REDDITO DI CITTADINANZA
MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO
e di GIUSTIZIA SOCIALE
Il RDC, introdotto con D.l. n.4 del 28/01/2019 e convertito in legge n. 26 del 28.03.2019, è entrato in vigore il 1 aprile 2019 come sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
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REQUISITI >>>>>>>>
a) residenza da almeno dieci anni nel territorio italiano di cui gli ultimi due in maniera continuativa;
b) Cittadinanza italiana o di paesi facenti parte della C.E., o titolare del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di un paese terzo con permesso di soggiorno di lungo periodo;
c) Isee in corso di validità inferiore a 9360,00 euro;
d)patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, diverso dalla 1° casa, fino ad un massimo di 30.000,00 euro;
e) patrimonio mobiliare di valore non superiore a €3.000,00, accresciuto di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 10.000,00 incrementato di€ 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo.
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f) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta di RDC, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc;
g) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere la disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto;
h) per il solo richiedente la mancata sottoposizione a misura cautelare personale e mancanza di condanne definitive negli ultimi 10 anni;
DOMANDA>>>>>>>> Deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale:
L’Inps, verificato il possesso dei requisiti, comunica al richiedente per e-mail o messaggio l’accoglimento della domanda e, successivamente, il richiedente viene convocato da Poste Italiane per la consegna della Carta RDC.
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Sulla CARD viene accreditato l’importo riconosciuto dall’INPS e potrà essere utilizzata solo per:
IMPORTO>>>>>>>> Non può essere superiore a Euro 780,00 (€9360 annui) e se si ha una casa di proprietà da questo importo vengono defalcati Euro 380,00 a titolo di “Affitto imputato”.
DURATA>>>>>>>> e’ Fruibile per 18 mesi, rinnovabili se sussistono i requisiti.
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GOVERNO DRAGHI
Dal 1° gennaio 2022 il suddetto importo è stato rimodulato in questi termini:
- dopo 6 mesi di fruizione i c.d. soggetti occupabili ricevono un importo defalcato di Euro 5,00 al mese;
- analoga defalcazione, di euro 5,00 al mese, viene applicata dopo il primo rifiuto di un’offerta lavorativa.
Sono state previste nuove regole:
NON SOLO
Almeno 1/3 dei beneficiari dovrà essere coinvolto in progetti utili alla comunità, gratuitamente e senza l’instaurazione di un contratto di lavoro.
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Da precisare che.
PATTO PER IL LAVORO
Quindi chi è abilitato al lavoro per ottenere l’erogazione del sussidio deve “impegnarsi” per accettare le offerte di lavoro congrue proposte dai Centri per l’impiego, dopo un percorso di riqualificazione se necessario.
ai sensi dell’art. 4 sono tenuti all’osservanza di questi obblighi tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni. Sono esonerati dagli obblighi di partecipare ad un percorso di inserimento lavorativo:
Le lavoratrici in stato di gravidanza;
i lavoratori in malattia e coloro i quali sono impegnati nello svolgimento di tirocini formativi
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Il componente familiare affetto da disabilità può manifestare la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo nel rispetto della normativa vigente a tutela dei disabili.
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Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 4 /2019, convertito in legge n. 26/2019 per
BENEFICIARIO>>>>>> deve intendersi il Nucleo Familiare al quale sono riferiti i requisiti reddituali e patrimoniali utili per la concessione del beneficio.
Il RDC non è incompatibile con l’attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare semprecchè si rispettino i requisiti reddituali e patrimoniali
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L’art. 3 del citato D.L. pone l’obbligo di comunicare le variazioni inerenti alla situazione occupazionale e patrimoniale.
L’art. 7 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di “chiunque, al fine di ottenere il beneficio de quo, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.
Al comma 2
È prevista la reclusione da 2 a 3 anni per “chi omette la comunicazione di variazione del reddito o del patrimonio anche se provenienti da attività irregolari o altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca de beneficio”.
