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��DIRITTO PRIVATO-CANALE E� �PROF. ONOFRIO TROIANO�ANNO ACCADEMICO 2025/2026I SEMESTRE

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Quarta Settimana

  1. Il diritto di famiglia e la sua recente evoluzione.
  2. Il matrimonio.
  3. I rapporti personali tra coniugi.
  4. la separazione personale.
  5. lo scioglimento del matrimonio ed il divorzio.
  6. la filiazione.
  7. il regime patrimoniale della famiglia. la comunione legale e convenzionale. la separazione dei beni. un patrimonio separato: il fondo patrimoniale. L’impresa familiare.

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8. I beni come oggetto degli interessi privati nelle relazioni giuridiche.

  1. I beni e le loro Categorie: beni privati e beni pubblici, beni mobili e immobili, beni fruttiferi e non, il corpo umano, beni tangibili ed intangibili, i 'nuovi' beni, il copyright e la proprietà intellettuale.
  2. I Diritti reali. Il diritto di proprietà: definizione, oggetto e funzioni. I diritti di proprietà come archetipo dei diritti assoluti.
  3. Differenti tipi di proprietà. Proprietà edilizia. Luci e vedute.

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I

1. IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA SUA RECENTE EVOLUZIONE.

  • La famiglia fondata sul matrimonio nel codice civile e nella Costituzione (art. 29 e ss.).
  • Il graduale riconoscimento della “famiglia di fatto” nella legislazione italiana. 
  • I tentativi di regolare la “famiglia di fatto” e le esigenze di tutela nella convivenza: pro e contra. 
  • Il varo della l. 76/2016: la disciplina delle convivenze civili (art. 1, commi 1-35).
  • Il varo della l. 76/2016: la disciplina delle unioni civili (art. 1, commi 36-65).

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2. IL MATRIMONIO

  • La disciplina del matrimonio civile e quella del matrimonio religioso: facoltà di scelta e possibilità di optare per il matrimonio concordatario.
  • La promessa di matrimonio e gli effetti della sua mancata esecuzione (artt. 79-81 c.c.).
  • Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio (art. 84 e ss.). Pubblicazione del matrimonio ed opposizioni (art. 93 ss.).
  • La disciplina della nullità matrimoniale (art. 117 ess.). Matrimonio putativo e tutela del coniuge in buona fede (artt. 128-129bis).

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3. I RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI.

  • La parità tra coniugi: indirizzo della famiglia e residenza. L’intervento del giudice. La recente decisione della Corte costituzionale sull’attribuzione del cognome della famiglia.
  • Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse familiare, coabitazione. 
  • Obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. 
  • I doveri verso i figli (rinvio).

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4. LA SEPARAZIONE PERSONALE

  • Separazione di fatto. 
  • La separazione di diritto consensuale e giudiziale: presupposti, differenze e rilevanza della scelta.
  • L’omologazione della separazione consensuale e le sue condizioni. Possibilità di rifiutare l’omologazione (art. 158 c.c.).
  • La riconciliazione e la cessazione degli effetti della separazione (art. 154 e 157 c.c.).
  • Le condizioni della separazione giudiziale.
  • Effetti della separazione nei rapporti patrimoniali: in particolare, mantenimento ed alimenti (art. 156 c.c.).
  • Separazione e provvedimenti riguardo ai figli (art. 337bis e ss.): una disciplina generale della cessazione della convivenza. L’affidamento condiviso ed esclusivo; il mantenimento, cura, istruzione ed educazione dei figli. L’assegnazione della casa familiare. L’ascolto del minore.

 

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5. LO SCIOGIMENTO DEL MATRIMONIO ED IL DIVORZIO. 

  • Le cause di scioglimento del matrimonio (art. 149 c.c.).

  • Matrimonio indissolubile e divorzio. La disciplina del divorzio: l. 898/70 e le più recenti modifiche. Il divorzio breve.

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6. LA FILIAZIONE

  • Il principio della parità dello stato giuridico dei figli (le tipologie passate: legittimi, illegittimi, naturali, naturali riconosciuti …).
  • Dalla patria potestà alla potestà/responsabilità genitoriale: il contenuto della responsabilità genitoriale.
  • Doveri dei coniugi verso i figli.
  • Doveri dei figli verso i genitori.
  • Rapporti con gli ascendenti.

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LE PROVE DELLA FILIAZIONE.

