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LA FISCALITÀ DELLE PENSIONI TRANSFRONTALIERE NELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MERITO��di�Valentina Passadore� �

Ferrara 13 novembre .2024

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IL LAVORO TRANSFRONTALIERO

  • Art. 1, lettera b, del Regolamento n. 1408/71/CEE

      • il lavoratore frontaliero è quel cittadino che lavora in uno Stato Ue, ma risiede in un diverso Stato confinante nel quale rientra giornalmente o almeno con cadenza settimanale”

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IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale

  • Il lavoratore frontaliero è considerato residente in Italia soggetto ad imposizione secondo:
  • Principio del world wide income taxation.

  • Rischio di doppia tassazione qualora anche lo Stato della fonte applichi la propria potestà impositiva sul reddito di lavoro percepito.

Per farla venir meno gli Stati hanno stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni

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IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale

  • Il fenomeno viene disciplinato dalla relativa Convenzione in maniera differente a seconda dello Stato estero coinvolto.
  • Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti

  • Queste possono prevedere:
                  • una forma di tassazione concorrente;
                  • una tassazione esclusiva in favore dello Stato di residenza, o di quello della fonte.

  • Nella Convenzione Italia San Marino (L. 19 luglio 2013, n .88) il lavoro frontaliero è sancito all’art. 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione. Dove viene prevista una forma di tassazione

Concorrente

  • Nella Convenzione Italia Svizzera (L.23 dicembre 1978, n 943) il lavoro frontaliero è sancito all’art. 15 par.4 della Convenzione. Dove viene prevista una forma di tassazione concorrente (come previsto al par.4 punto c)

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IL LAVORO TRANSFRONTALIERO - Piano fiscale nazionale

  • Art. 1 comma 175 della L. n. 147/13

il reddito da lavoro dipendente del frontaliere concorre a formare il reddito complessivo IRPEF.

        • In caso di tassazione concorrente, trova applicazione il credito d’imposta per le imposte versate all’estero previste dall’art. 165 del TUIR.

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RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA NELL’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI

  • Le convenzioni devono essere interpretate in conformità dei principi ermeneutici, cristallizzati agli articoli 31 , 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
  • Che prevedono un interpretazione:

TESTUALE e EXTRATESTUALE

  • Tali principi ermeneutici devono essere applicati anche dal giudice nazionale che si confronti con l’interpretazione di una Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni stante il dovere imposto dall’articolo 117 della Cost. e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

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SENTENZA - CGT di Roma 9022/2024

Fatti in causa:

un contribuente ricorre ai giudici capitolini a causa di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la sua residenza fiscale in Svizzera per l'anno 2016. In base a tale disconoscimento, l'ufficio ha tassato la pensione erogata dall’Italia, mentre prima la stessa era stata assoggettata a tassazione nella Repubblica elvetica.

Il contribuente, si era trasferito in Svizzera dal 2014, aveva fornito prove a sostegno della sua effettiva residenza: l'iscrizione all’AIRE , documentazione relativa alla proprietà della casa oltre confine, i contratti di utenza e i consumi elettrici nel paese elvetico.

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I giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente affermando che l’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini IRPEF, "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate", ove percepiti da un soggetto non residente, esse devono considerarsi prodotti in Italia e come tali, sono soggetti a tassazione in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello Stato e da stabili organizzazioni nel territorio da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR .

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La normativa interna deve però essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’art. 19 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera prevede che affinché il trattamento pensionistico erogato dallo Stato Italiano a favore di un cittadino italiano residente in Svizzera sia soggetto a imposizione in Italia devono sussistere 2 condizioni:

1) la pensione sia erogata da uno Stato

2) che la stessa sia erogata come corrispettivo di un'attività resa ad uno Stato

Nel caso in esame entrambe le condizioni sono soddisfatte dato che l'ente che eroga la pensione è l'INPS e il ricorrente ha prestato servizio presso l'INAIL .

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Non trova applicazione la limitazione posta dal comma.2 dell'art. 19 della Convenzione che prevede, in via residuale l'applicazione del regime di tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche nello Stato di residenza del contribuente, solo se il soggetto abbia acquisito la nazionalità Svizzera in quanto il soggetto aveva inoltrato la richiesta di naturalizzazione volta ad ottenere la nazionalità Svizzera solo nel mese di aprile 2024, e di fatto il contribuente aveva solo la residenza e non anche la nazionalità elvetica.

Nel caso in questione si vede come il giudice abbia applicato una mera interpretazione testuale della Convenzione non valutando gli elementi extratestuale.

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SENT. n.144/2024 della CTG di Rimini

i giudici hanno offerto, a differenza dei colleghi di Roma, un'interpretazione conforme ai

gli art 31-33 della Convenzione di Vienna. Nella motivazione della sentenza infatti si

rileva che la decisione è sia conforme al testo ma, sono stati valutati elementi testuali e extratestuali.

Fatti in causa:

Il ricorrente, un pensionato frontaliere ex lavoratore nella Repubblica di San Marino

proponeva opposizione al disconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria del del credito d’imposta per imposte pagate all’estero e portate in detrazione nella propria dichiarazione tributaria.

La pensione percepita veniva erogata dall’Ente pensionistico della Repubblica di San Marino a fronte dei contributi obbligatori versati in costanza di rapporto di lavoro subordinato svolto per un datore di lavoro ubicato nel citato paese.

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I Giudici di Rimini hanno dichiarato l’infondatezza dell’assunto dell’Ufficio, e, grazie a una lettura “completa” delle norme della Convenzione contro le doppie imposizioni (legge n. 88 del 2013), hanno affermato che è vero che l’art. 19 nel caso di specie non trova applicazione ma deve applicarsi l’art. 18 della Convenzione rubricato “Pensioni”, in particolare il comma 3, ponendo attenzione anche alla circolare esplicativa 7/2/2014/1713 d.F.R che chiarisce in modo esaustivo che se è l’Ente sanmarinese ad erogare le prestazioni pensionistiche esso deve operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 101 co. 2 della L. n. 166/2013 .

Di conseguenza la tassazione in Italia deve riconoscere il credito d’imposta.

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Obblighi di comunicazione (art. 10 Schema di Decreto)�������������������������������������������

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le sentenze in parola danno lo spunto per riflettere su come la giurisprudenza possa sia dirimere la controversia e influenzare le decisioni future.

L’orientamento giurisprudenziale riminese, conforme ai canoni ermeneutici posti dalla Convenzione di Vienna, va accolto positivamente in quanto dona sia un punto di chiarezza per molti pensionati frontalieri, ma nello stesso tempo offre lo spunto per riflettere sul ruolo del giudice e sul sulla possibilità di influenzare le decisioni future.

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Grazie per l’attenzione