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���Prof. Avv.AVV. EMANUELE BOSCOLOProfessore ordinario di Diritto Amministrativo�Università dell’Insubria | Dipartimento Diritto Economia Culture

Dal paesaggio ai paesaggi

Il paesaggio da Croce alla Convenzione

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L’evoluzione normativa del paesaggio

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Il paesaggio 2022

1905 Legge tutela della Pineta di Ravenna

«Culto delle civili ricordanze»

Nation building

1922 Legge Croce

Relazione al Senato «rappresentazione visibile della Patria»

Quadri di paesaggio

1939 Legge Bottai

Bellezze individue Bellezze d’insieme

Piano paesaggistico

Omogeneità cose d’arte

Art. 9 Cost.

Tutela ‘Paesaggio’

Cristallizza paradigma precostituzionale

1964 Commissione Franceschini

D.Lgs 42/2004

Patrimonio culturale

Tutela -> (2001) Valorizzazione

Convenzione Europea Firenze 2000

Paesaggi ‘eccezionali’

della ‘vita quotidiana’

‘degradati’

Eversione beni ecclesiastici

Parigi e Vienna

Firenze (Piano Poggi)

Roma capitale

i

Igienismo

Curare il ‘male’ urbano

Napoli e il risanamento ‘per sventramento’

Bergamo Alta

‘diradamento selettivo’

Bari Vecchia

‘Piccone demolitore’

Carta di Atene

Scandalo Matera

Abbandonare i tuguri

1960…

Gubbio ANCSA

Commissione Franceschini

Bologna: ERP nel centro

I967 Legge Ponte

Panurbanistica

2008: centro storico bene paesaggistico

La città storica come patrimonio

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I protagonisti

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Il paesaggio 2022

I precursori

Petrarca

Von Humboldt

Ruskin

Abbate Stoppani

Rava (1905)

Benedetto Croce (1922

Aestetica in nuce

Parallelismo con la contemplazione delle cose d’arte

Parpagliolo (l. 1497/39)

Eccezionalità - esorbitanza

Bellezze individue

Bellezze d’insieme

Simmel e la Stimmung

Costituente

Naturdenkmal (monumento della natura: art. 150 Costituzione di Weimar)

Moro Marchesi

Lussu Codignola

‘60… interpretazioni:

Sandulli: le bellezze naturali

Comm. Franceschini ‘valore di civiltà’

Predieri: il paesaggio integrale la forma sensibile del territorio

Sereni: paesaggio agricolo

Assunto: il filtro delle poetiche

Galasso: estendere la tutela

Troll: ecologia del paesaggio

Ruskin - Morris

Sitte (L’arte di costruire – Bulls

Scuola italiana restauro

Boito - Beltrame

Giovannoni (l. urbanistica – Città vecchia città nuova)

Angelini (BG)

Terragni (CO - Atene)

Piacentini

Astengo

(Gubbio – Assisi – Bergamo)

Lr. Piemonte 56/1977

Commissione Franceschini ‘valore di civiltà’

Campos - Cervellati - Predieri

Autori contemporanei

Mazza, Barca, Settis…

Gambi, Priore…

Ingegnoli, Augé…

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I prodromi

Approccio prometeico (olocene)

L’urbanistica ‘costruisce’ il territorio

L’urbanistica ‘corregge’ 🡪 imperativo igienistico 🡪 Napoli risanamento per sventramento 🡪 revisione criterio calcolo dell’indennità di esproprio

Modernizzazione della città: gli esempi 🡪 Parigi Haussman – Vienna Ring

Firenze capitale (piano Poggi)

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I prodromi

L’emersione delle protosensibilità conservazionistiche

J. Ruskin W. Morris 🡪 Touring Club

Tagli nelle mura di Lucca (Pascoli – D’Annunzio)

Pineta di Ravenna 🡪 Legge Rava 1905 «Culto delle civili ricordanze»

Nation building 🡪 Carducci (Bolgheri – Fonti del Clitumno) - Abbate Stoppani «Il bel paese»

Scuola italiana del restauro 🡪 Boito 🡪 Giovannoni contro i ‘tagli’ per apertura di rettifili

Il concorso e il piano per Bergamo alta (1928)

Legge Croce 1922 🡪 Relazione al Senato ‘Volto amato della patria’ 🡪 assimilazione bellezze naturali alle cose d’arte ‘quadri’ di paesaggio

Parpagliolo 🡪 Canone dell’eccezionalità

Leggi Bottai 1089/1939 1497/1939 (S. Romano)

Bellezze individue Bellezze d’insieme

Costituente Naturdenkmal (monumento di natura: art. 150 Costituzione di Weimar)

Moro Marchesi

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I prodromi

Relazione introduttiva depositata in Senato da B. Croce

« la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari..., con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli ».

Croce già in sede scientifica aveva sostenuto che « il sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nell’abisso, di cime nevose, di foreste secolari... deriva dalla stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contemplazione di un quadro dagli armonici colori, all’audizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito d’immagini e di pensieri »

«Le cose, però devono avere non solo interesse pubblico, ma questo interesse dev’essere notevole; e ciò perché non

si cada nell’esagerazione assai facile in siffatta materia, in cui lo spirito campanilistico o un’eccessiva sensibilità

possono facilmente prendere la mano » Parpagliolo

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Dal paesaggio dei beni (‘il Novecento’) ai paesaggi

  • La legge Bottai 1497/1939 -> art. 1 elenco di beni

  • Bellezze naturali e relazione storia-letteratura (retaggio crociano)

  • Le bellezze individue e d’insieme (paesaggio dei beni: anche dopo la Cost.)

