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Lezione 2

Persona fisica · capacità giuridica e capacità di agire · protezione della persona · diritti della personalità · enti

Corso intensivo di Istituzioni di diritto privato

Università di Foggia · lunedì 13 aprile 2026 · 10:10–13:30 / 14:30–17:00

Docente: Mario Natale

Libro I c.c.

Costituzione

leggi speciali

casi

quesiti

Deck costruito in coerenza con la scheda del corso e con il calendario del secondo incontro.

Lezione 2 · Mario Natale

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Scansione della giornata

Sei moduli da 50 minuti: mattina istituzionale, pomeriggio verifica e consolidamento

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Percorso

Fascia

Modulo

Contenuto

10:10–11:00

Modulo 1

Soggetto di diritto, persona fisica, status, capacità giuridica, concepito, commorienza, sede della persona

11:00–11:50

Modulo 2

Capacità di agire, minore età, atti del minore, responsabilità genitoriale, tutela

11:50–12:40

Modulo 3

Emancipazione, curatela, incapacità naturale, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

14:30–15:20

Modulo 4

Verifica formativa sulla lezione 1 e raccordo metodologico

15:20–16:10

Modulo 5

Diritti della personalità: fondamento, caratteri, tutela, casi

16:10–17:00

Modulo 6

Enti: associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati; organizzazione e responsabilità

  • Idea-guida: ogni parte della lezione collega nozione, disciplina, ratio, lessico tecnico, caso e controllo sul codice.

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Obiettivi formativi della lezione

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Che cosa devono capire gli studenti

  • chi sia il soggetto del rapporto giuridico e perché il diritto privato inizi dalla persona;
  • la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire;
  • quando e perché l’ordinamento comprima o accompagni l’autonomia privata;
  • quali beni della persona siano protetti come diritti della personalità;
  • come operino gli enti come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici.

Metodo didattico

  • lessico tecnico chiarito e ripreso più volte;
  • lettura selettiva del codice civile;
  • micro-casi realistici e quesiti applicativi;
  • confronti fra istituti contigui per evitare confusione concettuale.

Esito atteso

  • Lo studente deve poter ricostruire una risposta d’esame ordinata, distinguendo nozione, norme, funzione, disciplina, rimedi e casi-limite.
  • Non basta ricordare definizioni: occorre saperle usare in un ragionamento giuridico.

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Mappa sistematica

Dal soggetto individuale ai soggetti collettivi

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Soggetto

Capacità

Protezione

Personalità

Enti

Formula da spendere in apertura

  • Il diritto privato, prima ancora di disciplinare beni, contratti o responsabilità, deve chiarire chi possa essere titolare di situazioni giuridiche, chi possa esercitarle validamente e chi debba essere protetto quando l’autonomia difetti o sia ridotta.

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Modulo 1 · Persona fisica e soggetto di diritto

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Modulo 1

Nozioni iniziali

  • Soggetto di diritto = centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive: diritti, obblighi, doveri, oneri, poteri, status.
  • Persona fisica = essere umano considerato dal diritto come titolare di situazioni giuridiche.
  • Il soggetto non è soltanto titolare statico: è anche protagonista dell’attività giuridica, perché può incidere su nascita, modificazione, trasferimento ed estinzione dei rapporti.

Distinzioni da fissare

  • soggettività giuridica: qualità di centro di imputazione di effetti giuridici;
  • capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi;
  • capacità di agire: idoneità a porre validamente in essere atti giuridici che incidono sulla propria sfera.
  • status: posizione giuridica fondamentale del soggetto in una comunità o formazione sociale.

Norme-chiave: art. 1 c.c.; artt. 2, 3, 22 Cost.

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Capacità giuridica

Nozione, acquisto, funzione sistematica

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Definizione

  • Idoneità della persona ad essere soggetto di diritti e obblighi.
  • Regola generale: si acquista con la nascita e si perde con la morte (art. 1 c.c.).
  • Non è una facoltà che il legislatore concede a qualcuno e può togliere arbitrariamente: è una qualità universale della persona nell’ordinamento costituzionale.

Fondamento costituzionale

  • art. 2 Cost.: riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo;
  • art. 3 Cost.: eguaglianza formale e sostanziale;
  • art. 22 Cost.: divieto di privazione della capacità giuridica per motivi politici.

Ratio

  • La capacità giuridica impedisce che l’essere umano diventi oggetto e non soggetto del diritto.
  • Per questo le limitazioni generali sono incompatibili con il sistema costituzionale; restano soltanto incapacità speciali tassative e riferite a singoli rapporti.

