede fanno salvi i loro acquisti ex art. 534.

  • Sanatoria della disposizione testamentaria nulla
  • L’art 590 cc sancisce che:
  • La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
  • La conferma può essere espressa o tacita.

45 of 65

G) LA REVOCAZIONE DEL TESTAMENTO (ART. 680 C.C. SS.) 

  • Nozione
  • la revocazione è, giuridicamente, il ritiro della disposizione o del testamento.
  • Ratio: garantire la libertà testamentaria che è irrinunziabile.
  • Forme di revocazione
  • Espressa: cioè consistente in un atto formale con cui il soggetto manifesta la volontà di eliminare, in tutto o in parte, le proprie disposizioni di ultima volontà le quali divengono totalmente o parzialmente inefficaci;
  • Tacita: quando viene redatto un testamento posteriore il quale, pur non revocando espressamente il precedente, renda inefficaci le vecchie disposizioni incompatibili con le nuove;
  • L’art. 681 c.c. stabilisce che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata. La revoca della revoca deve essere attuata con le forme della revoca espressa. In questo caso si ha la riviviscenza delle disposizioni revocate che ritornano valide ab origine.

46 of 65

  • La revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie (art. 687 c.c.)
  • Le disposizioni testamentarie, a titolo universale o particolare, sono revocate di diritto per:

- Sopravvenienza (dopo la compilazione del testamento) di figli o discendenti. In questo caso, cade il testamento e subentra la successione legittima;

- Riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio successivo alla compilazione del testamento;

- Ignoranza di avere figli al tempo della compilazione del testamento.

47 of 65

G) ESECUZIONE DEL TESTAMENTO ED ESECUTORE TESTAMENTARIO

(artt.700-712 c.c.)

  • La legge consente al testatore di nominare un esecutore testamentario (art. 700 c.c.) che prenda il posto dell’erede nel curare l’esecuzione di tutte le clausole del testamento.
  • L’esecutore nominato dal testatore può anche non accettare il suo ufficio.
  • I COMPITI DELL’ESECUTORE:
  • Amministrare la massa ereditaria (art. 703 c.c.) prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
  • Può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre la vendita dei beni è consentita solo in caso di necessità e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
  • Ha la rappresentanza processuale (art. 704 c.c.), attiva e passiva, nelle azioni relative all’eredità;
  • Ha l’obbligo di far apporre i sigilli e di far redigere l’inventario dei beni ereditari (art. 705 c.c.);
  • Deve rendere conto della sua gestione al termine di essa (art. 709 c.c.).

48 of 65

5.LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE.

IL LEGATO

  • Nozione
  • Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, in base alla quale un soggetto (c.d. legatario) succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati che non vengano considerati come quota dell’intero patrimonio.
  • In relazione alla fonte si distinguono:

-Il legato testamentario: che trae origine da una disposizione testamentaria;

-Il legato ex lege: che trae origine da una norma di legge.

49 of 65

  • L’ACQUISTO DEL LEGATO
  • L’acquisto del legato ha luogo ipso iure, senza che occorra accettazione (art. 649 c.c.): pertanto, a differenza che nell’acquisto dell’eredità, delazione ed acquisto del diritto coincidono logicamente e cronologicamente. Se, tuttavia, il legatario dia corso ugualmente ad accettazione, questa vale come conferma dell’acquisto o come volontà di non rinunciare

  • LA RINUNZIA AL LEGATO (ART. 649 C.C)
  • La rinunzia al legato è un atto abdicativo: opera rispetto ad un diritto già acquistato e porta, quindi, non ad un mancato acquisto, ma alla perdita di un acquisto già fatto.
  • La rinunzia al legato è un actus legitimus, pertanto non è possibile apporre termini e/o condizioni alla stessa (art. 520).
  • Forma della rinuncia: nessuna forma è prescritta, ma quando il legato ha ad oggetto diritti reali su beni immobili la rinunzia deve farsi, sotto pena di nullità, per iscritto.

