�«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»�
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
Costituzionalista
Dicembre 2021
INTRODUZIONE
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
�L’educazione civica �
una materia scolastica (ex lege n. 92/2019) di insegnamento degli ordinamenti politici, delle istituzioni del diritto pubblico e dei principi etici dell’organizzazione sociale.
L’educazione civica
L’educazione civica è lo studio delle forme che governano una società, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini e delle Istituzioni. All’interno di una determinata politica o tradizione etica, l’educazione civica consiste nell’educare i cittadini al senso delle Istituzioni e delle regole della convivenza civile, organizzata giuridicamente.
La connessione tra l’identità di un popolo e le regole che ne governano la vita sono essenziali per il futuro della stessa società.
Il diritto conserva una funzione formante dell’identità, la cui influenza dipende, in prima battuta, dall’effettività dell’ordinamento giuridico.
La connessione tra identità e diritto è molto più stretta in una società democratica, in cui il corpo elettorale partecipa al processo di formazione delle regole. Perciò, il diritto non ha solo la funzione di formare l’identità, ma anche di rappresentarla.
�COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà�
1. “Costituzione, Stato, diritti”
(Istituzioni statali, storia della bandiera e dell’inno nazionale; diritti, doveri e il lavoro; Regioni ed Enti locali; democrazia diretta; partecipazione e cittadinanza attiva).
2. “Unione europea e Organismi internazionali”
(Trattati istitutivi comunitari ed europei; Trattati internazionali e Organizzazioni sovranazionali)
3. “L’educazione alla legalità”
(Liceità, legalità, legittimità, responsabilità, controllo sociale,
contrasto delle mafie)
�SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio�
4.“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e lo sviluppo sostenibile”
(Agenda 2030; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni)
5. “Il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”
(Protezione civile; educazione al volontariato e all’impegno civico; educazione stradale; educazione alla salute e al benessere)
CITTADINANZA DIGITALE�
6. “L’educazione alla cittadinanza digitale”
(Analisi delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; interagire attraverso varie tecnologie digitali; cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali)
7. “La Tutela della cittadinanza digitale”
(Conoscere le norme comportamentali; creare e gestire l’identità digitale; la tutela della riservatezza; bullismo e cyber bullismo).
L’educazione nella Costituzione
Art. 27, co. 3, «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
Art. 30, co. 1, «É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
Art. 33, co. 3, «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».
Art. 38, co. 3, «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale».
Piero Calamandrei
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
�Capitolo 1�
COSTITUZIONE
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
�Perché la Costituzione?�
Nella COSTITUZIONE c’è un percorso in crescita della sostenibilità
Qual è il fondamento costituzionale di tutto ciò?
Gli articoli costituzionali del 1948�
art. 2, in materia di diritti dell’uomo individualmente e nelle formazioni sociali;
art. 9, in merito alla tutela del paesaggio;
art. 32, che riguarda la salute come diritto soggettivo e della collettività;
art. 44 in tema di sfruttamento del suolo e di montagna.
��
LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE
Artt. 2; 9; 32; 44 Cost.
��“PRINCIPI FONDAMENTALI”��
Art. 1 principio democratico;
ART. 2 PRINCIPIO PERSONALISTA
Art. 3 principio di uguaglianza;
Art. 4 principio lavorista;
Art. 5 unità della repubblica e autonomia locale;
Art. 6 principio di tutela delle minoranze linguistiche;
Artt. 7 e 8 principio di laicità dello Stato;
ART. 9 PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA;
Art. 10 principio internazionalista;
Art. 11 principio pacifista;
Art. 12 bandiera italiana.
�ART. 2 COST.�
L’art. 2 della Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Fulcro dell’ordinamento costituzionale e polo di attenzione dei pubblici poteri è
la PERSONA UMANA
che deve essere considerata dai pubblici poteri quale fine e mai come mezzo della loro azione.
ART. 9 COST.
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
Rimane di fatto l’unico indiretto riferimento all’ambiente per parecchi anni, fino al 2001, con la riforma del Titolo V.
ART. 32 COST.
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»
Prevede principi a tutela della salute dell’uomo
ART. 44 COST.�
Impone obblighi e vincoli alla proprietà per il razionale sfruttamento del suolo e il secondo comma dispone che la legge preveda interventi di favore per la montagna.
Capitolo 2
SOSTENIBILITÀ
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
Sostenibilità - 1
va incontro alle necessità del presente senza compromettere la possibilità di soddisfare anche quelle delle future generazioni.
non può essere limitato al solo utilizzo delle risorse del pianeta o di uno specifico territorio, ma va correlato al concetto di società sostenibile, prendendo in considerazione non soltanto gli aspetti economici, ma anche quelli sociali, culturali, etici e politici.
Sostenibilità - 2
Negli ultimi anni, diverse sono state le ricerche e gli studi riguardo alla tesi che l’umanità sta usando le risorse del pianeta oltre le sue capacità di carico. Tali studi cercano di stabilire qual è il livello di consumo di beni che può essere considerato sostenibile per un ecosistema.
La capacità di carico è un concetto sviluppato per valutare qual è la massima popolazione che può sopportare un determinato ambiente o ecosistema senza che venga compromesso.
La capacità di carico dell’ecosistema globale, che si esprime come numero di individui per unità di superficie, stabilisce i limiti allo sviluppo. Nel senso che se vogliamo vivere in un mondo sostenibile dobbiamo essere sicuri che il nostro utilizzo di prodotti e processi della natura non sia più rapido del tempo che è loro necessario per rinnovarsi, e che il carico inquinante non deve essere superiore alla capacità di assorbimento e di adattamento del sistema.
