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���Prof. Avv. Emanuele BoscoloProfessore ordinario di Diritto Amministrativo�Università dell’Insubria | Dipartimento Diritto Economia Culture�Presidente Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU)

Il diritto per il territorio

Urbanistica – Edilizia – Paesaggio

‘Salva – casa’ dopo le Linee guida

Camera Amministrativa dell’Insubria

28 febbraio 2025

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Sommario

INNOVAZIONI DI SISTEMA

  • VEPA, PERGOTENDE, PERGOLE BIOCLIMATICHE: innovazioni nell’edilizia libera: portici, logge rientranti,

aree pubbliche;

  • SOTTOTETTI: distanze (tra edifici e da confine), mantenimento del filo dell’edificio sottostante e altezze massime;
  • STATO LEGITTIMO dell’immobile: modalità di attestazione, titoli (fiscalizzazioni e pagamento sanzioni) rilevanti

e legittimanti (previa istruttoria comunale espressa): modalità e mezzi di prova e di attestazione;

  • AGIBILITÀ, sopralluoghi e stato legittimo;
  • ABUSI SU PARTI COMUNI e regolarizzazioni singole unità immobiliari;
  • ALTEZZE E DIMENSIONI MINIME: 2.40 m con misure di ventilazione; 20 mq e 28 mq per mono-bilocali
  • MUTAMENTI DI DESTINAZIONE (senza opere e con opere in edilizia libera): invarianza funzionale (‘orizzontale’ entro la classe di destinazione e ‘verticale’ tra classi di destinazione diverse), fabbisogno di standard e SCIA, rapporti (sostanziali e procedurali) con la legislazione regionale; spazi di disciplina riservati alla pianificazione urbanistica; destinazione prevalente e accessoria; mutamenti limitati alla singola unità immobiliare e i piani terra; interventi con opere (in edilizia libera)

Emanuele Boscolo | Paesaggi extracodicistici nell'urbanistica

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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Sommario

INNOVAZIONI (E REGOLARIZZAZIONI)

  • ALTEZZE E DIMENSIONI MINIME: 2.40 m con misure di ventilazione; 20 mq e 28 mq per mono-bilocali;
  • VARIANTI ANTE 1977: scia e oblazione, mezzi di prova ed effetti; parziali difformità non represse;
  • TOLLERANZE costruttive ed esecutive: le nuove percentuali crescenti post-conversione; unità immobile o/o edificio;
  • TOLLERANZE estese alle distanze e ai requisiti igienico-sanitari;
  • TOLLERANZE ANTE MAGGIO 2024: tipologie e disciplina del paesaggio; le dichiarazioni del tecnico;
  • PARZIALE DIFFORMITA’ (non sanabili) e fiscalizzazioni

  • Verso il Salva-Milano?
  • Ristrutturazione e demo-ricostruzione

Emanuele Boscolo | Paesaggi extracodicistici nell'urbanistica

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Art. 2-bis TUEd - sottotetti

Art. 2-bis TUEd

Deroghe alle distanze

1-ter demo-ricostruzione (filo edificio preesistente)

1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

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Incentivi per recupero sottotetti

Rinvio (limiti e procedure) legge regionale

Distanze

Mancato rispetto distanze tra edifici e da confini (impossibilità oggettiva o scelta progettuale)

A quale distanza? 🡪 filo dell’edificio sottostante

Condizioni

Distanze regolari dell’edificio sottostante

Intervento senza modifica alla forma e superficie dell’area del sottotetto delimitata dai muri perimetrali

Variabilità del volume – cordolatura strutturale (dm. 2008)

Rispetto altezza massima originaria dell’edificio

Lettura possibile 🡪 Rinvio alle leggi regionali più favorevoli (innalzamento per raggiungimento del 2,40 ponderale medio 🡪 sempre con deroga alle distanze mimime?)

Comma

Introdotto con Legge di conversione

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Recupero abitativo del sottotetto�L.r. 12/2005 Lombardia

Artt. 63 e ss. L.R. 12/2005.

Art. 64. (Disciplina degli interventi)

  1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.

Deroga alle distanza 🡪 2-bis TUEdilizia

Anche in presenza di deroga alle altezze dettata dalla legge regionale più favorevole

Lettura integrata

🡪 Art. 2-bis D.P.R. 380/01 Limite altezza massima 🡪 altezza assentita dal titolo originario (non altezza di piano)

  • Art. 64 altezza innalzabile per perseguire 2,40 ponderale (altezza originaria pari o inferiore al max da PGT)

  • In alternativa, sostanziale irrilevanza pratica della novella (in ragione del vincolo di mantenimento dell’altezza assentita con il titolo originario

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VEPA anche su portici (rientranti)

Vepa (ante) 🡪 solo su logge e balconi aggettanti

Post l. 105/24

Non su portici in uso pubblico o prospicenti vie pubbliche

non su avancorpi

b bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

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Regolamento edilizio-tipo

Loggia Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni

Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Portico Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Modificato da Legge di conversione

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Pergotenda e pergole bioclimatiche: novità apparenti�Lamelle retrattili o fisse orientabili (C. cost. 23 luglio 2024, n. 142 Sardegna)

Pergotenda (non dehors)

Anche bioclimatica

Addossata

Supporti strettamente funzionali

Non volumetricamente rilevante

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

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Pergotenda

per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzato dal regime di c.d. edilizia libera, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, bensì dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02/11/2022, n. 9470; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/10/2023, n. 2376; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/08/2023, n. 1904; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 03/04/2023, n. 2076).

affinché un'opera possa essere considerata una pergotenda, essa deve essere una struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo” (Cons. Stato, sez. II, 15/03/2024, n. 2503). una pergotenda può essere realizzata in regime di edilizia libera soltanto “nella misura in cui si tratti di un'opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Infatti, è in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme formato da tenda e struttura di sostegno non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie” (così, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14/12/2023, n. 18969; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15/03/2024, n. 2503).

