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  1. Le invalidità contrattuali. Annullamento del contratto e convalida. Nullità del contratto.
  2. Rescissione del contratto. Risoluzione del contratto: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta.
  3. La responsabilità extracontrattuale. Atipicità dell'illecito: la fattispecie generale. Colpa, danno e nesso di causalità. L'evoluzione della responsabilità extracontrattuale: la responsabilità senza colpa. L'allargamento delle fattispecie di danno risarcibile. Danni patrimoniali e non patrimoniali.
  4. La responsabilità del produttore.
  5. La responsabilità ambientale.

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1. LE INVALIDITÀ CONTRATTUALI.

  • NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
  • Generalità

Il negozio giuridico per essere valido e vincolante deve avere elementi o requisiti prescritti dall’ordinamento giuridico (cioè, dalla legge o comunque dalla natura del negozio stesso).

  • Se uno di tali elementi manca o è viziato il negozio:
  • non è valido e non produce i suoi effetti (nullità),

oppure

  1. nonostante il vizio, se gli effetti si producono egualmente, il negozio è destinato a divenire inefficace successivamente su richiesta di chi abbia interesse alla loro eliminazione (annullabilità, rescindibilità).

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  • possiamo distinguere:
  • Atto negoziale privo di quel minimum richiesto per la sua stessa esistenza: il negozio in tal caso è inesistente;
  • Atto negoziale manchevole o viziato in qualcuno dei suoi elementi o requisiti essenziali: in tal caso il negozio è invalido.
  • NB: A seconda della gravità del difetto o vizio, l’invalidità del negozio può assumere l’aspetto della nullità o dell’annullabilità.

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  • L’INESISTENZA DEL NEGOZIO

Nozione

Si ha inesistenza del negozio quando questo manca addirittura di quel minimo necessario di elementi indispensabili per poter essere concepito, qualificato o identificato come negozio giuridico.

Effetti dell’inesistenza

  • non sono identici a quelli derivanti dalla nullità; infatti a differenza del negozio nullo:
  • il negozio inesistente non produce alcun effetto nemmeno indiretto;
  • il negozio inesistente non può convertirsi.

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  • LA NULLITÀ DEL NEGOZIO

Forma più grave di invalidità del negozio giuridico. Si ha nullità quando il negozio giuridico non è valido ed inidoneo a produrre i suoi effetti tipici.

TIPOLOGIE DI NULLITÀ

  • testuale, quando è prevista espressamente dalla legge;
  • virtuale, quando si desume dal complesso delle norme;
  • strutturale, quando riguarda i difetti strutturali del negozio.
  • di protezione, diffusa nella legislazione speciale, per cui un contratto viene qualificato come nullo a tutela di una delle parti, che è l’unica a potersi avvalere della nullità stessa (es. art. 36 cod. consumo)

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  • Per il codice civile il negozio è nullo quando ricorre una delle cause previste dall’art. 1418 c.c.
  • In particolare il negozio è nullo quando:
  • Manca uno degli elementi essenziali, indicati dall’art. 1325 (accordo, causa, oggetto, forma prescritta dalla legge a pena di nullità);
  • La causa è illecita;
  • Il motivo è illecito ai sensi dell’art. 1345;
  • L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile;
  • È contrario a norma imperativa, nonché negli altri casi stabiliti dalla legge.

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GLI EFFETTI DELLA NULLITÀ

EFFETTI TRA LE PARTI

  • Il negozio nullo non produce effetti tra le parti. Se il negozio è stato eseguito, le prestazioni già effettuate costituiscono un indebito e pertanto devono essere restituite (art. 2033 c.c.). 
  • Il diritto alla ripetizione è soggetto al termine ordinario di prescrizione. 

EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

  • La dichiarazione della nullità di regola ha rilievo anche nei confronti dei terzi.  
  • Se un terzo ha acquistato un diritto da colui al quale il diritto stesso è stato trasferito in base ad un negozio nullo, la sentenza che dichiara la nullità nel negozio di trasferimento travolge anche il diritto del terzo. Sono, tuttavia, fatti salvi gli effetti della trascrizione (art. 2652, n. 6, c.c.).

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NULLITÀ PARZIALE E NULLITÀ TOTALE:

  • Il vizio che determina la nullità può riguardare:

a) l’intero negozio (nullità totale)

- generale: mancanza di un elemento essenziale (volontà, causa, forma ad substantiam, oggetto, causa illecita, motivo illecito comune alle parti)

- casi particolari: nullità patti successori (art. 438 c.c.), condizione illecita (art. 1354 c.c.), patto commissorio (art. 2744 c.c.)

b) singole clausole dell’atto senza invalidare tutto il negozio, che sopravvive nelle altre parti (nullità parziale), in attuazione del c.d. “principio di conservazione del negozio giuridico”

E’ principio generale in materia negoziale, da cui traggono origine numerosi istituti volti a sanare atti negoziali, inficiati da vizi, affinché non vi sia un inutile esercizio dell’autonomia privata. Trova un’espressione diretta in tema di interpretazione del contratto, ove all’art. 1367 c.c. si dispone che il contratto e le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno.

