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La Scuola per Tutti���Aspetti Giuridici dell’inclusione��Dai primi riferimenti normativi sull‘inclusione scolastica al D.I. 182/20���DS Giovanni Fasan��30 novembre 2022

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L‘INCLUSIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI�

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

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Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Conferma l’impegno di tutela del diritto all’integrazione per lottare contro forme di emarginazione che apparivano sempre più evidenti.

L’articolo 2 descriveva le persone diversabili in questi termini:

“Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico e dismetabolico, insufficienza mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

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Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Ha prefigurato il principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se solo sette anni dopo sarebbe entrato in vigore il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 348/78, che ha configurato, tra l’altro, i vari tipi di barriere.

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Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (Legge Falcucci)

  • abolito le classi differenziali
  • avviato forme di integrazione in favore degli alunni diversabili attraverso l’inserimento nelle classi «normali» sostenuto dalla presenza di insegnanti specializzati
  • promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, delle risorse scolastiche
  • prefigurato una diversa organizzazione della classe, prevedendo attività di gruppi a livello intra e inter-classe
  • previsto i docenti di sostegno

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C.M. n. 258 del 22 settembre 1983

Fornisce indicazioni per il raggiungimento di intese tra:

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  • Scuole
  • Enti Locali
  • Azienda Sanitaria�

in favore dell’integrazione scolastica degli alunni portatori di diversabilità

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Sentenza C. Cost 215/87

Artt. 3 e 34 Costituzione

La sentenza dichiara il pieno diritto e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado (frequenza “assicurata” e non semplicemente “favorita”);

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Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

  • Detta i principi dell’ordinamento in materia di:

- diritti

- integrazione sociale

- assistenza della persona diversabile

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  • Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili

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  • Ha focalizzato la situazione di diversabilità, proiettandola verso una condizione ben più ampia di svantaggio sociale

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D.P.R. 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

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Declina dettagliatamente la configurazione degli strumenti di progettazione introdotti dalla Legge n. 104/1992:

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  • Diagnosi Funzionale (DF)
  • Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
  • Piano Educativo Individualizzato (PEI)
  • Progetto globale di vita

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Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)

Diramate con nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009, hanno fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

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Il testo normativo insiste molto sul valore  dell’integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull’importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.

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D. LGS 66/2017 – ART. 16 – Istruzione domiciliare

  1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

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  • Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Accertamento: Art. 12, c. 5 L.104�novellato dal Dlgs. 66/2017 e 96/2019

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità

genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute

(ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale

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Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

Il D.M. è accompagnato dalle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l‘istruzione domiciliare

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Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.

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I gruppi di lavoro nel Dlgs. 66/2017

Il GLI

Art. 15 c. 8

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

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I gruppi di lavoro nel Dlgs. 66/2017

Il GLO

Art.15 c. 9

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

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D.I. 182 del 29 dicembre 2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

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Articolo 3

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

team dei docenti contitolari o consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato

docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

i genitori dell’alunno con disabilità

le figure professionali specifiche,

l’unità di valutazione multidisciplinare.

studenti e delle studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione.

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Articolo 4 D.I. 182 del 29 dicembre 2020�Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

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Articolo 15�Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

“...il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta”

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Incontri del GLO

Nel corso di un anno scolastico sono previste le seguenti convocazioni:

  • un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso.
  • incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni»
  • un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

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PEI

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Ve ne parlerà ampiamente la Prof. Elisabetta Zanichelli

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GRAZIE PER L‘ATTENZIONE