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LEGGE N.78�21 GIUGNO 2022

Delega al Governo in materia di Contratti pubblici

Avv. Matteo Accardi

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché' al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive Europee […] al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese […] nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale

anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di

rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle

stazioni appaltanti;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, […] al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie […]; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti […] con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle

centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

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e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, […] stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

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f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile […] e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti […] secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 […]; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale […] in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di

rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; […]

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire […] come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, […] di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività

professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata

motivazione;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

o) revisione e semplificazione della normativa primaria in

materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte

maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al

raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali

coinvolti nelle scelte stesse;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di

progettazione a personale interno alle amministrazioni

aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative

per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a

carico delle medesime amministrazioni;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

q) semplificazione delle procedure relative alla fase di

approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di

una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e

validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e

dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

r) definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e

concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione

richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca,

della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte

degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile

alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale […] e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

u) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso

d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione

alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase

dell'esecuzione;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a

quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i

bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione

di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità

occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di

contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e

specificazione delle relative modalità attuative;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la

partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di

applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione

della disciplina giuridica ad essi applicabile;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi

i principi europei in materia di affidamento in house, e

razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti

dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi

restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale

esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate

all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi

sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva

esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento

da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale,

anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle

controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia

di esecuzione del contratto.

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente

tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi

incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

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ART. 1 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

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ART. 2 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla

presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei

rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.