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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

A CURA DI SANDRA FORNAI

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Argomenti della lezione:

  • PERCHE’ C’E’ L’IRC A SCUOLA: BREVE STORIA DELL’INSERIMENTO DELLA MATERIA RELIGIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
  • ATTUALI COMPETENZE DI STATO E CHIESA NELL’IRC: Intesa Stato-Chiesa
  • GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA ITALIANA

  • LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI: IL CAMBIAMENTO DELLA SCUOLA ITALIANA ED EUROPEA DEGLI ULTIMI ANNI
  • LE INDICAZIONI NAZIONALI DI RELIGIONE CATTOLICA

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  • In Europa come negli Stati Uniti i sistemi scolastici hanno una comune eredità religiosa

  • In Occidente le scuole sono una filiazione delle Chiese : conflittualità non appena la scuola inizia a rivendicare la propria autonomia.
  • Pian piano lo Stato ha iniziato a rivendicare il proprio ruolo nel dover istruire il popolo
  • Le cose cambiano radicalmente dopo la Rivoluzione francese: da lì gli statI rivendicano la piena e progressiva autonomia:
  • Anche in Italia questo processo sfocerà in un inarrestabile processo di laicizzazione: la conflittualità che ne nasce assume toni aspri che non si placano né con il concordato del 1929, né con le revisioni successive.

Anzi oggi sembra talvolta accentuarsi: E’ IN QUESTA CORNICE CHE DOBBIAMO

INSERIRE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE

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  • E’ in questa cornice conflittuale che si configura questo insegnamento, tra incomprensioni, ed insofferenze laiciste, anticattoliche ed antireligiose.

  • Stupendo tutti la materia ha resistito a questi attacchi ed al concordato del 1984.

“Accordo di Revisione del Concordato Lateranense tra Italia e Santa Sede”

Dal 1948 al 1984 la Costituzione Italiana (art.7) ha convissuto con un anacronistico concordato stipulato nel 1929.

  • E’ una disciplina diversa dalle altre perché, seppur scolastica, ha sempre bisogno di un’intesa

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  • Punto di inizio e riferimento è lo Statuto albertino del 4 marzo 1848: esso, così lontano nel tempo, ha impresso un marchio indelebile a tutti gli sviluppi della politica scolastica del Regno sabaudo prima, e della Repubblica italiana. Infatti l’art. 1 passò integralmente nella costituzione del Regno d’Italia «La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti esistenti sono tollerati…..»
  • Si insegna irc a scuola poiché lo Stato Italiano è uno Stato Cattolico.
  • Legge Casati 1859: è la prima legge a carattere nazionale della scuola pubblica Italiana: chiara politica di contrasto all’egemonia delle scuole cattoliche egemonizzate dai Gesuiti. Religione per inculcare obbedienza.
  • La legge Casati precisa che l’irc è obbligatorio in tutte le scuole elementari come nei licei-ginnasi e negli stabilimenti dell’istruzione tecnica. Esonero

Politiche altalenanti (Bissolati 1908 toglie irc)e sempre frutto della conflittualità fino alla Riforma Gentile

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IL SILLABO E LA LEGGE COPPINO

  • Col Sillabo si colpisce tutta la cultura liberale « la libertà di culto è un’opinione ruinosa»

  • Periodo di grande contrasto tra governi di sinistra e Chiesa
  • La legge Coppino del 15 luglio 1877 abolisce la materia Religione nelle scuole. Si introducono «prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino»
  • Nel 1873 sono soppresse le facoltà teologiche statali

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RIFORMA GENTILE E PATTI LATERANENSI

  • 1923: Gentile ministro dello stato fascista: «..al fanciullo italiano deve essere insegnata la religione cattolica, nello stesso modo che gli si insegna la lingua degli scrittori italiani».
  • L’insegnamento della religione cattolica fu reso obbligatorio nella scuola primaria e compare la definizione «fondamento e coronamento dell’istruzione elementare»

  • I PATTI LATERANENSI DEL 1929 consacrano il principio dello Statuto Albertino secondo cui

«la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato».

Con questa firma Mussolini «l’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare» (Pio XI) mette a tacere ogni forma di dissenso.

IRC anche nelle scuole medie- idoneità del Vescovo- programmi approvati dall’autorità ecclesiastica-Libri approvati dall’autorità ecclesiastica.

Successivamente ci si curò di regolare con un apposito provvedimento la questione delle confessioni diverse da quella cattolica: si sostitutisce a «culti tollerati» «culti ammessi».