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Nascita, concepito, nascituro

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Nascita

  • Per l’acquisto della capacità giuridica è sufficiente la nascita in vita: la separazione dall’alveo materno e l’inizio della vita autonoma.
  • La nascita resta il presupposto indefettibile del sorgere della capacità giuridica.

Concepito

  • Il concepito non ha piena capacità giuridica generale, ma riceve tutela anticipata in ipotesi specifiche.
  • Artt. 462 e 784 c.c.: può succedere e ricevere donazioni, con efficacia subordinata alla nascita.

Punto didattico delicato

  • La legge non equipara integralmente il concepito al nato.
  • La protezione prenatale è mirata e funzionale: evita vuoti di tutela, ma non cancella il ruolo costitutivo della nascita.

Ipotesi applicativa

  • Il testatore istituisce erede il nipote già concepito ma non ancora nato: l’attribuzione resta sospesa e si consolida solo se il concepito nasce in vita.

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Vicende della persona fisica

Commorienza, scomparsa, assenza, morte presunta

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Istituto

Norma

Funzione

Idea da far passare

Commorienza

art. 4 c.c.

Se non si prova quale persona sia morta prima, si presumono morte nello stesso momento

Evita ricostruzioni successorie arbitrarie

Scomparsa

art. 48 c.c.

Primi strumenti conservativi su persona di cui si ignorano notizie

Gestione dell’incertezza iniziale

Assenza

artt. 49 ss. c.c.

Dichiarazione giudiziale dopo prolungata mancanza di notizie

Stabilizzazione provvisoria dei rapporti

Morte presunta

artt. 58 ss. c.c.

Equiparazione legale alla morte dopo lungo periodo

Esigenza di certezza nei rapporti giuridici

Ragione di sistema

  • La disciplina non tutela solo il soggetto assente; tutela anche familiari, creditori, coeredi e terzi, perché il diritto non tollera indefinitamente l’incertezza sulla titolarità dei rapporti.

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Domicilio, residenza, dimora, condizione dello straniero

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Art. 43 c.c.

  • Domicilio = sede principale degli affari e interessi.
  • Residenza = luogo della dimora abituale.
  • Dimora = luogo in cui la persona si trova in modo non necessariamente stabile.

Perché conta

  • notificazioni e competenza;
  • rapporti familiari;
  • collegamento di molte vicende giuridiche alla sede della persona;
  • distinzione tra domicilio generale, speciale e legale.

Straniero

  • Art. 16 disp. prel.: condizione di reciprocità per i diritti civili, salvo i diritti fondamentali.
  • d.lgs. 286/1998: allo straniero spettano i diritti fondamentali della persona umana.

Quesito da spendere in aula

  • Delegare un terzo a ricevere la corrispondenza equivale a eleggere domicilio? No: la delega postale non coincide, di per sé, con l’elezione di domicilio.

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Modulo 2 · Capacità di agire

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Modulo 2

Art. 2 c.c.

  • La capacità di agire è l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che incidono sulla propria sfera.
  • Regola generale: si acquista con il compimento della maggiore età, cioè a 18 anni.

Funzione della soglia legale

  • La legge presume che a 18 anni il soggetto abbia maturità sufficiente per curare i propri interessi.
  • È una scelta di certezza: non si verifica caso per caso la maturità negoziale per ogni atto.

Attenzione

  • Capacità di agire non coincide con capacità naturale.
  • La legge può anticipare eccezionalmente la capacità per singoli atti o rapporti.
  • L’incapacità legale prescinde dall’effettiva lucidità del soggetto.

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Minore età, atti del minore, atti minuti della vita quotidiana

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Regola di base

  • Il minore è incapace legale di agire: non può compiere validamente da solo atti negoziali per i quali la legge richiede capacità di agire.
  • Gli atti compiuti dal minore sono annullabili.

Ciò che il minore può fare

  • atti giuridici in senso stretto idonei ad acquistare o conservare un diritto;
  • atti minuti della vita quotidiana, nei limiti in cui il significato pratico dell’atto sia compatibile con età e discernimento;
  • atti illeciti: risponde se era capace di intendere e di volere al momento del fatto.

Esempi

  • acquisto di un quaderno o di un biglietto del bus: normalmente sì;
  • vendita di un immobile ereditato: certamente no, occorre rappresentanza legale e autorizzazione;
  • abbonamento digitale oneroso di lunga durata: tema utile per mostrare la difficoltà dei casi contemporanei.

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Responsabilità genitoriale e tutela

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Istituto

Norme

Funzione

Punto didattico

Responsabilità genitoriale

artt. 316 ss. c.c.