Introdotto con Legge di conversione

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Stato legittimo: titoli (regolarizzazioni e fatti) �di raffronto con lo stato di fatto

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

Stato legittimo

Titoli edilizi rispetto ai quali valutare la conformità:

  1. Titolo della costruzione o ultimo intervento
  2. Titolo dell’ultimo intervento su intero immobile o su intera unità immobiliare 🡪 rilasciato o assentito ad esito di una verifica espressa del titolo originario (oltre a titoli parziali successivi)

Titoli edilizi (e fatti) legittimanti

Rilasciati o formati

  1. 34-ter oblazione
  2. 36 oblazione
  3. 36-bis oblazione
  4. 38 sanzione alternativa

Concorrono (oggetto parziale)

  1. 33 sanzione alternativa
  2. 34 sanzione alternativa
  3. 37, I, III, V, VI commi sanzione alternativa (abrog. IV c.)
  4. 34-bis tolleranze dichiarate

Indisponibilità del titolo e degli estremi 🡪 ricomposizione

Art. 9-bis

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello rilasciato o assentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, l’intero immobile o l’intera unità immobiliare a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6 e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non si disponibile copia non siano disponibili la copia o gli estremi.

Modificato da Legge di conversione

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Stato legittimo: titoli (regolarizzazioni e fatti) �di raffronto con lo stato di fatto 🡪 condomini e comunioni

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

Stato legittimo entro comunioni – condomini

  1. Svincolato lo stato legittimo delle singole unità immobiliari dalla condizione delle parti comuni (117 c.c. – regolamento condominiale)

  • Svincolato stato legittimo delle parti comuni (condominio – comunione) dalla condizione delle singole unità immobiliari

Art. 9-bis

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare ….

1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

Art. 1117 Codice Civile

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Comma

Introdotto con Legge di conversione

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1. Titolo originario �Ultimo titolo rilasciato o assentito�Esito di una verifica espressa dello stato legittimo pregresso

Permessi di costruire, concessioni edilizie, licenze edilizie

Edificazione originaria assentita con titolo formale

Titolo successivo ultimo

esito di un verifica espressa circa la legittimità della preesistenza

(formalizzazione della verifica)

Titoli parziali

La relazione illustrativa segnala che “resta inteso che la novella introdotta trova applicazione anche nei confronti dei titoli rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto”.

Linea guida: si presume che la verifica sia stata effettuata dall’amministrazione ove era indicati gli estremi dei titoli pregressi

TAR Lombardia, Sez. IV, 227/2025

Sul punto sembra altresì utile il richiamo all’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 che, nella versione attualmente vigente, stabilisce che “lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”: la norma quindi subordina la sussistenza dello stato legittimo dell’immobile alla condizione che l’Amministrazione, in sede di rilascio di un titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, non ammettendosi una implicita attestazione della loro regolarità.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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2. Titoli (e fatti) legittimanti�Presuntivi di una verifica ex post dello stato legittimo

Titoli abilitativi e sananti

34-ter 36 TUEd

36-bis TUEd

Edificio - intera unità immobiliare

Fatti con effetti sananti ex lege

Annullamento titolo pagamento

38 TUEd

Fatti (pagamenti sanzioni alternative alla demolizione)

33 – 34 – 37 TUEd

33 – 34 non più solo tolleranza?

Dichiarazione sulle tolleranze (e, di riflesso, sullo stato legittimo)

34-bis TUEd

Responsabilità del professionista

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

Linee guida: fiscalizzazioni non più solo ‘tolleranza’ ma ‘sanatoria’

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3. Stato legittimo ‘di fatto’ – ante ‘42 - ‘67 – equipollenti�Legittimo affidamento – (rilevanza dell’agibilità)

Ante 1942

Ante 1967

Elementi di prova a carico del privato

Atti equipollenti al titolo

Disegni - segni – verbali

Ricomposizione pratiche

Legittimo affidamento Contestazione non seguita da repressione e rilascio agibilità (34-ter)

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Onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1 del 2 gennaio 2024

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, in linea di diritto, l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per cui non era richiesto un titolo edilizio ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. Allo stesso modo, fa capo al proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto con riferimento a epoca anteriore alla cd. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. La stessa prevalente opinione giurisprudenziale ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi dotati di un alto grado di plausibilità (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1.9.1967) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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Licenze ante 1967�Effetti del certificato di agibilità (cfr. C. cost. 217/2022)

Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1297 – Pres. Saltelli, Est. Filippini

  • Il regolamento edilizio discrezionalmente adottato da un ente locale che prima del 1967 abbia subordinato l’esercizio del jus aedificandi al rilascio della licenza edilizia anche per l’edificazione al di fuori del centro abitato non integra la violazione del principio di uguaglianza formale e/o sostanziale sotto il profilo anche della diversità di trattamento a cui sarebbero stati sottoposti in relazione all’esercizio del jus aedificandi, a seconda che l’edificazione fosse o meno avvenuta in un comune che aveva adottato quel regolamento, intuitivamente diverse essendo le singole realtà locali, con la conseguenza che neppure è immediatamente apprezzabile la violazione del principio di uguaglianza e la connessa diversità di trattamento. […]

  • Il rilascio del certificato di abitabilità non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive in quanto la illiceità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità che riguarda profili diversi; i due provvedimenti svolgono funzioni differenti e hanno diversi presupposti che ne condizionano il rispettivo rilascio: il certificato di agibilità serve ad accertare che l’immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell’intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano l’area da esso interessata.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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Stato legittimo della preesistenza�Art. 9-bis TUEd

Ante 1865: protonormazioni non configurabile una compiuta disciplina delle trasformazioni edilizie

1865: normazione per ragioni igieniche e trasportistiche

1911: regolamenti edilizi (polizia delle costruzioni) -> solo sanzioni pecuniarie o già obbligo di titolo edilizio?

    • A) Comuni privi di strumento urbanistico: obbligo di licenza edilizia limitato al solo centro abitato;
    • B) Comuni dotati di strumento urbanistico contenente previsioni urbanistiche e tavole di azzonamento: obbligo di licenza edilizia esteso alle zone di espansione;

1942 – 1967: Art. 31, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, c.d. ‘legge urbanistica’ -> licenza solo nel centro abitato (nulla osta?)