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I CARATTERI TIPICI DELLA NULLITÀ

  • Improduttività di effetti: il negozio non produce gli effetti della categoria cui appartiene;
  • Assolutezza: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo eccezioni (cd. nullità relativa);
  • Rilevabilità di ufficio (art. 1421 c.c.): la nullità può essere rilevata di ufficio dal giudice;
  • Insanabilità (art. 1423 c.c.): il negozio nullo non può sanarsi per convalida;
  • Imprescrittibilità: l’azione di nullità non è soggetta a limiti di tempo;
  • Efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità: l’accertamento della nullità di un negozio ha effetto retroattivo (ex tunc) nei confronti delle parti e dei terzi;
  • Natura dichiarativa (non costitutiva) dell’azione di nullità: essa si limita ad accertare e dichiarare la nullità che, pertanto, opera di diritto.

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LA CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO

ART. 1424 C.C.

La conversione è il fenomeno per cui un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (principio di conservazione del negozio).

  • I requisiti della conversione sono:
  • Un elemento soggettivo: deve potersi presumere che le parti avrebbero voluto il negozio cui dà luogo la conversione, qualora fossero state a conoscenza della nullità del negozio che hanno posto in essere; 

b)Un elemento oggettivo: il negozio deve contenere i requisiti di sostanza e di forma del negozio in cui dovrà essere convertito.

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SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

  • Il fenomeno della inserzione automatica di clausole trova la sua fonte normativa nell’art. 1339 c.c. il quale dispone che: 
  • le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Dunque la clausola negoziale difforme dalla legge è nulla ma ciò non comporta la nullità dell’intero negozio che resta in vita modificato con le clausole inserite o sostituite automaticamente dalla legge.

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  • ANNULLAMENTO DEL NEGOZIO
  • L’annullabilità deriva dall’inosservanza delle regole che mirano a proteggere, in particolar modo, una delle parti.
  • Il negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto (c.d. efficacia precaria del negozio annullabile), ma questi effetti vengono meno se viene proposta ed accolta l’azione di annullamento.
  • IL NEGOZIO È ANNULLABILE IN CASO DI:

- Vizio del consenso (1427-1440 c.c.);

- Incapacità legale o naturale della parte (1425 c.c.);

- In tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. divieti soggettivi di acquisto art. 1471 c.c.).

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CARATTERISTICHE DELL’ANNULLABILITÀ

  • Tassatività: a differenza della nullità, i casi di annullabilità sono espressamente previsti dalla legge (c.d. invalidità testuale);
  • L’efficacia interinale (o temporanea) del negozio annullabile: finché non viene annullato il negozio è valido e produce tutti i suoi effetti;
  • La relatività: di norma l’annullamento può essere domandato soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge;

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  • L’irrilevabilità d’ufficio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l’annullabilità;
  • La sanabilità: il negozio annullabile può sanarsi sia per effetto della prescrizione dell’azione di annullamento che per causa di convalida;
  • La prescrittibilità: l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione quinquennale. Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato luogo al vizio del negozio oppure dal giorno in cui questo è stato concluso; tuttavia l’eccezione di annullamento è imprescrittibile.
  • La natura costitutiva dell’azione di annullamento: l’azione di annullamento ha natura costitutiva in quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente. La sentenza di annullamento elimina gli effetti prodotti dal negozio.

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EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO

EFFICACIA RETROATTIVA (EX TUNC) TRA LE PARTI

la sentenza di annullamento elimina gli effetti prodotti dal negozio annullabile come se questi non si fossero mai verificati. Da ciò deriva che:

- Colui che ha ricevuto una prestazione in base a negozio annullabile è tenuto a restituirla per l’intero;

- L’incapace (nel caso di negozio annullato per incapacità) deve restituire solo quanto della prestazione è stato rivolto a suo vantaggio;

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EFFETTI DELLA RETROATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI

- Se l’annullamento dipende da incapacità legale, gli effetti retroattivi dell’annullamento si esplicano anche nei confronti dei terzi;

- Se l’annullamento deriva da altre cause (ad esempio vizi della volontà), la sentenza di annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede (art. 1445), salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 2652, n. 6, c.c.).

