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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di Giurisprudenza�Corso di Diritto del lavoro����La contrattazione collettiva�nel pubblico impiego����Marco FERRARESI�Professore ordinario di diritto del lavoromarco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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Premessa storica.�Tre fasi della disciplina:���- sino al 1983��- dal 1983 al 1993��- dal 1993 ad oggi

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Sino al 1983La disciplina del pubblico impiego�è regolata dalla legge e fonti secondarie�(atti amministrativi)���- interpretazione letterale art. 97 Cost.�«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, �in modo che siano assicurati il buon andamento �e l’imparzialità dell’amministrazione»��- si ritiene che solo la legge (non il contratto) possa garantire�imparzialità e buon andamento��- concezione della p.a. come gerarchicamente�sovraordinata ai cittadini��- dunque, incompatibilità dell’attività della p.a.�con l’istituto del contratto

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Dal 1983 al 1993,�la «legge quadro sul pubblico impiego»�(l. n. 93/1983)���- ripartizione di competenze tra legge (es., organizzazione uffici)�e contratto collettivo (es., retribuzione)��- il contratto collettivo tra p.a. e s.m.r.�quale atto prodromico essenziale all’atto amministrativo��- il contratto collettivo produce effetti solo quandoè recepito in d.p.r. o altri eventuali atti amministrativi

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Dal 1993 ad oggi, la c.d. privatizzazione del p.i.L. delega n. 421/1992 + d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.�sino al d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul p.i.)���- il p.i. è regolato dalle leggi sul lavoro privato,�salve norme speciali sul p.i.��- la p.a. gestisce il rapporto con atti privatistici�(non amministrativi), come un privato datore��- i rapporti collettivi e individuali sono disciplinati�dal contratto collettivo, salvi i limiti di legge��- controversie devolute al g.o. (al g.a. solo�le controversie su concorsi e progressioni di carriera)

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La privatizzazione resta esclusa�per alcune categorie tassative:���- forze armate e di polizia��- vigili del fuoco��- carriera diplomatica e prefettizia��- ricercatori e prof. universitari��- magistrati e avvocati dello Stato��Regime normativo speciale.Rapporto gestito con atti amministrativi.�Controversie devolute al giudice amministrativo

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La «privatizzazione» sconta�comunque un alto tasso di specialitàcon riguardo ad es.:���- ad assunzioni e progressioni di carriera�(principio del concorso pubblico)��- alle norme sui licenziamenti��- ai contratti di lavoro��- alla responsabilità del dipendente�(include responsabilità penali, amministrative, contabili)

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Questa specialità è ancor più evidente�in tema di diritto sindacale: �rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva��Anzitutto:��- nel privato, a basso tasso di legificazione�(diritto del lavoro «extralegislativo»)��- nel pubblico, ad alto tasso di legificazione

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E questo è almeno in parte inevitabile, �perché nel p.i. occorre combinare:���- art. 39.1 Cost., libertà sindacale��- art. 97 Cost., imparzialità e buon andamento p.a.��- art. 81 Cost., vincolo del pareggio di bilancio�(l. cost. n. 1/2012)���Vi è dunque un ruolo regolativo importante�della legge

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V. ad es. Corte cost. n. 178/2015:���- ha ritenuto ammissibile, ex art. 81 Cost.,�il blocco della contrattazione 2010-2012 e 2013-2014��- ha ritenuto il contrasto con l’art. 39.1 Cost.�della proroga sino al 2015:��«Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)»

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I livelli di contrattazione collettiva nel p.i.�sono stabiliti dal legislatore���a) livello nazionale quadro: per istituti comuni a più comparti o aree��b) livello nazionale di comparto (PTA) e area (dirigenti)��c) livello integrativo: nelle singole p.a.

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A tal proposito:���- mentre nel lavoro privato gli ambiti oggettivi («categorie»)�della contrattazione sono decisi dalle parti contrattanti��- nel lavoro pubblico le esigenze di organizzazione e di certezza�impongono la predeterminazione degli ambiti di contrattazione��- tuttavia, per rispettare il principio di libertà sindacale,�si è scelta una predeterminazione per via pattizia��- ma in alcuni limiti legali: ad es., max 4 comparti e 4 aree

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��La struttura dei comparti (art. 40, c. 2, tupi)��

Precedente

  • Agenzie fiscali
  • Ministeri
  • Presidenza Consiglio Ministri
  • Università
  • Sanità
  • Enti art. 70
  • Aziende
  • Enti pubblici non economici
  • Ricerca
  • Regioni e autonomie locali
  • Scuola
  • Accademie e conservatori

CCNQ 2016 – 2021 - 2024

  • Comparto Funzioni centrali
  • Comparto Funzioni locali
  • Comparto Istruzione e Ricerca
  • Comparto Sanità

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La struttura delle aree (art. 40, c. 2, tupi)

Precedente

  • Area I (Aziende, Ministeri)
  • Area II (Regioni e autonomie locali)
  • Area III (Stpa)
  • Area IV (Medica e veterinaria)
  • Area V (Scuola)
  • Area VI (Agenzie fiscali, enti pubblici non ec.)
  • Area VII (Ricerca e Università)
  • Area VIII (Presidenza Consiglio Ministri)
  • Area IX (Enti art. 70)

CCNQ 2016 e 2021

  • Area Funzioni centrali
  • Area Funzioni locali
  • Area Istruzione e Ricerca
  • Area Sanità

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Perché tale revisione degli ambiti:���- per ridurre il numero dei rinnovi��- per semplificare le tornate contrattuali��- per puntare alla uniformazione dei trattamenti economici accessori��- resta in ogni caso la possibilità di apposite sezioni contrattuali�interne al contratto

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Di recente, Cass. n. 33801/2021 ha dichiarato manifestamente infondata�la q.l.c. di tali aspetti ex art. 39 Cost.���- Dirpubblica è un sindacato rappresentativo (circa il 19%) �nell’ambito delle Agenzie fiscali��- Che successivamente vengono accorpate in unico comparto con gli �Enti pubblici non economici��- Dirpubblica in tal modo scende al 4,37% e non ha diritto di trattare���Secondo la Corte, la disciplina legale del pubblico impiego�soddisfa le esigenze ex art. 97 Cost.