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  • L’ IRC qui raggiunge vertici incredibili, è considerato la base di tutta l’istruzione pubblica ed è considerato coronamento, cioè il punto più alto dell’istruzione pubblica. Tutta l’istruzione deve ruotare attorno a tale insegnamento….ma nella pratica si prevedeva: « preghiere e nozioni della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra; lezioni di morale sul dogma cattolico,….principi della vita religiosa e de culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica»….NIENT’ALTRO CHE UN INSEGNAMENTO CATECHISTICO, con la novità che ora è esteso anche alle medie

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  • L’insegnamenti IRC così concepito rimane inalterato fino alla revisione del concordato del 1984
  • Programmi delle scuole elementari e materne del 1945: forte irrigidimento confessionale.

  • 1947: le voci protestanti ed ebraiche non fecero breccia in mezzo ai compromessi politici fra democristiani e comunisti e con maggioranza assoluta il 25 marzo 1947 (con voto determinate del PCI) si richiamano nella Carta costituzionale i Patti Lateranensi.

Art. 7.�Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.�I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.�Art. 8.�Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.�Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.�I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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REVISIONE DEL CONCORDATO

  • Le idee innovative del Concilio Vaticano II e d illustri pedagogisti non vennero tenute in considerazione.
  • Proposte che circolavano: attivare un duplice insegnamento, uno di cultura religiosa aconfessionale ed uno confessionale (doppio binario). Momento di grande fervore: convegni per l’abolizione dell’irc da parte anche di numerosi movimenti cristiani
  • 18 febbraio 1984 Accordi di Villa Madama:

Art. 9.2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

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NOVITA’ E CONTRADDIZIONI

  • Nonostante la sua carica innovativa questo si presenta come un accordo di revisione per non creare cesure nei rapporti tra Stato e Chiesa, ma è a tutti gli effetti fonte di grandi novità.
  • Basti pensare all’abrogazione del concetto di religione di Stato, al ridimensionamento del carattere sacro della città di Roma, alla distinzione tra matrimonio civile e cattolico ecc.

  • Questa preoccupazione di riagganciarsi al passato ha portato conseguenze e pregiudizi.

  • Si supera per la rel. Cattolica ogni condizione di esclusività e privilegio tra le confessioni e religioni.

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  • Come superare questa esclusività ormai anacronistica del concordato del 1929 per l’IRC?

Con un RIBALTAMENTO tra mezzi e fini: non è più la scuola che si assoggetta alla materia (fondamento e coronamento) ma l’IRC che si inserisce “nel quadro delle finalità della scuola”.

IRC non più IR.

La materia è presente per motivazioni oggettive e non per concessione di un privilegio.

Si devono attendere 2 anni per l’applicazione normativa. Grande produzione normativa.

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NOVITA’ E CONTRADDIZIONI

  • 1) Insegnamento culturale : allora perché non per tutti? E inserito nelle finalità della scuola. Ci si distacca da un concetto di insegnamento catechetico.
  • 2) Come può non essere una discriminazione? Cosa viene offerto a chi non si avvale?
  • Altre novità: 2 h alle elementari. E’ introdotta alla materna
  • L’intesa successiva alla revisione (DPR 751/85) da un lato ha riconosciuto lo statuto di «dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline all’IRC. dall’altro non si esce dalle contraddizioni nate fin dallo Statuto Albertino.
  • Seguono intese con Valdesi, comunità ebraiche
  • Fortissime reazioni in ambienti laici ma anche cattolico-democratici. Per molti fu un’occasione persa.

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INTESA 14 DICEMBRE 1985 DPR 751�

  • Falcucci –Poletti
  • 1) programmi di insegnamento
  • 2) modalità di organizzazione di tale insegnamento
  • 3) criteri scelta libri di testo
  • 4) profili di qualificazione professionale

  • Critiche: la collocazione oraria; la scelta di avvalersi valida per tutto il ciclo; che la discussione di tali tematiche non fosse passata in parlamento
  • Da lì una serie interminabile di interpretazioni corrette della norma

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L’IDONEITA’

  • E’ regolata dall’art. 804 del codice di diritto canonico
  • “RETTA DOTTRINA, TESTIMONIANZA DI VITA CRISTIANA ED ABILITà PEDAGOGICHE”
  • E’ riconosciuta dall’Ordinario diocesano. Dal 1991 non è pi’ annuale ma “permanente salvo revoca”. Questo anche in vista di un possibile ruolo degli idr.

Nota CEI del 1991: “non è paragonabile ad un diploma che abilita ad insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica” Si tratta quindi di un attestato di appartenenza ecclesiale continuamente soggetto a verifica.

Questo colpisce molto l’opinione pubblica.

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  • L’istituto della “nomina” di Intesa va applicato per l’IDR a tutte le operazioni contrattuali compresa la mobilità. L’idr rinuncia ad un suo diritto soggettivo trasferendolo all’autorità ecclesiastica.

  • Essa nella prassi si applica su tre elementi: il nominativo del docente, la sede di servizio ed il numero delle ore (per i docenti non di ruolo)

  • A confronto dell’idoneita, che è un atto formale rilasciato “una tantum” l’intesa sulla nomina è un’azione sistematica e ricorrente. Fattore di atipicità nel mondo scolastico.

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INTESA 2012 e FORMAZIONE DELL’IDR

  • Ricordiamo che l’Intesa come istituto giuridico è applicazione della legge fondamentale che istituisce la legittimità dell’IRC (Legge 25 marzo 1985)

  • L’intesa interviene sulle modalità di applicazione della legge, che possono variare nel tempo
  • Si ribadisce al punto 1 «il principio della libertà di coscienza dell’allievo e la competenza della Chiesa di verificare la conformità alla dottrina della stessa e il diritto-dovere di approvazione delle indicazioni didattiche da parte degli organi statuali ed ecclesiastici.
  • Modalità di organizzazione dell’IRC:

a) permane la scelta a validità annuale e al momento dell’iscrizione

  1. 2h primaria . All’infanzia è ancora possibile raggruppare orario per un totale di 60 h annue

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4) Istituto dell’idoneità. Nell’infanzia e primaria l’insegnamento può essere affidato ai docenti di classe purchè ritenuti idonei dall’ OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità

PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (PUNTO 4) QUESTA è LA PARTE INNOVATIVA:

  1. Titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche conseguito presso una facoltà della Santa sede
  2. Attestato compimento regolare corso di studi teologici seminario maggiore
  3. Laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un ISSR
  4. Per i docenti di posto comune conseguimento di uno specifico master di secondo livello per IRC approvato dalla CEI

Questi titoli sono richiesti dal 2017/18

L’intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento per gli idr

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  • Da ricordare che prima del nuovo Concordato (in realtà con l’intesa) non era necessario alcun titolo per insegnare religione, sia perché l’idoneità era ritenuta sufficiente garanzia di preparazione sia perché i docenti erano quasi tuti sacerdoti.

  • L’intesa dell’85 fissa un variegato repertorio di titoli per l’accesso all’irc, molto distinti per infanzia e primaria da quelli per la secondaria.

  • L’individuazione dei titoli ha dato allo Stato un maggiore potere sull’irc

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LE CONDIZIONI PRATICHE DI SCOLASTICITA’ DELL’IRC

  • L’inversione tra i fini ed i mezzi del concordato del 1984 (la sua identità scolastica)

determina particolari condizioni pratiche definite dall’Intesa «modalità organizzative dell’IRC»

LA FACOLTATIVITA’

LA COLLOCAZIONE ORARIA

LA MATERIA ALTERNATIVA

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LA FACOLTATIVITA

  • Con la revisione del concordato l’IRC diventa facoltativo, mentre l’IR era obbligatorio salvo esonero
  • Sentenza n.203 del 1989 Corte Costituzionale: l’ Irc non può essere che facoltativo. Quindi lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’irc; per gli alunni, invece, «solo l’esercizio vdel diritto di avvalersene crea l’obbligo di frequentarlo».
  • Le Condizioni poste dal Concordato sono due:
  • 1) la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Irc va effettuato «all’atto dell’iscrizione» e «su richiesta dell’autorità ecclesiastica»

2) la scelta non deve «dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»

Se qualcuno si inserisce a metà percorso di studi? Declassamento della disciplina per assenza di esame di «ammissione».

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QUADRO ORARIO

  • Nel 1985 furono previste 2h sia alla Primaria che all’Infanzia. Seguirono polemiche e nel 1990 si fissarono a 60 h l’anno nell’infanzia.
  • Dal 1986 al 1990 dispute innumerevoli sulla collocazione all’interno del quadro orario (prima e ultima ora)
  • Sentenza corte costituzionale 203/89 e 13/91: la si può collocare anche nelle fasce orarie intermedie

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LA QUESTIONE DELL’ALTERNATIVA

Questione tra le più controverse.

Rapporto asimmetrico tra Irc e alternativa: Uno è un insegnamento di delicato rilievo istituzionale, l’altro nasce in conseguena dell’esistenza del primo.

Grandi dibattiti post-concordato. Nel 1986 la Camera dei Deputati si impegna a fissare natura e contenuti della materia alternativa.

Infiniti ricorsi sull’obbligatorietà della materia alternativa: da lì la famosa sentenza Corte Costituzionale: la materia alternativa non è obbligatoria:

Allora si può uscire da scuola o studiare autonomamente.

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  • Non la si può chiamare materia per l’assenza di un progetto didattico unico in tutte le scuole
  • Il Mpi nel 1987 pubblicò un documento esemplificativo sui «diritti dell’uomo»
  • Problema della «non discriminazione».
  • Necessità di un serio dibattito sul tema