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  • LA CONVALIDA DEL NEGOZIO ANNULLABILE Art. 1444 c.c.
  • La convalida è il negozio con il quale il soggetto legittimato a proporre l’azione di annullamento, rinunzia al diritto di annullamento, sanando il negozio stesso.
  • La convalida può essere:

a) Espressa: quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un’apposita dichiarazione che contiene:

  • L’indicazione del negozio annullabile;
  • L’indicazione del motivo di annullabilità;
  • La dichiarazione che si intende convalidare il negozio.

b) Tacita: quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità.

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2. RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: PER INADEMPIMENTO, PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA,PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA.

Premessa

  • Il codice, oltre ai casi di nullità e di annullabilità, che incidono sull’atto affetto da vizi, in quanto posto in essere in difformità dalle norme che lo disciplinano, prevede altri due modi di scioglimento del contratto: la rescissione e la risoluzione.
  • Rescissione e risoluzione, ricorrono solo nelle ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive e si collegano al rapporto di proporzione che intercorre necessariamente tra le prestazioni (sinallagma).
  • Si tratta di strumenti rimediali di vizi che non incidono sull’atto, ma sul rapporto contrattuale, e che dipendono da un sopravvenuto difetto funzionale della causa (risoluzione) o da un difetto genetico parziale della causa (rescissione).

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LA RESCISSIONE

(Art. 1447 – 1452)

  • La rescissione è una forma di invalidità del contratto che incide sul rapporto contrattuale e non sul contratto.
  • Il contratto può essere rescisso quando è stato concluso a condizioni inique a causa di un’alterata libertà del volere e precisamente quando il soggetto ha concluso il contratto a certe condizioni in quanto si trovava in: stato di pericolo o stato di bisogno.

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  • STATO DI PERICOLO
  • Si ha stato di pericolo (art. 1447) quando una parte ha stipulato un contratto a condizioni inique (cioè con sproporzione tra le prestazioni in base ai valori di mercato), per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (non rileva che il pericolo sia reale, evitabile o involontario).

Esempio: Tizio ferito gravemente in un incidente si impegna a pagare una grossa somma di denaro al suo soccorritore pur di essere salvato.

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  • Presupposti della rescissione in questo caso sono:

  1. Lo stato di pericolo in cui viene a trovarsi il contraente al momento della conclusione del contratto: deve trattarsi di un pericolo attuale di un grave danno alla persona; il pericolo di un grave danno può riguardare anche un parente del contraente.
  2. L’iniquità delle condizioni alle quali il contraente in stato di pericolo ha dovuto concludere il contratto
  3. La conoscenza da parte dell’altro contraente dello stato di pericolo

in tal caso:

- la domanda di rescissione va presentata dalla parte che si è obbligata;

- il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

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  • STATO DI BISOGNO

Rescissione per lesione ultra dimidium 

  • Si ha stato di bisogno (art. 1448) quando una parte per necessità economica ha concluso un contratto caratterizzato da sproporzione tra la sua prestazione e quella della controparte (requisito della lesione) e quest’ultima ha approfittato della situazione per trarne vantaggio (requisito dell’approfittamento)

in tal caso:

- la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto;

- L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto;

- La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta;

- Non possono essere rescissi per lesione i contratti aleatori, in cui è tipica l’assunzione di un rischio (es. assicurazione, scommessa).

Esempio: Tizio, in difficoltà economiche, propone l’acquisto dei suoi beni a Caio, il quale ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio, al di sotto del 50% del valore.

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  • ALTRE REGOLE

(art. 1449 ss.):

1- l’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto e la rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.

2- Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (c.d. rettifica del contratto o reductio ad aequitatem).

3- il contratto rescindibile non può essere convalidato.

NB: La rescissione del contratto ha effetto retroattivo solo tra le parti e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (anche in mala fede), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (art. 2652, n. 1, c.c.).

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  • LA RISOLUZIONE
  • La risoluzione è un rimedio che comporta lo scioglimento del contratto a prestazioni corrispettive conseguente al sopravvenire di fatti che alterano l’equilibrio tra le prestazioni (c.d. sinallagma).
  • Incide sul rapporto contrattuale (lo scioglie per effetto di un evento sopravvenuto incompatibile con la sua attuazione), sul momento funzionale, producendosi un evento che incide sullo svolgimento della vita del contratto.
  • Si può ricorrere allo strumento della risoluzione nei casi di alterazione della causa in concreto o del sinallagma contrattuale nei contratti a prestazioni corrispettive.
  • Differenza con l’annullamento
  • L’annullamento estingue il contratto per una causa di invalidità;
  • La risoluzione estingue il contratto per un evento impeditivo all’attuazione del rapporto.