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I soggetti della contrattazione collettiva nel p.i.����- vige anche nel p.i. il principio di libertà sindacale��- dunque, libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione��- ma mentre nel lavoro privato chiunque può trattare con chiunque��- nel p.i. esigenze di imparzialità e buon andamento�richiedono la regolazione legale della materia�

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I soggetti della contrattazione collettivaParte pubblica: livello quadro e di comparto��ARANAgenzia per la Rappresentanze Negoziale�nella Pubblica Amministrazione���- organismo con p.g. di diritto pubblico��- ha la rappresentanza obbligatoria �delle p.a. nella contrattazione��- assiste le p.a., se richiesta, nella contrattazione integrativa

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Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- per la parte datoriale, dunque, l’ARAN��- per la parte sindacale,�la Confederazione «rappresentativa»���Cfr. art. 43, c. 4, tupi

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�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���Esempi di contratti quadro:��- 3.8.2021: definizione dei comparti e delle aree��- 19.11.2019: ripartizione delle prerogative sindacali��- 12.4.2022: costituzione delle RSU nei comparti���

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(segue)�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- la Confederazione è tale se affilia altre oo.ss.�(è associazione di associazioni o di «secondo grado»)��- è rappresentativa se affilia oo.ss. «rappresentative»�in almeno due comparti oppure due aree

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��(segue)�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���Esempi di Confederazione: CGIL��Filcams - Federazione Lavoratori del Commercio �Filctem - Federazione Lavoratori Chimici, Tessili e dell'Energia �Fillea - Federazione Lavoratori Edili e del Legno �Filt - Federazione Lavoratori dei Trasporti�Fiom - Federazione Lavoratori Metalmeccanici �Fisac - Federazione Lavoratori Banche, Assicurazioni e Credito �Flai - Federazione Lavoratori dell'AgroIndustria �Flc - Federazione Lavoratori della Conoscenza �Fp - Federazione Lavoratori del Pubblico Impiego �Nidil - Federazione delle nuove identità di lavoro �Slc - Federazione Lavoratori della Comunicazione �Spi - Federazione Pensionati�

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Cisl

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Uil

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Soggetti legittimati a trattare:�b) a livello nazionale di comparto o area���Art. 43, c. 1, tupi:��L’ARAN ammette (soltanto) le oo.ss. «rappresentative», cioè:��- almeno il 5% come media��- tra il dato associativo (deleghe sul totale delle deleghe) di comparto/area��- e il dato elettorale (voti alle rsu sul totale dei voti) di comparto�

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Soggetti legittimati a trattare:�c) al livello integrativo���- per parte datoriale: la singola p.a.��- nel comparto: rsu e le oo.ss. firmatarie CCNL��- nell’area: oo.ss. firmatarie CCNL�

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Le procedure della contrattazione collettiva���- Come si contratta?��- Come si stipula?

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Premesso che:���- nel lavoro privato non ci sono regole legali sulle procedure��- nel pubblico impiego, esigenze di buon andamento e controllo e programmazione�della spesa pubblica impongono regole legali imperative��- per il livello integrativo, le regole procedurali sono�dettate in parte dalla legge e in parte dai CCNL

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Procedimento di contrattazione di comparto o area:��- richiede la disponibilità di bilancio (legge di stabilità)��- i «comitati di settore» istruiscono l’ARAN��- l’ARAN ammette alla contrattazione�i sindacati rappresentativi��- l’accordo è concluso con sindacati che raggiungano�complessivamente il 51% come media dato associativo/elettorale�o il 60% come dato elettorale��- l’accordo è sottoposto a verifica di bilancio della Corte dei Conti��- se positiva, è pubblicato in g.u. ed entra in vigore��- se negativa, si riapre la trattativa

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A chi si applica il contratto collettivo?���- Nel lavoro privato, vale il principio di rappresentanza:�agli iscritti ai sindacati stipulanti + a chi ne accetta la regolazione��- Nel lavoro pubblico non sarebbe immaginabile una disparità�di trattamento tra dipendenti e p.a.��- Le p.a. sono rappresentate obbligatoriamente dall’ARAN���Inoltre…

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Art. 40, c. 4, tupi��«Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»

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Art. 45, c. 2, tupi��«Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti �non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»

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Ciò è in contrasto con l’art. 39, cc. 2-3-4, Cost.?��- 1995: sottoscritto il CCNL per il Comparto Scuola��- SNALS non firma e contesta l’applicabilità generalizzata�del contratto collettivo��- Il Tar Lazio solleva qlc ex art. 39, II parte, Cost.

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Secondo Corte cost. n. 309/1997���- non vi è contrasto con l’art. 39 Cost.��- perché per le p.a. occorre tener conto anche�dell’imparzialità ex art. 97 Cost.��- per cui non è immaginabile che una p.a. si sottragga al contratto collettivo,�né che il trattamento sia differenziato in base alla (non) affiliazione sindacale�dei lavoratori