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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezzaCorso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro����Il contratto collettivo di lavoro (1)����Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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N.B.: riferimenti delle prime tre lezioni sul Compendio��Capitoli 1 e 2

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Il contratto collettivo: «contratto»

Art. 1321 c.c.

Nozione

«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»

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«L’accordo di due o più parti»

  • Chi sono le parti di un c.coll.? Le oo.ss. datoriali e dei lavoratori
  • Infatti: contratto «collettivo» = stipulato da «soggetti collettivi»
  • Quali oo.ss. in concreto? Libertà sindacale = libertà di scegliere con chi negoziare e con chi sottoscrivere. Nessun obbligo legale sul punto
  • Quante parti? A volte sono numerose

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«costituire, regolare o estinguere tra loro�un rapporto giuridico patrimoniale»

1) Vi è una parte (di solito la prima) in cui in effetti sono regolati i rapporti «tra loro» (cioè tra gli stipulanti, cioè tra oo.ss.)

Parte c.d. «obbligatoria»

2) Ma un’altra parte (di solito la seconda) con la disciplina dei rapporti di lavoro delle categorie rappresentate. Anche perciò è un c. «collettivo»

Parte c.d. «normativa»

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Esempio di parte «obbligatoria» del CCNL metalmeccanico

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Esempio di parte «normativa» del medesimo CCNL

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Domande

  • Quali sono le condizioni di validità di un contratto collettivo?
  • Deve stipularsi in forma scritta?
  • Che tipo di efficacia e che ambito di efficacia possiede?
  • E’ possibile e come recedere?
  • Che effetti sul piano temporale?
  • Come si interpreta?
  • Ecc.

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In definitiva, quali norme di legge regolano�i contratti collettivi?

  • Artt. 2067 ss. c.c. sul contratto collettivo «corporativo»?
  • Inattuazione art. 39, II parte, Cost.
  • Riferimento ai principi di «diritto comune» (c.c.), cioè dei contratti in generale
  • Ma con l’opera interpretativa di adattamento di dottrina e giurisprudenza…

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…in ragione delle peculiarità del �contratto collettivo:���1) Contrato/atto privatistico, ma anche��2) Astrattezza/generalità, alla stregua di�una fonte del diritto

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L’ambito «soggettivo» di applicazione

Art. 1321 c.c.: «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»

Vincola dunque:

  1. Le stesse organizzazioni stipulanti
  2. Datori e lavoratori iscritti alle oo.ss. stipulanti: istituto della rappresentanza (art. 1387 ss. c.c.)
  3. Chiunque, iscritto o non, faccia rinvio al c.coll.

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Cfr. anche�Art. 1372.�Efficacia del contratto.��«Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.��Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»

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Ergo:��- i contratti collettivi in Italia, in quanto�contratti collettivi di diritto comune…��- non sono efficaci erga omnes o ultra partes

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Il rinvio al c.coll. contenuto nel contratto individuale

  • Rinvio esplicito vs. rinvio implicito (o per comportamento concludente)
  • Rinvio materiale (o recettizio) vs. rinvio formale

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La mancanza di un’efficacia erga omnes pone due problemi

  1. Potrebbe avvantaggiare i datori che non applicano il contratto collettivo, proprio perché liberi dai vincoli che esso pone
  2. Garantisce minori tutele (cioè solo quelle legali) ai lavoratori cui non si applica il contratto collettivo

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Le operazioni estensive della giurisprudenza: �a) l’iscrizione del datore di lavoro

  • Non è necessaria l’iscrizione «bilaterale»
  • Il datore di lavoro iscritto è tenuto ad applicare il c.coll. anche ai lavoratori non iscritti

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b) La retribuzione ex art. 36 Cost.

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»

  • Norma considerata immediatamente precettiva
  • Qual è il parametro per la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione?

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Secondo la giurisprudenza della Cassazione

  • Giusta retribuzione e livelli salariali fissati dai c.coll.: presunzione di conformità all’art. 36 Cost.
  • Tale parametro non è vincolante per il giudice, che ha però un onere di specifica motivazione ove se ne discosti
  • Dunque, indiretta efficacia generalizzata del c.coll.
  • Ma solo per i «minimi tabellari» (o «paga base»)
  • Operatività tecnica:
    • Nullità della retribuzione individuale difforme (per contrasto con norma imperativa: art. 1418 c.c.) e sostituzione con la retribuzione del c.coll.

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Es.: minimi tabellari CCNL metalmeccanici

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Problema: a quale CCNL�deve rifare riferimento il giudice, ex art. 36 Cost.?���- infatti, in Italia sussistono�molti contratti collettivi��- sono normalmente differenziati�per categoria produttiva��- ma, talora, anche per tipo di impresa�(PMI, artigiane, altri soggetti giuridici)

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Secondo la giurisprudenza più risalente,�la soluzione è offerta dall’art. 2070 c.c.���Art. 2070 – Criteri di applicazione�«L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.��Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.»

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Il problema dell’art. 2070 c.c.���- E’ norma dell’ordinamento corporativo��- L’ordinamento corporativo è stato abrogato��- Inoltre, ha una struttura incompatibile con�il sistema attuale��- Prevedeva sindacati registrati, contratti efficaci erga omnes, categorie produttive predeterminate, inquadramento�delle imprese obbligatorio

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La giurisprudenza infatti cambia orientamento, ma:���- pur ritenendo non più vigente l’art. 2070 c.c.��- … continua ad usarlo in combinato disposto�con l’art. 36 Cost. ai fini della retribuzione��- sostenendo che il CCNL vada individuato�in ragione dell’attività effettivamente esercitata dal datore��- il che, tra l’altro, è coerente con il nostro sistema sindacale per ramo d’industria, più che per mestiere