  • Il paesaggio estetico-formale -> luoghi di esorbitante bellezza (selettività)

  • Panurbanistica -> «Paesaggio senza città – Città senza paesaggio»

  • La legge 431/85 – la dimensione geografica del paesaggio

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Il paesaggio plurale (‘Il contemporaneo’)

  • La rottura del paradigma culturalista

  • Scienze naturali -> ecologia del paesaggio (materia ambiente)

  • Paesi nordici -> pratica agrimensurale e militare -> ascrive rilevanza al territorio (land)

  • Nelle lingue romanze ‘paesaggio’ (da paysage, versione francese nell’uso pittorico di pagus)

  • Aree nordeuropee derivati dalla radice land (da cui landscape)

  • Le narrazioni scientifiche di A. von Humboldt fondano un nuovo modo oggettivante di osservare il territorio per dedurne una conoscenza scientifica, distante dalla sensitività artistica

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Convenzione europea del paesaggio

Preambolo

(…) il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

(…) il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

(…) il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana.

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Convenzione europea del paesaggio

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;

c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;

d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

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La nozione e lo spazio (parziale) del Codice

Art. 131 – Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

(l'estensione alle provincie autonome di Trento e Bolzano è stata dichiarata illegittima da Corte costituzionale, n. 226 del 2009)

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

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Tre ‘strati’: tre oggetti – tre funzioni

Tre tipologie di oggetti

  • Beni di eccezionale bellezza Beni paesaggistici notevole interesse pubblico «non possono distruggerli» 146 Codice
  • Paesaggi della vita quotidiana Paesaggi estesi ‘caratteristiche paesaggistiche’

«scenario della vita dei cittadini»

  • Beni e paesaggi degradati ‘terzo paesaggio’ (Clèment) non-luoghi (Augè) Junkspace periferie (Commissione Parlamento)

Tre valenze assiologiche

  • Esorbitanza estetica Riserva di amministrazione tecnica (Stato)
  • Valori identitari (di luogo) Ascolto rispecchiamento -> paesaggio ‘sociale’
  • Perdita di senso (aproiettivo) Recupero memoria vs. reinvenzione

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Tre ‘strati’: tre oggetti – tre funzioni

Tre funzioni (la tutela e le funzioni attive)

  • Primo strato (Codice) Tutela dei beni paesaggistici

| Vincolo – piano – autorizzazione preventiva |

  • Secondo strato

Gestione (Convenzione) Innalzamento continuo della qualità diffusa

| Piano P. -> PGT con strumenti incentivali) |

  • Terzo strato da recuperare Riqualificazione e nuovi paesaggi tramite incentivazione e prestazionalità

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Tre ‘strati’: tre oggetti – tre funzioni

Tre strumenti (la tutela e le funzioni attive -> nel PGT)

  • Vincolo (Regione MIBAC) Acclaramento interesse pubblico (C. cost. 56/68)

discrezionalità ‘tecnica’ - non indennizzabili

‘vestizione’ e contestualizzazione vincoli

  • Piano paesaggistico Ambiti e obiettivi di qualità (Sardegna, Toscana, Friuli, Piemonte)

Censimento ‘vestizione’ vincoli (con MIBAC)

Nuovi vincoli (terzo tipo: cascine) criticità minacce banalizzazioni sprawl (Piemonte)

  • Autorizzazione Valutazione preventiva pubblica adeguatezza

nuovi inserimenti (evitare disarmonie)

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D.LGS. 42/04 - art. 134 – i beni paesaggistici

Art. 134. Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

b) le aree di cui all’articolo 142;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Il paesaggio 2022

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D.LGS. 42/04 - art. 136

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

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D.LGS. 42/04 - art. 142�Elenco legge Galasso (l. 431/1985)

Art. 142. Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

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Recupero delle differenze tra tipologie di vincoli�… ancora sulla demo-ricostruzione

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

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Recupero delle differenze tra tipologie di vincoli�… ancora sulla demo-ricostruzione

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria

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Piano Territoriale Regionale della Lombardia (P.T.R.)

Piano Paesaggistico Regionale

Principali fenomeni di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni

a rischio di degrado

- degrado paesaggistico: “deterioramento” dei caratteri paesistici, determinato sia da fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e manutenzione verso una progressiva perdita di connotazione dei suoi elementi caratterizzanti (degrado del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione, degli edifici, dei manufatti idraulici, ecc…) ma anche del tessuto sociale (quartieri degradati, a rischio…), sia da interventi di innovazione, laddove si inseriscono trasformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, etc) con le caratteristiche del paesaggio preesistente, senza raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente;

- compromissione paesaggistica: “distruzione, rovina, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria” determinata da eventi naturali o interventi antropici di sostituzione, che modificano radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Il termine può essere dunque definito come contrario di “valorizzazione paesaggistica” intesa invece come processo in grado non solo di interpretare positivamente tali risorse senza sottrarre loro qualità ma anche di attribuire loro nuovi significati e nuovi usi, tenendo conto che il “concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente dal contesto di riferimento : ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro” 5.