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CAUSE DI RISOLUZIONE

a) inadempimento

b) impossibilità sopravvenuta

c) eccessiva onerosità sopravvenuta

d) mutuo consenso

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  • Risoluzione per inadempimento
  • In un contratto a prestazioni corrispettive, se una delle parti non adempie per causa ad essa imputabile, la parte adempiente o che è pronta ad adempiere può chiedere giudizialmente:

- l’adempimento

o

- la risoluzione (se l’inadempimento è di non scarsa rilevanza per l’interesse della controparte: art. 1455, c.c.)

NB Tuttavia se si chiede la risoluzione non si potrà più chiedere l’adempimento. Il risarcimento del danno è, invece, in entrambi i casi, ammissibile.

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  • RISOLUZIONE DI DIRITTO

Per ottenere la risoluzione non sempre occorre il ricorso al giudice. Esistono casi in cui la risoluzione avviene di diritto, senza ricorso al giudice, essendo sufficiente la dichiarazione della parte di volersi valere della risoluzione.

  • La risoluzione di diritto può aversi in tre casi espressamente previsti dalla legge:
  • clausola risolutiva espressa
  • Quando nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, stabilendosi che il rapporto contrattuale si risolve se l’obbligazione non è adempiuta con le modalità convenute. In tal caso è sufficiente il fatto dell’inadempimento più la dichiarazione della parte di avvalersene.

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2) diffida ad adempiere

  • Quando, pur mancando della clausola risolutiva espressa, la parte adempiente inoltri all’inadempiente una diffida ad adempiere, assegnandogli un congruo termine che non può essere inferiore ai 15 giorni; decorso inutilmente detto termine (c.d. dies solutionis) il contratto si intende risolto;

3) termine essenziale

  • Quando senza che si sia avuta la prestazione è scaduto il termine essenziale, cioè quel termine di adempimento che, per volontà delle parti (essenzialità soggettiva) o per la natura della prestazione (essenzialità oggettiva), ove non osservato toglie alla prestazione ogni utilità per il creditore. Il contratto si intende risolto, a meno che la parte a cui favore è stato stabilito il termine, non dichiari, entro tre giorni, di voler egualmente esigere l’adempimento (art. 1457 c.c.).

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  • RISOLUZIONE GIUDIZIALE

  • Per effetto di una sentenza costitutiva , in tutti gli altri casi.

NB: Diversamente, si avrà sentenza dichiarativa di risoluzione, quando il giudice sarà chiamato ad intervenire nei casi di risoluzione di diritto.

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  • DUE CASI DI AUTOTUTELA
  • Se una delle parti è inadempiente, l’altra parte, prima di chiedere la risoluzione del contratto, può avvalersi dei seguenti mezzi di tutela preventiva:
  • Eccezione di adempimento (1460 c.c.): ciascun contraente può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione.

2. Sospensione della prestazione (art. 461 c.c.): se le condizioni patrimoniali dell’altra siano divenute tali da mettere in pericolo evidente il conseguimento della controprestazione.

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  • LA CLAUSOLA DEL SOLVE ET REPETE

(art. 1462)

  • È una clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione.

  • Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto se è contenuta in un contratto predisposto unilateralmente (art. 1341, comma 2).

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  • RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
  • L’impossibilità sopravvenuta per una causa non imputabile estingue l’obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta (art. 1256 c.c.). Pertanto nei contratti a prestazioni corrispettive viene meno la giustificazione del diritto alla controprestazione. Tale forma di risoluzione opera, dunque, di diritto (art. 1463 c.c.).

PRESTAZIONE PARZIALE IMPOSSIBILE

  • Se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, si ha risoluzione parziale e l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione, ma può recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.).

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  • Risoluzione per eccessiva onerosità
  • (artt. 1467-1469 c.c.)
  • Quando si tratta di rapporti contrattuali che si svolgono nel tempo (contratti di durata), può accadere che avvenimenti straordinari, successivi alla stipulazione del contratto, modifichino profondamente il rapporto di valore tra prestazione e controprestazione, in una misura eccessiva, non prevedibile e non compresa nell’alea accettata dalle parti.

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  • In questi casi l’ordinamento concede rimedi alla parte per la quale l’esecuzione del contratto è divenuta eccessivamente onerosa.

Esempio: un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi; per un evento imprevisto o una improvvisa ed eccezionale carenza di quella merce, il prezzo della stessa si eleva notevolmente, sicché il prezzo pattuito diventa sproporzionato.

NB: Nessun rimedio è concesso se l’eccessiva onerosità è sopravvenuta durante la mora del debitore: ogni aggravio derivante dal ritardo deve pesare sul debitore che ne è responsabile.