Ciò che rileva non è lo svolgimento dell’attività lavorativa ma
>>L’omessa comunicazione del reddito percepito<<
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Che avrebbe potuto comportare la riduzione o addiritura la Perdita del Beneficio.
Al comma 5 del medesimo articolo si prevede la “DECADENZA “ del RDC quando uno dei componenti del nucleo familiare viene trovato, nel corso di un’attività ispettiva, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuata in assenza della C.O., ovvero attività di lavoro autonomo in assenza delle previste comunicazioni.
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PER I DATORI DI LAVORO?
E’ previsto l’aumento del 20% dell’importo previsto per la maxisanzione nel caso di impiego irregolare di lavoratori beneficiari del RDC.
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LEGGE FINANZIARIA del 2023, n.197 PUBBLICATA IN G.U. N. 303 DEL 29/12/2022
ART. 1, COMMI DAL 313 AL 321.
E’ interessante leggere del comma 313
“nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva….” Laddove alle parole utilizzate nella precedente normativa “sostegno al reddito” viene volutamente sostituita come “misura di sostegno alla povertà” cioè il tutto si traduce in un sussidio alla povertà che già viene erogato dai comuni.
Quindi uno strumento assistenziale e non di sostegno al reddito in contrasto persino con le raccomandazioni dell’Unione Europea che chiede agli Stati Membri di assicurarsi che il sostegno al reddito previsto dal proprio ordinamento sia adeguato e che tenga conto dei vari elementi come i prezzi, le fonti di reddito complessive e l’andamento dei salari.
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Quali sono le novità.
-La suddetta misura è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Fatta eccezione per quei nuclei familiari al cui interno vi siano persone affette da disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.
-Tale misura cessa di esistere dal 1° gennaio 2024.
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Come funziona.
Comma 315 - i percettori tra i 18 e i 65 anni, che non frequentano un regolare corso di studi e non occupati, i quali convocati dai centri per l’impiego hanno rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e aderito ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, devono essere inseriti in percorsi formativi, per un periodo di almeno sei mesi, nei corsi di formazione o di riqualificazione professionale organizzati dalle regioni.
La mancata frequenza di tali corsi, attestata dalle regioni, comporterà la decadenza dal beneficio;
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Altra modifica.
Comma 316 – per i percettori tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico l’erogazione del beneficio (RDC) è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
Non è però chiaro se l’iscrizione ad un percorso di istruzione di primo livello, che può riguardare un componente del nucleo familiare e non necessariamente il richiedente il RDC, deve essere attestata al momento della presentazione della domanda (sarà l’INPS a dircelo).
In ogni caso, come si legge nel citato comma 316, bisognerà attendere la stipula di un apposito Protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero del lavoro che individuerà le azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione.
E il tempo passa…..
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E’ prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto della prima offerta di lavoro che comunque deve essere “congrua”.
LAVORO STAGIONALE
Il mantenimento del RDC è compatibile con la stipula dei contratti di lavoro stagionali o intermittenti. I redditi di lavoro percepiti saranno esclusi dalla determinazione del beneficio nel limite massimo di 3.000,00 euro lordi annui e all’INPS dovranno essere comunicati solo i redditi eccedenti tale importo.
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AFFITTO
Relativamente alla determinazione dell’importo al comma 317 si precisa che l “la componente dell’importo destinata al pagamento di un affitto della casa in cui abita il nucleo familiare, fino ad un massimo di 3.360 euro l’anno, va erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministero del lavoro.
Il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore.
E il tempo passa…….
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno essere coinvolti i progetti utili alla collettività.
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BENEFICI PER I DATORI DI LAVORO
Per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari del RDC è prevista l’agevolazione contributiva con l’abbattimento degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro entro la soglia massima di Euro 8.000,00 esclusi i premi INAIL, che dovranno essere versati interamente.
L’esonero non riguarda:
Tale agevolazione contributiva, che prevede l’abbattimento del 100% della contribuzione dovuta, non è immediatamente applicabile perché bisogna attendere l’Autorizzazione dell’UNIONE EUROPEA.
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