Cura della persona e amministrazione dei beni del figlio

Non è dominio sul figlio: è ufficio di protezione

Esercizio

art. 316 c.c.

Di regola di comune accordo, nell’interesse del minore

Rilevano capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio

Tutela

artt. 343 ss. c.c.

Opera quando mancano i genitori o non possono esercitare la responsabilità

Tutore, protutore, giudice tutelare

Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

artt. 374-375 c.c.

Richiedono autorizzazione

L’autonomia gestoria è controllata dall’autorità

Caso rapido

  • Il minore eredita un appartamento. Ne diventa proprietario subito, perché la capacità giuridica c’è. Ma non può venderlo da solo, perché manca la capacità di agire; occorrono rappresentanza e controlli autorizzatori.

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Modulo 3 · Emancipazione e curatela

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Modulo 3

Emancipazione

  • Art. 390 c.c.: il minore autorizzato a contrarre matrimonio acquista lo stato di emancipato.
  • Non diventa pienamente capace: acquista una capacità di agire relativa o parziale.

Conseguenze

  • può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione;
  • per gli atti eccedenti occorre l’assistenza del curatore;
  • la volontà non è sostituita, ma integrata.

Curatela

  • La curatela è tecnica di assistenza, non di rappresentanza.
  • È il modello da comparare con la tutela per spiegare differenza tra sostituzione e integrazione della volontà.

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Incapacità naturale

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Art. 428 c.c.

  • È incapace naturale chi, pur legalmente capace, si trovi al momento dell’atto in stato di incapacità di intendere o di volere.
  • La causa può essere transitoria o stabile: malattia, alterazione psichica, stato confusionale, abuso di sostanze, ecc.

Condizioni dell’annullamento

  • prova rigorosa dello stato di incapacità al momento dell’atto;
  • grave pregiudizio per l’autore;
  • nei contratti, malafede della controparte.

Da chiarire bene

  • Non basta il mero turbamento emotivo.
  • Lo stato emotivo rileva solo se diventa vero e proprio squilibrio psichico incidente sulla capacità di autodeterminazione.

Caso

  • Vendita della casa dopo diagnosi errata di male incurabile: la sola angoscia non basta; occorre provare che lo stato emotivo abbia eliminato o seriamente compromesso la capacità di intendere e di volere.

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Interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno

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Misura

Norme

Tecnica

Logica

Interdizione giudiziale

art. 414 c.c.

Sostituzione tramite tutore

Protezione intensa per abituale infermità di mente

Inabilitazione

art. 415 c.c.

Assistenza del curatore

Protezione meno intensa, per ipotesi tassative

Interdizione legale

art. 32 c.p.

Conseguenza sanzionatoria

Non è misura di protezione, ma pena accessoria

Amministrazione di sostegno

artt. 404 ss. c.c.

Misura personalizzata

Minore limitazione possibile della capacità

Chiave di lettura contemporanea

  • Il sistema si è spostato da modelli rigidi e ablativi verso strumenti cuciti sul caso concreto. L’amministrazione di sostegno rappresenta il punto di arrivo di questa evoluzione: proteggere senza annullare la persona.

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Modulo 4 · Verifica formativa e ponte lessicale

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Modulo 4

Verifica rapida sulla lezione precedente

  • Che differenza c’è tra disposizione e norma?
  • Che differenza c’è tra fatto giuridico, atto giuridico e negozio giuridico?
  • Che cosa si intende per situazione giuridica soggettiva?
  • Come si distinguono prescrizione e decadenza?

Ponte verso i diritti della personalità

  • La mattina ha mostrato il soggetto come titolare e autore di atti.
  • Il pomeriggio mostra il soggetto come valore, dignità, identità, corpo, immagine, riservatezza.
  • Parola-chiave del raccordo: persona non solo come centro di imputazione, ma come bene e fine dell’ordinamento.

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Modulo 5 · Diritti della personalità

Fondamento, caratteri, tecniche di tutela

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Modulo 5

Fondamento

  • Copertura costituzionale anzitutto nell’art. 2 Cost., con raccordi agli artt. 3, 13, 21, 32 Cost.
  • Riferimenti civilistici diffusi: artt. 5-10 c.c., oltre alla tutela aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Caratteri classici

  • assoluti;
  • originari;
  • personalissimi;
  • indisponibili e, in linea di principio, intrasmissibili;
  • imprescrittibili.

Tecniche di tutela

  • inibitoria: cessazione del fatto lesivo;
  • rimozione o rettifica;
  • risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
  • nei casi, protezione cautelare urgente.

