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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezzaCorso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro���Mansioni, qualifiche, categorie���Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoromarco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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Mansioni, cioè?����- Il contenuto della prestazione di lavoro subordinato,�l’oggetto (specifico) dell’obbligazione contrattuale��- In deroga ai principi civilistici, è modificabile unilateralmente dal datore:�ius variandi ex artt. 2103 c.c. e 52, d.lgs. n. 165/2001�����Ratio della deroga: la prestazione si inserisce�in un contesto organizzativo che può mutare

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Qualifiche: cio��Un insieme di mansioni omogenee, che identificano�una figura professionale, ad es.:��- tornitore��- segretario��- responsabile degli acquisti��- direttore del personale��ecc.

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Categorie (legali): cioè?�Un insieme ancora più ampio, comprensivo�di diverse qualifiche���Art. 2095 c.c.�Categorie dei prestatori di lavoro.��I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, �impiegati e operai.��Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

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L’art. 2103 c.c. ex art. 13, l. n. 300/1970, tit. I, «della libertà e dignità del lavoratore»���Mansioni del lavoratore�«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. �Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.�Ogni patto contrario è nullo»�

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Nell’elaborazione giurisprudenziale (I)����- l’art. 2103 c.c. tutela la professionalità del lavoratore��- l’equivalenza va intesa dunque in senso, non solo retributivo,�ma anche professionale��- la norma è ritenuta (all’inizio) assolutamente inderogabile�a livello sia individuale, sia collettivo����Ma tale assolutezza si è rivelata non sempre opportuna,�anche per il lavoratore

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Nell’elaborazione giurisprudenziale (II):�progressivi temperamenti dell’inderogabilità���- mansioni accessorie o strumentali: ammesse, anche se inferiori ��- sì al patto individuale di dequalificazione nell’interesse del lavoratore�(impossibilità sopravvenuta della prestazione; alternativa al g.m.o. di licenziamento)��- sì a demansionamenti brevi ed occasionali �per esigenze improvvise, secondo buona fede��- valorizzazione delle «clausole di fungibilità/equivalenza» dei contratti collettivi:�cfr. Cass., s.u., n. 25033/2006

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L’autonomia collettiva ha un ruolo centrale nel p.i.:�art. 52, c. 1, d.lgs. n. 165/2001����«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento» (del contratto collettivo)����Lo ius variandi orizzontale è dunque perimetrato dai contratti collettivi�(equivalenza «convenzionale»)

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Riforma ex art. 3, d.lgs. n. 81/2015,�che modifica l’art. 2103 c.c., per una maggiore flessibilità funzionale����Cfr. la delega, art. 1, c. 7, lett. e), l. n. 183/2014��«revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera»��

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Il «nuovo» art. 2103 c.c.�Il mutamento orizzontale���Prestazione del lavoro.c. 1: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte»

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«Per le quali è stato assunto»���- Eventualmente già indicate nella «lettera di assunzione»�(rectius, nel contratto individuale di lavoro)��- Comunque, quelle che abbia iniziato ad eseguire su ordine datoriale�o anche per fatti concludenti

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«Corrispondenti all’inquadramento superiore �che abbia successivamente acquisito»����- per promozione automatica (contratti collettivi)��- per procedura concorsuale o selettiva��- per consenso delle parti��- oggi, per assegnazione senza opposizione (v. infra)

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«Mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento �delle ultime effettivamente svolte»����Stesso «livello» di inquadramento, dunque equivalenza convenzionale collettiva�(i c.coll. parlano anche di «aree» o «categorie»)�

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(segue)���- i contratti collettivi, tuttavia, seguitano con inquadramenti a prevalenti fini�retributivi, includendo qualifiche/mansioni eterogenee��- è dunque possibile una variazione a mansioni totalmente differenti?��a) sì, a meno di non ritenere che sopravviva il criterio della professionalità�b) c’è comunque un filtro «pratico» che scongiura di norma l’eventualità�c) ai sensi del comma 3, «il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni»���Il mancato adempimento dell’obbligo formativo impedisce�sanzioni disciplinari per la «imperita» esecuzione delle mansioni

