Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di Giurisprudenza�Corso di Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro����La contrattazione collettiva�nel pubblico impiego����Marco FERRARESI�Professore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.it�http://iusetlabor.blogspot.com
1993: privatizzazione del pubblico impiego�L. delega n. 421/1992 + d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.�sino al d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul p.i.)���- il p.i. è regolato dalle leggi sul lavoro privato,�salve norme speciali sul p.i.��- la p.a. gestisce il rapporto con atti privatistici�(non amministrativi), come un privato datore��- i rapporti collettivi e individuali sono disciplinati�dal contratto collettivo, salvi i limiti di legge��- controversie devolute al g.o. (al g.a. solo�le controversie su concorsi e progressioni di carriera)
La privatizzazione resta esclusa�per alcune categorie tassative:���- forze armate e di polizia��- vigili del fuoco��- carriera diplomatica e prefettizia��- ricercatori e prof. universitari��- magistrati e avvocati dello Stato��Regime normativo speciale.�Rapporto gestito con atti amministrativi.�Controversie devolute al giudice amministrativo
La «privatizzazione» sconta�comunque un alto tasso di specialità�con riguardo ad es.:���- ad assunzioni e progressioni di carriera�(principio del concorso pubblico)��- alle norme sui licenziamenti��- alla responsabilità del dipendente�(include responsabilità penali, amministrative, contabili)
Questa specialità è ancor più evidente�in tema di diritto sindacale: �rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva���Anzitutto:��- nel privato, a basso tasso di legificazione�(diritto del lavoro «extralegislativo»)��- nel pubblico, ad alto tasso di legificazione
E questo è almeno in parte inevitabile, �perché nel p.i. occorre combinare:���- art. 39.1 Cost., libertà sindacale��- art. 97 Cost., imparzialità e buon andamento p.a.��- art. 81 Cost., vincolo del pareggio di bilancio�(l. cost. n. 1/2012)
Infatti���- vige anche nel p.i. il principio di libertà sindacale��- dunque, libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione��- ma mentre nel lavoro privato chiunque può trattare con chiunque��- nel p.i. esigenze di imparzialità e buon andamento�richiedono la regolazione legale della materia�
I soggetti abilitati a trattare variano anzitutto in ragione�dei livelli di contrattazione collettiva nel p.i.���a) livello quadro: per istituti comuni a più comparti o aree��b) comparto (PTA) e area (dirigenti)��c) livello integrativo
A tal proposito:���- mentre nel lavoro privato gli ambiti oggettivi («categorie»)�della contrattazione sono decisi dalle parti contrattanti��- nel lavoro pubblico le esigenze di organizzazione e di certezza�impongono la predeterminazione degli ambiti di contrattazione��- tuttavia, per rispettare il principio di libertà sindacale,�si è scelta una predeterminazione per via pattizia��- ma in alcuni limiti legali: ad es., max 4 comparti (PTA)�e 4 aree (Dirigenti)
��La struttura dei comparti (art. 40, c. 2, tupi)��
Precedente
CCNQ 2016 e 2021
La struttura delle aree (art. 40, c. 2, tupi)
Precedente
CCNQ 2016 e 2021
Perché tale revisione degli ambiti:���- per ridurre il numero dei rinnovi��- per semplificare le tornate contrattuali��- per puntare alla uniformazione dei trattamenti economici accessori��- resta in ogni caso la possibilità di apposite sezioni contrattuali�interne al contratto
I soggetti della contrattazione collettiva�Parte pubblica: livello quadro e di comparto��ARAN�Agenzia per la Rappresentanze Negoziale�nella Pubblica Amministrazione��- organismo con p.g. di diritto pubblico��- ha la rappresentanza obbligatoria �delle p.a. nella contrattazione�
Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- per la parte datoriale: l’ARAN��- per la parte sindacale,�la Confederazione «rappresentativa»���Cfr. art. 43, c. 4, tupi
�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���Esempi di contratti quadro:��- 13.7.2016: definizione dei comparti e delle aree��- 4.12.2017: ripartizione dei diritti sindacali��- 7.8.1998: costituzione delle RSU nei comparti���
(segue)�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- la Confederazione è tale se affilia altre oo.ss.�(è associazione di associazioni o di «secondo grado»)��- è rappresentativa se affilia oo.ss. «rappresentative»�in almeno due comparti oppure due aree
Soggetti legittimati a trattare:�b) a livello nazionale di comparto o area���Art. 43, c. 1, tupi:��L’ARAN ammette (soltanto) le oo.ss. «rappresentative», cioè:��- almeno il 5% come media��- tra il dato associativo (deleghe sul totale delle deleghe) di comparto/area��- e il dato elettorale (voti alle rsu sul totale dei voti) di comparto�
Soggetti legittimati a trattare:�c) al livello integrativo���- per parte datoriale: la singola p.a.��- nel comparto: rsu e le oo.ss. firmatarie CCNL��- nell’area: oo.ss. firmatarie CCNL���Cfr. art. 43, c. 5, tupi, e i CCNL di comparto e di area,�cui è demandata la determinazione dei soggetti
Le procedure della contrattazione collettiva���- Come si contratta?��- Come si stipula?
Premesso che:���- nel lavoro privato non ci sono regole legali sulle procedure��- nel pubblico impiego, esigenze di buon andamento e controllo e programmazione�della spesa pubblica impongono regole legali imperative��- per il livello integrativo, le regole procedurali sono�dettate in parte dalla legge e in parte dai CCNL
Procedimento di contrattazione di comparto o area:��- richiede la disponibilità di bilancio (legge di stabilità)��- l’ARAN ammette alla contrattazione�i sindacati rappresentativi��- l’accordo è concluso con sindacati che raggiungano�complessivamente il 51% come media dato associativo/elettorale�o il 60% come dato elettorale��- l’accordo è sottoposto a verifica di bilancio della Corte dei Conti��- se positiva, è pubblicato in g.u. ed entra in vigore��- se negativa, si riapre la trattativa
A chi si applica il contratto collettivo?���- Nel lavoro privato, vale il principio di rappresentanza:�agli iscritti ai sindacati stipulanti + a chi ne accetta la regolazione��- Nel lavoro pubblico non sarebbe immaginabile una disparità�di trattamento tra dipendenti e p.a.��- Le p.a. sono rappresentate obbligatoriamente dall’ARAN���Inoltre…
Art. 40, c. 4, tupi��«Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»
Art. 45, c. 2, tupi��«Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti �non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»
Corte Cost. n. 309/1997���«In conformità alle direttive di cui alla delega, tale decreto, dopo aver individuato le materie sottratte alla contrattazione collettiva, ha sub art. 45 strutturato questa su due livelli (nazionale e decentrato), con una ripartizione per comparti ed aree separate, attribuendo poi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) , istituita dal successivo art. 50, la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»��
(segue)��«Sono appunto codeste amministrazioni le destinatarie esclusive del dovere, previsto dal comma 9 del citato art. 45, di osservare gli impegni assunti con i CCNL. Sicché l’applicazione del contratto collettivo deriva, non già da una generalizzata previsione di obbligatorietà di questo, come il giudice a quo mostra di ritenere, bensì dal su indicato dovere gravante sulle pubbliche amministrazioni»
(segue)��«Tale meccanismo non realizza dunque quell’efficacia erga omnes conferita dall’art. 39, quarto comma, Cost. ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche, ma si colloca sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformarsi imposto alle amministrazioni e, per l’altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo»
(segue)��«La forza cogente che a questo punto si produce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, a sua volta, la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento contrattuale, affermata dall’art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e contestualmente rafforzata dall’ultima parte della norma stessa, che impone di assicurare "trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"»
(segue)��«Sul versante della posizione soggettiva del dipendente è, poi, agevole osservare come quest’ultimo rinviene nel contratto individuale di lavoro - che sostituisce ad ogni effetto l’atto di nomina - la fonte regolatrice del proprio rapporto: l’obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuto in tale contratto»
In definitiva���- non vi è contrasto con l’art. 39 Cost.��- perché per le p.a. occorre tener conto anche�dell’imparzialità ex art. 97 Cost.