Post 1967: c.d. legge ponte -> obbligo di licenza edilizia esteso all’intero territorio comunale

C. Cost. 21 ottobre 2022, n. 217 modalità di attestazione dello stato legittimo 🡪 principio fondamentale della materia 🡪 Stato

Obiter dictum 🡪 nulla osta e titoli previsti dai regolamenti edilizi

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2019, n. 5330)

Obiter dictum 🡪 irrilevanza della licenza di agibilità (ma legittimo affidamento)

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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Nozione di centro abitato ricostruibile ex post���

Nozione di centro abitato e prova della risalenza ‘Bari vecchia’

Cons. Stato, sez. II, 22 marzo 2024 n. 2798

14. Al fine di agevolare la prova di tale stato legittimo dell’immobile, laddove si tratti di manufatti che insistono in loco da molti anni, il legislatore ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (d.l. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120 del 2020), che consente di attingere ai titoli abilitativi relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.

16. Del resto, neppure è stata data prova che per quella zona la «licenza del podestà» fosse davvero necessaria a far data dal 1942, stante che l’ubicazione del fabbricato nel c.d. “borgo antico” non implica affatto la sua riconduzione a ciò che, secondo le indicazioni pianificatorie dell’epoca, doveva essere perimetrato come centro abitato.

17. Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza. Esso trova ora riscontro nell’art. 3 del c.d. nuovo codice della strada, che lo identifica in un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine», che tuttavia nasce per esigenze di diversificazione delle regole di circolazione stradale. Va dunque individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La sua rilevanza urbanistica discende dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale. Non risponde dunque al preciso disposto del richiamato art. 41-quinquies, comma 6, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, assimilare ciò che nel lessico comune fa pensare all’originario nucleo abitato (il “borgo antico”, appunto), alla necessaria perimetrazione di una zona espressamente richiesta dalla legge.

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Stato legittimo della preesistenza�Art. 9-bis TUEd 🡪 dovere di collaborazione - equipollenti

  • L’amministrazione dovrebbe (principio di collaborazione codificato dall’art. 1 della l. 241/1990 e, più generale, in aderenza al cd. dovere di soccorso) collaborare con il privato anche attraverso ricerche d’archivio al fine di reperire delle aerofotogrammetrie storiche, utili ad indicare la presenza e la consistenza del manufatto in epoca antecedente rispetto ad una certa soglia temporale significativa.

  • Questo stesso schema, basato sulla produzione da parte del privato di ogni documento avente efficacia probatoria, può trovare applicazione anche nei casi, non infrequenti, in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo [ad esempio una annotazione nei registri protocollari] del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

  • In passato il titolo era non infrequentemente ‘sostituito’ dalla trasmissione del verbale della commissione edilizia o si riduceva a delle annotazioni (“si autorizza”, ed altre formule consimili) apposte da sindaco direttamente sui progetti: in questi casi, non si è in presenza di una sopravenuta dispersione del titolo-atto ma di una originaria forma ‘per equipollente’ e lo stato legittimo dovrà essere valutato e documentato assumendo quale termine di riferimento tali atti e i sottostanti elaborati progettuali (spesso frammentari, non adeguatamente quotati o, addirittura, a loro volta ricostruibili solo a partire da lucidi, veline od altri materiali d’archivio).

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

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Equipollenti rispetto al titolo Segni a matita

… Nel lasso di tempo intercorrente tra il Programma di Fabbricazione del 1960 e la L. 10/1977 (c.d. Legge Bucalossi) assumeva rilievo la prassi adottata dall’Ente comunale che attribuiva ai “segni a matita o a penna” apposti in sede di visita tecnica, il riconoscimento da parte dell’amministrazione delle modifiche esecutive apportate in corso d’opera, rilevanti ai fini del legittimo affidamento dei privati.

Quest’ultimo principio, trova oggi il proprio solido fondamento nell’art. 1, comma 2bis L. 241/1990 introdotto dall’art 12, comma 1, lett a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120. Esso valorizza una situazione fattuale nella quale si è consolidato un rapporto di fiducia tra Cittadino e Pubblica Amministrazione in conseguenza del protrarsi di una apparentia iuris indotta da comportamenti o atti dell’Amministrazione consolidatisi per effetto dello scorrere di un tempo non breve che abbiano ingenerato in capo al privato un affidamento meritevole di protezione giuridica circa la possibilità di mantenimento di un manufatto.

Per fondare un legittimo affidamento in capo al privato è necessario un comportamento “positivo” della Pubblica Amministrazione e non una mera inerzia. Comportamento positivo che manifesti il superamento dell’antigiuridicità degli interventi posti in essere. L’apposizione di segni a matita, o penna, da parte dell’allora tecnico comunale relativi alle varianti apportate al progetto edilizio, seppur carenti della data e della sottoscrizione, manifestano una presa d’atto della modifica intervenuta da parte della Pubblica Amministrazione che costituisce elemento meritevole di tutela per il privato.

La giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, ha affermato che deve essere tutelato l’affidamento del privato circa la regolarità dell’opera ove tale affidamento sia stato ingenerato “dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e dall’implicita attività di controllo dalla stessa effettuata in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto, avvenuta con il permesso alla ristrutturazione attraverso la ridistribuzione degli spazi disponibili» (T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 agosto 2019, n. 513).

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Stato legittimo della preesistenza�Legittimo affidamento

Difformità risalente (da un titolo 🡪 anche nulla osta ante 1967???)

  1. Successive pratiche edilizie con fedele rappresentazione dell’abuso (nuovo art. 9-bis)
  2. Non contestazione dell’Amministrazione e rilascio provvedimenti abilitativi (condotta positiva)
  3. Affidamento incolpevole ingenerato in capo al privato (non per effetto del tempo trascorso, ma in conseguenza della condotta dell’amministrazione)

Preclusione (attestabile) all’esercizio di poteri repressivi

(principio di buona fede: art. 1, n. 241/1990, mod. l. 120/2020)

  • .