  • Matrimonio e presunzione di paternità (art. 231 c.c.). Il suo superamento: azione di disconoscimento (art. 235 e 244-7 c.c.)
  • Azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio (artt. 248 e 249 c.c.).
  • La disciplina del riconoscimento (art. 250 e segg. c.c.). Forma, modalità, effetti. Inserimento nella famiglia del genitore. La impugnazione del riconoscimento.
  • La dichiarazione giudiziale di maternità e paternità naturale (art. 269 e ss. c.c.).
  • L’adozione dei minori di età (l. 184/1983). L’adozione dei maggiorenni: cenni.

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II

7. Il regime patrimoniale della famiglia

  • Il regime legale e la possibilità di deroga (artt. 159 e ss. c.c.).

  • Convenzioni matrimoniali: forma ed opponibilità ai terzi della scelta (art. 162 c.c.).

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LA COMUNIONE LEGALE E CONVENZIONALE

  • La comunione legale (art. 177 e ss. c.c.): comunione degli acquisti e comunione de residuo. Comunione legale ed assenza di quote.
  • I beni personali.
  • Le regole di amministrazione dei beni della comunione.
  • Esecuzione sui beni in comunione e responsabilità sussidiaria dei beni personali.
  • Scioglimento della comunione.
  • Il regime della comunione convenzionale (artt. 210 e 211 c.c.)

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LA SEPARAZIONE DEI BENI

  • Regime proprietario ed obbligo di contribuzione (art. 215 c.c. e ss.)

UN PATRIMONIO SEPARATO:

IL FONDO PATRIMONIALE.

  • Costituzione, amministrazione e alienazione dei beni del fondo (art. 167 e ss. c.c.). 
  • Esecuzione sui beni del fondo: i bisogni della famiglia.

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L’IMPRESA FAMILIARE.

  • La prestazione continuativa di attività lavorativa nella famiglia o nell’impresa familiare (art. 230bis c.c. e seg.): partecipazione agli utili ed alle decisioni.

  • I diritti del convivente di fatto.

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III

8 . I beni come oggetto degli interessi privati nelle relazioni giuridiche.

  • contenuto ed oggetto del rapporto giuridico
  • Esiste una relazione fra diritto e bene che viene comunemente espressa con la formula per cui il bene è l’oggetto del diritto: se A è proprietario di un’automobile, quell’automobile è il bene che forma oggetto del diritto di proprietà di A.
  • L'oggetto del rapporto giuridico è il bene, il contenuto mediato del rapporto giuridico, mentre la situazione giuridica soggettiva è il contenuto immediato del rapporto giuridico (che può esistere solo tra soggetti di diritto). NB: ciò che viene trasferito non è la cosa in sé, ma sempre e solo un certo diritto sulla data cosa, diritto che può essere di proprietà, ma anche di usufrutto, di servitù e quant'altro.
  • In genere si può definire bene qualsiasi entità capace di attribuire utilità agli uomini, realizzando loro interessi.

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  • Nel linguaggio giuridico il codice offre una definizione normativa di bene. Infatti all’art. 810 c.c. è detto che “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.
  • Nei rapporti giuridici di tipo assoluto il rapporto tra consociati è sempre caratterizzato dalla presenza di un oggetto costituito da un bene (materiale o immateriale che sia) su cui si appunta l'interesse degli stessi.
  • Nei rapporti giuridici di tipo relativo l'oggetto del rapporto è costituito sempre da una prestazione, la quale in certi casi può avere, a sua volta, un oggetto costituito da un bene, mentre in altri casi semplicemente non ha alcun bene ad oggetto.

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9. I beni e le loro Categorie: beni privati e beni pubblici, beni mobili e immobili, beni fruttiferi e non, il corpo umano, beni tangibili ed intangibili, i 'nuovi' beni, il copyright e la proprietà intellettuale.

  • Ai sensi dell'articolo 810 c.c. "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
  • Da questa definizione risulta che:
  • Ci sono cose, le quali non sono beni e quindi non possono formare oggetto di diritti (le stelle, i giacimenti presenti su altri pianeti, ecc.).
  • Nozione allargata: sono cose anche le «energie naturali», quando hanno un valore economico (art. 814 c.c.). Non sono cose le energie umane. La definizione di “bene” risente della concezione per cui bene è la res, intesa come bene materiale. Ma già nella prima metà del secolo scorso si sono affacciati nel mondo giuridico beni immateriali (energia elettrica), che costituiscono oggi la parte più rilevante della ricchezza mondiale.