NB: La risoluzione non può chiedersi se il contratto è aleatorio

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  • I RIMEDI DI LEGGE
  • Nei contratti a prestazioni corrispettive:

- La parte danneggiata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta può domandare la risoluzione del contratto;

- La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 c.c.).

  • Nei contratti con obbligazioni di una sola parte:
  • la soluzione di ricondurre il contratto ad equità è sempre attuabile.

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  • I rimedi contro l’eccessiva onerosità si applicano solo se questa è sopravvenuta prima che il contratto abbia avuto esecuzione.
  • I rimedi contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta sono preclusi anche quando sia stata eseguita una sola delle prestazioni corrispettive.
  • Cause dell’eccessiva onerosità sopravvenuta
  • L’eccessiva onerosità sopravvenuta deve essere dovuta ad avvenimenti straordinari e imprevedibili.
  • La causa deve essere sottratta alla possibilità di controllo del debitore. Inoltre deve avere carattere di generalità.

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3. LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.

ATIPICITÀ DELL'ILLECITO: LA FATTISPECIE GENERALE.

COLPA, DANNO E NESSO DI CAUSALITÀ.

L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: LA RESPONSABILITÀ SENZA COLPA. L'ALLARGAMENTO DELLE FATTISPECIE DI DANNO RISARCIBILE. DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

  • LE OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO
  • I fatti illeciti rientrano tra le fonti dell’obbligazione (art. 1173 c.c.), in quanto da essi deriva l’obbligo per colui che l’ha commesso di risarcire il danno. Si tratta di fonti non negoziali (o legali), perché l’obbligazione di risarcimento è conseguenza non voluta dall’autore del fatto.

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  • L’ILLECITO CIVILE IN GENERALE
  • L’art. 2043 c.c. definisce illecito “qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto”. Tale norma costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale (o aquiliana).
  • RATIO
  • L’attività illecita è sempre fonte di responsabilità civile (e quindi obbligo di risarcimento) in quanto è causa di danno.

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  • ATIPICITÀ DELL’ILLECITO
  • Poiché l’ambito di applicazione della norma si estende a “qualunque fatto”, l’art. 2043 c.c. viene considerato una clausola generale dell’ordinamento giuridico e si parla di “atipicità” dell’illecito civile che (diversamente dall’illecito penale) lascia un ampio margine di discrezionalità all’interprete, con il limite degli elementi oggettivi e soggettivi che compongono la struttura dell’illecito.

 

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  • ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
  • La struttura dell’atto illecito è costituita da:

1) L’elemento oggettivo, consistente in un fatto (ossia un comportamento umano) che cagiona un danno.

2) L’elemento soggettivo (o colpevolezza), consistente nel dolo e nella colpa del soggetto danneggiante, sul presupposto della capacità di intendere e di volere dell’agente.

3) danno ingiusto (contra ius, lesivo di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico).

4) nesso di causalità tra il fatto e il danno.

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  • LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
  • La responsabilità civile presuppone l’imputabilità: affinché il fatto dannoso possa essere imputato all’agente, l’art. 2046 c.c. richiede che questi sia capace di intendere e di volere al momento in cui l’ha commesso.
  • Non è dunque necessaria la capacità di agire (richiesta invece per il compimento di negozi giuridici). Si ritiene sufficiente un grado di maturità inferiore a quello necessario per amministrare un patrimonio.
  • L’art. 2046 c.c. precisa che l’esclusione della responsabilità dell’incapace di intendere e di volere cessa nell’ipotesi in cui il soggetto si sia trovato in tale stato psichico per propria colpa (es. per essersi ubriacato) o per averlo dolosamente determinato (esempio: allo scopo di procurarsi una scusante).

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  • IL FATTO
  • Il fatto è un comportamento umano che può consistere in un atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi, o in un fatto omissivo, cioè in un “ non facere ” che determinerà illecito solo se vi era un obbligo giuridico ad agire.
  • Dunque il fatto può consistere in un:
  • Atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi;
  • Fatto omissivo, cioè in un’astensione.

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  • NESSO DI CAUSALITÀ
  • Per il sorgere della responsabilità, si richiede che tra la condotta e l’evento intercorra un nesso di causalità: l’evento dannoso deve essere infatti una conseguenza immediata e diretta dell’atto, secondo il principio di c.d. causalità adeguata.
  • Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica, in dipendenza del fatto umano, secondo l’ordine naturale delle cose e non rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali (principio della causalità adeguata).