 

 

50 of 65

6. DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI E PATTO DI FAMIGLIA.

  • Divieto di patti successori (art. 458 c.c.)
  • Nel nostro ordinamento è esclusa la successione per contratto.
  • Il codice civile vieta all’art. 458 c.c. l’accordo col quale un soggetto dispone della propria eredità (patto successorio istitutivo) oppure dispone o rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione (patto successorio dispositivo e rinunziativo).

51 of 65

  • Patto di famiglia (art. 768-bis e ss., c.c.)
  • In deroga al divieto generale dei patti successori la legge ammette il patto di famiglia, contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda per il tempo in cui avrà cessato di vivere (amplius infra). L’istituto è stato introdotto con L. 55/2006 e la sua applicazione estesa alle unioni civili ex L. 76/2016. È disciplinato dagli artt. 768-bis-768-octies. Esso viene incontro alla diffusa esigenza, rimarcata anche al livello del diritto UE, di agevolare il ricambio generazionale nell’ambito dell’impresa. 
  • Nozione: Il patto di famiglia può essere definito come il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
  • Natura giuridica: trattasi di un negozio traslativo inter vivos (che può produrre effetti anche post mortem) ad efficacia reale, la cui peculiarità è quella di andare ad incidere sulla successione del disponente pur non essendo un atto mortis causa; tali patti possono essere qualificati come subspecies di patti successori di tipo dispositivo, finalizzati a permettere agli imprenditori di garantire una successione certa nelle aziende e, contestualmente, a non ledere i diritti degli altri legittimari. Si tratta, dunque, di una particolare deroga legislativa al divieto di patti successori.

52 of 65

  • Forma: è richiesto l’atto pubblico e, quindi, una forma solenne ad substantiam. All’atto devono partecipare coniuge e tutti i discendenti che sarebbero legittimari se la successione si aprisse nel momento della stipula del patto di famiglia.
  • Causa: trasferimento di beni attuali al fine della continuazione dell’impresa.
  • Cause di scioglimento del contratto:

a) Un diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti previsti dalla normativa in tema di patto di famiglia;

b) La possibilità di esercitare il diritto di recesso, ove espressamente contemplato nel contratto istitutivo del patto.

53 of 65

III

7. VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO TRA DEBITORE E CREDITORE: L'OBBLIGAZIONE.

SOGGETTI E STRUTTURA DELL'OBBLIGAZIONE.

FONTI DELL’OBBLIGAZIONE.

  • Nozione

Il legame che nasce con l’obbligazione crea un vincolo giuridico fra le parti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico. 

  • L’OBBLIGAZIONE SI SCOMPONE IN:

- Debito: ossia il dovere di adempiere la prestazione;

- Responsabilità: consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore.

  • I SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE:

- il creditore: soggetto attivo del rapporto è colui che può pretendere l'esecuzione della prestazione

- il debitore: soggetto passivo del rapporto è colui che è tenuto ad eseguire la prestazione

54 of 65

  • LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE

(art. 1173 c.c.)

  • Nozione: È fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa.
  • Le singole fonti dell’obbligazione sono:

a) I contratti;

b) I fatti illeciti (art. 2043 c.c.);

c) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ ordinamento giuridico.

55 of 65

CARATTERI ESSENZIALI DEL DIRITTO DI CREDITO

1. patrimonialità del contenuto

2. relatività: pretesa e tutela nei confronti di uno specifico debitore.

  • L’OGGETTO
  • Nozione: L’oggetto del rapporto obbligatorio consiste nella prestazione che il debitore si impegna ad eseguire, e cioè il comportamento al quale è obbligato il debitore.
  • I REQUISITI DELLA PRESTAZIONE :
  • 1) Patrimonialità (art. 1174 c.c.)
  • La prestazione deve poter essere suscettibile di valutazione economica, ossia deve potersi determinare il suo valore in danaro. Questo requisito distingue l’obbligazione dagli obblighi di altra natura.
  • NB: Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l’interesse del creditore a conseguirla può essere anche non essere di natura patrimoniale purché socialmente apprezzabile e degno di tutela giuridica.