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Integrità fisica, salute, consenso informato, DAT

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Integrità fisica

  • Art. 5 c.c.: sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino diminuzione permanente dell’integrità fisica o siano contrari a legge, ordine pubblico o buon costume.
  • Il corpo non è oggetto di piena mercificazione privata.

Salute

  • Art. 32 Cost.: diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
  • Dimensione negativa: nessun trattamento contro la volontà fuori dai casi di legge.
  • Dimensione positiva: diritto alla cura e alla protezione sanitaria.

L. 219/2017

  • Consenso informato come presidio dell’autodeterminazione terapeutica.
  • DAT: disposizioni anticipate di trattamento e fiduciario.
  • Il focus non è la morte, ma la dignità della decisione sul percorso di cura.

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Nome, pseudonimo, immagine, onore e reputazione

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Diritto

Norme

Nucleo di tutela

Rimedi

Nome

artt. 6-8 c.c.

Segno legale distintivo della persona

Cessazione dell’uso indebito e danni

Pseudonimo

art. 9 c.c.

Tutela se ha acquisito importanza pari al nome

Protezione analoga al nome

Immagine

art. 10 c.c.

Controllo sulla diffusione del ritratto

Inibitoria, sequestro, risarcimento

Onore e reputazione

artt. 2043, 2059 c.c.; rilevanza penale

Dignità e considerazione sociale

Responsabilità civile e, nei casi, penale

Caso semplice e spendibile

  • Pubblicare la foto di un privato per promuovere un prodotto senza consenso espone a tutela inibitoria e risarcitoria: il consenso all’uso dell’immagine è autorizzazione, non cessione del diritto in sé.

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Identità personale, riservatezza, dati personali, oblio, identità di genere

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Identità personale

  • Tutela la verità della rappresentazione pubblica del soggetto.
  • La lesione non richiede necessariamente diffamazione: basta una falsa attribuzione di idee, fatti o qualità che alteri il profilo personale o sociale.

Privacy e dati personali

  • Diritto alla riservatezza come controllo sulla sfera informativa personale.
  • Codice privacy e GDPR: trattamento lecito, corretto, trasparente e proporzionato.
  • Dati particolari: regime rafforzato.

Oblio e identità di genere

  • Diritto all’oblio: limite alla perpetua riattualizzazione di fatti remoti non più di interesse pubblico attuale.
  • L’identità di genere mostra come la personalità sia oggi letta in chiave dinamica, relazionale e costituzionalmente orientata.

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Ipotesi applicative sui diritti della personalità

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Quesito 1 · Volontà del de cuius sulla sepoltura

  • Il de cuius indica nel testamento il luogo di tumulazione; l’erede vuole disattendere la volontà.
  • Idea da guidare: la electio sepulchri prevale sulla diversa scelta dei congiunti; la volontà del defunto resta giuridicamente protetta anche post mortem.

Quesito 2 · Lesione dell’identità personale

  • Un giornale attribuisce a una persona idee o fatti mai sostenuti, senza linguaggio offensivo.
  • Punto da far emergere: si può ledere l’identità personale anche senza diffamare, se si falsifica la rappresentazione pubblica del soggetto.

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Modulo 6 · Enti: quadro generale

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Modulo 6

Perché esistono gli enti

  • Molti scopi umani non possono essere perseguiti efficacemente dal singolo: richiedono organizzazione, continuità, patrimonio, organi.
  • L’ordinamento riconosce allora soggettività giuridica anche a organizzazioni collettive.

Distinzioni iniziali

  • enti pubblici e privati;
  • enti con personalità giuridica e privi di personalità;
  • enti associativi e istituzionali;
  • enti lucrativi e non lucrativi.

Nozione

  • Persona giuridica = complesso organizzato di persone o beni, rivolto a uno scopo, cui l’ordinamento riconosce la qualità di soggetto di diritto.
  • Anche l’ente, quindi, è centro di imputazione di diritti, obblighi e rapporti giuridici.

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Personalità giuridica, autonomia patrimoniale, organi

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Personalità giuridica

  • L’ente riconosciuto acquista piena autonomia patrimoniale.
  • Il patrimonio dell’ente resta nettamente distinto da quello dei membri.

Autonomia patrimoniale

  • Perfetta: separazione piena tra patrimonio dell’ente e patrimonio dei componenti.
  • Imperfetta: esiste un fondo comune, ma possono aggiungersi forme di responsabilità personale di chi agisce.

Organi e immedesimazione organica

  • L’ente agisce per mezzo dei suoi organi.
  • Gli amministratori non si sostituiscono all’ente come semplici rappresentanti esterni: operano in rapporto di immedesimazione organica.
  • Assemblea = organo deliberativo; amministratori = organi esecutivi e rappresentativi.