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Oltre le norme: la percezione e la struttura

Filosofia

  • G. Simmel (Philosophie der Landschaft) -> Stimmung -> la stimolazione sensoriale ed intellettiva che suscita la percezione – Croce: i ‘quadri’
  • R. Assunto: il filtro culturale delle ‘poetiche’ (la ’grazia’, il ‘romantico’)

Gestaltica

  • Grammatica del vedere -> gerarchie iconiche (dominanze -> iconemi)

  • Neuroestetica -> aree di attivazione celebrale affordance
  • Correlazione visione -> emozioni e ricordi
  • Preferenza frattale -> neuroni specchio -> Lingiardi (mente e cultura)

L’ecologia del paesaggio (rivendica un primato: bionomia)

  • Patches reti ecotoni -> Predizione dinamiche evolutive – determinanti ecologiche

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Ontologia: ‘bene comune’ (PVP Lombardia: in VAS)

Beni comuni

  • Beni comuni: generano esternalità non escludibili - vulnerabili (esauribili)
  • Limitazione preferenze individuali egoistiche -> agenda individuale o collettiva
  • Ineluttabilità della tragedia (Hardin) vs. apprendimento comunitario (Ostrom)

  • Paesaggio -> assetto compositivo (vincoli interni rigidi)
  • Rischio (utilitarismi) inserimenti dissonanti -> rottura dei vincoli -> perdita di senso

A) Beni comuni demanializzabili (acque – coste Sardegna)

B) Beni comuni in appartenenza particellare (suolo – boschi – paesaggio) -> tutela e conformazione proprietà

  • Partecipazione -> co-amministrazione
  • L. Bonesio -> comunità di paesaggio -> coscienza di luogo -> Contratti di paesaggio (Umbria)

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Politiche attive per il paesaggio

Dalle tutela parallele al piano comunale

quale strumento di integrazione

LIMITI ALL’INSEDIAMENTO E QUALITà DEGLI INTERVENTI 🡪

dalla limitazione al consumo di suolo alla contabilizzazione della perdita di ambiente

Principio di miglior definizione -> ascolto delle comunità e valorizzazione dei paesaggi locali

SUPPLENZA – CONTAMINAZIONE – OLTRE IL DISEGNO TERRITORIALE -> CURVATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

RIGENERAZIONE URBANA E PAESAGGIO

INCENTIVAZIONE PER LA QUALITA’ -> DECONTRIBUZIONI - CONCORSI A SCOMPUTO – PREMI PER LA QUALITA’ – PROGETTAZIONE PARTECIPATA

VAS DEI PIANI SENZA CRESCITA -> VALUTAZIONE DELLA QUALITA’

CONVERGENZA E INTEGRAZIONE

SINCRETISMO DEI PRINCIPI (ART. 3 CODICE DELL’AMBIENTE) - SINCRETISMO DEGLI STRUMENTI (IL PIANO – LA RIVEDIBILITÀ DEI TITOLI)

DIRITTO URBANISTICO (OLTRE IL DISEGNO INSEDIATIVO) DIRITTO DELLO SVILUPPO E DELLA TUTELA

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La rigenerazione per il paesaggio

  • Paesaggi degradati (G. Clément il ‘terzo paesaggio’: i non-luoghi, gli Junkspace: spazi-spazzatura: Koolhaas, Augé) ->oltre il ’paesaggio dei beni’ e i paesaggi della ‘vita quotidiana’ Lacerata la trama di relazioni tra gli elementi compositivi con interruzione o affievolimento del processo di produzione di senso e con necessità di un lavoro di ricomposizione di un assetto capace di riattivare la generazione di senso
  • Il terzo ‘strato’ (riprendendo lo schema ordinatore della Convenzione) comprende i beni e i paesaggi degradati (“aree compromesse o degradate”: art. 135, IV comma, lett. b), per i quali debbono essere identificate specifiche politiche tese alla ricostituzione dei valori paesistici che hanno subito appannamenti (art. 143, I comma, lett. f)
  • Riconoscimento dei valori e ascolto delle comunità di luogo (rispecchiamento identitario Bonesio) 🡪 contratti di fiume (di paesaggio)

  • Luoghi del paesaggio-negato: brownfields, cave dismesse, infrastrutture lineari o verticali
  • Piano paesaggistico piemontese approvato nel 2018: talune aree periurbane, paesaggi della dispersione edificatoria (sprawl) non-città (pochezza architettonica e inadeguatezza funzionale) – edilizia ‘geometrile’
  • Funzione di gestione e recupero 🡪 politiche attive per il paesaggio funzione non tipizzata se non nel profilo teleologico,
  • Strutturare una strategia di riqualificazione o di ri-costruzione di assetti fisici in grado di esprimere contenuti valoriali
  • Ristrettezze dei bilanci pubblici, parcellizzazione proprietaria, rigidità ambientali (bonifiche dei siti industriali dismessi), etc.
  • Effettività e risorse solo in occasione di significativi episodi di rigenerazione urbana o di interventi infrastrutturativi atti a generare le economie marginali necessarie per ‘trainare’ la riqualificazione del paesaggio
  • Iniziative, sovente suscettibili di transitare anche per accordi, rispetto alle quali è ancora una volta decisivo il ruolo del comune 🡪 concorsi
  • L. rg. 24/2017 Regione Emilia-Romagna, il “recupero e la riqualificazione degli immobili e della aree compromessi o degradati” sono “diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di suolo
  • Nessi tra assetto fisico e degrado sociale (la ‘finestra rotta’)