56 of 65

2) Possibilità

  • la prestazione deve essere possibile, l’impossibilità può essere d’ordine materiale o d’ordine giuridico.

3) Liceità

  • La liceità della prestazione presuppone che questa non sia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

4) Determinatezza o determinabilità

  • La prestazione deve essere determinata fin dall’inizio o determinabile in seguito mediante un processo oggettivo e logico. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di loro fiducia: arbitratore (v. lezione sull’oggetto del contratto).

57 of 65

  • IL DOVERE DI CORRETTEZZA E LA BUONA FEDE
  • Secondo l’art. 1175 c.c. “il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. L’obbligo di correttezza (buona fede in senso oggettivo) trova il suo fondamento nei principi di solidarietà umana e sociale sanciti dall’art. 2 Cost.

a) Il debitore deve eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie che siano dovute secondo un criterio di correttezza, al fine di realizzare compiutamente l’interesse del creditore alla prestazione;

b) Il creditore è tenuto alla cooperazione per facilitare al debitore l’adempimento o, almeno, per evitargli inutili aggravi.

58 of 65

8. LE OBBLIGAZIONI IMPERFETTE O NATURALI.

Prima di esaminare la disciplina delle obbligazioni, si fa luce su una particolare categoria di esse, quella delle obbligazioni naturali, altrimenti chiamate ‘imperfette’ perché il creditore non può pretenderne l’adempimento dal debitore.

  • Art. 2034 c.c.
  • Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
  • I doveri indicati dal comma precedente e ogni altro per cui la legge non accorda azione, ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti. 
  • Nozione: Ricorre questa fattispecie quando l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri sociali o morali.  
  • Elementi delle obbligazioni naturali sono:

a) l’esistenza di un dovere morale e sociale

b) un adempimento di contenuto patrimoniale.

59 of 65

REQUISITI DELL’ADEMPIMENTO SONO:

  • la capacità e la spontaneità di chi adempie.
  • Le obbligazioni naturali non sono munite di azione (giudiziaria) per costringere il debitore al pagamento (incoercibilità: nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l’obbligo): ma, se il pagamento è stato fatto non si può ottenere la restituzione di ciò che si è spontaneamente prestato (irripetibilità o soluti retentio : l’impossibilità di farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato), salvo che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace.
  • Se, ad esempio, faccio un regalo ad un mio amico avvocato (cosa che non sono tenuto a fare), che mi ha dato un consiglio legale senza chiedermi alcun pagamento, e dopo litigo con lui, non potrò più pretenderne la restituzione di quanto dato in osservanza di un dovere di natura morale o sociale, ma non giuridico.
  • Casi, espressamente previsti, di obbligazioni naturali sono:

- L’esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria (art. 627);

- Il pagamento del debito prescritto (art. 2940);

- Il pagamento di un debito di gioco o di una scommessa (art. 1933).

60 of 65

9. REGOLE GENERALI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: LUOGO, TEMPO, IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO, QUIETANZA, INCAPACITÀ, PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO

  • DISCIPLINA DELL’ADEMPIMENTO

A) Legittimazione a ricevere il pagamento

  • Di regola, il pagamento va fatto personalmente al creditore, anche perché, data la relatività del diritto di credito, se eseguo il pagamento a persona diversa dal creditore l’obbligazione non si estingua perché il mio creditore non è stato soddisfatto e potrà pretendere quanto dovutogli.
  • Nella vita moderna, però, il pagamento, più spesso che no, non avviene con consegna del dovuto a mani del creditore, ma ad altri soggetti autorizzati a riceverlo o perché lo stesso creditore ha chiesto al debitore di pagare non a lui personalmente, o perché ciò è disposto dalla legge.
  • In questi casi frequenti, il debitore potrà legittimamente pagare (con l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione):

- Al rappresentante del creditore;

- Alla persona indicata dal creditore;

- Alla persona autorizzata dalla legge o dal giudice.

