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IL D.L. 133/2023: le novità in materia di identificazione e di accertamento dell’età

Ornella Fiore – A.S.G.I.

5° incontro 'Percorsi di accompagnamento tutrici e tutori volontari’

L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e le scelte tra permessi di soggiorno durante la minore età

Avv. Ornella Fiore – A.S.G.I.

Avv. Ornella Fiore

A.S.G.I. - Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione

Le modalità di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati in prospettiva interdisciplinare: problemi e prospettive

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Il punto di vista dell’avvocato: esercizio dei diritti nelle more dell’accertamento dell’età e possibili azioni a tutela dei presunti minori

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Disposizioni in tema di identificazione �sempre applicabili

Indipendentemente dal contesto in cui il minore viene rintracciato sul territorio e dalla situazione contingente in cui si trova, le autorità di pubblica sicurezza sono tenute a rispettare gli incombenti che precedono l’accertamento dell’età su base scientifica

le deroghe introdotte con D.L. 133/23 operano soltanto rispetto alla procedura socio-sanitaria di accertamento dell’età, che interviene dopo le verifiche preliminari incentrate su colloquio individuale e ricerca di documenti anagrafici e sempre che queste risultino inconcludenti.

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1) «l'identificazione non può prescindere da un approfondito colloquio personale»: si tratta di un adempimento preliminare, indispensabile anche per comprendere se la persona sia in possesso di documenti anagrafici idonei ad accertarne in via principale l’età.

2) qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico

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sufficiente certificato di nascita anche in copia e privo di fotografia, «fintanto che non sia certa la sua falsità»

- Cassazione, Prima Civ., sentenza n. 5936 del 3.3.2020

- Cassazione, Sesta Civ., ord. n. 11232 del 10.3.2022

- Cassazione, Prima Civ., n. 15308/2023 del 31.5.2023;

- Corte d’Appello di Torino, decreto dell’8.2.2023

- Corte d’Appello di Torino, decreto del 5.7.2023

- Corte d’Appello di Torino, decreto del 10.1.2024

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3) Intervento autorità consolari

Collaborazione possibile solo se l’interessato NON è richiedente o potenziale richiedente asilo. In caso contrario, va sempre tentato, prima di valutare la possibilità dell’accertamento socio-sanitario

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I) Procedura ordinaria: accertamento socio-sanitario dell’età

  • Quando?
  • Dubbi fondati sull'età dichiarata
  • Impossibile accertamento con documento anagrafico

(i due presupposti non coincidono)

  • Disposto da
  • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
  • NON direttamente Forze dell'ordine, Comune, struttura accoglienza

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Accertamento socio-sanitario dell’età

Art. 19 bis, comma 6, D. Lgs. 142/2015

L'accertamento socio-sanitario dell’età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona

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Requisiti indispensabili per legittimità dell’accertamento:

1) colloquio sociale con il minore, indispensabile per rilevare specifiche vulnerabilità che consiglino di procedere con specifiche modalità, nel pieno rispetto dell’integrità fisica e psichica dell’interessato

2) obbligatorietà dell’approccio multidisciplinare (non sono validi accertamenti della maggiore età che si basino su un unico esame);

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3) presenza del mediatore culturale al momento e presso la sede degli accertamenti, qualora necessario;

4) adeguamento degli esami da effettuare alle caratteristiche del soggetto che deve esservi sottoposto: NO standardizzazione del percorso diagnostico

5) effettuazione dell’accertamento ad opera di professionisti con specifica formazione

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Requisiti previsti per legge, a prescindere da eventuali protocolli, che, per essere legittimi, non possono risultare in contrasto con i principi sopra indicati.

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REFERTO VISITA MEDICO-LEGALE

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Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati del 9.7.2020 �(Conferenza Unificata Governo -Regioni – Autonomie Locali)

Premessa:

  • è presente nel nostro Paese una forte variabilità territoriale e regionale che richiede ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, di intervenire, in modo più mirato ed incisivo, nei settori più critici per colmare le differenze e ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi, per migliorare l'assistenza sanitaria e per impiegare nel modo più appropriato le risorse disponibili;
  • è necessario definire, per gli aspetti di specifica competenza sanitaria, una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e dei minori stranieri non accompagnati, da adottare a livello nazionale

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Composizione equipe multidisciplinare

      • un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN;
      • uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN;
      • un mediatore culturale;
      • un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia

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La valutazione è influenzata dalla presenza di variabili in relazione all'area di provenienza e all'etnia del presunto minore e ciò rende necessaria la presenza di operatori con formazione/competenza transculturale e di mediatori culturali adeguatamente formati.