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Legittimo affidamento del privato

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2023, n. 722

​​​​L’atto con cui la p.a., rigettando un’istanza finalizzata alla regolarizzazione edilizia di un fabbricato, accerti formalmente la legittimità dello stesso, è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento nel privato che non abbia rilasciato false dichiarazioni.

Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione successivamente adottata è illegittima, qualora la p.a. non adduca nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rivedere le proprie precedenti determinazioni.

Tar Lazio, Roma, II-stralcio, 13 febbraio 2023, n. 2465

Il Collegio rileva come di affidamento meritevole di tutela di possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in senso compiuto resa nota la propria posizione all’amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato

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Stato legittimo della preesistenza�Legittimo affidamento

Vista l’istanza presentata da _________________, ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e per gli effetti dell’art. 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

PREMESSO CHE

- con istanza del 6 maggio 1982 la società aveva chiesto il rilascio di una autorizzazione edilizia a titolo gratuito per la costruzione di un impianto tecnologico e nello specifico di una cabina di una sottostazione Enel – cabina di trasformazione 130/30 KB – da realizzarsi in _______________;

_________________;

- l’opera è stata regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di ______________ e contraddistinta con i seguenti dati catastali: Sezione Censuaria ___________;

- l’Amministrazione Comunale ha constatato dai documenti presenti in archivio che a partire dall’anno 1985 l’opera è stata regolarmente riportata nelle innumerevoli pratiche edilizie presentate in vari momenti dalla Società, nei cui elaborati veniva regolarmente rappresentato lo sviluppo planimetrico di tutto il comparto produttivo, ivi compresa la cabina di trasformazione, sempre fedelmente rappresentata;

- risulta che lungo tutto l’arco temporale indicato, il Comune abbia avuto conoscenza dell’effettiva sussistenza del manufatto, assentito per silenzio assenso all’epoca putativamente ritenuto operante nella fattispecie;

- è dunque ravvisabile un’ipotesi di affidamento legittimo consolidatosi in capo alla parte privata, ingenerato in ragione della duplice circostanza che in una serie di pratiche edilizie successive il Comune ha acquisito chiara e distinta consapevolezza della realizzazione dell’opera in esame e, nel contempo, non ha assunto alcuna iniziativa repressiva, sul presupposto che il Comune stesso ritenesse insussistenti profili antigiuridici suscettibili di contestazione;

- di riflesso rispetto ai comportamenti del Comune, la proprietà ha quindi maturato il convincimento – sulla base di una apparentia iuris - che nulla le fosse eccepibile;

- acquisito il parere del legale dell’Ente,

il Comune di __________ dà atto di

RICONOSCERE

la sussistenza nella fattispecie di un legittimo affidamento, da ritenersi – per le ragioni tutte sopra indicate - meritevole di protezione giuridica.

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

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Mutamento di destinazione – opere (se oltre edilizia libera) �Categorie funzionali – orizzontale singola unità

Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

O1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6.

Senza opere anche se con opere in edilizia libera – immobile o unità immobiliare

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Singola unità con o senza opere 🡪 orizzontale 🡪 spazio di PRG

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Entro la stessa destinazione

(utilizzazioni)

Orizzontale

Tra destinazioni diverse

Verticale

Introdotto con Legge di conversione

Linee guida: specifiche condizioni

Estrapolabili da PGT?

Atto consiliare di identificazione

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Nuovo comma 1-ter�Indifferenza funzionale – Singole unità - Primi piani

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a -bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Verticale con e senza opere singola unità - indifferenza funzionale spazio di PRG

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

1-ter su singole unità – spazio condizioni di PRG | 1-ter no standard – no spazio PRG – oneri secondaria

Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

Primi piani – seminterrati – singole unità 🡪 rinvio alla legge regionale e PGT

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Indifferenza funzionale

a. Entro la categoria funzionale (orizzontale singola unità)

b. Tra residenziale – turistico – produttivo – commerciale (no agricolo) (verticale con e senza opere singola unità)

entro zone A, B, C 🡪 salvo riserva di pianificazione

Singola unità immobiliare (senza o con opere)

Sempre consentito (salvo riserva di piano) singola unità imm. Nei casi 1-ter 🡪 condizioni dettato dal piano

  • Verso la destinazione prevalente nell’immobile
  • No standard – No parcheggi

Primo piano – seminterrato (con o senza opere)

  • Riserva di legge regionale e di piano
  • Chiusura negozi desertificazione commerciale

SCIA (senza opere)

SCIA (non PdC) 🡪 salve norme regionali più favorevoli

Linee guida: indifferenza in aree già urbanizzate - OOUU secondari

Orizzontali sempre gratuiti

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Nuovo comma 1-bis�Indifferenza funzionale – Singole unità - Primi piani

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

  1. nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241;
  2. nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).

SCIA (senza opere o anche se opere in edilizia libera o in CILA) | altri casi 🡪 titolo pertinente

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9 -bis, comma 1 -bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Applicabilità diretta – regioni solo semplificazioni ulteriori

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.

Intero immobile orizzontale – riserva legge regionale e riserva di PRG

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Titoli (in caso di opere)

  1. Scia senza opere o con opere in edilizia libera
  2. Scia per opere in CILA
  3. Titolo (SCIA, PdC) per altre opere

Applicabilità diretta

Disapplicazione norme regionali vigenti

Orizzontale intero immobile

Salvo leggi regionali o PRG

Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: …

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire

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Mutamenti di destinazione

Destinazione di immobile a logistica

Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2022, n. 5297 - Pres. Forlenza, Est. Manzione

Le categorie di destinazione urbanistica di cui all’art. 23-ter nel testo unico per l’edilizia, assolvono lo scopo di omogeneizzare le scelte di governo del territorio, evitando frammentazioni contrarie ai principi di certezza del diritto. In caso di destinazione di un immobile a una funzione non declinata in maniera esplicita nello strumento urbanistico, ne può essere ammessa la compatibilità con una o più delle categorie tipizzate, purché se ne valuti l’impatto in termini di carico urbanistico. In particolare, la destinaziome a “logistica” va assimilata alla destinazione d’uso dell’immobile che ospita quella cui è strumentale, che non necessariamente si identifica nella categoria commerciale, giusta il contenuto poliedrico della stessa.