  • Altrimenti non vale ad estinguere l’obbligazione, salvo che il creditore ratifichi il pagamento o ne approfitti (art. 1188 c.c.).
  • Se il debitore paga al cd. CREDITORE APPARENTE (art. 1189 c.c.) è liberato solo se prova di essere stato in buona fede (aver ragionevolmente creduto che fosse l’effettivo creditore).
  • Se il debitore effettua il pagamento nei confronti del CREDITORE INCAPACE di riceverlo viene liberato solo se fornisce la prova che quanto ha pagato sia andato a vantaggio dell’incapace stesso (art. 1190 c.c.).

61 of 65

B) Pagamento eseguito dall’incapace

  • (art. 1191 c.c.)

C) Il luogo dell’adempimento

  • Il luogo dove l’obbligazione deve essere adempiuta non è indifferente per le parti perché potrebbe comportare costi aggiuntivi: ad esempio, se devo eseguire l’obbligazione non nel Comune dove risiedo, ma a distanza di 500 chilometri, mi costerà di più. Perciò l’ordinamento fissa alcune regole, e la prima di queste è che il luogo è quello scelto dalle parti contrattuali, dalla volontà delle parti. In mancanza suppliscono alcuni criteri:

2. Il luogo è quello indicato dagli usi (se esistono);

3. Il luogo può desumersi dalla natura della prestazione e da altre circostanze obiettive (ad esempio, se devo riparare un autoveicolo, il luogo sarà dove è sita l’officina meccanica);

4. Il luogo sarà quello indicato dalle norme suppletive dettate dall’art. 1182 cc.

  • Art. 1182 c.c.:
  • L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta;
  • L’obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza;
  • Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al momento della scadenza.

62 of 65

D) Tempo dell’adempimento

  • Quando un’obbligazione deve essere adempiuta (art. 1183 c.c.) ?
  • Regola generale: se non viene fissato alcun termine la prestazione può esigersi immediatamente.
  • Se è indicato un termine il creditore non può pretendere prima la prestazione (inesigibilità della prestazione), ma il debitore può adempiere prima, perché il termine è di norma posto a favore del debitore;
  • Se, invece, il termine è posto a favore del creditore, il debitore non può adempiere prima, ma il creditore può esigere prima il pagamento: ad esempio, il depositario non può restituire la cosa depositata prima del termine stabilito o prima che il creditore la richieda.

63 of 65

E) Adempimento del terzo

  • Normalmente la prestazione è effettuata dal debitore-obbligato, ma ben potrebbe effettuarla anche da un terzo anziché lo stesso debitore (art. 1180 c.c.).
  • Il creditore non può opporsi all’adempimento del terzo, tranne che:

- il creditore abbia interesse all’adempimento dell’obbligazione da parte della persona del debitore e non di altri (rapporti fiduciari: medico, avvocato, artista);

- il debitore gli ha manifestato la sua opposizione al pagamento del terzo.

64 of 65

F) Imputazione del pagamento

  • Artt. 1193 e ss.: quando un debitore ha più debiti verso uno stesso creditore, e non paga l’intero dovuto, per stabilire quale fra i diversi debiti deve essere estinto per primo, il debitore potrebbe dichiarare, al momento del pagamento quale dei debiti intende estinguere.
  • In mancanza di tale dichiarazione si procede ex lege come segue:
  • Il pagamento deve esser imputato prima ai debiti scaduti;
  • Fra i debiti scaduti hanno la priorità i debiti che sono meno garantiti;
  • Fra i debiti ugualmente garantiti è preferito il più oneroso per il debitore;
  • Fra i debiti ugualmente onerosi, il più antico.
  • Se questi criteri non possono applicarsi, il pagamento viene imputato proporzionalmente ai diversi debiti.

65 of 65

G) La prestazione in luogo dell’adempimento

  • Nozione
  • Con la prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.) il debitore, quando (e solo se) il creditore lo consente, può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta; l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione diversa.
  • NB: Oggetto della prestazione in luogo dell’adempimento può essere anche la cessione di un credito. In tal caso, se le parti non hanno diversamente pattuito, l’obbligazione si estingue solo con l’effettiva riscossione del credito ceduto.