Legge 22 giugno 2016, n. 112�
- Art.2 La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
- Così recita la legge, un grazie va al Comune di Milano e soprattutto allo staff delle Assistenti Sociali che si sono attivate fin dal primo bando, per consentire ai disabili dei CDD, quasi tutti con scheda SIDI inferiore a 5, a partecipare ai progetti di autonomia programmati in base alle caratteristiche dei ragazzi.