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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di GiurisprudenzaCorso di diritto europeo e comparato del lavoro���Diritto europeo e comparato dei contratti di lavoro:�introduzione – basi giuridiche��Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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Diritto europeo e comparato�del rapporto individuale di lavoro:�focus su «flessibilità in entrata» (vs. «in uscita»)���Ovvero, soprattutto,�i contratti («atipici», «non standard») di lavoro,�oggetto di regolazione unieuropea:��- trattati e diritto derivato�- interpretazione Corte di Giustizia�- comparazione���Non è compiutamente regolato il contratto «standard»:�sono però disciplinati vari istituti giuridici

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Il diritto del rapporto individuale di lavoro�europeo (e comparato) è naturalmente più vasto�di contratti e licenziamenti. Ad es.:��- libera circolazione dei lavoratori�- parità di trattamento e non discriminazione�- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori�- orario di lavoro�- garanzie dei diritti in caso di trasferimento d’azienda�- garanzie dei diritti in caso di insolvenza del datore�- ecc.��Talune di queste materie�(specialmente libera circolazione e parità) �comunque intrecciano anche la flessibilità in entrata

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Ai sensi dell’art. 153.5 TFUE�sono escluse dalla competenza dell’Unione:��- retribuzione�- contrattazione collettiva�- sciopero e serrata���Ma la CGUE ammette una incursione «indiretta»�(v. Viking e Laval)�E ciò anche in tema di retribuzione,�proprio a partire dai contratti «non standard»

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Il diritto europeo dei contratti di lavoro�si interseca dunque con rilevanti�principi e istituti del diritto dell’Unione

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Per comprendere:�- i contenuti della disciplina UE sui contratti di lavoro�- come vengono interpretati dalla Corte UE�- la modalità della loro ricezione interna agli Stati��Occorre prima comprendere:�- perché l’UE interviene in materia�- le basi giuridiche di intervento�- i tipi di atti normativi utilizzati per la regolazione�- la tecnica di redazione delle norme�

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Prima dell’UE, la CE, e prima ancora la «CEE»:�comunità «economica» europea, col fine���- di creare un mercato comune e anzi unico��- eliminando barriere doganali o di altro tipo all’interno

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Alcuni diritti sociali sono già presenti�nel Trattato di Roma 1957, ma pensati�come funzionali alle finalità economiche della Comunità,�dunque alla creazione, espansione ed efficienza�del mercato europeo�Titolo III – Politica sociale; Capo 1 – Disposizioni sociali�Cfr. art. 117 T. Roma:��«Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera che consenta �la loro parificazione nel progresso.�Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative»

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Cfr. anche il capo 2 – Il fondo sociale europeo,�concepito per favorire la mobilità �geografica e professionale dei lavoratori��Cfr. art. 128��«[…] il Consiglio fissa i principi generali per l’attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune»

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Nonostante oggi una parte della dottrina affermi�che si sia via via sviluppato un vero e proprio�diritto sociale europeo («un modello sociale europeo»)��- con il rafforzamento delle disposizioni sociali nei Trattati�(si pensi alla Carta di Nizza) e nel diritto derivato -��l’impressione generale è che�l’anima sociale resti, se non più strettamente funzionale,�almeno più “dimessa” rispetto a quella economica�(Viking e Laval sarebbero emblematiche)

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In effetti:��1) le competenze europee in materia sociale sono più ristrette rispetto a quelle economiche��2) esse restano dunque in buona parte �di competenza nazionale��3) e del resto i sistemi nazionali sono vincolati�al principio di prevalenza del diritto europeo

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Anche il tema del diritto europeo dei contratti di lavoro�è anzitutto concepito in chiave funzionale economica:���- le differenze normative tra Stati possono falsare la concorrenza�- la possibilità di abuso di contratti non standard, infatti,�può condurre ad abbassare il costo del lavoro e� iniettare dosi massicce di flessibilità a vantaggio delle imprese�- crea dunque fenomeni di dumping sociale

