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�Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2022/2023��FORMAZIONE Ambito 12 e 13 dell’Emilia Romagna�26 maggio 2023 �

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Giovanni Fasan

Dirigente scolastico ITE Macedonio Melloni - Parma

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RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto del Ministro dell’istruzione 769/2018 (seconda prova)

Decreto del Ministro dell’istruzione 1095/2019 (prima prova)

Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)

Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)

OM 9 marzo 2023, n. 45 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

Nota 16 marzo 2023, n. 9260 (Costituzione e nomina delle commissioni)

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ART. 2�INIZIO DELLA SESSIONE D’ESAME

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La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 21giugno 2023 alle ore 8:30, con la prima prova scritta

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Riunione preliminare il giorno 19 giugno alle ore 08:30

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ART. 3 AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI �

  • Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
  • gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di II grado soddisfatto il requisito di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b) (partecipazione INVALSI) e anche in assenza del requisito di cui alla lettera c) (PCTO) del Dlgs 62/2017.
  • Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 122/09. Ai Collegi dei docenti è quindi affidato il potere di deroga comunque previsto dalla normativa vigente
  • ✓ Abbreviazione per merito (art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017)

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  • L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe

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AMMISSIONE ALL’ESAME

Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017

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  • In relazione ai requisiti di profitto, sono richiesti:

• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi

• possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline – Voto che deve «comparire»

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Artt. 4/5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI

✓ 19 anni di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame

✓ possesso del diploma scuola secondaria I grado

✓ ritiro prima del 15 marzo nel corso del V anno

✓ superamento esami e prerequisiti ex art. 14, c. 2, D. Lgs. 62/2017 (entro il mese di maggio o comunque entro il termine delle lezioni)

    • Anche per questi candidati, così come per i Corsi serali, partecipazione alle prove INVALSI (non sono richieste compimento di attività assimilabili a PCTO)
    • Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova

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�Art 3, comma 2 �PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI�

  • Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, esclusivamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
  • I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali

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Art. 8 -EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA

  • I Dirigenti generali USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione.
  • In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in modalità sincrona provvedendo alla relativa vigilanza

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Art. 10 - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Elaborato, entro il 15 maggio 2023, dal consiglio di classe

✓Esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche in ordine alla predisposizione della seconda prova

✓Evidenzia per le discipline coinvolte gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche all’insegnamento trasversale di Educazione civica)

Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio

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Art. 10 - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 «Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del Documento del 15 maggio»

Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti dalle scuole, il documento viene redatto riportando i dati personali degli studenti (elenco nominativo, informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico), cosa non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali

    • I documenti così redatti, visto l’obbligo di pubblicazione sul sito internet, vengono diffusi ed indicizzati nella rete

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PRESUPPOSTI GIURIDICI PER LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI�D. LGS.196/2003 (c.d. Codice Privacy) – Regolamento UE 2016/679

  • Il Codice dispone specifiche regole per la diffusione dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari)
  • 1) Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i soggetti pubblici possono diffondere i dati personali solo se il trattamento risulta ammesso da una norma di legge o di regolamento (artt. 3,11 e 19, c.3 del Codice)
  • 2)Fermi i richiamati principi, i soggetti privati per poter diffondere i dati personali necessitano del consenso espresso, libero ed informato degli interessati ovvero un requisito ad esso equipollente quale l’adempimento ad uno specifico obbligo di legge (artt.23 e 24 del Codice)

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INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

  • Alla luce dei principi e regole richiamati, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla Commissione dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale Commissione nello svolgimento del colloquio
  • Il senso del documento è quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono
  • Il dato normativo non lascia margine ad un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimento a singoli studenti
  • Pertanto risulta priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto

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Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO

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  • Per i candidati interni:
  • fino a un massimo di quaranta punti (12 terzo anno; 13 quarto anno; 15 quinto anno)
  • Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito in base all’allegato A al D.Lgs. 62/2017
  • I docenti di religione cattolica e i docenti di materia alternativa partecipano all’attribuzione del credito scolastico solo relativamente ai propri studenti
  • Il consiglio di classe tiene conto, inoltre, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa

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Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO

Crediti formativi

I crediti formativi erano previsti dall'art. 12 del DPR 23.07.98 n. 323 

Il Dlgs 62/17, all'art. 26, recita «con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al citato DPR fatto salvo l'art. 9 comma 8 (riguardante le Commissioni d'esame)» 

Pertanto i "crediti formativi" sono abrogati da 5 anni scolastici….

