LA FISCALITÀ DELLE PENSIONI TRANSFRONTALIERE NELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MERITO��di�Valentina Passadore� �
Ferrara 13 novembre .2024
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IL LAVORO TRANSFRONTALIERO
IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale
Per farla venir meno gli Stati hanno stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni
IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale
Concorrente
IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale nazionale
il reddito da lavoro dipendente del frontaliere concorre a formare il reddito complessivo IRPEF.
RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA NELL’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI
TESTUALE e EXTRATESTUALE
SENTENZA - CGT di Roma 9022/2024
Fatti in causa:
un contribuente ricorre ai giudici capitolini a causa di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la sua residenza fiscale in Svizzera per l'anno 2016. In base a tale disconoscimento, l'ufficio ha tassato la pensione erogata dall’Italia, mentre prima la stessa era stata assoggettata a tassazione nella Repubblica elvetica.
Il contribuente, si era trasferito in Svizzera dal 2014, aveva fornito prove a sostegno della sua effettiva residenza: l'iscrizione all’AIRE , documentazione relativa alla proprietà della casa oltre confine, i contratti di utenza e i consumi elettrici nel paese elvetico.
I giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente affermando che l’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini IRPEF, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate", ove percepiti da un soggetto non residente, esse devono considerarsi prodotti in Italia e come tali, sono soggetti a tassazione in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello Stato e da stabili organizzazioni nel territorio da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR .
La normativa interna deve però essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’art. 19 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera prevede che affinché il trattamento pensionistico erogato dallo Stato Italiano a favore di un cittadino italiano residente in Svizzera sia soggetto a imposizione in Italia devono sussistere 2 condizioni:
1) la pensione sia erogata da uno Stato
2) che la stessa sia erogata come corrispettivo di un'attività resa ad uno Stato
Nel caso in esame entrambe le condizioni sono soddisfatte dato che l'ente che eroga la pensione è l'INPS e il ricorrente ha prestato servizio presso l'INAIL .
Non trova applicazione la limitazione posta dal comma.2 dell'art. 19 della Convenzione che prevede, in via residuale l'applicazione del regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato di residenza del contribuente, solo se il soggetto abbia acquisito la nazionalità Svizzera in quanto il soggetto aveva inoltrato la richiesta di naturalizzazione volta ad ottenere la nazionalità Svizzera solo nel mese di aprile 2024, e di fatto il contribuente aveva solo la residenza e non anche la nazionalità elvetica.
Nel caso in questione si vede come il giudice abbia applicato una mera interpretazione testuale della Convenzione non valutando gli elementi extratestuale.
SENT. n.144/2024 della CTG di Rimini
i giudici hanno offerto, a differenza dei colleghi di Roma, un'interpretazione conforme ai
gli art 31-33 della Convenzione di Vienna. Nella motivazione della sentenza infatti si
rileva che la decisione è sia conforme al testo ma, sono stati valutati elementi testuali e extratestuali.
Fatti in causa:
Il ricorrente, un pensionato frontaliere ex lavoratore nella Repubblica di San Marino
proponeva opposizione al disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria del del credito d’imposta per imposte pagate all’estero e portate in detrazione nella propria dichiarazione tributaria.
La pensione percepita veniva erogata dall’Ente pensionistico della Repubblica di San Marino a fronte dei contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro subordinato svolto per un datore di lavoro ubicato nel citato paese.
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I Giudici di Rimini hanno dichiarato l’infondatezza dell’assunto dell’Ufficio, e, grazie a una lettura “completa” delle norme della Convenzione contro le doppie imposizioni (legge n. 88 del 2013), hanno affermato che è vero che l’art. 19 nel caso di specie non trova applicazione ma deve applicarsi l’art. 18 della Convenzione rubricato “Pensioni”, in particolare il comma 3, ponendo attenzione anche alla circolare esplicativa 7/2/2014/1713 d.F.R che chiarisce in modo esaustivo che se è l’Ente sanmarinese ad erogare le prestazioni pensionistiche esso deve operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 101 co. 2 della L. n. 166/2013 .
Di conseguenza la tassazione in Italia deve riconoscere il credito d’imposta.
Obblighi di comunicazione (art. 10 Schema di Decreto)�������������������������������������������
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le sentenze in parola danno lo spunto per riflettere su come la giurisprudenza possa sia dirimere la controversia e influenzare le decisioni future.
L’orientamento giurisprudenziale riminese, conforme ai canoni ermeneutici posti dalla Convenzione di Vienna, va accolto positivamente in quanto dona sia un punto di chiarezza per molti pensionati frontalieri, ma nello stesso tempo offre lo spunto per riflettere sul ruolo del giudice e sul sulla possibilità di influenzare le decisioni future.
Grazie per l’attenzione