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iii. Si è preso atto che ci sono beni, i quali non sono cose (quali, opere dell’ingegno, scientifiche, letterarie, etc.) che si distinguono dalle cose perché sono beni immateriali, i quali non vanno confusi con il corpus mechanicum (libro, quadro, ecc.) che quelle opere eventualmente racchiude.

è un bene immateriale il credito, che assicura a chi ce l’ha la prestazione del debitore (la quale può non implicare nessuna cosa materiale, e consistere semplicemente in un servizio o in altra attività umana)

è un bene immateriale il brevetto per invenzione industriale, che permette di fabbricare e vendere in esclusiva un determinato prodotto

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  • Tutti questi beni immateriali:
  • hanno un valore economico, e dunque sono ricchezza per chi li ha;
  • possono «circolare», così come le cose materiali.

I prodotti finanziari

  • Per prodotti finanziari si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, minibond, derivati, quote di fondi comuni di investimento etc.), il cui tratto comune è la loro idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato di capitali. Anch’essi costituiscono beni immateriali.
  • La disciplina del codice è stata costruita sul paradigma dei beni materiali e talvolta non si presta a regolare anche i beni immateriali, che pure, oggi, costituiscono la gran parte della ricchezza mondiale. A tale lacuna sopperiscono gli interpreti o innovativi interventi del legislatore. E’ osservazione comune che il legislatore del 1942 ha lasciato fuori dal codice civile le regole che disciplinano importanti beni immateriali: diritto di autore, brevetti per invenzioni industriali, marchi. Più di recente questa scelta è stata più volte ribadita: ad esempio, a proposito della tutela del software.

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Beni mobili e beni immobili

  • I beni immobili sono individuati attraverso due criteri, cui corrispondono due classi di immobili:
  • beni immobili in natura, che sono il suolo, le sorgenti, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio (è il caso dei chioschi per la rivendita dei giornali), e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (lampioni, ripetitori televisivi): art. 812, comma 1, c.c.
  • beni immobili per destinazione, sono i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione: art. 812, comma 2, c.c.
  • I beni mobili sono individuati dal legislatore in via residuale: «sono mobili tutti gli altri beni» (art. 812, c. 3).

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  • Tra beni immobili e beni mobili esistono significative differenze, che determinano differenze di trattamento giuridico, del tipo:
  • le possibilità di uso degli immobili da parte dei privati sono soggette a limiti (fissati dalle norme per proteggere l’interesse generale)
  • esiste solo per gli immobili una speciale organizzazione pubblica per l’accertamento e la documentazione della loro consistenza: il catasto, tenuto dagli uffici pubblici e formato da un complesso di mappe che descrivono tutti gli immobili rustici e urbani
  • la circolazione degli immobili richiede formalità più rigorose di quelle previste per i mobili; e soprattutto, è soggetta a un regime di pubblicità (trascrizione: art. 2643 ss. c.c.) che permette di seguire tutti i loro trasferimenti e tutte le altre principali modifiche delle situazioni giuridiche che li riguardano (è la c.d. pubblicità immobiliare, che si realizza attraverso la trascrizione nei pubblici registri immobiliari).

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  • I beni mobili registrati
  • Esistono alcuni tipi di mobili che presentano caratteristiche (valore economico importante, grandi dimensioni, ecc.) tali da renderli particolarmente importanti.

Sono i cd. beni mobili registrati:

autoveicoli, imbarcazioni ed aeromobili

  • NB: La legge non può non tenerne conto, per cui vuole che sia data «pubblicità» ad alcune importanti vicende giuridiche (ad es., il trasferimento di proprietà; la costituzione di un diritto di usufrutto; la costituzione di una ipoteca; ecc.) che riguardano detti beni.

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  • Questa «pubblicità» si realizza attraverso l’iscrizione della «vicenda» (ad es., la vendita di una nave) nei pubblici registri, che chiunque può liberamente consultare (art. 2673 c.c.):
  • Il P.R.A. pubblico registro automobilistico, tenuto presso l’A.C.I. per gli autoveicoli;
  • I registri navali indicati dal cod. della navigazione, per le imbarcazioni;
  • R.A.N. registro aeronautico nazionale tenuto presso l’E.N.A.C., per gli aerei.

