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Università degli Studi di PaviaDipartimento di giurisprudenzaScienze giuridiche della prevenzione e della sicurezzaCorso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro�Il principio di libertà sindacale����Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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Il diritto sindacale (italiano) e la sua storia���- il periodo pre-corporativo��- quello corporativo��- e quello post-corporativo e costituzionale

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Il periodo pre-corporativo��- un periodo «liberale» (astensione dello Stato �circa i rapporti intersindacali)��- la nascita delle prime coalizioni,�gli scioperi, i «concordati di tariffa»��- …dunque i primi contratti collettivi:�vengono ricondotti al diritto privato/comune

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(segue)���- efficacia limitata alle parti stipulanti�(sindacati e iscritti)��- istituto della «rappresentanza»��- efficacia obbligatoria e non reale�del contratto collettivo sul contratto individuale��- perché i rappresentati sono pur sempre «domini negotii»

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Il periodo corporativo���- controllo pubblico-statale delle relazioni sindacali��- un solo sindacato di datori e un solo sindacato di lavoratori riconosciuto (con p.g.) per ogni categoria��- rappresentanza legale di tutti gli appartenenti�alla categoria��- efficacia erga omnes dei contratti collettivi�(cioè per iscritti e non iscritti)��L. n. 563/1926

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(segue)���- inderogabilità in peius del contratto collettivo�da parte del contratto individuale��- sciopero e serrata, reati�contro l’economia nazionale��- risoluzione dei conflitti affidata alla�«magistratura del lavoro»���Le disposizioni vengono poi in sostanza trasfuse�nel c.p. 1930 e nel c.c. 1942

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Il periodo post-corporativo e costituzionale��- abrogazione dell’ordinamento corporativo�ex d.lgs. lgt. n. 369/1944��- mantenimento in vigore dei contratti collettivi corporativi�sino a successive modifiche��- ripresa della libera attività sindacale��- art. 39.1 Cost., �principio di libertà sindacale

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Art. 39 Cost.��1. L’organizzazione sindacale è libera.��2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.��3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.��4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rap-presentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.�

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Elementi essenziali della disposizione���- Precettività immediata del primo comma,�rinvio al legislatore per l’attuazione dei successivi��- Pluralismo sindacale, ma unicità del contratto collettivo�ad efficacia generalizzata��- Inattuazione della seconda parte (cc. 2-4)

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Le ragioni dell’inattuazione���- ragioni di carattere politico-sindacale, ad es.:��a) timori di controlli pubblici sulla democraticità interna, �invasivi dell’autonomia sindacale�b) preferenza per un sistema di libero confronto�nell’ambito dell’«ordinamento intersindacale»��- ragioni di carattere tecnico, ad es.:��a) come accertare il numero degli iscritti al sindacato�b) come determinare le categorie di riferimento�per i contratti collettivi

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Conseguenze della mancata attuazione �dell’art. 39, II parte, Cost.���- effetti «in negativo»: limiti al legislatore�nell’attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi��- esistenza, comunque, di una legislazione di sostegno�della libera attività sindacale: cfr. la l. n. 300/1970�(c.d. Statuto dei lavoratori)��- qualificazione dei soggetti collettivi e dei contratti collettivi�alla stregua del diritto comune/diritto privato

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Contenuti della libertà sindacale��- quale rapporto tra libertà sindacale (art. 39 Cost.)�e libertà associativa (art. 18 Cost.)?��- rapporto di species a genus��- ma «organizzazione» è più ampio�di «associazione»

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Cos’è «sindacale»?���- necessario rinvio alla realtà sociale��- «un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro»�(G. Giugni)��- riferibilità non solo ai lavoratori subordinati,�ma anche ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti�da un committente

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(segue)���- art. 39.1 Cost., norma bidirezionale:�protezione della libertà sindacale nei confronti�sia dello Stato, sia dei privati��- libertà per gli individui e per i gruppi:�di costituzione, adesione o non adesione,�azione sindacale��- si ritiene inclusa dunque anche la libertà «negativa»��- alcune limitazioni sono previste per appartenenti alle forze�di polizia e all’amministrazione militare

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(segue)��Cfr. l. n. 300/1970

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La libertà sindacale negativa���- non è menzionata nella normativa OIL��- la differente tradizione anglosassone,�con i closed e union shops

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La libertà sindacale implica anche���- trattandosi di libertà di «organizzazione»,�la libera scelta delle categorie da rappresentare��- la libera strutturazione interna�dell’organizzazione (libertà statutaria)��- la libera attività sindacale,�inclusa la contrattazione collettiva

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L’art. 39.1 Cost. include la tutela �dell’attività sindacale dei datori di lavoro?���- oggi si dà risposta positiva��- anche in forza del diritto sovranazionale,�come l’art. 28 CDFUE:��«i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero»