L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
A CURA DI SANDRA FORNAI
Argomenti della lezione:
Anzi oggi sembra talvolta accentuarsi: E’ IN QUESTA CORNICE CHE DOBBIAMO
INSERIRE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE
“Accordo di Revisione del Concordato Lateranense tra Italia e Santa Sede”
Dal 1948 al 1984 la Costituzione Italiana (art.7) ha convissuto con un anacronistico concordato stipulato nel 1929.
Politiche altalenanti (Bissolati 1908 toglie irc)e sempre frutto della conflittualità fino alla Riforma Gentile
IL SILLABO E LA LEGGE COPPINO
RIFORMA GENTILE E PATTI LATERANENSI
«la Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato».
Con questa firma Mussolini «l’uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare» (Pio XI) mette a tacere ogni forma di dissenso.
IRC anche nelle scuole medie- idoneità del Vescovo- programmi approvati dall’autorità ecclesiastica-Libri approvati dall’autorità ecclesiastica.
Successivamente ci si curò di regolare con un apposito provvedimento la questione delle confessioni diverse da quella cattolica: si sostitutisce a «culti tollerati» «culti ammessi».
Art. 7.�Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.�I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.�Art. 8.�Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.�Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.�I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
REVISIONE DEL CONCORDATO
Art. 9.2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
NOVITA’ E CONTRADDIZIONI
Con un RIBALTAMENTO tra mezzi e fini: non è più la scuola che si assoggetta alla materia (fondamento e coronamento) ma l’IRC che si inserisce “nel quadro delle finalità della scuola”.
IRC non più IR.
La materia è presente per motivazioni oggettive e non per concessione di un privilegio.
Si devono attendere 2 anni per l’applicazione normativa. Grande produzione normativa.
NOVITA’ E CONTRADDIZIONI
INTESA 14 DICEMBRE 1985 DPR 751�
L’IDONEITA’
Nota CEI del 1991: “non è paragonabile ad un diploma che abilita ad insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica” Si tratta quindi di un attestato di appartenenza ecclesiale continuamente soggetto a verifica.
Questo colpisce molto l’opinione pubblica.
INTESA 2012 e FORMAZIONE DELL’IDR
a) permane la scelta a validità annuale e al momento dell’iscrizione
4) Istituto dell’idoneità. Nell’infanzia e primaria l’insegnamento può essere affidato ai docenti di classe purchè ritenuti idonei dall’ OD e che abbiano dichiarato la propria disponibilità
PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (PUNTO 4) QUESTA è LA PARTE INNOVATIVA:
Questi titoli sono richiesti dal 2017/18
L’intesa si conclude con il richiamo alla necessaria collaborazione per iniziative di aggiornamento per gli idr
LE CONDIZIONI PRATICHE DI SCOLASTICITA’ DELL’IRC
determina particolari condizioni pratiche definite dall’Intesa «modalità organizzative dell’IRC»
LA FACOLTATIVITA’
LA COLLOCAZIONE ORARIA
LA MATERIA ALTERNATIVA
LA FACOLTATIVITA’
2) la scelta non deve «dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»
Se qualcuno si inserisce a metà percorso di studi? Declassamento della disciplina per assenza di esame di «ammissione».
QUADRO ORARIO
LA QUESTIONE DELL’ALTERNATIVA
Questione tra le più controverse.
Rapporto asimmetrico tra Irc e alternativa: Uno è un insegnamento di delicato rilievo istituzionale, l’altro nasce in conseguena dell’esistenza del primo.
Grandi dibattiti post-concordato. Nel 1986 la Camera dei Deputati si impegna a fissare natura e contenuti della materia alternativa.
Infiniti ricorsi sull’obbligatorietà della materia alternativa: da lì la famosa sentenza Corte Costituzionale: la materia alternativa non è obbligatoria:
Allora si può uscire da scuola o studiare autonomamente.