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  • Approccio multidisciplinare secondo criterio di invasività progressiva (valido per tutti i msna, senza distinzioni tra vittime di tratta e non):
  • colloquio sociale
  • valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato
  • visita pediatrica auxologica: con ricorso ad accertamenti sanitari, utilizzando modalità il meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica del minore

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NB

Solo se a seguito della valutazione pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e con quella sociale, permangono ancora dubbi sull'età, si potrà ricorrere all'esecuzione di accertamenti diagnostici per immagini, utilizzando come extrema ratio, gli esami radiologici. La valutazione dell'età ossea fornisce un giudizio (in anni) sulla maturazione scheletrica che non necessariamente corrisponde alla età anagrafica.

Nel 95% dei casi l'errore è di più o meno 2 anni, ma nel 5% può essere superiore a questo valore.

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Nuovo comma 6 bis, art. 19 bis D. Lgs. 142/2015

L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

(inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del D.L. 5 ottobre 2023, n.133, entrato in vigore il 6.10.2023: scadenza dei termini il 4 gennaio 2024)

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Attribuzione dell’età�

  • Presunzione della minore età in caso di dubbio

  • Provvedimento attribuzione dell’età da parte del Tribunale per i Minorenni

  • Comunicazione all’interessato ed all’esercente dei poteri tutelari del provvedimento attribuzione età > possibilità di reclamo alla Corte d’Appello: termine 10 giorni

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Trattamento come minore �nelle more dell’accertamento e del procedimento minorile di attribuzione dell’età

  • L’interessato va considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione
  • accoglienza garantita nelle strutture per minori
  • Possibilità di formalizzare domanda di protezione internazionale come minore o di permesso di soggiorno per minore età

Illegittimo subordinare la registrazione della domanda all’accertamento dell’età o al possesso di un documento di identificazione: la minore età si presume e il titolo non è sottoposto a condizione

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Art. 10, comma 1, L. 47/2017:

il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età

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Il permesso di soggiorno per minore età va rilasciato indipendentemente dall’esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento

Norma speciale a tutela del minore, derogatoria rispetto ai principi generali (Circolare Ministero dell’Interno del 24.3.2017, Circolare del Ministero dell’Interno del 28.8.2017)

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��Iniziative a tutela dei presunti minori �in caso di accertamento sanitario contrastante con le sue dichiarazioni

SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA SUPERIORE, SIA IN CASO DI ETÁ ACCERTATA INFERIORE

Procedimento di attribuzione età avanti al Tribunale per i Minorenni

  • Possibile costituzione nel procedimento attraverso un legale
  • Produzione certificato anagrafico o altro documento idoneo a riconoscimento/identificazione
  • Richiesta audizione del minore
  • Richiesta audizione educatori centro di accoglienza
  • Trasmissione relazioni sociali
  • Trasmissione referti con diverso esito o consulenza tecnica di parte

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Con nota del 02.12.2023 parte reclamante ha allegato il referto della visita auxologica endocrinologica effettuata il 21.11.2023 presso il Presidio Ospedaliero “Regina Margherita” di Torino (…). Pertanto, parte reclamante deduce che il fatto stesso che due accertamenti sanitari siano pervenuti a risultati contrastanti dimostri la persistenza di quell’incertezza che deve condurre all’applicazione dell’art. 19 bis, comma 8, D.Lgs. 142/2015, secondo cui, se residuano dubbi anche dopo l’accertamento sociosanitario, la minore età si presume ad ogni effetto di legge.

Osserva la Corte che il reclamo è fondato.

Nel caso di specie deve essere applicato l’art. 19 bis, comma 8, D.Lgs. 142/2015, il quale prevede che “Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”; infatti, il più recente referto del 22.11.2023 riporta, all’esito della visita auxologica, che non è possibile attribuire a con certezza un’età anagrafica.