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Il paesaggio 2022

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La procedura di inserimento nell’urbano

strumento di innalzamento della qualità paesaggistica diffusa

1. La procedura di inserimento nell’urbano, definita per brevità progetto urbano, è una procedura integrata per l’esame della proposte di rigenerazione urbana con quella di approvazione dei piani attuativi e di rilascio dei titoli edilizi finalizzata alla definizione progettuale delle previsioni del PGT relative a segmenti urbani interessati direttamente o indirettamente da interventi di particolare rilievo urbano e paesaggistico, non definibili nel dettaglio dal PGT.

2. Tale procedura consente, mediante il confronto tra soluzioni progettuali alternative, la valutazione della sostenibilità urbanistica, paesaggistica, ambientale delle soluzioni proposte, che dovranno assicurare elevati livelli di qualità, coerenza con l’intorno e con i valori espressi entro i quadri percettivi, nonché l’idoneità alla costruzione di luoghi urbani.

3. All’atto della presentazione di un progetto relativo ad un intervento che postuli modificazioni dell’assetto esteriore delle costruzioni esistenti o nuove edificazioni comunque percepibili dalla viabilità o da punti di percezione pubblica, è prodotto un elaborato, denominato quadrante percettivo, in cui sono identificati gli elementi connotativi (stilemici, materici, cromatici, vegetali, etc.) dello spazio oggetto di percezione unitaria e sono indicate le soluzioni tese a garantire un armonico inserimento, idoneo a rafforzare l’identità riconoscibile del quadrante, rappresentate in una proposta di assetto di iniziativa privata. La proposta di assetto dovrà essere costituita da elaborati che dovranno indicare:

- i caratteri del contesto insediativo, paesaggistico ed ambientale

- l’individuazione dei vincoli presenti e dei soggetti preposti alla relativa tutela - il sistema della mobilità, compresa quella pedonale e ciclabile, nonché l’eventuale servizio del trasporto pubblico

- le analisi sui temi ambientali, paesistici, svolte anche ricollegandosi agli esiti della VAS sul PGT

- l’assetto urbanistico-edilizio-paesaggistico proposto, sviluppato morfologicamente e funzionalmente, anche tramite la previsione di più scenari progettuali.

Prof. Avv. Emanuele Boscolo | Il paesaggio 2022

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La procedura di inserimento nell’urbano

strumento di innalzamento della qualità paesaggistica diffusa

4. Sulla proposta di assetto la commissione paesaggio si esprime – con possibilità di prescrivere emendamenti relativi ai profili di impostazione progettuale, ai materiali, colori e ad ogni ulteriore profilo qualificante – entro venti giorni dalla presentazione. La proposta e gli emendamenti della commissione paesaggio vengono depositati e pubblicati per un periodo di dieci giorni; entro i successivi dieci giorni chiunque può presentare contributi partecipativi. Con la pubblicazione il Comune invita gli eventuali proprietari non proponenti a presentare formale adesione all’iniziativa.

5. Sulla base della proposta di assetto, degli emendamenti della commissione paesaggio e dei successivi contributi partecipativi, è redatto il Progetto urbano, su cui viene assunto – nei successivi dieci giorni - un ulteriore parere della commissione paesaggio a verifica dell’effettivo recepimento degli emendamenti da essa precedentemente prescritti.

6. Nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi e di valutazione delle proposte di piano attuativo non possono essere ulteriormente riconsiderati, salve le procedure di legge, i temi dell’inquadramento paesaggistico-percettivo dell’intervento sottoposto a progetto urbano.

7. Le iniziative di rigenerazione urbana specificamente identificate dal PGT sono precedute da concorso di progettazione. I costi del concorso sono scomputabili nella misura del 50%. La procedura del concorso è definita da atto dirigenziale.

8. Le iniziative di rigenerazione urbana a carattere areale, ove non oggetto di concorso di progettazione, sono precedute da una fase di consultazione e dibattito pubblico. Gli avamprogetti preordinati alla procedura di inserimento nell’urbano sono preventivamente depositati presso l’amministrazione comunale che ne assicura ampia pubblicità (in forme definite da successivo atto dirigenziale) per quindici giorni e chiunque può far pervenire contributi partecipativi. Durante il periodo di pubblicazione è indetta una sessione pubblica di presentazione. Al termine del periodo di pubblicazione è redatto un rapporto circa gli esiti della partecipazione che viene allegato alla documentazione necessaria all’attivazione della procedura di inserimento nell’urbano.

9. La commissione paesaggio può segnalare l’elevata qualità progettuale raggiunta da interventi preceduti da procedura di inserimento nell’urbano al fine di una riduzione dei contributi costruttivi (aggiuntiva ad altre misure decontributive) del 10%.

