IL D.L. 133/2023: le novità in materia di identificazione e di accertamento dell’età
Ornella Fiore – A.S.G.I.
5° incontro 'Percorsi di accompagnamento tutrici e tutori volontari’
L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e le scelte tra permessi di soggiorno durante la minore età
Avv. Ornella Fiore – A.S.G.I.
Avv. Ornella Fiore
A.S.G.I. - Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione
Le modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in prospettiva interdisciplinare: problemi e prospettive
Il punto di vista dell’avvocato: esercizio dei diritti nelle more dell’accertamento dell’età e possibili azioni a tutela dei presunti minori
Disposizioni in tema di identificazione �sempre applicabili
Indipendentemente dal contesto in cui il minore viene rintracciato sul territorio e dalla situazione contingente in cui si trova, le autorità di pubblica sicurezza sono tenute a rispettare gli incombenti che precedono l’accertamento dell’età su base scientifica
le deroghe introdotte con D.L. 133/23 operano soltanto rispetto alla procedura socio-sanitaria di accertamento dell’età, che interviene dopo le verifiche preliminari incentrate su colloquio individuale e ricerca di documenti anagrafici e sempre che queste risultino inconcludenti.
1) «l'identificazione non può prescindere da un approfondito colloquio personale»: si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se la persona sia in possesso di documenti anagrafici idonei ad accertarne in via principale l’età.
2) qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico
sufficiente certificato di nascita anche in copia e privo di fotografia, «fintanto che non sia certa la sua falsità»
- Cassazione, Prima Civ., sentenza n. 5936 del 3.3.2020
- Cassazione, Sesta Civ., ord. n. 11232 del 10.3.2022
- Cassazione, Prima Civ., n. 15308/2023 del 31.5.2023;
- Corte d’Appello di Torino, decreto dell’8.2.2023
- Corte d’Appello di Torino, decreto del 5.7.2023
- Corte d’Appello di Torino, decreto del 10.1.2024
3) Intervento autorità consolari
Collaborazione possibile solo se l’interessato NON è richiedente o potenziale richiedente asilo. In caso contrario, va sempre tentato, prima di valutare la possibilità dell’accertamento socio-sanitario
�I) Procedura ordinaria: accertamento socio-sanitario dell’età
(i due presupposti non coincidono)
Accertamento socio-sanitario dell’età
Art. 19 bis, comma 6, D. Lgs. 142/2015
L'accertamento socio-sanitario dell’età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona
Requisiti indispensabili per legittimità dell’accertamento:
1) colloquio sociale con il minore, indispensabile per rilevare specifiche vulnerabilità che consiglino di procedere con specifiche modalità, nel pieno rispetto dell’integrità fisica e psichica dell’interessato
2) obbligatorietà dell’approccio multidisciplinare (non sono validi accertamenti della maggiore età che si basino su un unico esame);
3) presenza del mediatore culturale al momento e presso la sede degli accertamenti, qualora necessario;
4) adeguamento degli esami da effettuare alle caratteristiche del soggetto che deve esservi sottoposto: NO standardizzazione del percorso diagnostico
5) effettuazione dell’accertamento ad opera di professionisti con specifica formazione
Requisiti previsti per legge, a prescindere da eventuali protocolli, che, per essere legittimi, non possono risultare in contrasto con i principi sopra indicati.
REFERTO VISITA MEDICO-LEGALE
Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati del 9.7.2020 �(Conferenza Unificata Governo -Regioni – Autonomie Locali)
Premessa:
Composizione equipe multidisciplinare
La valutazione è influenzata dalla presenza di variabili in relazione all'area di provenienza e all'etnia del presunto minore e ciò rende necessaria la presenza di operatori con formazione/competenza transculturale e di mediatori culturali adeguatamente formati.
NB
Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere all'esecuzione di accertamenti diagnostici per immagini, utilizzando come extrema ratio, gli esami radiologici. La valutazione dell'età ossea fornisce un giudizio (in anni) sulla maturazione scheletrica che non necessariamente corrisponde alla età anagrafica.
Nel 95% dei casi l'errore è di più o meno 2 anni, ma nel 5% può essere superiore a questo valore.
Nuovo comma 6 bis, art. 19 bis D. Lgs. 142/2015
L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
(inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, entrato in vigore il 6.10.2023: scadenza dei termini il 4 gennaio 2024)
Attribuzione dell’età�
Trattamento come minore �nelle more dell’accertamento e del procedimento minorile di attribuzione dell’età
Illegittimo subordinare la registrazione della domanda all’accertamento dell’età o al possesso di un documento di identificazione: la minore età si presume e il titolo non è sottoposto a condizione
Art. 10, comma 1, L. 47/2017:
il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età
Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento
Norma speciale a tutela del minore, derogatoria rispetto ai principi generali (Circolare Ministero dell’Interno del 24.3.2017, Circolare del Ministero dell’Interno del 28.8.2017)
��Iniziative a tutela dei presunti minori �in caso di accertamento sanitario contrastante con le sue dichiarazioni�
SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA SUPERIORE, SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA INFERIORE
Procedimento di attribuzione età avanti al Tribunale per i Minorenni
Con nota del 02.12.2023 parte reclamante ha allegato il referto della visita auxologica endocrinologica effettuata il 21.11.2023 presso il Presidio Ospedaliero “Regina Margherita” di Torino (…). Pertanto, parte reclamante deduce che il fatto stesso che due accertamenti sanitari siano pervenuti a risultati contrastanti dimostri la persistenza di quell’incertezza che deve condurre all’applicazione dell’art. 19 bis, comma 8, D.Lgs. 142/2015, secondo cui, se residuano dubbi anche dopo l’accertamento sociosanitario, la minore età si presume ad ogni effetto di legge.
Osserva la Corte che il reclamo è fondato.
Nel caso di specie deve essere applicato l’art. 19 bis, comma 8, D.Lgs. 142/2015, il quale prevede che “Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”; infatti, il più recente referto del 22.11.2023 riporta, all’esito della visita auxologica, che non è possibile attribuire a con certezza un’età anagrafica.
Pertanto, in riforma del decreto impugnato, la Corte attribuisce a la data di nascita dal medesimo dichiarata.
Decreto Corte d’Appello di Torino del 10.1.2024
II) Procedura in deroga�(art. 19 bis, comma 6 ter, D. Lgs. 142/2015
In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza
Criticità e differenze rispetto alla procedura ordinaria:
II) Procedura in deroga�(art. 19 bis, comma 6 ter, D. Lgs. 142/2015)
Dubbi di legittimità costituzionale:
La procedura semplificata e derogatoria viola palesemente le disposizioni indicate con riguardo ai principi di uguaglianza e non discriminazione
Assenza di un reale accesso agli strumenti di impugnazione
Possibili contestazioni in giudizio rispetto alla procedura derogatoria
Darboe and Camara group v. Italy (Application No. 5797/17)�Supervision of the execution of the European Court’s judgments�- Decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 15 marzo 2024 - �