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  • LA COLPA E IL DOLO
  • Il fatto dannoso, per essere illecito, deve essere commesso con dolo o con colpa.
  • Dolo: Il dolo consiste nella volontaria violazione del dovere giuridico
  • L’atto illecito è doloso quando chi l’ha commesso ha agito con la coscienza e la volontà (rectius intenzione) di cagionare l’evento dannoso.

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  • Colpa: la colpa consiste nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, nei confronti dei terzi
  • L’atto illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto ma è cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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  • IL DANNO INGIUSTO
  • Atto o fatto illecito non è ogni fatto astrattamente dannoso bensì solo quello che cagiona un “danno ingiusto”.
  • Danno ingiusto è la lesione provocata ad un interesse altrui giuridicamente protetto: il danno è, cioè, ingiusto quando lede illegittimamente la sfera giuridica altrui.

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  • CASI DI ESCLUSIONE DELL’ANTIGIURIDICITÀ
  • Tra i casi di esclusione dell’antigiuridicità si ricordino:
  • La legittima difesa: per cui non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa;

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2) Lo stato di necessità: si ha quando chi ha compiuto il fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato. Il legislatore prevede però che al danneggiato sia dovuta un’indennità.

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  • DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE
  • Le due figure di danno differenziano in base all’incidenza o meno sul patrimonio del soggetto.
  • Il criterio di distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale è ambiguo e ciò rileva soprattutto alla luce del fatto che il codice civile affida al carattere della patrimonialità il compito di selezionare i danni risarcibili.

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  • Questa scelta (art. 2059) è dovuta al fatto che l’ordinamento mostra in generale diffidenza nei confronti del danno non patrimoniale.
  • Il danno patrimoniale consisterebbe nella lesione di beni e dunque di interessi di natura patrimoniale o economica.

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  • Il danno patrimoniale si distingue in:
  • Danno emergente: consistente in una diminuzione del patrimonio;

Esempio tutte le spese che sono sostenute come conseguenza del danno subito, come quelle legate al servizio di un meccanico in caso di incidente, all’acquisto di medicinali, e così via.

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  • Lucro cessante: che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso. Danno prodottosi in virtù del presumibile periodo di riposo “forzato” dall’attività lavorativa (per questo motivo, chiamato anche “danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa”).

Esempio: se come conseguenza del danno subito il soggetto danneggiato non potrà svolgere la propria attività lavorativa come invece accadeva prima dell’incidente, o la può svolgere ma solo in misura parziale o inferiore, bisognerà procedere a un risarcimento.

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  • IL DANNO NON PATRIMONIALE
  • ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire, né direttamente né indirettamente, il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa. Il danno non patrimoniale è il danno che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana, con risarcimento nei casi previsti ex art. 2059 c.c. Con valutazione tendenzialmente equitativa, il danno non patrimoniale si sommerà al danno patrimoniale.
  • Il danno non patrimoniale sarebbe quello che lede beni e quindi interessi non patrimoniali.
  • I danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059), ma anche in tutti i casi in cui venga allegato e provato un pregiudizio conseguente alla lesione di un qualsiasi altro interesse di rango costituzionale inerente alla persona.
  • Sono risarcibili anche tutti i danni derivanti da reato

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  • TIPOLOGIE DI DANNO NON PATRIMONIALE

Concettualmente, il danno non patrimoniale potrà essere differenziato in:

  1. DANNO BIOLOGICO

è il danno alla salute, ovvero la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di un accertamento di tipo medico-legale, a verifica dell’influenza negativa sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (non rilevano le ripercussioni sulla capacità di produrre reddito).

Il danno biologico comprende sia i danni fisici che quelli psichici (si pensi all’ansia patologica dopo un trauma, e così via), e andrà risarcito indipendentemente dai riflessi sulla situazione patrimoniale del danneggiato, con criteri di liquidazione equitativi.

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II. DANNO MORALE SOGGETTIVO

è la sofferenza soggettiva subita dal danneggiato in conseguenza di un fatto illecito, da risarcirsi in quei casi previsti dalla legge, con liquidazione su base equitativa. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (ed altri tribunali italiani) possono certamente rappresentare un valido sostegno, peraltro supportato anche da orientamento giurisprudenziale di legittimità.

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III. DANNO ESISTENZIALE

è intesa come qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Si pensi alla lesione della serenità familiare, o ancora al mancato godimento di un ambiente salubre, ecc.

La Cassazione fa rientrare questo danno nel danno morale, escludendo in tal modo duplicazioni risarcitorie.

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  • LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
  • La responsabilità oggettiva si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità.
  • Siamo in presenza di responsabilità oggettiva tutte le volte in cui si risponde del danno cagionato a prescindere dal dolo o dalla colpa.
  • Per liberarsi dalla responsabilità, occorre dimostrare la mancanza di rapporto di causalità fra la condotta e l’evento.