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I FRUTTI

  • I frutti sono beni prodotti da altri beni (che proprio per la capacità di produrre frutti si chiamano beni fruttiferi).
  • Si distinguono in due tipi:
  • I frutti «naturali» sono prodotti direttamente da altro bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (ad es., i prodotti agricoli e i prodotti delle miniere) art. 820, comma 1, c.c.
  • I frutti «civili» sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820, comma 3, c.c.): ad es., i dividenti azionari o i canoni della locazione di un appartamento.

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  • I frutti civili – al pari di quelli naturali – devono presentare il requisito della periodicità. Si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto: così, ad esempio, se viene venduta la cosa locata, il canone in corso di maturazione (salvo diversa pattuizione tra le parti) andrà diviso tra venditore ed acquirente in proporzione della durata dei rispettivi diritti.

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Beni privati e pubblici

  • Questa distinzione si fonda su due criteri:
  • 1. il criterio (soggettivo) dell’appartenenza.
  • 2. il criterio (oggettivo) della destinazione.
  • In base ad essi si individuano innanzitutto i beni pubblici. La Costituzione menziona espressamente la proprietà pubblica laddove all'articolo 42 afferma che "la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati".

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  • I beni privati sono quelli che appartengono a privati; tutti quelli che non sono vincolati a soddisfare interessi generali, ma soddisfano interessi individuali.
  • La distinzione è rilevante sul piano giuridico, perché i beni pubblici sono soggetti a un regime giuridico speciale, cioè a regole diverse da quelle che valgono normalmente per i beni privati. Il regime dei beni pubblici a sua volta può variare, in relazione alle diverse categorie in cui essi possono classificarsi, e che sono essenzialmente due: beni demaniali (artt. 822 ed 823 c.c.) e beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.)

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10. i diritti reali. il diritto di proprietà: definizione, oggetto e funzioni. I diritti di proprietà come archetipo dei diritti assoluti.

DIRITTI REALI

  • Nell'ambito della categoria dei diritti assoluti, distinguiamo i diritti reali che sono diritti assoluti su una cosa, una res, da cui derivano il nome.
  • Essendo diritti assoluti ne hanno le fondamentali caratteristiche, già trattate a proposito delle situazioni giuridiche soggettive.

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  • I diritti reali hanno una loro particolare classificazione; distinguiamo, quindi, tra:
  • Il diritto di proprietà è l'unico diritto su una cosa propria, mentre gli altri sono tutti diritti che insistono sul diritto di proprietà e sono chiamati diritti reali di godimento:
  • Superficie
  • Enfiteusi
  • Usufrutto
  • Uso
  • Abitazione
  • Servitù

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  • Al di fuori dei diritti reali di godimento, abbiamo una altra particolare categoria, i diritti reali di garanzia, forse più simili ai diritti di credito se non fosse per alcune particolari caratteristiche che si fanno valere erga omnes. Come si evince dal nome, sono diritti che costituiscono una garanzia su un bene, garanzia talmente incisiva da poter essere opposta nei confronti di qualsiasi successivo avente diritto sulla cosa.  Sono diritti reali di garanzia:

  1. il pegno, sui beni mobili

  • l'ipoteca, di regola costituita sui beni immobili.

Essi saranno approfonditi quando tratteremo delle garanzie del credito.

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IL DIRITTO DI PROPRIETÀ 

  • Il diritto di proprietà si qualifica come un diritto di natura privata, patrimoniale, assoluto e disponibile. Nell’ ambito dei diritti soggettivi, esso, ha una posizione di straordinaria importanza in quanto è il prototipo del diritto soggettivo, ovvero il diritto soggettivo per eccellenza. La sua importanza, nel sistema del diritto privato, è confermata dal fatto che ad esso si intitola un intero libro del codice civile, e precisamente il terzo libro intitolato, appunto, “Della proprietà”.

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  • La proprietà, diritto assoluto
  • Il diritto di proprietà è un diritto assoluto. È, cioè, una pretesa giuridica che l'ordinamento riconosce e tutela verso tutti e a favore di chi ne è titolare. Si usa anche dire che esso è un diritto soggettivo su una cosa, alludendo al potere (di appartenenza) che il proprietario ha nei confronti della cosa, oggetto del diritto.

