Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza��Corso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro����Garanzie dei diritti dei lavoratori:�le rinunce e le transazioni����Marco Ferraresi�Professore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.it�http://iusetlabor.blogspot.com
�Art. 2113, Rinunzie e transazioni ��Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.��L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.��Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.��Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.���Art. 82, d.lgs. n. 276/2003, Rinunzie e transazioni��1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.��
�Nullità o annullabilità (“…non sono valide”)?���Annullabilità:��- termine per impugnare� �- può impugnare il solo lavoratore��- oltre il termine, si consolidano gli effetti�
Pertanto��- il regime è di limitata (in)disponibilità dei diritti��- ratio: impedire che il lavoratore dismetta un diritto (quesito) senza adeguata consapevolezza �e/o perché indotto dalla controparte��- senza il meccanismo dell’art. 2113 c.c.,�anche la protezione offerta da norme inderogabili�potrebbe essere vanificata nel corso del rapporto��- per questo, sono però validi da subito gli atti dispositivi �effettuati in una sede qualificata
Cosa cade sotto la scure della invalidità ex art. 2113 c.c.?���- Rinuncia �atto unilaterale dismissivo di diritti �(non ha requisiti di forma)���- Transazione �il contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni �al fine di risolvere o prevenire una lite tra loro insorta �o che potrebbe insorgere�(va provata per iscritto)�
Derivazione del diritto da norme inderogabili �di legge o di contratto o accordo collettivo���- la norma di diritto del lavoro è sempre inderogabile, �salvo sia previsto diversamente�(ratio del diritto del lavoro)��- dunque, stanno fuori dalla protezione dell’art. 2113 c.c.�ad es. rinunce e transazioni sui superminimi individuali�(perché fondati nel contratto individuale)
�Nota bene���- Se la rinuncia o la transazione non è tale, non si verifica nessun effetto dismissivo a carico del lavoratore, nemmeno decorsi i sei mesi��- Rinuncia: non richiede forma scritta. E’ possibile per fatti concludenti. �Ma non è integrata da una “mera tolleranza” ���Nel diritto del lavoro il contegno omissivo ha valore dismissivo solo se, unitamente ad altri elementi, è idoneo a rivelare in maniera certa �la volontà positiva di abdicare ad un proprio diritto��
Esempi� �- la percezione del TFR non implica rinuncia� ad impugnare il licenziamento��- lo svolgimento delle pregresse mansioni non implica rinuncia �a far valere la qualifica superiore ��- la mancata prolungata rivendicazione delle differenze retributive non implica rinuncia alle medesime ��- l’obbedienza all’ordine di trasferimento non implica accettazione del medesimo
(segue)���- La transazione è nulla ��a) se manca la res dubia, cioè la controversia �(reale o potenziale: ad es. se una questione tra le parti è passata in giudicato)��b) o se mancano reciproche concessioni��
(segue)���Non può porsi in essere, inoltre, una “rinuncia” a diritti futuri:��- tecnicamente, non è rinuncia��- tecnicamente, invece, è deroga �(pertanto è nulla se la norma è inderogabile)
(segue) le quietanze a saldo:���“dichiaro di non aver più nulla a che pretendere dal rapporto intercorso ed accetto la presente somma a saldo e stralcio di ogni controversia sul rapporto medesimo”��“dichiaro di non aver nulla a pretendere a titolo di straordinari, tredicesima, ferie non godute, risarcimento danni ex art. 2087, ed altre eventuali somme a diverso titolo, ecc.”���Qual è il valore giuridico di queste proposizioni?
(segue)��- per la giurisprudenza, una rinuncia/transazione “generale” o “generica” o riferita ad un lungo elenco di titoli in astratto ipotizzabili non denota la consapevolezza dell’oggetto di cui si intende disporre e dunque la volontà abdicativa��- sono «dichiarazioni di scienza», «di opinione»,�pertanto, non denotando una volontà dismissiva, non implicano in alcun modo rinuncia o transazione, salvo che tale consapevolezza non si desuma da elementi meglio circostanziati (ad es. una previa trattativa tra le parti su una certa questione)���Così stando le cose, non decorre alcun termine di decadenza
�La titolarità del diritto���- Non c’è rinuncia o transazione �quando manca la titolarità del diritto��- Le “transazioni collettive”, poste in essere dai sindacati, circa diritti quesiti dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato:��a) nulle, secondo alcuni��b) ratificabili ex post, secondo altri (opinione prevalente)�
�La «rinuncia» al posto di lavoro?���Dimissioni e risoluzione consensuale sono valide�se effettuate nelle forme prescritte dalla legge:��a) ex art. 2113 c.c.��b) attraverso la procedura telematica,�anche attraverso patronati, sindacati, ecc.��c) per la lavoratrice madre e lavoratore padre�previa convalida dell’ITL
Sono valide le rinunce e transazioni �in sede «qualificata» o «protetta»���- giudice in udienza��- in sede amministrativa (ITL),�eventualmente nella procedura di conciliazione o arbitrato��- in sede sindacale, eventualmente�secondo le procedure conciliative di cui al CCNL��- presso le commissioni di certificazione��- conciliazione monocratica dinanzi all’ispettore
�Qualche questione sulla «sede sindacale»���- Può bastare un solo sindacalista?��- Deve essere necessariamente del sindacato del lavoratore?��- Deve esservi un supporto “effettivo”? In che senso?
�Non bastavano invece gli avvocati���- Cfr. Cass. n. 24024/2013��- Art. 7, d.l. n. 132/2014, Conciliazione avente per oggetto �diritti del prestatore di lavoro�[1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».]��Articolo soppresso dalla legge di conversione �10 novembre 2014, n. 162�
Ma v. legge delega n. 206/2021:���«prevedere, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile”
Art. 9, d.lgs. n. 149/2022��«per le controversie di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’art. 412 -ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’art. 2113, quarto comma, del codice civile.�L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276»
Impugnazione della rinuncia o transazione���- Impugnazione per iscritto entro 6 mesi, a pena di decadenza:�impugnazione stragiudiziale: emissione o ricezione?�Per Cass. S.U. è sufficiente la emissione (Cass. 14.4.2010, n. 8830)��- L’impugnazione deve essere specifica��- Occorre previa procura scritta, in caso di impugnazione a mezzo del sindacato? Certamente sì (vs. art. 6, l. 604/1966)