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  • Ciò che interrompe normalmente il nesso di causalità è:
  • IL CASO FORTUITO
  • Caso fortuito è l’avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto.

L’esempio tipico è quello di un automobilista che viaggia a moderata velocità mentre un passante, volendo suicidarsi, gli si getta all’improvviso sotto alle ruote.

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2. LA FORZA MAGGIORE

  • La forza maggiore è la cosiddetta vis maior cui resisti non potest, cioè quella forza esterna che determina la persona a compiere un’azione cui questa non può opporsi.

Esempi tipici sono quelli della tempesta che fa cadere alberi danneggiando autovetture; della chiusura per sciopero degli uffici postali, nel giorno in cui dovevano essere spediti dei documenti al fine di evitare una sanzione fiscale.

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  • Esempi di responsabilità oggettiva:

- La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.)

- La responsabilità per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.)

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  • LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA (O PER FATTO ALTRUI)

Di regola, l’obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Tuttavia esistono delle forme di responsabilità indiretta. Tra queste ricordiamo:

  • La responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;
  • La responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo , qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente;
  • La responsabilità dei genitori (o del tutore) per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni conviventi. 

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4. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO

  • In caso di danno causato da prodotti difettosi il Codice del Consumo prevede che la responsabilità ricada sul produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore.

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  • Fonti della tutela e Codice del Consumo
  • Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli artt. 114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.
  • Rispetto a quest'ultimo ambito applicativo la specialità della tutela consumeristica riguarda due elementi ben precisi, quali il tipo di danno risarcibile e derivato da prodotto difettoso e la qualifica di consumatore del soggetto che chiede il risarcimento con esclusione dell'utilizzatore professionale o per scopi commerciali;  

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  • La responsabilità del produttore
  • La giurisprudenza nazionale già si era mossa nella direzione di una tutela specifica per il compratore-danneggiato da prodotti difettosi, pur limitata dall'applicazione degli ordinari schemi di diritto comune, ma solo con la coincidenza tra le figure del produttore e del venditore era possibile richiamare la disciplina dei vizi della cosa venduta con l'obbligo del compratore di provare l'inidoneità della cosa all'uso convenuto o dimostrare la colpa del produttore-danneggiante, responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

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  • La Cassazione aveva scelto quest'ultima impostazione per condannare un noto biscottificio al risarcimento dei danni cagionati ad una famiglia dal consumo di una confezione avariata, presumendo per la prima volta con la lontana sentenza n. 1270/1964 una forma di responsabilità a carico del produttore basata sulla seguente massima di esperienza: trattandosi di prodotto preconfezionato che poteva escludere un'alterazione dello stesso riconducibile al dettagliante, costituiva "apprezzamento di fatto, non sottoposto a controllo di legittimità della Cassazione, il ricollegamento, attraverso un processo logico presuntivo del verificarsi dei danni sofferti dall'acquirente di generi alimentari avariati alla condotta colposa della ditta fabbricante."

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  • Ora con l'art. 114 Cod. Cons. il produttore risponde del danno cagionato dai difetti del suo prodotto, risolvendosi anche il tema della natura della relativa responsabilità, qualificata dalla giurisprudenza e dalla dottrina come presunta e non oggettiva (infra).

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  • Nesso di causalità tra danno e difetto. La responsabilità presunta del produttore
  • Per attribuire al produttore la responsabilità per i danni provocati da propri prodotti difettosi, il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale che ricollega il primo al secondo, inteso come suo effetto e conseguenza (art. 120, comma 1, Cod. Cons.).
  • Dal canto suo il produttore deve dimostrare fatti e circostanze idonei a escludere la sua responsabilità (comma 2, stessa norma), quindi provare di non aver mai messo in circolazione il prodotto, che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o che sia insorto dalla necessità di conformare la merce stessa ad una norma imperativa o a un provvedimento vincolante.

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  • Potrà altresì respingere gli addebiti, provando che, attraverso le conoscenze scientifiche e tecniche, possibili al tempo della commercializzazione del prodotto, non era stato possibile individuarne elementi di difettosità o che la relativa realizzazione non è avvenuta per la vendita o per qualsiasi altra distribuzione a titolo oneroso nell'ambito della propria attività professionale, che, infine nel caso le contestazioni riguardino una parte componente o la materia prima, il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata (art. 118).

  • Per la giurisprudenza nazionale, secondo un orientamento prevalente e ormai consolidato, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, prescindendo dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico, non tra prodotto e danno, ma tra difetto e danno.