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Occasione mancata

Nessuna reale strategia per le periferie (fallimento dell’urbanistica)

Diritto alla città? ‘Territori abbandonati dalle politiche’

Piano periferie 2016 🡪 Corte dei Conti risultati insoddisfacenti (Sez. centrale controllo 23 luglio 2019)

Commissione Periferie 2017 -> Rapporto finale (60% popolazione metropolitana) -> oltre l’approccio fisicista

Pandemia 🡪 aumentate le distanze e le diseguaglianze territoriali (confini fisici e sociali)

Crisi delle aree interne 🡪 la Strategia? La retorica del ‘borgo’?

Oltre lo stereotipo (Zen, Corviale… ) 🡪 analisi sito-specifiche (INA CASA - ex 167 – unità d’abitazione - etnicizzazione – nell’urbano – esito di gentrification – abusivismo – tradimento infrastrutturale)

Periubano (non luogo) a rischio di recessione (ma decentralizzazione se presenti i servizi e il collegamenti)

Quadranti urbani che hanno perso il volano dei programmi complessi e perderanno anche quella della rigenerazione urbana ‘contesti di scarto’)

Milano a colori 🡪 mapping visioning

Marginalizzazione (etichettamento: sclechte adresse) dei residenti

Scarsa qualità dei luoghi – mancanza di infrastrutture - insicurezza

Conflitto tra residenti ‘che non possono scappare’ (trappole) e nuove popolazioni (approdi)

Luoghi ecotonali: qui avviene l’integrazione o la ghettizzazione

Misurare: indice di disagio sociale (disoccupazione, scolarizzazione… ) e di disagio edilizio (stato di conservazione edifici)

Riconnettere – rigenerare – riattivare socialmente – partecipazione dal basso (resilienza sociale reframing possibile)

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Autorizzazione paesaggistica – �Il procedimento ordinario

Le fasi del procedimento (art. 146, d.lgs. n. 42/04)

Segue

VARESE 2018 | Titoli edilizi

Ricezione istanza corredata dal progetto e dalla prescritta documentazione

verifica della completezza della documentazione presentata ed eventuale richiesta di documentazione integrativa: soccorso

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l‘Amministrazione comunale deve:

  • accertare conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici:
  • trasmettere alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato, una relazione tecnica illustrativa e una proposta di provvedimento,
  • comunica all’interessato l’inizio del procedimento e l’avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza

Valutazione circa il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 149, c. 1 (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

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Autorizzazione paesaggistica – �Il procedimento (segue)

VARESE 2018 | Titoli edilizi

Valutazione positiva:

Parere positivo vincolante della Soprintendenza

(entro 45 gg)

Valutazione negativa:

Comunicazione motivi ostativi da parte della Soprintendenza

Osservazioni dell’interessato

(entro 15 gg)

Parere negativo in caso di persistenza dei motivi ostativi

(entro 20 gg)

Silenzio–assenso (o solo devolutivo?):

17-bis l. 241/90

post 45gg.

p.a. procedente emette autorizzazione paesaggistica

(entro 20 gg)

Atto motivato: ottimalità inserimento

Impugnabilità diffusa

p.a. procedente emette provvedimento di rigetto

(entro 20 gg)

Intervento sostitutivo (su istanza di parte) della Regione in caso di inerzia della p.a. procedente

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D.LGS. 42/04 - art. 146�Autorizzazione paesaggistica

Art. 146. Autorizzazione

(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

(per la deroga alle autorizzazioni si veda l'art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

(comma così modificato dall'art. 25, comma 3, legge n. 164 del 2014)

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

15. (comma abrogato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

15. (comma abrogato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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D.LGS. 42/04 – art. 146 (segue)

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

15. (comma abrogato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Autorizzazione paesaggistica semplificata �d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

  • Abrogazione immediata DPR 139/2010

  • Art. 2 Elenco interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica: Allegato A: si aggiungono all’art. 149 d.lgs. 42/2004 (piani paesaggistici potranno specificare modalità attuative degli interventi)

  • Art. 3 Elenco interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: Allegato B

  • Art. 4 Interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi post vestizione del vincolo o post accordo di collaborazione con MIBAC

VARESE 2017 | Titoli edilizi

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Autorizzazione paesaggistica semplificata �d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Procedimento autorizzatorio semplificato

1) Rinnovo di autorizzazione paesaggistica (art. 7)

  • A condizione che i) l’autorizzazione non sia scaduta da più di un anno, ii) l’autorizzazione riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti, iii) il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;
  • Trova applicazione il procedimento autorizzatorio ordinario qualora unitamente al rinnovo vengano chieste variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità;
  • In seguito al rinnovo, i lavori devono concludersi non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione.

VARESE 2017 | Titoli edilizi

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Autorizzazione paesaggistica semplificata – �d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Segue)

2) Procedimento autorizzatorio degli interventi di lieve entità (All. B)

  • Art. 8 Semplificazione documentale: modello semplificato di istanza (All. C) e relazione paesaggistica semplificata (All. D)
  • Art. 9 Istanza presentata: i) al SUE, in caso di intervento edilizio ex d.P.R. n. 380/2001, ii) al SUAP, in caso di intervento ricompreso nel campo di applicazione del d.P.R. n. 160/2010, iii) all’Amministrazione procedente nei casi non ricompresi sub i) e ii)
  • Art. 10 Il termine ‘tassativo’ per la conclusione del procedimento è 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della p.a.
  • Art. 12 Individuazione di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione semplificata in ciascuna Soprintendenza
  • Art. 16 Concentrazione con autorizzazione BBCC (atto plurimo Soprintend.)