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  • La proprietà nel codice civile (art. 832 cod. civ.)
  • L’art. 832 del codice civile definisce la proprietà come: “il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
  • Questa definizione ci dice tre cose:
  • che il proprietario ha dei poteri sulla cosa;
  • che tali poteri sono in linea di principio molto forti, come indicano gli aggettivi “pieno” ed “esclusivo”;
  • che i poteri del proprietario sono limitati dalla legge: ma non si dice in che consistano tali limiti, né quanto siano estesi e profondi.

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  • Proprietà e costituzione
  • Nella costituzione la proprietà è contemplata all’art. 42, che si trova nel titolo III della prima parte, relativo ai “rapporti economici”. La disciplina costituzionale della proprietà risulta da una serie di norme che, per un verso garantiscono la posizione dei proprietari e tutelano i loro interessi privati, per altro verso limitano quella posizione in nome dell’interesse generale.
  • La volontà di trovare un equilibrio fra garanzie e limiti, fra interesse privato e interesse della collettività risulta già dall’art. 42, comma 1, Cost., dove si stabilisce che “la proprietà è pubblica o privata”, e si precisa che “i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”.
  • Una prima garanzia a favore dei proprietari è stabilita, in termini molto generali, dalla prima parte dell’art. 42, c. 1 cost., dove si afferma che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”.
  • Alla garanzia segue subito il limite; ovvero la stessa legge che riconosce e garantisce la proprietà deve determinarne i modi di acquisto e di godimento, ma soprattutto i limiti, “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

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  • Funzione sociale della proprietà
  • Secondo il principio della funzione sociale la proprietà deve essere regolata dalla legge (anche con vincoli, limiti e controlli) in modo che il suo esercizio da parte del proprietario non contrasti con l’interesse della collettività o comunque con interessi sociali meritevoli di tutela.
  • Es: proprietà di beni di rilevanza storico-artistica e limiti al potere di alienare: il diritto di prelazione dello Stato; assetto del territorio ed incidenza delle revisioni urbanistiche sui modi di godimento del bene oggetto di proprietà.

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  • Diritto di proprietà: nozione ex art. 832 c.c.
  • Ritorniamo ora alla definizione codicistica ed analizziamola partendo dal potere di godere di un bene.

Il godimento indica una relazione di carattere fondamentalmente (anche se non esclusivamente) materiale:

    • potere di fruirne materialmente in tutti i modi ritenuti dal proprietario consoni al suo interesse;
    • potere di appropriarsi dei frutti naturali o civili della cosa;
    • potere di utilizzarla o meno, trasformarla o addirittura distruggerla;
    • nel diritto di godimento rientrano le facoltà relative, ad esempio, alla coltivazione del fondo ed alla raccolta dei frutti, all'uso di un appartamento o di una automobile, e così via. A ben guardare le facoltà attribuite al proprietario, sono illimitate ed è per questo che si dice che il diritto di proprietà ha la caratteristica della "astrattezza".

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  • Potere di disporre di un bene: il potere di disporre  indica una relazione più raffinata con la cosa, di carattere principalmente giuridico.
    • Il potere di disporre del bene si esplica principalmente nella alienazione di diritti sul bene, ma non riguarda solo l’alienazione del diritto di proprietà, potendo il proprietario rimanere tale e costituire diritti reali ‘minori’ sul bene (che resta) di sua proprietà (ad esempio una servitù di passaggio sul suo fondo), ovvero, sempre rimanendo proprietario del bene, alienare meri diritti di godimento temporaneo, come accade nel contratto di locazione.

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  • LA PROPRIETA’ E LE PROPRIETA’
  • differenti regimi giuridici proprietari
  • Limiti legali alla proprietà

 

  • Tradizionalmente l’enfasi sul diritto pieno ed esclusivo, a cui fa riferimento l’art. 832 c.c., viene temperata con l’indicazione dei limiti a cui la proprietà è assoggettata nel nostro diritto, limiti che si distinguono in:
  • limiti imposti per ragioni di pubblico interesse;
  • limiti imposti per salvaguardare i concorrenti diritti di altri soggetti privati.

  • In linea generale, il proprietario, può farne ciò che vuole del suo bene, ma – ecco un primo limite - non può compiere atti al solo scopo di arrecare danno ad altri (divieto di atti emulativi: art. 833 c.c.). L’esempio tradizionale – tratto da un celebre caso francese di due secoli orsono – è quello di chi pianta dei pali altissimi sul suo terreno per impedire l'atterraggio di un aereo sul terreno confinante.