L’ammissibilità di un insediamento di attività di logistica in una determinata area non ne implica automaticamente l’omogeneizzazione in termini di valutazione del carico urbanistico, che deve essere effettuata in concreto, ove non ne sia stata data adeguata ponderazione preventiva in sede di pianificazione urbanistica, anche attuativa.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 21/09/2020, n.1674

Il fondamento degli oneri di urbanizzazione non consiste nell'atto amministrativo in sé, bensì nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare sugli interessati che beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime, secondo modalità eque per la comunità. Pertanto, anche nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa; il mutamento è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di destinazione d'uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta ipso iure l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione e, quindi, la gratuità dell'operazione. Né induce a diverse conclusioni la previsione di cui all'invocato art. 52, comma 3, l. rg. Lombardia n. 12/2005. La disposizione invero si limita a sancire che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato entro il termine di dieci anni dal momento della conclusione di precedenti lavori fa sorgere in capo all'operatore l'obbligo di versare « il contributo di costruzione (...) nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione... ». Quindi, lungi dal rendere gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso senza opere intervenuti oltre il termine decennale ivi indicato, la previsione ha il solo effetto di ragguagliare alla « misura massima » la quota contributiva dovuta nel periodo anteriore alla scadenza decennale, limite che viene meno quando è decorso il decennio.

PTM Milano STTM

La funzione logistica costituisce esplicazione delle destinazioni produttiva, terziaria o commerciale in ragione dell’attività economica di cui costituisce segmento. Alla funzione logistica sono assimilate, per inferenza dettata dalla considerazione del carico insediativo generato, le attività di autotrasporto di merci e prodotti, le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, i data center. Ove nella STTM 3 e nel presente quadro normativo si fa riferimento alla funzione logistica, il richiamo deve intendersi riferito anche alla attività assimilabili sopra menzionate.

Consiglio di Stato , sez. IV , 05/07/2023 , n. 6572

I locali accessori e le unità a uso residenziale appartengono a categorie edilizie non omogenee, con la conseguente necessità del rilascio di un permesso di costruire affinché i primi possano essere utilizzati per finalità residenziale. Ciò in quanto una tale modifica incide sul carico urbanistico e quindi sul calcolo degli standard urbanistici, che devono essere conseguentemente adeguati alla maggiore pressione antropica che si determina in conseguenza della maggiore superficie residenziale e dell'incremento dei volumi utilizzabili a fini abitativi.

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Data center

d.G.R. 24 giugno 2924, n. XII/2629

Sotto il profilo urbanistico il data center è compatibile con le destinazioni produttivo e terziario

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Destinazioni (su base regionale) Lombardia �SCIA 🡪 abrogata la comunicazione

Lombardia Disciplina flessibile della destinazione d’uso (principale – complementare)

art. 51, c. 1 compatibilità ex lege residenziale + commerciale di vicinato, artigianato di servizio, direzionale e strutture ricettive sino a 500 mq -> anche in deroga alle prescrizioni o limitazioni poste dal PGT (mixité ex lege);

art. 51, c. 1 mix variabile -> ammissibilità, entro la superficie urbanizzata, scorrimento tra principale e accessorie

Superficie urbanizzata (TUC) -> mutamento destinazione anche in deroga al PGT senza reperimento di aree per servizi (Regione interpreta rinvio a 23-bis TUEdilizia: no limitazioni da PGT allo ‘scorrimento’ orizzontale) | destinazioni escluse (GSV, logistica ultra 5.000 mq, insalubri)

Art. 52 - Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie

1. I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, [non mutano la qualificazione dell'intervento e] sono ammessi anche nell'ambito di piani attuativi in corso di esecuzione (1) .

[2. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali .] (2)

[3. Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione .] (3)

3 bis. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire (4) .

3 ter. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013 (5) .

[1] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera p), della L.R. 26 novembre 2019, n. 18. [2] Comma modificato dall'articolo 1 della l.r. n. 4 del 14-03-2008 e successivamente abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20. [3] Comma sostituito dall'articolo 20 della L.R. 19 maggio 2021, n. 7 e successivamente abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20.

[4] Comma inserito dall'articolo 1 della l.r. n. 12 del 14-07-2006. [5] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L. R. n. 11 del 6 maggio 2015.

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Destinazioni (su base regionale) Lombardia �SCIA 🡪 abrogata la comunicazione

Lombardia

Art. 53 - Sanzioni amministrative

1. Qualora il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività o dalla segnalazione certificata di inizio attività (1) .

2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie[, ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 52, comma 2,] risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari. all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro (2) .

3. Il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie, effettuato in assenza dell'atto unilaterale d'obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento e comunque non inferiore a mille euro.

4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.

[1] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera q), della L.R. 26 novembre 2019, n. 18.

[2] Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera e), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20.

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Lombardia �Titoli edilizi conformi al TUEd

Lombardia

Art. 33 - Regime giuridico degli interventi (1)

Documenti correlati

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:

a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1

dello stesso articolo 6;

b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;

c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, all'articolo 34 ter, comma 3, e, in caso di SCIA in sanatoria, di cui agli articoli 36 bis e 37 del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e all'articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001 (2) ;

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, in quelli di cui all'articolo 36 bis e in quelli previsti all'articolo 37, comma 5, dello stesso d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3 (3) ;

e) permesso di costruire, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, e in quelli di cui all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera b), nonché in caso di permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 36 bis del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all'articolo 34 (4) ;

f) permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all'articolo 14, comma 1 bis, e all'articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.

2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.

[1] Articolo modificato dall'articolo 1 della l.r. n. 4 del 14-03-2008, dall'articolo 12 della L.R. n. 3 del 21 febbraio 2011, dall'articolo 2 della L. R. n. 11 del 6 maggio 2015, e da ultimo, sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della L.R 26 novembre 2019, n. 18. Precedentemente il presente articolo era contenuto nel capo II della presente Legge.