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  • Tipologie di danno
  • L'art. 123 Cod. Cons. distingue fondamentalmente due tipologie di danno cagionati dal prodotto difettoso: 
  • il danno da morte o lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

  • Le disposizioni finora indicate non escludono, né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi e non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30/07/1988 (art. 127 Cod. Cons.). Per quanto scontato, va peraltro precisato che l'assicurazione della responsabilità civile da prodotti difettosi, salvo diverso accordo delle parti, non ha per oggetto i rischi derivanti da inadempimento contrattuale o consistenti nelle perdite commerciali provocate da vizi della merce venduta.

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5. LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.

  • Il Danno Ambientale secondo la legge
  • La Legge italiana lo disciplina attraverso il cosiddetto Codice Ambientale (D.Lgs 152/2006). Il danno ambientale è definito all’art. 300 come:

‘qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima’.

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  • Come si accerta che vi è stato un danno?
  • Quando le condizioni ambientali originarie peggiorano.
  • secondo l’art. 302 del Codice per "condizioni originarie" si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

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  • Chi si occupa di gestire, quantificare e risarcire per il danno?
  • Il Codice Ambientale anche in questo caso fornisce un elenco di responsabilità ben definite ma ripartisce le competenze sulla prevenzione, il risarcimento e il ripristino ambientale, tra Ministero dell’Ambiente, enti locali, e le eventuali persone e società coinvolte.
  • Se il responsabile non si trova (e non è un’eventualità remota) oppure quest’ultimo non può sostenere le spese di ripristino, deve provvedere il Ministero dell’Ambiente, che avrà comunque diritto di rivalsa verso i responsabili, purché vengano individuati entro 5 anni dal pagamento.

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  • Inoltre il Ministero può emettere sanzioni ed ingiunzioni in materia di danni ambientali – anche con effetto immediato – che portino al ripristino ambientale.
  • Anche le Regioni e le Amministrazioni locali, come pure le associazioni ambientaliste e chiunque sia pregiudicato da un effettivo danno ambientale, possono richiedere l’intervento riparatorio dello Stato e chiedere un risarcimento.

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  • E i responsabili come sono puniti?
  • L’articolo 311 impone agli autori del danno di ripristinare la situazione e, se questo non è possibile, resta la sanzione del risarcimento: quindi deve poter essere individuata l’entità del danno stesso anche a livello economico.
  • In questo ambito interviene la Direttiva europea 2004/35/CE che obbliga le autorità nazionali al ripristino dei danni, lasciando in secondo piano l’aspetto del risarcimento economico. Questa soluzione è spesso tralasciata dalle istituzioni italiane così da far avviare alla Commissione UE una procedura di infrazione (2007/4679).

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  • L’obiettivo primario in caso di danno ambientale è il ripristino ambientale.
  • L’art. 302, comma 9, del TUA indica cosa si intende per “ripristino”, ovvero:

a) nel caso di danni alle acque, delle specie e degli habitat protetti “il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie”;

b) nel caso di danni al terreno “l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l’integrità ambientale”.

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  • In ogni caso, il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.

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  • Gli enti locali sono legittimati, invece, ad intervenire nel giudizio e a presentare ricorsi amministrativi per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (parte VI, TUA), nonché per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione delle procedure da parte del Ministero dell’Ambiente.

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  • Le associazioni ambientaliste, laddove formalmente riconosciute, le quali in passato erano legittimate in via autonoma e principale all’esercizio dell’azione di risarcimento per danno ambientale, hanno subito un notevole ridimensionamento del proprio ruolo. Esse hanno facoltà “di presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente”.

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  • Numerose sono le novità sul tema introdotte dalla l. 97/2013 in materia, la quale ha modificato l’art. 311 del TUA. La novella ha introdotto un regime di responsabilità senza colpa per i titolari di attività considerate ad alto potenziale inquinante. Nei confronti di tali soggetti, è sufficiente la verifica del solo il nesso causale tra l’attività esercitata e l’inquinamento del sito, senza ulteriori indagini sul profilo psicologico degli inquinatori. Nei confronti degli operatori che esercitano altre attività, resta invece operativo un regime di responsabilità basato sulla colpa o sul dolo.

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  • La legge ha inoltre chiarito, in aderenza alla Direttiva europea del 2004, che esiste una gerarchia tra i rimedi esperibili dal responsabile dell’inquinamento (polluter), per cui chi si rende responsabile di un danno ambientale è, in primo luogo, tenuto al risarcimento in forma specifica e solo in via subordinata, laddove il risarcimento in forma specifica non risulti realizzabile, ad un risarcimento per equivalente patrimoniale il cui importo dovrà essere impiegato in opere di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.