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LIMITI DI DIRITTO PUBBLICO

Sono limiti di diritto pubblico alla proprietà privata:

  1. L’espropriazione
  2. La Requisizione 

  • Espropriazione
  • Dell’espropriazione si occupa anzitutto l’art. 42, comma 3, Cost., che stabilisce: “La proprietà privata può essere… espropriata”, cioè tolta al proprietario anche contro la sua volontà, e trasferita ad un ente pubblico interessato ad averla e utilizzarla. Questa possibilità è però accompagnata da tre garanzie a favore del proprietario.
  • l’espropriazione può avvenire solo se si fonda su motivi di interesse generale (consistenti, per lo più, nell’esigenza di realizzare qualche opera pubblica, come una strada, un aeroporto, una scuola, un ospedale, un teatro, uno stadio, ecc..); se questi motivi non ci sono il proprietario non può essere espropriato.
  • l’espropriazione può avvenire solo “nei casi preveduti dalla legge”.

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3) al proprietario espropriato spetta un’indennizzo, consistente in una somma di denaro, ovvero una contropartita economica che lo ripaghi della perdita subita.

NB: La costituzione afferma che un indennizzo deve esserci, ma non precisa a quanto deve ammontare, o con quali criteri va calcolato. Così, ha provveduto la Corte costituzionale che ha chiarito che non è necessario che l’indennizzo sia pari al valore di mercato del bene espropriato; può anche essere inferiore, purché sia “serio”, “congruo” e “adeguato” rispetto al sacrificio imposto al proprietario, e non si riduca ad una somma puramente “simbolica” o “irrisoria”.

  • Requisizione.
  • Esempio: caso di guerre o catastrofi naturali
  • Obbligo di corrispondere una giusta indennità (art. 835 c.c.)

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LIMITI DI DIRITTO PRIVATO

  • le immissioni (art. 844 c.c.)
  • Abbiamo già visto un primo limite alla proprietà per ‘ragioni’ di interessi privati: il divieto di atti emulativi. Ora affrontiamo un’importante disciplina contenuta nel codice civile: l’art. 844, che ha ad oggetto “le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino”: il loro carattere comune è quello dell’ immaterialità.
  • La regola generale impone al proprietario di sopportare le immissioni, che “non superano la normale tollerabilità”.
  • Spetta al giudice valutare se questa soglia è superata: per rendere questa valutazione meno arbitraria e imprevedibile, la legge offre alcuni criteri.
  • La normale tollerabilità viene valutata sulla base dei seguenti parametri:
  • condizione dei luoghi (ad esempio: nelle zone residenziali un determinato rumore potrebbe essere intollerabile, mentre non lo sarà in quelle industriali. La misurazione del rumore è in decibel: per capire se l’immissione è intollerabile occorre dapprima – evitando che sia prodotto il rumore contestato: ad es., spegnando l’apparecchio che lo produce - misurare il c.d. rumore di fondo, che è quello medio nella zona di riferimento, in assenza del rumore contestato; quindi produrre l’immissione oggetto di contestazione per misurare la sua incidenza in rapporto al rumore di fondo).
  • priorità di un determinato uso: a differenza del precedente parametro, che va tenuto in conto obbligatoriamente, il c.d. preuso è un parametro che il Giudice «può» e non «deve» tener conto: è un parametro rimesso alla discrezionalità del giudicante.
  • Se si supera la normale tollerabilità, l’immissione è illecita, perché intollerabile, chi la subisce ha due possibili rimedi legali:
  • l’azione inibitoria, per ottenere la cessazione del fatto generatore dell’immissione;
  • il risarcimento del danno.

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  • Il problema è però più complesso se affrontato nella logica degli usi incompatibili di proprietà diverse.
  • Necessità (art. 844, secondo comma, c.c.) di contemperare le ragioni della produzione con quelle della proprietà. Si tratta di soppesare, da un lato, la misura del danno sofferto dal proprietario che subisce le immissioni, dall’altro le conseguenze che per l’economia di quella zona avrebbe la chiusura dell’attività che produce immissioni.
  • Quando l’interesse prevalente volge dalla parte di chi immette (per ipotesi: in modo intollerabile) la soluzione (praticata dalla giurisprudenza e ormai consolidata nel nostro diritto vivente) consiste in questo: le immissioni, benché superiori alla normale tollerabilità, sono consentite; ma chi le produce deve pagare un indennizzo a chi le subisce, che, se proprio non le sopporta, dovrà trasferirsi.