[2] Lettera modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera a), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20.

[3] Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. 30 settembre 2020, n. 20 e successivamente dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20.

[4] Lettera modificata dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della L.R. 6 dicembre 2024, n. 20.

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Agibilità (SCAg) – altezze - dimensioni minime

Art. 24 Agibilità

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

  1. locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
  2. alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  1. i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  2. sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

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Segnalazione certificata per agibilità

Asseverazione del tecnico

2,40 H interna minima

Monostanza: 20 mq 1 persona – 28 mq due persone

Presupposti della limitazione dei requisiti

Adattabilità (sempre necessaria)

Alternativamente:

a. Recupero con miglioramento requisiti

b. Ristrutturazione migliorativa della superficie e ventilazione

Salvezza leggi regionali (sottotetti)

Introdotti con Legge di conversione

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Proroga demolizione �Mantenimento (e alienazione) aree acquisite

Art. 31 D.P.R. 380/01

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

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Proroga 240 gg 🡪 motivi di salute – bisogno – disagio

Interessi primari da considerare rispetto alla conservazione dell’opera abusiva acquisita al patrimonio 🡪 17-bis con amministrazioni coinvolte

Cessione dell’area (e del manufatto abusivo) con condizione sospensiva di effettiva demolizione (a spese dell’acquirente)

Impedita la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione (misure antielusione del divieto)

Valore venale 🡪 Agenzia del Territorio (valore venale diminuito dei costi di demolizione e smaltimento)

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

Periodo

Introdotto

con Legge di conversione

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Tipologie di abusività per disvalori

Tolleranze costruttive (2%)

Irregolarità geometriche

Flessibilità, non abusivismo

Ristrutturazione abusiva non demolibile

(Zona A - vincolo)

Parziali difformità

Reprimibili Fiscalizzazione

Ristrutturazione abusiva demolibile

Variante essenziale

Totale difformità

Variante essenziale in vincolo

Reprimibilità

Carenza titolo

Reprimibilità

Lottizzazione abusiva

Cartolare - materiale

Reprimibilità

Titolo edilizio annullato

Reprimibilità

Fiscalizzazione sanante

Fiscalizzazione 33 – 34 dPR 380/2001

Remissione in pristino 31 dPR 380/2001

Regolarizzazione (se conformi) 36 36-bis dPR 380/2001

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CILA sanzione amministrativa

SCIA sanzione amministrativa repressione no sanzione penale

Permesso costruire

Sanzione penale repressione abuso

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Art. 32 TUEd – Determinazioni delle variazioni essenzialiNon più ‘salto’ in zona vincolata

Art. 32 Determinazione delle varianti essenziali

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

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Soppressione ultimo periodo

🡪 Le parziali difformità su beni vincolati restano tali

🡪 Non subiscono più il ‘salto’ in varianti essenziali

Parziali difformità in zona vincolata 🡪 possibilità di sanatoria con doppia conformità ‘alleggerita’ e simil-accertamento di compatibilità paesaggistica (36-bis)

Varianti essenziali sanabili (art. 36-bis) 🡪 infra

Varianti essenziali in zona vincolata 🡪 resta il ‘salto’ in difformità totali

Modifica introdotta con legge di conversione

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Parziale difformità fiscalizzabili (non sanabili)�Triplo costo produzione / valore venale

Art. 34 D.P.R. 380/01 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione triplo del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2- bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

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Parziali difformità fiscalizzabili

Non riconducibili all’art. 36-bis

Manca la doppia conformità ‘semplificata’

Fiscalizzazione in alternativa (motivata) alla demolizione

Residenziali: Triplo (non doppio) costo di produzione

Consiglio di Stato, Ad. Plein., 8 marzo 2024, n. 8

Superficie convenzionale x costo unitario di produzione (valore prossimo alla data di commissione dell’abuso) rivalutazione secondo ISTAT (costo di costruzione).

Diversi da residenza: Triplo aumento di valore (Agenzia del Territorio)

Funzione 🡪 oltre l’avocazione del profitto 🡪 valenza sanzionatoria 🡪 criteri Engel?

confermato dalla L. di conversione

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Varianti essenziali 🡪 oltre le parziali difformità �🡪 tipologicamente diverse dalle totali difformità�Valori-soglia Lombardia

LOMBARDIA: l.r. n. 12/2005

Art. 54. (Determinazione delle variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:

a) mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 51;

b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:

1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;

1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;

1.3) all’1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;

2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:

2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;

2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;

2.3) all’1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;

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Valori-soglia

Segue…

c) modifiche:

1) dell’altezza dell’edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;

2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell’edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’edificio sia previsto in fregio ad esse;

d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.

3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l’adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

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La fiscalizzazione

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Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8170

9.9. La conversione del volume in superficie è effettuata dall'Amministrazione moltiplicando la maggiore altezza del fabbricato per la superficie totale del piano sottotetto e determinando la superficie in misura pari a 3/5 del volume, come indicato dalla nota n. 1 della tabella allegata alla L. n. 47/1985.

Infatti, si tratta di un criterio che tempera le conseguenze sanzionatorie che deriverebbero ove si operasse una mera moltiplicazione del costo di produzione per i metri cubi in eccesso; in secondo luogo, si tratta di criterio che consente di "agganciare" le ipotesi di abusi consistenti in incrementi volumetrici alle regole dettate dalla L. n. 392/1978 alla quale la previsione di cui all'art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 rinvia.

9.10. La relazione di verificazione dà atto della sussistenza di due ulteriori metodi.

Il primo è esaminato dalla sentenza n. 3959/2009 del T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano che opera la moltiplicazione del costo di produzione per i metri cubi realizzati in eccesso, senza conversione in superficie. Tale soluzione non tiene, comunque, conto della differenza tecnica tra volume e superficie

Il meccanismo esaminato, invece, dal T.A.R. per la Toscana nella sentenza n. 3495/1990 consiste nella riduzione del costo di produzione in misura proporzionale all'altezza illegittima concretamente rilevata partendo dalla misura di metri tre a cui è fissata l'altezza su cui si calcola tale costo.