VARESE 2017 | Titoli edilizi

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Autorizzazione paesaggistica semplificata – �Fase comunale istruttoria

Le fasi del procedimento (art. 11):

Segue

VARESE 2017 | Titoli edilizi

Ricezione

istanza (ricevuta)

Intervento effettivamente soggetto ad autorizzazione semplificata

Intervento soggetto ad autorizzazione ordinaria

oppure

non soggetto ad autorizzazione

comunicazione all’interessato

Richiesta di integrazione documentale entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza

Conferenza dei servizi (art. 14 ss., l. n. 241/1990)

Integrazione documentale

(entro 10 gg)

Mancata integrazione: improcedibilità

Valutazione conformità e parere commissione locale (20 gg)

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Autorizzazione paesaggistica semplificata – �Fase comunale e parere Soprintendenza

Le fasi del procedimento (art. 11) (segue):

VARESE 2017 | Titoli edilizi

| Diritto amministrativo 2016 |

Valutazione positiva

Proposta motivata di di accoglimento

(20 gg) trasmessa alla Soprintendenza

Valutazione negativa

Comunicazione motivi ostativi e modifiche indispensabili (dissenso propositivo)

(entro 10 gg dal ricevimento della proposta)

Osservazioni dell’interessato

(entro 15 gg)

Provvedimento di rigetto motivato in caso di persistenza dei motivi ostativi

(entro 20 gg)

Silenzio–assenso ex art. 17-bis,

l. 241/1990

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Autorizzazione paesaggistica semplificata �Dissenso Soprintendenza

Le fasi del procedimento (art. 11) (segue):

VARESE 2017 | Titoli edilizi

Comunicazione Soprintendenza motivi ostativi e modifiche indispensabili (dissenso propositivo)

(entro 10 gg dal ricevimento dell’istanza)

Valutazione negativa della Soprintendenza sulla proposta comunale

Osservazioni dell’interessato

(entro 15 gg)

Soprintendenza

Rigetto motivato dell’istanza in caso di persistenza dei motivi ostativi

(entro 20 gg)

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Autorizzazione paesaggistica semplificata - �d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Le sanzioni e la repressione (art. 17)

  • Applicazione degli artt. 181 (sanzioni penali) e 167 (sanzioni amministrative) d.lgs. n. 42/2004

  • Rimessione in pristino è extrema ratio: deve essere disposta solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere

  • Immediata non sanzionabilità interventi liberi (su interventi e opere già attuate: abusi risalenti)

  • Tolleranza 2% -> come nuove tolleranze costruttive edilizie

VARESE 2017 | Titoli edilizi

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L. 241/90 – art. 17-bis silenzio-assenso tra pp.aa.

Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

(articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

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17-bis: applicabilità al 146 Codice

  • MiBACT con circolare del 10 novembre 2015, prot. n. 27158: l'istituto del silenzio assenso, di natura endoprocedimentale, nasce quale forma di semplificazione amministrativa, finalizzata a garantire il buon andamento per mezzo di un'accelerazione dell'attività amministrativa, costituendo, secondo la giurisprudenza, un "modello procedimentale semplificato", in virtù del principio dell'obbligo di conclusione del procedimento entro un termine certo, e che tale modello “procedimentale” dà luogo ad un meccanismo di "tipizzazione" legale del silenzio dell'amministrazione, evidenzia che, per il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 124 del 2015 (secondo periodo), "in tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente".
  • La locuzione "termine diverso", adoperata dalla legge, fa sì che restino in vigore e prevalgano, in quanto norme speciali, secondo la riferita opzione interpretativa, quelle che prevedono non solo termini più lunghi (rispetto al termine generale di novanta giorni) ma anche quelle che prevedono termini speciali più brevi (come il termine di quarantacinque giorni previsto per il parere del Soprintendente nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a regime, in base all'art. 146, comma 8, del Codice, oppure il termine di trenta giorni per il medesimo procedimento nel caso di interventi di lieve entità, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 139 del 2010).
  • La circolare precisa, infine, che trova applicazione il nuovo art. 17 bis in tutti i casi in cui la domanda provenga da una pubblica amministrazione, anche se tale domanda abbia ad oggetto un’autorizzazione paesaggistica e il destinatario finale dell'atto titolare della posizione soggettiva condizionata al previo atto di assenso sia un privato, a nulla rilevando che la domanda di quest’ultimo sia intermediata e veicolata dallo sportello unico comunale.
  • Parere del Consiglio di Stato del 13 luglio 2016, n. 1640
  • MiBACT circolare del 20 luglio 2016 con la quale viene ribadito che il silenzio assenso c.d. "orizzontale" opera in tutti i procedimenti che prevedano una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, qualunque sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento

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17-bis: applicabilità al 146 Codice: MIBAC

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17-bis: dubbi (recenti): mono o pluristrutturato?�Il parere vincolante non ha natura decisionale?

