Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza��Corso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro����Il contratto collettivo di lavoro (1)����Marco Ferraresi�Professore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.it �http://iusetlabor.blogspot.com
N.B.: riferimenti delle prime tre lezioni sul Compendio��Capitoli 1 e 2
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Il contratto collettivo: «contratto»
Art. 1321 c.c.
Nozione
«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»
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«L’accordo di due o più parti»
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«costituire, regolare o estinguere tra loro�un rapporto giuridico patrimoniale»
1) Vi è una parte (di solito la prima) in cui in effetti sono regolati i rapporti «tra loro» (cioè tra gli stipulanti, cioè tra oo.ss.)
Parte c.d. «obbligatoria»
2) Ma un’altra parte (di solito la seconda) con la disciplina dei rapporti di lavoro delle categorie rappresentate. Anche perciò è un c. «collettivo»
Parte c.d. «normativa»
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Esempio di parte «obbligatoria» del CCNL metalmeccanico
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Esempio di parte «normativa» del medesimo CCNL
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Domande
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�In definitiva, quali norme di legge regolano�i contratti collettivi?
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…in ragione delle peculiarità del �contratto collettivo:���1) Contrato/atto privatistico, ma anche��2) Astrattezza/generalità, alla stregua di�una fonte del diritto
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L’ambito «soggettivo» di applicazione
Art. 1321 c.c.: «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale»
Vincola dunque:
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Cfr. anche��Art. 1372.�Efficacia del contratto.��«Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.��Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»
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Ergo:��- i contratti collettivi in Italia, in quanto�contratti collettivi di diritto comune…��- non sono efficaci erga omnes o ultra partes
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Il rinvio al c.coll. contenuto nel contratto individuale
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La mancanza di un’efficacia erga omnes pone due problemi
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Le operazioni estensive della giurisprudenza: �a) l’iscrizione del datore di lavoro
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b) La retribuzione ex art. 36 Cost.
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»
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Secondo la giurisprudenza della Cassazione
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Es.: minimi tabellari CCNL metalmeccanici
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Problema: a quale CCNL�deve rifare riferimento il giudice, ex art. 36 Cost.?���- infatti, in Italia sussistono�molti contratti collettivi��- sono normalmente differenziati�per categoria produttiva��- ma, talora, anche per tipo di impresa�(PMI, artigiane, altri soggetti giuridici)
Secondo la giurisprudenza più risalente,�la soluzione è offerta dall’art. 2070 c.c.���Art. 2070 – Criteri di applicazione�«L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.��Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.»
Il problema dell’art. 2070 c.c.���- E’ norma dell’ordinamento corporativo��- L’ordinamento corporativo è stato abrogato��- Inoltre, ha una struttura incompatibile con�il sistema attuale��- Prevedeva sindacati registrati, contratti efficaci erga omnes, categorie produttive predeterminate, inquadramento�delle imprese obbligatorio
La giurisprudenza infatti cambia orientamento, ma:���- pur ritenendo non più vigente l’art. 2070 c.c.��- … continua ad usarlo in combinato disposto�con l’art. 36 Cost. ai fini della retribuzione��- sostenendo che il CCNL vada individuato�in ragione dell’attività effettivamente esercitata dal datore��- il che, tra l’altro, è coerente con il nostro sistema sindacale per ramo d’industria, più che per mestiere