Note alla tabella 1 Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3

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Tolleranze (a regime e straordinarie)

Art. 34-bis D.P.R. 380/01 – Tolleranze costruttive

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a. del 2 per cento delle misure previste dal nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b. del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c. del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d. del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

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Tolleranze costruttive ‘straordinarie’ (mini-condono)

Immutate le tolleranze ‘a regime’

Interventi terminati entro 24 maggio 2024

Tolleranze costruttive con limiti progressivi ampliati

Inversamente proporzionali alla consistenza dell’immobile

Paesaggisticamente irrilevanti

d.l. 69/2024, art. 3

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. 🡪 irrilevanza paesaggistica (oltre il 2% della voce A.31)

Introdotto con Legge di conversione

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Tolleranze (a regime)�distanze - igienico-sanitarie

Art. 34-bis D.P.R. 380/01 – Tolleranze costruttive

1.

1-bis

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienicosanitari

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Tolleranze costruttive ‘ordinarie’ 2%

(non tolleranze straordinarie)

Estese

alle distanze (da edifici e da confine) d.m. 1444/1968

10 mt 🡪 9,80

ai requisiti igienico-sanitari (D.M. 5 luglio 1975)

2,70 🡪 2,65

2,40 🡪 2,35

Rapporti aeroilluminanti

Introdotto con Legge di conversione

Linee guida: coesistenza tolleranze e sanatoria

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Tolleranze (a regime e straordinarie)… segue

Art. 34-bis D.P.R. 380/01 – Tolleranze costruttive

1.

1-bis

1-ter

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

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Tolleranze esecutive ‘straordinarie’ (mini-condono)

Immutate tolleranze ‘a regime’

Interventi terminati entro 24 maggio 2024

Non su immobili vincolati (comma 2)

Tolleranze esecutive (oltre alle ordinarie: comma 2)

  • minore dimensionamento dell’edificio,
  • mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
  • irregolarità esecutive di muri esterni ed interni
  • difforme ubicazione delle aperture interne,
  • difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria
  • errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere

confermato dalla L. di conversione

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Tolleranze (a regime e straordinarie)… segue�Attestazione del professionista

Art. 34-bis D.P.R. 380/01 – Tolleranze costruttive

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36- bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2 o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3. 

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Attestazioni del professionista

Sempre necessarie (nuove pratiche – cessioni del bene)

Non solo ante 24 maggio 2024

Norme costruzioni vigenti all’epoca dell’intervento

Rimando al 36-bis, II comma, 🡪 lavori di adeguamento

Sismica

Limitazione diritti dei terzi

Non più verifica da parte del tecnico

Rimozione (spontanea) dei limiti dei terzi quale presupposto (implicito) delle tolleranze

Distanze / altezze e diritti dei terzi ???

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Ente 1977 parziali difformità in corso d’opera�regolarizzazione SCIA art. 36-bis

Art. 34-ter D.P.R. 380/01 – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

Parziali difformità ante 1977 (in corso d’opera) non altrimenti sanabili

2. L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Dimostrazione ante 1977 – 9-bis o dichiarazione del tecnico

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 5-bis.

SCIA art. 36-bis – interesse pubblico alla rimozione (30 gg)

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Parziali difformità in corso d’opera

Parziali difformità oltre la soglia delle tolleranze

Parziale difformità ‘giurisprudenziale’ Linee guida

Ante 30 gennaio 1977 (titolo, non esecuzione)

Non verificabile doppia conformità urbanistica

Prova della datazione

9-bis (ogni mezzo con attitudine probatoria)

Dichiarazione del professionista

SCIA e oblazione con rinvio al 36-bis

Amministrazione 30 gg per controllo-misura

Anche in ambiti paesaggistici

Non coinvolge profili extra-edilizia

Art. Introdotto con Legge di conversione

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Tipizzazione del legittimo affidamento �contestazione -> non repressione -> agibilità

Art. 34-ter D.P.R. 380/01 – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

1.

2.

3.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.

Parziali difformità accertate ma non represse con rilascio agibilità 🡪 tolleranze

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Legittimo affidamento (tipizzato)

A regime (non solo ante 1977)

Contestazione illecito

Mancata repressione (doverosa - protratta)

Rilascio agibilità (non annullabile oltre un anno)

Rilascio agibilità, non SCA (cioè ante 2016)

Assimilazione alle tolleranze costruttive (34-bis)

Nessuna esenzione paesaggistica

Introdotto con Legge di conversione

Linea guida

Sopralluogo congiunto medico e UTC

Segni grafici – generiche indicazione delle difformità

Può presumersi che il successivo rilascio dell’agibilità abbia avuto l’effetto di ingenerare un legittimo affidamento

Sino al 1994 (incompatibile con silenzio-assenso o con SCA

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Art. 36 Cade il riferimento alle parziali difformità �e alle varianti essenziali (nel 36-bis)

Art. 36 D.P.R. 380/01

Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità o variazioni essenziali

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essain assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

Cade ogni riferimento alle parziali difformità

e anche alle varianti essenziali

Parziali difformità e varianti essenziali sanabili nel 36-bis

Accertamento di conformità

🡪 Carenza di PdC

🡪 totale difformità

🡪 Carenza di Scia sostitutiva

🡪 totale difformità

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Parziali difformità e varianti essenziali�accertamento di conformità

Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità

nelle ipotesi di parziali difformità e varianti essenziali

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo Sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

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Accertamento di conformità ‘semplificato’

a. Parziali difformità da titolo o da SCIA (alternativa)

Casistica dettata dalle leggi regionali

Responsabile - attuale proprietario

Pdc Sanatoria – SCIA in sanatoria

b. Carenza o difformità dalla SCIA ordinaria (art. 37)

c. Varianti essenziali ex art. 32 🡪 quali sono?

