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�� ����Diritto al cibo sicuro e di qualità: "le due sicurezze". �Qualità del prodotto e del processo nella filiera della carne

Ali-menti - Gruppo 2

Urbino, 26 maggio 2022

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Gruppo 2

  • G. Adezati (Diritto Privato)
  • L. Angelini (Diritto del Lavoro)
  • E.-M. Bagarotto (Diritto Tributario)
  • S. Battistelli (Diritto del Lavoro)
  • P.Campanella (Diritto del Lavoro)
  • E. Carloni (Economia e Gestione delle Imprese)
  • A. Pagano (Economia e Gestione delle Imprese)
  • R. Palavera (Diritto Penale)
  • G. Remotti (Diritto Industriale)
  • G. Renzi (Diritto Costituzionale)
  • E. Righini (Diritto Commerciale)
  • M. Rubechi (Diritto Costituzionale)

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Approccio alla ricerca

  • Work in progress

  • Ricerca interdisciplinare con ampia prevalenza di giuristi.

  • Due prospettive, economica e giuridica, per una “doppia sicurezza”: l’assunto è che la sicurezza del prodotto non possa fare a meno di quella di processo

  • La prospettiva economico-aziendale: premesso un accenno alla dimensione macro, ci si concentrerà sullo studio della filiera da un punto di vista micro.

  • La prospettiva economico-aziendale di studio della filiera è un prius rispetto alla prospettiva giuridica ed ha carattere servente di questa.

  • La prospettiva giuridica: si pone l’obiettivo di studiare la filiera ai vari livelli, le relazioni contrattuali e di potere in senso verticale e, talora, anche in senso orizzontale. Si interroga sulle criticità della filiera e sui possibili strumenti di governo della stessa.

  • Una riflessione di stampo costituzionale sul sistema delle fonti nel settore alimentare, sul prevalere della norma tecnica (soft law) rispetto alla legge (hard law) e, dunque, sul rapporto tra scienza e diritto, vi fa da premessa.

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LA FILIERA DELLA CARNE:

LA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE

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Le fasi della filiera della carne: attività e attori coinvolti

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Lo sviluppo di reti collaborative per l’innovazione nel settore della carne

Pagano, Carloni

Background:

  • Criticità emergenti nella filiera della carne: il cambiamento tecnologico, la gestione delle interdipendenze, i rapporti di potere tra gli attori principali (ruolo della GDO), il rapporto con il mercato
  • Emergente necessità di un approccio cooperativo che includa attori pubblici e privati; gap nello studio di meccanismi istituzionali nei processi di innovazione (Riccaboni et al., 2021)

Obiettivo: Esplorare la natura dell’innovazione ed i processi innovativi, con un focus sul ruolo di diverse forme di aggregazione tra imprese e altre organizzazioni.

Proposte di ricerca:

  1. Review della letteratura esistente su dinamiche innovative e su processi di aggregazione nel settore della carne
  2. Studio empirico sull’impatto della dimensione di rete e di forme aggregative sui processi di innovazione (organizzativi di prodotto e processo, di mercato) tramite il coinvolgimento di altri attori chiave usando l’approccio business network (relazioni orizzontali/verticali)

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LA FILIERA DELLA CARNE:

LA PROSPETTIVA GIURIDICA

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IL SISTEMA DELLE FONTI NEL DIRITTO

ALIMENTARE: TRA HARD LAW E SOFT LAW

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  • La legislazione alimentare pare assumere un carattere sempre più science-based, per cui accade di imbattersi con estrema frequenza in disposizioni che sfruttano un “acquis tecnico-scientifico”.
  • Il diritto alimentare mette in luce il limite al potere discrezionale di cui gode il legislatore proprio dal momento in cui le misure adottate e da adottarsi devono avere un adeguato fondamento scientifico. In questo contesto, la sfera giuridica e politica si fanno carico di regolare fattispecie dubbie ove la comunità scientifica stenta ad esprimersi ad una sola voce.

