1. LE INVALIDITÀ CONTRATTUALI.
Il negozio giuridico per essere valido e vincolante deve avere elementi o requisiti prescritti dall’ordinamento giuridico (cioè, dalla legge o comunque dalla natura del negozio stesso).
oppure
Nozione
Si ha inesistenza del negozio quando questo manca addirittura di quel minimo necessario di elementi indispensabili per poter essere concepito, qualificato o identificato come negozio giuridico.
Effetti dell’inesistenza
Forma più grave di invalidità del negozio giuridico. Si ha nullità quando il negozio giuridico non è valido ed inidoneo a produrre i suoi effetti tipici.
TIPOLOGIE DI NULLITÀ
GLI EFFETTI DELLA NULLITÀ
EFFETTI TRA LE PARTI
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI
NULLITÀ PARZIALE E NULLITÀ TOTALE:
a) l’intero negozio (nullità totale)
- generale: mancanza di un elemento essenziale (volontà, causa, forma ad substantiam, oggetto, causa illecita, motivo illecito comune alle parti)
- casi particolari: nullità patti successori (art. 438 c.c.), condizione illecita (art. 1354 c.c.), patto commissorio (art. 2744 c.c.)
b) singole clausole dell’atto senza invalidare tutto il negozio, che sopravvive nelle altre parti (nullità parziale), in attuazione del c.d. “principio di conservazione del negozio giuridico”
E’ principio generale in materia negoziale, da cui traggono origine numerosi istituti volti a sanare atti negoziali, inficiati da vizi, affinché non vi sia un inutile esercizio dell’autonomia privata. Trova un’espressione diretta in tema di interpretazione del contratto, ove all’art. 1367 c.c. si dispone che il contratto e le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno.
I CARATTERI TIPICI DELLA NULLITÀ
LA CONVERSIONE DEL NEGOZIO NULLO
ART. 1424 C.C.
La conversione è il fenomeno per cui un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (principio di conservazione del negozio).
b)Un elemento oggettivo: il negozio deve contenere i requisiti di sostanza e di forma del negozio in cui dovrà essere convertito.
SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE
Dunque la clausola negoziale difforme dalla legge è nulla ma ciò non comporta la nullità dell’intero negozio che resta in vita modificato con le clausole inserite o sostituite automaticamente dalla legge.
- Vizio del consenso (1427-1440 c.c.);
- Incapacità legale o naturale della parte (1425 c.c.);
- In tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. divieti soggettivi di acquisto art. 1471 c.c.).
CARATTERISTICHE DELL’ANNULLABILITÀ
EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO
EFFICACIA RETROATTIVA (EX TUNC) TRA LE PARTI
la sentenza di annullamento elimina gli effetti prodotti dal negozio annullabile come se questi non si fossero mai verificati. Da ciò deriva che:
- Colui che ha ricevuto una prestazione in base a negozio annullabile è tenuto a restituirla per l’intero;
- L’incapace (nel caso di negozio annullato per incapacità) deve restituire solo quanto della prestazione è stato rivolto a suo vantaggio;
EFFETTI DELLA RETROATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI
- Se l’annullamento dipende da incapacità legale, gli effetti retroattivi dell’annullamento si esplicano anche nei confronti dei terzi;
- Se l’annullamento deriva da altre cause (ad esempio vizi della volontà), la sentenza di annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede (art. 1445), salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 2652, n. 6, c.c.).
a) Espressa: quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un’apposita dichiarazione che contiene:
b) Tacita: quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità.
2. RESCISSIONE DEL CONTRATTO.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: PER INADEMPIMENTO, PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA,PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA.
Premessa
LA RESCISSIONE
(Art. 1447 – 1452)
Esempio: Tizio ferito gravemente in un incidente si impegna a pagare una grossa somma di denaro al suo soccorritore pur di essere salvato.
in tal caso:
- la domanda di rescissione va presentata dalla parte che si è obbligata;
- il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Rescissione per lesione ultra dimidium
in tal caso:
- la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto;
- L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto;
- La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta;
- Non possono essere rescissi per lesione i contratti aleatori, in cui è tipica l’assunzione di un rischio (es. assicurazione, scommessa).
Esempio: Tizio, in difficoltà economiche, propone l’acquisto dei suoi beni a Caio, il quale ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio, al di sotto del 50% del valore.
(art. 1449 ss.):
1- l’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto e la rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
2- Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (c.d. rettifica del contratto o reductio ad aequitatem).
3- il contratto rescindibile non può essere convalidato.
NB: La rescissione del contratto ha effetto retroattivo solo tra le parti e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (anche in mala fede), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (art. 2652, n. 1, c.c.).
CAUSE DI RISOLUZIONE
a) inadempimento
b) impossibilità sopravvenuta
c) eccessiva onerosità sopravvenuta
d) mutuo consenso
- l’adempimento
o
- la risoluzione (se l’inadempimento è di non scarsa rilevanza per l’interesse della controparte: art. 1455, c.c.)