Doppia conformità

  1. Regole edilizie tempo realizzazione
  2. Regole urbanistica (ed edilizia) presentazione domanda

Sanatoria condizionata

  1. Profili tecnici
  2. Opere non sanabili (contra giurisprudenza)
  3. Art. 19, l. 241/1990

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Parziali difformità: accertamento di conformità �(parere di) compatibilità paesaggistica

Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e varianti essenziali

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo quarto e terzo quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

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Attestazioni del professionista

Datazione dell’intervento

Conformità (doppia)

Art. 9-bis onere e mezzi di prova

Sismica

Difformità in ambito paesaggistico

Parere vincolante dell’autorità preposta

Anche volumi e superfici utili

Incompatibilità vincolo sopravenuto onerosità

180 gg, con parere soprintendenza (90 gg)

Silenzio assenso (non più parere prescindibile infra)

Variante essenziale in zona vincolata ‘elevazione’ a totale difformità (art. 32 parte non modificata)

Ante vincolo 🡪 sanzione se incompatibili vincolo attuale

Comma

Introdotto con Legge di conversione

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Parziali difformità: accertamento di conformità

Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità

nelle ipotesi di parziali difformità e varianti essenziali

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

  1. pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
  2. pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5.bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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Permesso di costruire Oblazione

Pari al doppio dei contributi costrittivi (OOUU Costo costr.)

Aumentato del 20%

Senza aumento del 20% in caso di doppia conformità piena (non alleggerita’)

Scia sanante (vecchio art. 37, IV comma)

Doppio aumento di valore 🡪 Agenzia

Tra 1.32 e 10.328

Tra 516 e 5.164 se doppia conformità

Sanzione paesaggistica

Maggior importo danno/profitto

Perizia di stima

Salva repressione art. 167 (e fiscalizzazione edilizia?)

Acconto – conguaglio

Linea guida

spazio per interventi regolamentari comunali

No Agenzia Entrate se non sussiste aumento di valore

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Parziali difformità: accertamento di conformità

Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità

nelle ipotesi di parziali difformità e varianti essenziali

5.

5.bis.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

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Termini

45 gg PdC sanante

Silenzio-assenso

SCIA 30 gg

Inefficacia provvedimenti tardivi

Interruzione (non mera sospensione) termini motivata

Termine 45 gg ricomincia a decorrere nuovamente

Riserva poteri repressivi (34, I comma)

Rilascio certificato di formazione silenzio-assenso

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Salva-casa e paesaggio�Parziali difformi anche in ambiti di paesaggio

Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità

nelle ipotesi di parziali difformità e varianti essenziali

Parziali difformità (art. 34 TUEdilizia)

ante d.l. 69/2024 non configurabili in zone vincolate

  • Nuovo 36-bis 🡪 regolarizzazione anche in zona vincolata (quindi configurabili parziali difformità in zona vincolata) 🡪 modifica art. 32 🡪 no ‘salto di classe’

  • Varianti essenziali 🡪 in vincolo? Divengono difformità totali 🡪 sì salto di classe

  • Calcolo dell’indennità paesaggistica sul calco art. 167 d.lgs. 42/2004

  • In precedenza, ante vincolo 🡪 compatibilità senza sanzioni (solo se incompatibili all’attualità)

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Indennità paesaggistica

Calcolo maggior valore conseguito

MPC = (Vm – Coe) x Zu x Va

  • Vm = valore di mercato dopo la realizzazione delle opere;
  • Coe = costo delle opere eseguite;
  • Zu = coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona su cui ricade l’intervento;
  • Va = coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell’abuso.

  • Valore di mercato (Vm) Valore di riferimento per il calcolo dell’indennità pecuniaria ed è desunto dai valori di riferimento dei valori di mercato aggiornati alla data di presentazione dell’istanza di sanatoria. Tali valori sono di base per il calcolo della sanzione e comunque mai inferiori a quelli rilevabili dall’Osservatorio Valori Immobiliari dell’Agenzia dell’Entrate.

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SCIA art. 37: sanzioni e repressione

Art. 37 D.P.R. 380 01

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro 1032,00 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

4. Comma abrogato

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36 articolo 36-bis.

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Quadro sanzionatorio (repressivo) SCIA

Eliminata la SCIA sanante

Interventi in parziale difformità nel 36-bis se sottoposti a SCIA con accertamento conformità semplificato tramite SCIA

Aumento della misura delle sanzioni pecuniarie

Comma quarto abrogato:

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio

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�Art. 1 comma 2 D.l. 69/2024 – modifiche �in sede di conversione��

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa , di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

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Entrate vincolate

Completamento o demolizione opere comunali incompiute

Rigenerazione urbana per offerta abitativa

Consolidamento immobili a rischio idrogeologico

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�Art. 3 D.l. 69/2024 – modifiche in sede di conversione��

Art. 3 Norme finali e di coordinamento

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da' diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

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Interventi ante 2006 (Correttivo codice del paesaggio) rilasciati in carenza di accertamento di compatibilità

Salvi effetti pregresse sanatorie

Comma

Introdotto con Legge di conversione

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��Il «caso Milano»�Nessuna soluzione�per Milano - Effetti per l’ltalia?

“Milano, due nuovi grattacieli fatti passare come una ristrutturazione di edifici esistenti: la procura indaga costruttori, progettisti e dirigenti del Comune” La Repubblica

di Federica Venni

Le due torri affacciate sul Parco Lambro

 (fotogramma)

Nel mirino le Park Towers, le due torri di 59 e 81 metri affacciate sul parco Lambro, autorizzate senza un piano particolareggiato

L. 1150/1942, art. 41-quinquies (art. 17)

6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 07/08/2024, n.2353

Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici si fuoriesce dall'ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l'edificazione precedente.

Consiglio di Stato, sezione VII, 23 dicembre 2024, n. 10307

Per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del testo unico dell'edilizia, anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, anziché di nuova costruzione, occorre che le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Camera Amministrativa dell'Insubria

Proposta di legge 'Salva Milano’

Interpretazione autentica…

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GRAZIE!

E buon lavoro…

PROF. AVV. | EMANUELE BOSCOLO