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La giurisprudenza sembra dunque accogliere il criterio «convenzionale»���- Trib. Milano 10.1.2020, n. 27��- Trib. Trieste 20.6.2019, n. 120��- Trib. Roma 2.11.2018, n. 8253��- Trib. Roma 31.10.2018, n. 8357��- App. Torino 23.5.2017, n. 354��- Trib. Torino 18.5.2017, n. 4732��- Trib. Roma 30.9.2015

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CCNL metalmeccanici 2021: un sistema innovativo di inquadramento��- più flessibile��- basato su «ruoli» più che su «mansioni»��- valorizza le competenze teoriche/pratiche di ciascuno

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(segue)�Criteri di professionalità ai fini dell’inquadramento��- Autonomia/responsabilità gerarchico-funzionale��- Competenza tecnica specifica��- Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento��- Polivalenza��- Polifunzionalità��- Miglioramento continuo e innovazione

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La dequalificazione «unilaterale»���c. 2: «In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale»��c. 4: «Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi»��c. 5: «Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa»

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La dequalificazione «consensuale»���c. 6: «Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro»

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Questioni���- necessità di una assistenza effettiva, come ex art 2113 c.c.��- necessaria specificazione delle ragioni? Dipende anche dalla natura di esse,�specie quando si tratti di ragioni personali��- il giudice può sindacare l’effettività delle ragioni e il nesso causale?��- qui non sussistono limiti né retributivi, né di livello, né di categoria legale

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Le mansioni superiori���c. 7: «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi»

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Novità rispetto al passato���- il lavoratore può rifiutare (non le mansioni superiori, ma)�la stabilizzazione nella qualifica superiore��- sei mesi, non più tre��- i contratti collettivi possono prevedere termini inferiori o superiori��- non c’è diritto alla qualifica superiore in caso di sostituzione di lavoratore�assente (eliminato: «con diritto alla conservazione del posto»)

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Disposizione di chiusura���u.c.: «Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo»

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Rimedi al demansionamento���- rifiuto del lavoratore (e messa a disposizione delle energie lavorative per le� mansioni dovute) ex art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento): �ma sempre a rischio di conseguenze disciplinari���- risarcimento in forma specifica, condanna alla restitutio in integrum:�non coercibile

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Il risarcimento per equivalente���- di chi è l’onere della prova dell’adibizione a mansioni non consentite? �Quale contenuto?��- orientamento prevalente: si tratta di inadempimento contrattuale e il lavoratore deve allegare e dimostrare le mansioni di provenienza e di destinazione, dettagliando gli elementi distintivi��- il datore deve, a questo punto, provare la sussistenza di ragioni giustificatrici�dello spostamento alle mansioni contestate dal lavoratore

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Quali danni?���- Patrimoniale (ad es., differenze retributive) ���- Non patrimoniale��a) biologico (anche psichico): prova medica e quantum secondo le tabelle��b) professionalità, tra cui la perdita di chance (perdita di progressione di carriera), ex art. 2103 c.c.��c) esistenziale (alla vita di relazione), ex art. 2087 c.c.

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Come si liquida il danno alla professionalità? ���- in via equitativa (art. 1226 c.c.)��- normalmente, una percentuale della retribuzione delle mansioni dovute�(grandi oscillazioni, dal 10% al 100%, per il periodo di dequalificazione)��- si tiene conto di indici quali prestigio e visibilità della posizione professionale, durata e grado della dequalificazione, rilevanza delle occasioni professionali perse�

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Il danno professionale è in re ipsa? O va provato dal lavoratore?���- non è in re ipsa: v. da Cass., s.u., n. 6572/2006 a Cass. n. 32982/2019��- ma un danno difficile da provare sia nell’an, sia nel quantum��- il lavoratore è onerato almeno di indici presuntivi del danno (v. retro),�da cui il giudice inferisce l’esistenza, procedendo poi alla liquidazione equitativa