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Associazioni e fondazioni

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Profilo

Associazioni

Fondazioni

Elemento prevalente

Personale

Patrimoniale

Scopo

Interno: vantaggio degli associati o perseguimento comune

Esterno: destinazione di un patrimonio a uno scopo

Volontà

Interna, espressa dagli associati e dagli organi

Esterna, impressa dal fondatore

Costituzione

Atto costitutivo e statuto (artt. 14-16 c.c.)

Negozio di fondazione + atto di dotazione + statuto

Organi

Assemblea e amministratori

Amministratori, con centralità del vincolo di scopo

Norme-chiave: artt. 14-16, 20-21, 28 c.c.; d.P.R. 361/2000.

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Riconoscimento, modifiche, estinzione

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Riconoscimento

  • Oggi il riconoscimento delle persone giuridiche private si ottiene mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
  • Competenza: autorità prefettizia o regionale, secondo i casi (d.P.R. 361/2000).

Modifiche statutarie

  • Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto seguono le modalità e i termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica.
  • Rilevanza della pubblicità per la conoscibilità ai terzi.

Estinzione

  • cause comuni: termine, raggiungimento o impossibilità dello scopo, decisione o provvedimento di scioglimento;
  • segue la fase di liquidazione e poi la cancellazione dal registro.

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Associazioni non riconosciute

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Nozione

  • Complessi organizzati di persone e beni diretti a uno scopo che non hanno richiesto o ottenuto il formale riconoscimento.
  • Sono comunque rilevanti per l’ordinamento: non sono “non esistenti”, ma enti senza personalità giuridica.

Disciplina

  • Art. 36 c.c.: ordinamento interno e amministrazione regolati dagli accordi degli associati.
  • I contributi e i beni acquistati costituiscono il fondo comune.

Autonomia patrimoniale imperfetta

  • Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito (art. 38 c.c.).
  • Qui si vede la differenza decisiva rispetto all’ente riconosciuto.

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Comitati

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Nozione

  • Il comitato è un ente di fatto composto da un gruppo di persone che promuove raccolta di mezzi per il perseguimento di uno scopo, di regola altruistico o di interesse pubblico.
  • È più circoscritto dell’associazione e più dinamico nella fase di raccolta.

Fondo

  • Si costituisce con le oblazioni dei sottoscrittori.
  • Le somme raccolte sono destinate irrevocabilmente allo scopo per cui sono state promesse e versate.

Responsabilità

  • Verso gli oblatori: i componenti rispondono della conservazione del patrimonio e della sua corretta destinazione.
  • Verso i terzi creditori: tutti i componenti del comitato rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato.

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Casi applicativi sugli enti

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Caso 1 · Associazione culturale non riconosciuta

  • L’associazione ordina attrezzature audio e non paga il fornitore.
  • Ragionamento da guidare: il fornitore può agire sul fondo comune e, ai sensi dell’art. 38 c.c., su chi ha assunto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione.

Caso 2 · Fondazione

  • Un ente amministratore vuole deviare stabilmente le risorse verso uno scopo diverso da quello voluto dal fondatore.
  • Punto da far emergere: nelle fondazioni domina il vincolo di destinazione; l’organo gestorio non è sovrano come l’assemblea associativa.

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Domande finali di ripasso e verifica

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Tema

Domanda-chiave

Capacità giuridica

Perché si dice che è qualità universale della persona e non semplice facoltà concessa dal legislatore?

Capacità di agire

Che differenza c’è tra essere titolare di un diritto ed essere in grado di disporne validamente?

Incapacità naturale

Perché il mero turbamento emotivo non basta a integrare l’art. 428 c.c.?

Amministrazione di sostegno

Perché è misura preferibile, quando possibile, rispetto ai modelli più ablativi?

Diritti della personalità

Come si distingue lesione dell’onore da lesione dell’identità personale?

Enti

Che differenza c’è tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta?

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Chiusura

Quattro idee da lasciare agli studenti

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  • 1. La capacità giuridica fonda la titolarità; la capacità di agire governa il valido esercizio dell’autonomia.
  • 2. L’ordinamento protegge la fragilità con tecniche diverse: sostituzione, assistenza, accompagnamento personalizzato.
  • 3. I diritti della personalità tutelano la persona in ciò che è, non in ciò che possiede.
  • 4. Gli enti consentono di perseguire scopi collettivi, ma cambiano profondamente per struttura, autonomia patrimoniale e responsabilità.

Passaggio alla lezione successiva: famiglia, matrimonio, rapporti personali e patrimoniali, comunione, separazione, fondo patrimoniale, alimenti.