�Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2022/2023��FORMAZIONE Ambito 12 e 13 dell’Emilia Romagna�26 maggio 2023 �
Giovanni Fasan
Dirigente scolastico ITE Macedonio Melloni - Parma
RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Decreto del Ministro dell’istruzione 769/2018 (seconda prova)
Decreto del Ministro dell’istruzione 1095/2019 (prima prova)
Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
OM 9 marzo 2023, n. 45 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
Nota 16 marzo 2023, n. 9260 (Costituzione e nomina delle commissioni)
ART. 2�INIZIO DELLA SESSIONE D’ESAME
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 21giugno 2023 alle ore 8:30, con la prima prova scritta
Riunione preliminare il giorno 19 giugno alle ore 08:30
ART. 3 AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI �
AMMISSIONE ALL’ESAME
Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017
• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi
• possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline – Voto che deve «comparire»
Artt. 4/5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI
✓ 19 anni di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame
✓ possesso del diploma scuola secondaria I grado
✓ ritiro prima del 15 marzo nel corso del V anno
✓ superamento esami e prerequisiti ex art. 14, c. 2, D. Lgs. 62/2017 (entro il mese di maggio o comunque entro il termine delle lezioni)
�Art 3, comma 2 �PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI�
Art. 8 -EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA
Art. 10 - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Elaborato, entro il 15 maggio 2023, dal consiglio di classe
✓Esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche in ordine alla predisposizione della seconda prova
✓Evidenzia per le discipline coinvolte gli obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche all’insegnamento trasversale di Educazione civica)
Per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica
La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio
Art. 10 - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 «Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del Documento del 15 maggio»
Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti dalle scuole, il documento viene redatto riportando i dati personali degli studenti (elenco nominativo, informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico), cosa non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali
PRESUPPOSTI GIURIDICI PER LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI�D. LGS.196/2003 (c.d. Codice Privacy) – Regolamento UE 2016/679
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO
Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO
Crediti formativi
I crediti formativi erano previsti dall'art. 12 del DPR 23.07.98 n. 323
Il Dlgs 62/17, all'art. 26, recita «con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al citato DPR fatto salvo l'art. 9 comma 8 (riguardante le Commissioni d'esame)»
Pertanto i "crediti formativi" sono abrogati da 5 anni scolastici….
Art. 11 - CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI
Art. 12 – �COMMISSIONI D’ESAME
ART. 15 - RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
ART. 16 - RIUNIONE PRELIMINARE DELLE SINGOLE COMMISSIONI/CLASSI
ART. 17 - PROVE D’ESAME
CALENDARIO DELLE PROVE
• prima prova scritta: mercoledì 21 giugno, dalle ore 8:30 (sei ore)
• seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 22 giugno (durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018)
ART. 17 - PROVE D’ESAME
CALENDARIO DELLE PROVE
• seconda prova Istituti professionali di nuovo ordinamento ex DM 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità previste dall’art. 20 OM operativa commi 3-6
Art. 20 – COMMI 3-6 �LA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO
Art. 20 – COMMI 3-6 �LA SECONDA PROVA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO
ART. 21 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La sottocommissione è tenuta ad iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta
La sottocommissione dispone di un massimo venti punti per ciascuna prova.
Il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova
ART. 21 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi
ART.22 - COLLOQUIO
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente.
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente e si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione che provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.
ART.22 - COLLOQUIO
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
�ARTT. 24 E 25 - ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON ALTRI BES
ART.26 - ASSENZE DEI CANDIDATI. �SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo riconosciuto tale dalla sottocommissione si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità previste dall’OM operativa
I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.
ART.26 -2 e 3 comma�ASSENZE DEI CANDIDATI. �SESSIONE SUPPLETIVA E STRAORDINARIA
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza
ART.28�VOTO FINALE, CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione/classe d’esame alle prove scritte (max 20 + 20) e al colloquio (max 20) e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato (max 40.
Ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 9, lettera c) dell’OM:
ART.28�VOTO FINALE, CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
La commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione dei 5 punti a condizione che:
I criteri di attribuzione della lode sono deliberati nella riunione preliminare della commissione/classe ex art. 16, comma 9, lett. d) dell’OM.
ART.29 – PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – COS’E’?
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni
È stato introdotto dalla L. 107/2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.
Per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza
IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – �IL VALORE
IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – �IL VALORE
«Il Curriculum dello studente», D. Previtali (UTET, 2021)
IL CURRICULUM DELLO STUDENTE – LA STRUTTURA
Istruzione e formazione: percorso di studi, competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale ( a cura della scuola )
Certificazioni: certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo ( a cura della scuola e/o dello studente )
Attività extrascolastiche: attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato ( a cura dello studente )
PARTE PRIMA – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La parte I del Curriculum è precompilata con i dati già presenti sui sistemi informativi del Ministero e si articola in quattro sezioni:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PARTE SECONDA - CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONI
PARTE TERZA- ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2. ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE
3. ATTIVITÀ MUSICALI
4. ATTIVITÀ SPORTIVE
5. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO
6. ALTRE ATTIVITÀ (Partecipazioni a gare o concorsi, pubblicazioni, articoli; altro)
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
QUALI ESPERIENZE RIPORTARE
ALTRO…
L’ACQUISIZIONE DEL CURRICULUM
Grazie per l’attenzione
Giovanni Fasan