NB Tuttavia se si chiede la risoluzione non si potrà più chiedere l’adempimento. Il risarcimento del danno è, invece, in entrambi i casi, ammissibile.
Per ottenere la risoluzione non sempre occorre il ricorso al giudice. Esistono casi in cui la risoluzione avviene di diritto, senza ricorso al giudice, essendo sufficiente la dichiarazione della parte di volersi valere della risoluzione.
2) diffida ad adempiere
3) termine essenziale
NB: Diversamente, si avrà sentenza dichiarativa di risoluzione, quando il giudice sarà chiamato ad intervenire nei casi di risoluzione di diritto.
2. Sospensione della prestazione (art. 461 c.c.): se le condizioni patrimoniali dell’altra siano divenute tali da mettere in pericolo evidente il conseguimento della controprestazione.
(art. 1462)
PRESTAZIONE PARZIALE IMPOSSIBILE
Esempio: un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi; per un evento imprevisto o una improvvisa ed eccezionale carenza di quella merce, il prezzo della stessa si eleva notevolmente, sicché il prezzo pattuito diventa sproporzionato.
NB: Nessun rimedio è concesso se l’eccessiva onerosità è sopravvenuta durante la mora del debitore: ogni aggravio derivante dal ritardo deve pesare sul debitore che ne è responsabile.
NB: La risoluzione non può chiedersi se il contratto è aleatorio
- La parte danneggiata dall’eccessiva onerosità sopravvenuta può domandare la risoluzione del contratto;
- La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467 c.c.).
3. LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.
ATIPICITÀ DELL'ILLECITO: LA FATTISPECIE GENERALE.
COLPA, DANNO E NESSO DI CAUSALITÀ.
L'EVOLUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: LA RESPONSABILITÀ SENZA COLPA. L'ALLARGAMENTO DELLE FATTISPECIE DI DANNO RISARCIBILE. DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
1) L’elemento oggettivo, consistente in un fatto (ossia un comportamento umano) che cagiona un danno.
2) L’elemento soggettivo (o colpevolezza), consistente nel dolo e nella colpa del soggetto danneggiante, sul presupposto della capacità di intendere e di volere dell’agente.
3) danno ingiusto (contra ius, lesivo di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico).
4) nesso di causalità tra il fatto e il danno.
2) Lo stato di necessità: si ha quando chi ha compiuto il fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato. Il legislatore prevede però che al danneggiato sia dovuta un’indennità.
Esempio tutte le spese che sono sostenute come conseguenza del danno subito, come quelle legate al servizio di un meccanico in caso di incidente, all’acquisto di medicinali, e così via.
Esempio: se come conseguenza del danno subito il soggetto danneggiato non potrà svolgere la propria attività lavorativa come invece accadeva prima dell’incidente, o la può svolgere ma solo in misura parziale o inferiore, bisognerà procedere a un risarcimento.
Concettualmente, il danno non patrimoniale potrà essere differenziato in:
è il danno alla salute, ovvero la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di un accertamento di tipo medico-legale, a verifica dell’influenza negativa sulla capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (non rilevano le ripercussioni sulla capacità di produrre reddito).
Il danno biologico comprende sia i danni fisici che quelli psichici (si pensi all’ansia patologica dopo un trauma, e così via), e andrà risarcito indipendentemente dai riflessi sulla situazione patrimoniale del danneggiato, con criteri di liquidazione equitativi.
II. DANNO MORALE SOGGETTIVO
è la sofferenza soggettiva subita dal danneggiato in conseguenza di un fatto illecito, da risarcirsi in quei casi previsti dalla legge, con liquidazione su base equitativa. Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (ed altri tribunali italiani) possono certamente rappresentare un valido sostegno, peraltro supportato anche da orientamento giurisprudenziale di legittimità.
III. DANNO ESISTENZIALE
è intesa come qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana. Si pensi alla lesione della serenità familiare, o ancora al mancato godimento di un ambiente salubre, ecc.
La Cassazione fa rientrare questo danno nel danno morale, escludendo in tal modo duplicazioni risarcitorie.
L’esempio tipico è quello di un automobilista che viaggia a moderata velocità mentre un passante, volendo suicidarsi, gli si getta all’improvviso sotto alle ruote.
2. LA FORZA MAGGIORE
Esempi tipici sono quelli della tempesta che fa cadere alberi danneggiando autovetture; della chiusura per sciopero degli uffici postali, nel giorno in cui dovevano essere spediti dei documenti al fine di evitare una sanzione fiscale.
- La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
- La responsabilità per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.)
Di regola, l’obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Tuttavia esistono delle forme di responsabilità indiretta. Tra queste ricordiamo:
4. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO
5. LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.
‘qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima’.
a) nel caso di danni alle acque, delle specie e degli habitat protetti “il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie”;
b) nel caso di danni al terreno “l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l’integrità ambientale”.