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4725 - Consiglio di Stato 29 marzo 2021, n. 2640

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 269 del 21 marzo 2022

  • 1. ai sensi dell’art. 146, comma 9, D.Lgs n. 42/2004, qualora la Soprintendenza non rilasci proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’autorità regionale, quest’ultima provvede comunque sull’autorizzazione paesaggistica. Infatti, “tale parere, sebbene vincolante, in via ordinaria cessa di esserlo se reso tardivamente e per di più può essere pretermesso in caso di sua mancata espressione”.
  • 2. non può ritenersi formato il silenzio-assenso ex art. 17-bis, comma 2, L.241/1990 da parte della Soprintendenza, poiché tale meccanismo “vale esclusivamente nei rapporti fra l’amministrazione “procedente” e quelle chiamate a rendere “assensi, concerti o nulla osta”, e non anche nel rapporto “interno” fra le amministrazioni chiamate a co-gestire l’istruttoria e la decisione in ordine al rilascio di tali assensi. Infatti, “l’istituto del silenzio-assenso di cui all’articolo 17-bis della legge n. 241/1990 non riguarda la fase istruttoria del procedimento amministrativo, che rimane regolata dalla pertinente disciplina positiva, influendo soltanto sulla fase decisoria, attraverso la formazione di un atto di assenso per silentium con la conseguenza che l’amministrazione procedente è, comunque, tenuta a condurre un’istruttoria completa e, all’esito, ad elaborare uno schema di provvedimento da sottoporre all’assenso dell’amministrazione co-decidente.” [silenzio devolutivo]
  • 3. “…analoghe considerazioni valgono per l’articolo 14-ter, comma 7, della medesima legge n. 241/1990, il quale, laddove considera acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni (ivi comprese quelle preposte alla tutela di interessi “sensibili” quale quello paesaggistico), si riferisce sempre agli “assensi” da rendere direttamente all’amministrazione procedente, laddove in questo caso la Soprintendenza – lo si ribadisce – era chiamata a esprimersi sulla proposta della Regione.”

Nel D.P.R. 131/2017 il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza è espressamente previsto

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D.LGS. 42/04 – art. 167 �La disciplina repressiva

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

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D.LGS. 42/04 – art. 167 (Segue)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

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Circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009

Definizione dei termini «lavori», «superfici utili» e «volumi» di cui all’art. 167, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

Lavori: «gli interventi sui fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati»;

Superfici utili: «qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso»;

Volumi: «qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici».

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D.LGS. 42/04 – art. 181�La disciplina sanzionatoria (C. cost. 56/2016)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

[a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed] abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

(lettera a) e parte della lettera b) dichiarate costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, 23 marzo 2016, n. 56)

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

(alinea così modificato dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006)

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

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D.LGS. 42/04 – art. 181 (segue)

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.

(i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono stati introdotti dall'art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

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167-181: temi aperti

  • Nozione di volume -> preclusivo anche il solo volume geometrico, non necessariamente: «il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a ogni nuova edificazione comportante creazione di volume, sicché in tali casi non è possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, essendo precluso, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria qualora siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura; né induce a diverse conclusioni l’addotto carattere pertinenziale dei manufatti, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall’eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all’applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica, il che rende applicabile nei medesimi termini la disciplina di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004» TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1034 dell’8 maggio 2019
  • Abusi ante correttivo 2006 -> Circolare MIBAC Parere prot. 9907 del 28.5.2012, “la norma che vieta il rilascio di autorizzazioni ex post [il d.lgs. n. 157/2006] presenta carattere di previsione sostanziale e non già meramente procedurale. Conseguentemente, essa non può avere vigenza che per fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore, ossia realizzatesi dopo che il divieto ha acquisito efficacia”, con la conseguenza che “le fattispecie verificatesi antecedentemente all’operatività del divieto sono da definire in relazione alla disciplina sostanziale ad essa pro-tempore applicabile” e la conclusione nel senso che “è da ritenere, pertanto, non precluso il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, limitatamente alle fattispecie concretizzatesi in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 157/06 sulla base di una effettiva verifica della compatibilità dei manufatti realizzati con i valori tutelati e in conformità all’iter procedimentale dell’art. 146 del Codice” -> contra Consiglio di Stato; VI Sez., n. 5245 del 6 settembre 2018

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167-181: temi aperti

  • «in una prospettiva di esegesi costituzionalmente compatibile o comunitariamente orientata della norma in questione, si potrebbe – in ipotesi - ritenere di escludere dallo spettro applicativo dell’art. 167 taluni incrementi volumetrici, ma solo allorquando i medesimi: i) siano così esigui da risultare ictu oculi paesaggisticamente irrilevanti; ii) siano imposti (anche indirettamente) da norme nazionali o europee finalizzate al perseguimento della transizione ecologia mediante miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici o riduzione dell'impatto dell’attività edificatoria sul paesaggio. Nel caso di specie, peraltro, non sussiste alcuna delle menzionate condizioni in quanto l’incremento di altezza del 6% non può certamente essere ritenuto irrilevante o non percepibile e il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla sussistenza di interventi rientranti nelle misure di transizione ecologica che abbiano reso necessario l’incremento volumetrico contestato>>. TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 12 del 5 gennaio 2022