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In seguito, questo tema�è letto anche in un’ottica direttamente sociale,�perché Trattati e istituzioni comunitarie�perseguono anche il fine:��- di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro�- di conseguire livelli occupazionali elevati e di qualità�- di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori��Specialmente, dal Trattato di Maastricht in poi

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Infatti:��- nel 1989 è adottata la Carta dei �diritti fondamentali dei lavoratori�- con Maastricht, un Accordo sulla politica sociale�- con Amsterdam (1997), la Strategia europea per l’occupazione�- con Nizza (2000), la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue�- con Lisbona (2007), l’UE persegue una «economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale» (art. 3 TUE)

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Le basi giuridiche di intervento legislativo europeo�erano inizialmente deboli:��art. 118 T. Roma��«[…] la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:�- l’occupazione�- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro �[…]�A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni […]»

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Un intervento normativo, con direttive, finalizzato al�ravvicinamento delle legislazioni, era consentito solo per�materie direttamente incidenti sul funzionamento�del mercato comune, con voto all’unanimità�(art. 100)���Questo direttamente viene interpretato in maniera�crescentemente estensiva, e ha portato ad es.:�- alla direttiva sul trasferimento d’azienda�- a quella sui licenziamenti collettivi

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Altra eccezione è la direttiva 76/207�sulla parità di condizioni di lavoro uomo-donna���Adottata ex art. 235 T. Roma, che consentiva comunque�l’intervento della Comunità ove necessario per conseguire gli obiettivi del Trattato, anche in assenza �di una esplicita competenza��Obiettivo individuato nell’art. 117:�«parificazione nel progresso» delle condizioni�di vita e di lavoro

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Basi giuridiche deboli dipendevano naturalmente�da deboli volontà politiche di intervento europeo,�in materie fortemente ancorate a tradizioni normative�nazionali (forte opposizione UK)��Il che spiega anche come, per decenni, i progetti di intervento�sui contratti di lavoro siano rimasti tali��Anni ’70 e ’80, progetti di direttive:�- sul contratto a termine�- sul contratto a tempo parziale

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Poi,�la direttiva n. 91/383, per la tutela della�salute e sicurezza dei lavoratori temporanei:�- obbligo di sorveglianza medica speciale�- diritti di informazione e formazione��Fu possibile perché l’Atto Unico Europeo del 1987:�- introdusse la competenza dell’Unione sull’ambiente di lavoro�- e, in proposito, la regola della maggioranza in Consiglio

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L’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1992)�segna una svolta. La competenza in tema di�«condizioni di lavoro»:��- si esercita con voto a maggioranza�- ed è concorrente tra Stati e Comunità�(principio di sussidiarietà)�- con lo strumento della direttiva

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Oggi art. 153 TFUE, in tema di condizioni di lavoro:��«1. L’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri»��adottando con direttive��«2b. le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro»

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L’altra svolta di Maastricht è il dialogo sociale,�che può giungere al punto di accordi trasposti in direttiva��E le prime direttive sui contratti sono propri�accordi recepiti in direttiva (termine e part-time)

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Questo non significa che, sino ad allora,�non sia avvenuto nulla��La Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa le prime tutele del lavoro non standard, a partire dai principi fondamentali del Trattato, su cui la Comunità �ha una competenza incisiva:���- libera circolazione in ambito comunitario�(competenza esclusiva)��- parità uomo-donna in materia retributiva�(prescritta direttamente dal Trattato; competenza comunitaria�per le misure per renderla effettiva negli Stati)

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Questi principi, come si accennava,�sono soprattutto concepiti in chiave economica:���- la libera circolazione dei lavoratori è essenziale�a un mercato di dimensioni europee��- la parità retributiva è essenziale a evitare fenomeni�di concorrenza sleale, al ribasso del costo del lavoro, �tra le imprese��Sono tuttavia innegabili primi benefici sociali�dall’interpretazione della Corte