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Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI

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  • Per i candidati esterni il credito è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nell'allegato A del D. Lgs. 62/2017

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Art. 12 – �COMMISSIONI D’ESAME

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  • Una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi

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ART. 15 - RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

  • Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30
  • Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione
  • Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail

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ART. 16 - RIUNIONE PRELIMINARE DELLE SINGOLE COMMISSIONI/CLASSI

  • In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce:
  • i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
  • le modalità di conduzione del colloquio
  • i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti
  • i criteri per l’attribuzione della lode

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ART. 17 - PROVE D’ESAME

  • prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento
  • seconda prova scritta nazionale (ad eccezione dei nuovi professionali)
  • colloquio

CALENDARIO DELLE PROVE

• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno, dalle ore 8:30 (sei ore)

• seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 22 giugno (durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018)

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ART. 17 - PROVE D’ESAME

CALENDARIO DELLE PROVE

• seconda prova Istituti professionali di nuovo ordinamento ex DM 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità previste dall’art. 20 OM operativa commi 3-6

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Art. 20 – COMMI 3-6 �LA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

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  • Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova non verte sulle discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati. Pertanto, la loro seconda prova d’esame è un’unica prova integrata: una parte ministeriale e l’altra della scuola
  • la tipologia della prova da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell’indirizzo ex DM 15 giugno 2022, n. 164 mentre
  • il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d’indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi
  • le commissioni declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato con riguardo al codice ATECO, in coerenza con il PTOF e tenuto conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d’Istituto;
  • il 20 giugno, martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova, perverrà i plico telematico con la parte ministeriale della traccia. La chiave per l’apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 21 giugno (giorno della prima prova) per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 6 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta (giovedì 22 giugno), la traccia che verrà somministrata

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Art. 20 – COMMI 3-6 �LA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO

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  1. Se nell’istituzione scolastica è presente, nell’ambito di un indirizzo, un’unica classe di un determinato percorso, l’elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.
  2. Se nell’istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell’ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario (“classi parallele”), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte.
  3. NB. Medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un’apposita riunione, da svolgersi prima dell’inizio delle operazioni di correzione della prova.

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ART. 21 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

La sottocommissione è tenuta ad iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta

La sottocommissione dispone di un massimo venti punti per ciascuna prova.

Il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova

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ART. 21 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi

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ART.22 - COLLOQUIO

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente.

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente e si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione che provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.

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ART.22 - COLLOQUIO

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La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

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Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

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�ARTT. 24 E 25 - ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON ALTRI BES

  • Gli studenti con disabilità sostengono l’esame in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)
  • Gli studenti con DSA, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sostengono l’esame in coerenza con quanto previsto nel piano didattico personalizzato (PDP)
  • Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP
  • Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI o al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A dell’OM operativa

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ART.26 - ASSENZE DEI CANDIDATI. �SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo riconosciuto tale dalla sottocommissione si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità previste dall’OM operativa

I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.

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ART.26 -2 e 3 comma�ASSENZE DEI CANDIDATI. �SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza

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ART.28�VOTO FINALE, CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione/classe d’esame alle prove scritte (max 20 + 20) e al colloquio (max 20) e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato (max 40.

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Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 9, lettera c) dell’OM:

  • credito scolastico di almeno trenta punti
  • risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;

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ART.28�VOTO FINALE, CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

La commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione dei 5 punti a condizione che:

  • abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  • abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d’esame;

I criteri di attribuzione della lode sono deliberati nella riunione preliminare della commissione/classe ex art. 16, comma 9, lett. d) dell’OM.

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ART.29 – PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – COS’E’?

È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni

È stato introdotto dalla L. 107/2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017

A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.