L’oggetto della contrattazione collettiva���- Cosa può formare oggetto di contrattazione nazionale?��- Cosa può formare oggetto di contrattazione integrativa?��- Cosa non può formare oggetto di contrattazione?�
Nel lavoro privato:���- qualunque materia può essere oggetto di contrattazione collettiva��- i contratti coll. possono sempre, salve ipotesi eccezionali, derogare in melius��- la legge consente talora alla contrattazione di derogarla in peius��- il conflitto tra contratti collettivi è variamente risolto in giurisprudenza�
Nel p.i.:��- forte ruolo regolatore della legge, in considerazione�del controllo della spesa e dei principi ex art. 97 Cost.��- ergo, più vincoli legali alla contrattazione collettiva,�nei soggetti, nelle procedure, ma anche quanto a oggetto e possibili deroghe��- prevalenza del CCNL sul C.I., sempre a fini di centralizzazione�del controllo sulla spesa pubblica��- le competenze del C.I. sono stabilite (dalla legge e) dal CCNL�quanto a soggetti, procedure, oggetto��- valorizzato il C.I. per la premialità e l’efficienza nelle p.a.
Le conseguenze della violazione �dei vincoli finanziari e del riparto di competenze�tra legge, CCNL e C.I.:���- artt. 1339 – 1419, c. 2, c.c.: nullità e sostituzione automatica�- responsabilità contabile della delegazione pubblica trattante�- responsabilità dirigenziale�- responsabilità disciplinare���Organi che accertano la violazione dei vincoli:�Sez. reg. Corte dei Conti; Dip. Funz. Pubblica; Ministero Economia e Finanze
Esempi di materie escluse dalla contrattazione�e disciplinate dalla legge e/o dalle p.a. con atti propri:���- risorse per la contrattazione nazionale nella legge di stabilità�- organizzazione degli uffici �- determinazione dei fabbisogni del personale�- regole di selezione e bandi di concorsi del personale�- poteri e prerogative dirigenziali�- disciplina della responsabilità contabile e amministrativa�- disciplina delle incompatibilità
Materie principali di competenza del CCNL:���Circa il rapporto individuale��- in generale, rapporti di lavoro e sindacali �- trattamento economico fondamentale�- trattamento accessorio: criteri generali per l’erogazione
Materie di competenza del contratto integrativo:���Principalmente:��- perseguimento di obiettivi di efficienza e produttività della p.a.��- disciplina di dettaglio sul salario accessorio, in prevalenza legato alla performance o comunque su base selettiva�
Inderogabilità del contratto collettivo:���- nel privato, derogabilità in melius e non in peius�da parte del contratto individuale��- nel pubblico, è dubbio se sia possibile�la derogabilità in melius:��a) parità di trattamento�vs.�b) la p.a. assicura trattamenti «comunque non inferiori»�a quelli previsti dal contratto collettivo (art. 45)��Secondo alcuni, è possibile solo purché siano�trattamenti migliorativi giustificati e motivati su basi oggettive
��Art. 45, d.lgs. n. 165/2001:��«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio […] �è definito dai contratti collettivi.��2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»���
In realtà, a partire dal d.lgs. n. 150/2009���- il salario accessorio è prevalentemente su base premiale��- è dunque differenziato in base soprattutto�alla valutazione della performance���Ciò consente differenziazioni oggettive�di trattamento economico individuale
Il p.i. «non privatizzato»���- restano fermi libertà sindacale e diritto di sciopero��- per alcune categorie, il contratto collettivo è destinato al recepimento in decreto:��- personale della carriera diplomatica, prefettizia, vigili del fuoco, polizia penitenziaria, forze di polizia ad ordinamento civile��- per altre categorie non vi è contrattazione collettiva (es., docenti universitari)
Forze armate e personale di polizia ad ordinamento militare���- divieto di sciopero per forze armate e di polizia��- art. 1475 codice ordinamento militare vietava sindacati di militari e adesione ad altre organizzazioni sindacali��- Corte cost. n. 120/2018 ha dichiarato la previsione in contrasto con l’art. 39 Cost.�(solo) dove non ammette sindacati della specifica categoria��- la materia è ora regolata dalla l. 28.4.2022, n. 46, che disciplina le rappresentanze del personale militare
Seconda esercitazione��- vai alla piattaforma elearning.unipv.it, materiali del corso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro 2022-2023��- scarica il Ccnl Confcommercio del settore terziario��- trova e leggi la «parte obbligatoria» del Ccnl��- riassumi in file word, max 4.000 caratteri spazi inclusi,�gli aspetti che ti appaiono più significativi��- invia entro il 12 marzo a marco.ferraresi@unipv.it