Sostenibilità - 3
Il concetto nel decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, laddove si legge (art. 3-quater) che “ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire all’uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile”.
Sviluppo eco-sostenibilità o�sviluppo sostenibile
in riferimento all’ambiente in cui viviamo, dobbiamo migliorare dal punto di vista economico, sociale e naturale; perché ciò sia possibile si deve creare una comunicazione diretta e continua tra le risorse del territorio e le esigenze economiche e sociali di chi lo abita, evitando sprechi inutili e dannosi anche per le generazioni future.
Lo sviluppo sostenibile è l’incontro di quattro diverse sostenibilità, tutte correlate tra loro: la sostenibilità ambientale, quella economica finanziaria (art. 81 Cost.), quella sociale (art. 2 e 3 Cost.) e la sostenibilità istituzionale (art. 118 Cost).
Il diritto all’ambiente
è un’area del diritto che si occupa di codificare e definire le norme e i regolamenti che sono volti alla tutela dell’ambiente.
è la categoria generale che comprende riferimenti normativi per la tutela e la prevenzione dell’inquinamento di sottocategorie più specifiche come il suolo, l’acqua, l’aria, i rumori, l’urbanistica, il paesaggio, i boschi, le foreste, ogni ambiente rurale, e, in generale, ogni ambiente circostante.
è una formula sintetica per indicare una pluralità di situazioni diversamente tutelabili. Non esiste un diritto all’ambiente direttamente azionabile da un soggetto davanti al giudice, ma diverse situazioni soggettive diversamente tutelabili come il diritto alla salute a un ambiente salubre e all’accesso dalle informazioni ambientali.
�Capitolo 3�
VALORI DI IERI (e di oggi)
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
Nel 2001 viene modificata�la Costituzione
Il Titolo V Cost. cambia la collocazione delle diverse e numerose materie legislative. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni è, da sempre, un capitolo complesso della giurisprudenza costituzionale, la cui rilevanza è direttamente proporzionale all’aumento di competenze delle autonomie territoriali.
L’art. 117 Cost. in tema di competenze fra lo Stato e le Regioni.
L’ambiente in Costituzione
Art. 117, co. 2, lett. s), Cost.
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”
Art. 117, co. 3, Cost.
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»
Titolo V della Costituzione
L’ambiente è stato espressamente menzionato nella Costituzione solamente nel 2001, e unicamente in riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Con l’accrescere dell'importanza dell’ambiente nell’ordinamento, ora so rinviene un esplicito fondamento nella Costituzione.
L’ambiente costituisce così una sfida per i giuristi, alla ricerca di una definizione condivisa, di una collocazione tra i principi e i diritti indicati dalla Costituzione, della delineazione delle materie che lo menzionano e di una ragionevole ricostruzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in considerazione del principio costituzionale ex art. 120 Cost. della LEALE COLLABORAZIONE (federalismo solidale).
Legge costituzionale n. 3 del 2001
In particolare, una fondamentale pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso la competenza regionale nella materia «foreste» è la sentenza n. 105 del 2008, con cui il Giudice delle legge afferma che la competenza delle Regioni in materia di boschi e foreste va riferita alla sola funzione economica–produttiva, poiché tale competenza incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente, e pertanto, la funzione regionale può essere esercitata soltanto nel rispetto della «sostenibilità degli ecosistemi forestali».
Pertanto, viene ridimensionata l’attribuzione regionale, e la materia ricondotta parzialmente in potere allo Stato in forza della competenza esclusiva, a questo riservata, in materia di ambiente. Nello stesso tempo viene ridefinito il ruolo del bosco in termini non solo produttivistici, ma anche ecosistemici.
Valore costituzionale di un ordine sociale
L’ambiente, essendo un valore costituzionale, diviene parte essenziale della cultura di un dato ordine sociale.
�Capitolo 4�
FUTURO
Prof. Bruno Di Giacomo Russo
«Costituzione e sostenibilità:
valori di ieri per il futuro»
Il piano strategico�Green Deal europeo
si baserà su dieci pilastri fondamentali, di diversa natura, che definiscono il perimetro e lo scopo del Deal e che formano la struttura entro la quale le varie politiche nazionali dovranno svilupparsi.
Educazione ambientale
Insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, la distinzione fra energie rinnovabili e non rinnovabili, le cause che provocano l’inquinamento ambientale e come sprecare meno risorse, diventa imprescindibile per poter formare dei cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della comunità.
Soprattutto in questo periodo storico, in cui le conseguenze dell’inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici iniziano a farsi sentire, è importante educare le nuove generazioni ad uno stile di vita sostenibile e rispettoso delle risorse del nostro pianeta.
Economia circolare
Tutela del patrimonio ambientale
I beni ambientali fanno parte del patrimonio culturale di un paese, sono rappresentative di una determinata regione, che costituiscono paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo, risultando testimonianza di civiltà).
Il patrimonio culturale è l’eredità di un popolo, è la memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso (e continua a creare e trasmettere) ai posteri. Solo ciò che viene dal passato diventa patrimonio culturale di una civiltà
art. 9 Cost.
Si aggiunge un terzo comma:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
art. 41 Cost.
L’iniziativa economica privata é libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Passato, presente e futuro
Nella COSTITUZIONE c’è un percorso in crescita della sostenibilità dal passato (1948), attraverso il presente (2001) con uno sguardo al futuro (de iure condendo)
«Costituzione e sostenibilità:�valori di ieri per il futuro»
SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE
(ART. 2 Cost)
SUSSIDIARIETÀ SOCIALE
(art. 118 Cost.)
Un modo di partecipazione: la coamministrazione della cultura (amministrazione condivisa, sentenza n. 131 del 2020, Corte cost.)