Pertanto, in riforma del decreto impugnato, la Corte attribuisce a la data di nascita dal medesimo dichiarata.

Decreto Corte d’Appello di Torino del 10.1.2024

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II) Procedura in deroga�(art. 19 bis, comma 6 ter, D. Lgs. 142/2015

In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza

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Criticità e differenze rispetto alla procedura ordinaria:

  • Rischio di applicazione generalizzata (MA possibile e necessaria interpretazione restrittiva in merito ai presupposti applicativi stato di emergenza conclamato non lasciato alla valutazione discrezionale delle autorità di pubblica sicurezza, ma attestato da formali delibere ministeriali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale)
  • Iniziativa dell’accertamento in capo all’autorità di pubblica sicurezza, con piena discrezionalità in merito al tipo di procedura (ordinaria o derogatoria) da applicare
  • No garanzia di accertamento multidisciplinare, nessuna attenzione al metodo (espressa menzione esami radiologici)
  • Assenza di riferimento a presenza di tutore e mediatori culturali nel corso della procedura
  • No intervento del Tribunale per i Minorenni, ma nulla osta da parte della Procura minorile, in caso di urgenza, anche in forma orale
  • Decisione assunta con un verbale (traduzione? Il comma 7 dell’art. 19 bis che la prevede si applica «per quanto compatibile»)
  • Impugnazione possibile entro cinque giorni al Tribunale per i Minorenni
  • No automatica sospensione della decisione assunta con il verbale: necessario depositare istanza di sospensione, che deve essere decisa dal TM entro 5 giorni

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II) Procedura in deroga�(art. 19 bis, comma 6 ter, D. Lgs. 142/2015)

Dubbi di legittimità costituzionale:

  • gli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione Italiana, quest’ultimo per la violazione degli obblighi internazionali derivanti dall’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia il 27.5.1991 con la legge n. 176.

La procedura semplificata e derogatoria viola palesemente le disposizioni indicate con riguardo ai principi di uguaglianza e non discriminazione

  • gli artt. 24, 113 e 117 della Costituzione Italiana, quest’ultimo per la violazione degli obblighi internazionali derivanti dall’ art. 13 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Assenza di un reale accesso agli strumenti di impugnazione

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Possibili contestazioni in giudizio rispetto alla procedura derogatoria

  • Rimessione in termini se non rispettate garanzie minime: traduzione atto o comunicazione in lingua nota attraverso mediatore/nomina di un tutore/comunicazione strumenti di impugnazione ed accesso a liste di difensori competenti in materia e esercitanti la professione entro la provincia in cui si trova;
  • Illegittimità legata all’insussistenza dei presupposti (emergenziali) applicativi
  • Inattendibilità dei metodi di accertamento impiegati
  • Sollevare questioni di legittimità costituzionale

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Darboe and Camara group v. Italy (Application No. 5797/17)Supervision of the execution of the European Court’s judgments�- Decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 15 marzo 2024 -

  • Preso atto delle informazioni sulla riforma del 2017 sull’accertamento dell’età nel contesto migratorio, che la Corte ha ritenuto rispondere ai più alti standard internazionali, inclusi quelli stabiliti nella raccomandazione pertinente del Comitato dei Ministri agli Stati membri; preso atto con preoccupazione che la legislazione emanata nell’ottobre 2023 sembra avere notevolmente ridotto le garanzie relative alla procedura di accertamento dell’età, incluse quelle centrali nell’analisi della Corte Europea in questi casi;
  • Considerato, alla luce delle informazioni disponibili, che sono necessarie ulteriori misure per garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni emanate nel 2017 e per garantire che anche in situazioni di emergenza, che i minori non accompagnati beneficino in diritto e in pratica della presunzione di minore età e delle garanzie minime che, in base a queste sentenze, devono accompagnare la procedura di accertamento dell’età;

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  • Le autorità sono tenute a fornire informazioni sulle misure aggiuntive adottate e previste per affrontare le questioni sopra menzionate e le altre questioni delineate nell’analisi preparata dal Segretariato per il presente  esame entro il 15 settembre 2024