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11. Differenti tipi di proprietà.

Proprietà edlizia.

Luci e vedute.

  • Premessa.
  • Il Codice civile a partire dall'art. 840 distingue tra proprietà rurale, proprietà edilizia e diritti sulle acque.
  • La proprietà fondiaria
  • La proprietà fondiaria è una delle tre principali tipologie di proprietà identificate dal nostro codice civile italiano. In linea di principio, la proprietà fondiaria è illimitata in altezza e profondità (art. 840 c.c.)

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  • Caratteristiche generali
  • Il fondo, sia esso rustico che urbano, è delimitato nello spazio, tanto in senso orizzontale, quanto in senso verticale.
  • In senso verticale, la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e a tutto ciò che questo contiene; il proprietario può eseguire scavi nel sottosuolo ed effettuarvi opere. Ma il suo diritto non è illimitato: il proprietario del suolo, secondo l'art. 840 c.c., non può opporsi ad attività altrui che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non ha interesse ad escluderle.

 

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  • Il criterio che consente di identificare il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica: la proprietà si estende fin dove il proprietario del suolo può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite, il sottosuolo e lo spazio aereo sono da considerarsi cose comuni di tutti. Si tratterà anche di limitare la proprietà con interventi legislativi che, ad esempio, non consentono l’estensione della proprietà a miniere, cave, torbiere, che si trovino al di sotto del fondo privato. E così pure il proprietario non potrà impedire il sorvolo aereo della sua proprietà privata.

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  • In senso orizzontale, invece, il proprietario può agire come meglio crede sul suo fondo, anche recintandolo (art. 841 c.c.) e, comunque, impedendo ad altri di attraversarlo.
  • NB: Ma anche qui, non si tratta di poteri illimitati, perché essere proprietari non significa vivere su un’isola deserta, ma relazionarsi di continuo con altri soggetti e quindi creare situazioni di potenziale conflitto di interessi in cui non è detto che l’interesse proprietario sia quello prevalente (alla luce della valutazione dell’ordinamento giuridico). Ed infatti, in certi casi, il proprietario deve consentire l'attraversamento o l'accesso al fondo senza potersi opporre. Ciò accade nelle ipotesi di
  • caccia e pesca (art. 842 c.c.)
  • opere necessarie al vicino (art. 843 c.c.)
  • recupero di cose o animali di terzi che si trovino sul suo fondo (art. 843 c.c. comma 3).

 

 

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2. la proprietà edilizia

  • La proprietà edilizia ha una particolare disciplina riservata dal codice alle leggi speciali. La legge urbanistica del 1942 ha attribuito ai comuni il potere di stabilire vincolo c.d. di zonizzazione mediante strumenti urbanistici di pianificazione ambientale (oggi PUG - Piani Urbanistici Generali). 
  • Le regole relative alla proprietà edilizia sono contenute nel Codice civile, ma criteri più rigorosi riguardanti, ad esempio, la disciplina delle distanze tra costruzioni sono normalmente stabiliti dall’Amministrazione Pubblica: le costruzioni sui fondi finitimi non possono avvenire a distanze inferiori ai tre metri (art. 873 c.c.); ma ormai i PUG prevedono distanze medie di circa dieci metri.

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  • Nel caso di mancato rispetto della distanza legale da parte di chi per primo ha edificato, oltre alla possibilità di chiedere l’abbattimento di quanto edificato a distanza non regolamentare, si applica la disciplina dell’art. 875 c.c. (comunione forzosa del muro che non è sul confine).
  • Regole sono precisate anche per il muro di cinta (art. 874 e ss.).
  • Quanto agli alberi, devono essere piantati in base alle distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. In mancanza, devono essere osservate le distanze stabilite secondo le dimensioni degli alberi (art. 892) a pena di estirpazione. 

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2. LUCI E VEDUTE 

  • Questa disciplina ha una grande importanza, specie nel caso di edificazione.
  • In generale le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie (art. 900):
    • luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
    • vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.
  • Le regole sulle distanze legali di vedute e le conseguenze del loro mancato rispetto (cenno alla possibilità di usucapire una servitù a mantenere la distanza inferiore).
  • I tetti devono essere costruiti in maniera tale che le acque piovane scolino nel terreno del proprietario e non in quello del vicino (art. 908).