  • Profitto pari a zero -> Regione Lombardia art. 83, l.r. 12/2005 -> 80% computo (fiscalizzazione) norma novellata dalla l.r. n. 17/2018 Regione Lombardia comunicato n. 24 del 21 febbraio 2019, la rideterminazione della indennità risarcitoria (rectius del calcolo del profitto) nella misura dell’80 % del computo metrico delle opere realizzate non può applicarsi ad abusi come quello oggetto del presente procedimento posti in essere in data antecedente all’entrata in vigore della norma regionale novellata

  • Il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, ritiene che la disciplina delle sanzioni per la violazione dell’articolo 146 D.Lgs. n. 42/2004 rientri nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che residui spazio alle Regioni per introdurre sanzioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle contenute nella legge statale e dubita, pertanto, che l’articolo 83 L.R. Lombardia n. 12/2005, prevedendo una difforme disciplina sanzionatoria in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato, violi l’articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.
  • Il TAR solleva, quindi, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83 L.R. Lombardia n. 12/2005 rispetto all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 322 del 6 aprile 2022

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Pianificazione paesaggistica transcalare �dal paesaggio ai paesaggi – dai vincoli alle politiche

Lanscape planning means strong forward-looking action to enhance, restore or create landscapes

  • Ambiti (frames di pianificazione: isopercettive eco-regioni: «peculiari sistemi di relazioni ecologiche, funzionali, storiche e visive») e obiettivi di qualità
  • R. Gambino: “l’individuazione degli ambiti di paesaggio implica il riconoscimento, su tutto il territorio, dei paesaggi, intesi come realtà individue, caratterizzate da specifici sistemi di relazioni (geomorfologiche, ecologiche, percettive, storiche, economiche, culturali) che conferiscono loro un’immagine distinguibile ed, almeno potenzialmente, una riconoscibile identità (P. p. Piemonte)

  • Ambiti (geografici di paesaggio) di consolidamento e valorizzazione, di manutenzione e valorizzazione, di incremento dei valori e di ricomposizione multifunzionale
  • Progettazione integrata -> urbanistica e paesaggistica -> oltre le ‘tutele parallele’
  • Carta Condivisa Paesaggio Comunale -> principio di miglior definizione
  • Paesaggio condiviso -> comunità responsabili e sostenibilità paesaggistica dell’urbano

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Fotovoltaico: energie o paesaggio?

« 1. Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: “5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale” »

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TLC senza controlli paesaggistici?

<<Come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723, “la materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d. lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal Codice delle comunicazioni elettroniche, deve essere disapplicata, in forza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/1984, in quanto contrastante con i fondamentali principi del diritto europeo in subiecta materia e ora recepiti, quale fonte primaria e pressoché esclusiva, appunto dal d. lgs. 259/2003”.

Pertanto, la giurisprudenza ha precisato che “per opinione consolidata in tale ipotesi l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del D.lgs. n. 259/2003 attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento di cui agli artt. 87 e 87 bis D.lgs. n. 259/2003; tale modello corrisponde all'esigenza di far confluire in un procedimento unitario le valutazioni sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, anche al fine di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi; tale istanza non può dunque essere oggetto di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa” (Tar Napoli, n. 2542/17; nello stesso senso, Tar L’Aquila n. 713 del 2016; Tar Napoli, n. 2077 del 2019)>> TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 687 del 26 luglio 2021

La giurisprudenza ha chiarito che contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003 l’obbligo previsto da un regolamento o da una atto di pianificazione generale che impone la valutazione di Impatto Paesistico per gli impianti di telefonia come quello di cui è causa (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7943/2009 di conferma della sentenza di questa Sezione n. 554/2008, secondo cui: «…il procedimento di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l’esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di "beni ambientali", ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall’esistenza di un vincolo specifico») TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 252 del 3 febbraio 2022

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Per continuare…

  • www.aidu.it
  • E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio ‘a strati’, in Riv. giur. urban., 2009, 379
  • G. Severini, Commento all’art. 9 della Costituzione, in Codice di edilizia e urbanistica, Torino, 2013
  • G. Clèment, Manifeste du Tiers paysage, Parigi, 2004
  • Rem Koolhaas, Junkspace, Macerata, 2006
  • L. Bonesio, Paesaggio, identità e comunità tra locale e globale, Milano, 2018
  • S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Bari, 2010
  • P. Marzaro, L’amministrazione del paesaggio. Profili critici ricostruttivi di un sistema complesso, Torino, 2011
  • P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 363
  • A. von Humboldt, Quadri della natura, Firenze, 1988; Id., Nuovo Mondo. Critica della conoscenza geografica, Firenze, 1992
  • Paesaggi. Una storia contemporanea, a cura di E. Giammattei, Roma, 2019, 81
  • L. Parpagliolo, La difesa delle bellezze naturali d’Italia, Roma, 1923, 22
  • B. Croce, Gli oggetti artistici: la teoria delle arti particolari e il bello di natura, in Aestethica in nuce, Milano, 1990, 216
  • F. Merusi, Commentario all’art. 9 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, 1975
  • A. M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. edil., 1967, II, 69 ed in Id., Scritti giuridici, II, Napoli, 1990, 292
  • M. Immordino, Paesaggio (tutela del), in Dig. disc. pubbl., X, Torino, 1995, 572
  • G. Cartei, Il governo del territorio e l’amministrazione del paesaggio, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, 380
  • A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Id., Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969, 3

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GRAZIE!

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