Proposte di ricerca

  • Comprendere come il dato scientifico sia in grado di orientare le scelte del decisore politico, con quali modalità e con quali tipologie di fonti del diritto
  • Ricostruire, nell’ottica del sistema delle fonti, gli atti che appartengono alla categoria della soft law e che vengono impiegati con sempre più frequenza a livello nazionale, europeo e internazionale
  • Comprendere l’atteggiarsi del rapporto tra tecnica e diritto anche attraverso la lente della Corte costituzionale, in ultima istanza chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della normativa tecnica

Fonti del diritto e norme tecniche nel settore alimentare

Renzi, Rubechi

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INDUSTRIA DELLA CARNE: PROBLEMI DI GOVERNO DELLA FILIERA

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Il ruolo dominante della Grande distribuzione Organizzata

Righini

La forte pressione competitiva nel settore della grande distribuzione organizzata e la frammentazione delle imprese produttrici, soprattutto di quelle del settore agricolo, ha portato all’adozione da parte della prima di pratiche commerciali spesso vessatorie nei confronti di queste ultime, con l’imposizione di prezzi eccessivamente bassi, che incidono negativamente sia sulle condizioni di lavoro nella filiera, sia sulla qualità dei prodotti offerti ai consumatori, sia sulla sopravvivenza stessa delle imprese produttrici

Il 15/12/2021 e’entrato in vigore il d.lgs 8/11/2021, n. 198, di attuazione della dir. (UE) 2019/633 del 17/4/2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell’art. 7 l. 22/4/2021, n. 53, sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202) (GU Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41)

La normativa mira a riequilibrare le rispettive posizioni, contrastando le pratiche che si discostino nettamente dalle buone prassi commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte’, distinguendo fra pratiche vietate in ogni caso e altre condizionate all’essere state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente’.

• All’interno della prima categoria e’ da segnalare il divieto di ricorrere da parte degli acquirenti ad aste elettroniche a doppio ribasso

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Macellazione, lavorazione e allevamento:

esternalizzazioni e ricadute sul lavoro

Campanella

  • Le debolezze della filiera: frammentazione,e bassa capacità competitiva (specie nel suino), squilibri di potere interni. Gli anelli deboli della catena (l’allevamento; la macellazione) e quelli forti (ad es. le grandi imprese della salumeria italiana nel suino; la GdO)
  • Il caso dell’allevamento: le distorsioni contrattuali tra imprese agroalimentari della carne/aziende specializzate nel collocamento dei prodotti dell’allevamento e allevatori si esprimono nell’ambito del rapporto di soccida, tanto da giustificare già a suo tempo una proposta di legge per la tutela degli allevatori in situazione di dipendenza economica.
  • Il caso della macellazione e sezionamento carni (suine): le distorsioni contrattuali tra imprese sono effetto soprattutto del costo importante delle materie prime (ora crescente anche per effetto di alcune patologie, come la PSA) e del potere delle grandi imprese della salumeria che impongono politiche di riduzione dei costi, come effetto, a propria volta, del potere della GdO.
  • Nella macellazione delle carni, le politiche di riduzione dei costi coinvolgono anzitutto il costo del lavoro e si fondano sullo strumento dell’outsourcing, realizzato a mezzo di appalti di servizi anche core del processo produttivo. La produzione, ad alta intensità di forza lavoro, è affidata, pertanto, a lavoratori indiretti (dipendenti dell’appaltatore, generalmente manodopera migrante).

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Segue - Combattere il lavoro povero e insicuro nella filiera della carne:

tra hard law e soft law

  • Il lavoro indiretto è una delle cause più importanti del c.d. lavoro povero (v., da ultimo, comm. studio Orlando)
  • Infatti, anche quando l’appalto è genuino, la riduzione dei costi (e dei salari) è comunque garantita dall’esternalizzazione della funzione (nel nostro caso) di macellazione/sezionamento a società (spesso coop) che applicano CCNL diversi e molto meno generosi di quelli dell’ind. alimentare. Questo è possibile da quando la c.d. legge Biagi ha eliminato la parità di trattamento.
  • Non di rado, poi, l’appalto è semplicemente fittizio, ossia cela una somministrazione di manodopera vietata (v. la giurisprudenza del lavoro, anche nel confronto con quella tributaria), realizzata tramite schemi societari fraudolenti (consorzi di cooperative di logistica, false coop, srl unipersonali) e dà vita a forme di caporalato industriale, lavoro irregolare e insicuro, evasioni contributive e fiscali, reati-presupposto anche per la responsabilità penale degli enti.
  • Combattere il lavoro insicuro nella filiera della carne implicherebbe una limitazione delle forme più esasperate di outsourcing, come è stato in Germania dopo il Covid (ArbeitsschutzKontrollgesetz). In Italia la contrattazione collettiva ha sperimentato forme di controllo degli appalti: quali (es contratt. filiera/sito, accordi di reint., divieto di appalto di certe lavoraz.)? Con quali risultati (ad es. quali limiti alla giustiziabilità dei menzionati divieti)? Quali politiche sindacali di coordinamento a livello europeo di stanno conducendo? In generale, strumenti gestionali (MOG) o a tutela del consumatore possono giocare un ruolo positivo? (v. SLIDE 16).