Per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza

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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – �IL VALORE

  • Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo (è il modo dello studente di presentarsi all’esame, di portare la narrazione di sé dal personale al sociale)

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  • «Il Curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite…svolte in ambito extrascolastico» (L. 107/2015, art.1 comma 28)
  • «La Commissione d’esame tiene conto del Curriculum dello studente…

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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – �IL VALORE

  • La finalità dell’esame non è riferibile alla comprensione delle attività svolte, bensì alla valutazione delle conoscenze, abilità e competenze che lo studente ha acquisito anche attraverso le diverse attività
  • Il Curriculum riporta Il percorso personalizzato lungo tutti gli anni di frequenza della scuola con l’aggiunta degli apprendimenti acquisiti in ambito formale e non formale.
  • In definitiva, si ritrovano nel Curriculum il percorso dello studente e le sue scelte, anche oltre la scuola, che hanno contribuito a formare la persona

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«Il Curriculum dello studente», D. Previtali (UTET, 2021)

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IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – LA STRUTTURA

  • 1 parte

 Istruzione e formazione: percorso di studi, competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale ( a cura della scuola )

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  • 2 parte

Certificazioni: certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo ( a cura della scuola e/o dello studente )

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  • 3 parte

Attività extrascolastiche: attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato ( a cura dello studente )

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PARTE PRIMA – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La parte I del Curriculum è precompilata con i dati già presenti sui sistemi informativi del Ministero e si articola in quattro sezioni:

  1. PERCORSO DI STUDI ( contiene tutte le informazioni sul piano di studi seguito dallo studente, il credito scolastico maturato, i PCTO svolti, gli eventuali esami di idoneità ed integrativi sostenuti e le eventuali esperienze di apprendistato svolte)
  2. TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato) (contiene le informazioni relative al diploma conseguito e il punteggio finale, il livello EQF, il profilo di indirizzo e le competenze previste dal profilo)
  3. ALTRI TITOLI DI STUDIO contiene informazioni su eventuali qualifiche e diplomi professionali e su possibili ulteriori diplomi di istruzione secondaria di II grado conseguiti)
  4. ALTRE INFORMAZIONI (contiene informazioni aggiuntive sulla partecipazione ad attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola, su esperienze di mobilità studentesca, sull’eventuale inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze ed altro ancora, relativo sempre al percorso di istruzione e formazione dello studente)

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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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PARTE SECONDA - CERTIFICAZIONI

  • La parte II del Curriculum è inerente alle certificazioni (a cura sia delle istituzioni scolastiche sia degli studenti)
  • 1. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
  • 2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
  • 3. ALTRE CERTIFICAZIONI
  • Sono riportate le certificazioni linguistiche, informatiche e di altro genere conseguite da uno studente e già già presenti nel sistema informativo del Ministero
  • Gli studenti possono integrare tali informazioni e inserire ulteriori eventuali certificazioni conseguite

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CERTIFICAZIONI

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PARTE TERZA- ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

  • Lo studente, attraverso la piattaforma accessibile dalla sua area riservata, ha la possibilità di inserire tutte le attività svolte esternamente all’ambito scolastico (a cura esclusiva dello studente):

1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2. ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE

3. ATTIVITÀ MUSICALI

4. ATTIVITÀ SPORTIVE

5. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO

6. ALTRE ATTIVITÀ (Partecipazioni a gare o concorsi, pubblicazioni, articoli; altro)

  • In questo modo ogni studente ha la possibilità di aggiungere tutti gli elementi informativi utili a formare e completare il proprio profilo
  • Non vi è alcun obbligo per lo studente di compilarle tutte (la versione pubblica risulterà determinata dalle parti valorizzate)

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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI

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QUALI ESPERIENZE RIPORTARE

  • Spetta allo studente decidere quali attività possono essere significative e qualificanti il Curriculum (criterio della significatività)
  • Prima selezionare poi descrivere (differenze con il classico curriculum vitae🡪 accumulazione progressiva, per cui la quantità diviene un elemento di qualità)
  • Significatività:
  • per il percorso di studi (valore della vittoria alle Olimpiadi di matematica per un Liceo Scientifico)
  • per il sé (mettono il luce la personalità dello studente, ad es. esperienze di volontariato)
  • per le competenze sviluppate (ad es. attività lavorativa anche non attinente al percorso di studi)

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ALTRO…

  • Prima e seconda parte del Curriculum facilmente leggibili e interpretabili per la Commissione
  • La terza parte difficilmente può essere letta dalla Commissione all’interno della logica di senso che ha determinato le scelte dello studente
  • Potrebbe essere significativa una lettera di presentazione del Curriculum da allegare al termine della terza parte in «altro» (passaggio consigliato, ma non vincolante)

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L’ACQUISIZIONE DEL CURRICULUM

  • Il Curriculum viene perfezionato, al termine dell’esame, con l’inserimento del punteggio finale

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  • Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all’interno della piattaforma

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Grazie per l’attenzione

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Giovanni Fasan

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