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Macellazione, lavorazione e allevamento:

esternalizzazioni e ricadute fiscali

Bagarotto

Il fenomeno delle esternalizzazioni nel settore alimentare comporta l’insorgere di particolari problematiche anche in ambito tributario.

Può accadere che l’appaltatore/prestatore ometta il versamento delle imposte (segnatamente, dell’imposta sul valore aggiunto applicata dall’appaltatore/prestatore per effetto dell’avvenuta qualificazione del rapporto contrattuale come appalto) e, grazie a tale comportamento, sia in grado di praticare prezzi particolarmente bassi, addirittura inferiori rispetto al “costo del lavoro” sostenuto.

Secondo la posizione sposata da alcune pronunce di legittimità, l’appaltante/committente non avrebbe il diritto di detrarre l’IVA assolta, in quanto il rapporto in essere non sarebbe qualificabile come appalto, bensì come vera e propria prestazione di lavoro, non rientrante tra le prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72. Sul versante penale-tributario, poi, le fatture emesse dall’appaltatore/prestatore potrebbero essere considerate inesistenti sotto il profilo “soggettivo” o “qualitativo” (poiché contenti l’indicazione di una prestazione diversa rispetto a quella effettivamente resa), con conseguente perfezionamento del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Non mancano, tuttavia, prese di posizione di segno diametralmente opposto, che ritengono sistematicamente detraibile l’IVA applicata nell’ambito di simili rapporti.

L’impostazione a sostegno dell’indetraibilità dell’IVA, per quanto sia comprensibile nei casi fraudolenti e patologici – in cui l’appaltante/committente sia il dominus del meccanismo o, comunque, abbia beneficiato direttamente del mancato versamento delle imposte da parte dell’appaltatore/prestatore – rischia, se seguita in modo eccessivamente rigoroso, di condurre a conseguenze scarsamente coerenti dal punto di vista sistematico e, in particolare, a non garantire l’effettiva applicazione del principio di neutralità dell’IVA anche nei confronti di operatori che abbiano operato in buona fede, senza avvantaggiarsi delle violazioni tributarie commesse dall’appaltatore/prestatore.

Si deve perciò individuare un punto di equilibrio, che garantisca la possibilità di recuperare le impose evase e contrastare in modo efficace i comportamenti fraudolenti, senza tuttavia creare eccessivi aggravi e distorsioni.

Le soluzioni ipotizzabili sono quelle, da un lato, di applicare i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE in materia di detraibilità dell’IVA corrisposta in «buona fede» e, dall’altro lato, di regolare regimi di solidarietà nel versamento dell’IVA nei casi di appalti con prevalenza di impiego di manodopera.

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INDUSTRIA DELLA CARNE:

QUALI STRUMENTI DI GOVERNO DELLA FILIERA? TRA HARD LAW E SOFT LAW

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Organizzazione dell’impresa: organizzazione della sicurezza

La qualità del prodotto può diventare uno strumento di qualità del processo?

Angelini, Battistelli

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Modelli di organizzazione, autonormazione

e prevenzione “delegata”

Palavera

Il diritto penale e il d.lgs. 231/01 sono coinvolti in filiera come extrema ratio:

  • nella tutela del lavoratore contro gli infortuni e lo sfruttamento della manodopera;
  • nella tutela del consumatore contro le frodi e gli altri illeciti agroalimentari.

Il sistema che ne deriva costituisce:

  • uno strumento di prevenzione integrata;
  • una rete di fonti;
  • una modalità di risposta al reato.

L’ente rischia di appiattirsi sul modello deterrenza / repressione / incapacitazione:

  • quale destinatario delle norme nel suo rapporto con lo Stato;
  • quale agente normativo nell’impostazione del sistema informativo e disciplinare.

Le prospettive di “allargamento dell’orizzonte” possono contemplare:

  • contrasto della devianza tramite risposte differenziate e orientate alla reintegrazione;
  • prevenzione plurale e inclusiva con coinvolgimento degli altri soggetti normativi della filiera.

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​​Segni distintivi e di certificazione, modalità di tracciamento della filiera della carne

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��alimenti.uniurb.it

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