Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza��Corso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro���I soggetti sindacali���Marco Ferraresi�Professore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.it �http://iusetlabor.blogspot.com
Elementi essenziali �dell’associazionismo sindacale italiano��- è organizzato più per ramo di industria, che per mestiere��- es., FIOM – Federazione Italiana Operai Metallurgici�(per dipendenti di imprese metalmeccaniche)��- i principali sindacati di categoria aderiscono�a organizzazioni di «secondo grado», dette «confederazioni»��- es., CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro��- ramificazione su base nazionale, regionale, provinciale��- esistenza di sindacati di livello sovranazionale, cui aderiscono�i sindacati nazionali
V. anche la CISL
V. anche la UIL
Esempi di sindacati di «mestiere»
Esempio di organizzazioni datoriali
Nel settore privato:���Come visto, manca una legislazione organica�sulle organizzazioni sindacali: �associazioni non riconosciute, art. 36 ss. c.c.�����Nell’inattuazione dell’art. 39 Cost.,�riferibilità generale al «diritto comune»
Questo non significa che la legislazione�non consideri mai il sindacato:���Norme di legge, infatti, richiamano soggetti sindacali������Anche se, appunto, al di fuori�di un quadro normativo organico
Talvolta il richiamo o rinvio è generico:���Es., art. 2, c. 1, l. n. 146/1990�“I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro”
Talaltra questo richiamo o rinvio è selettivo:���soprattutto, storicamente, �ai sindacati maggiormente rappresentativi�(s.m.r.)
Ad esempio:���- per la presenza in organi collegiali pubblici�(Cnel; Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps e Inail)��- per la legislazione di sostegno al sindacato�(art. 19 e tit. III St. lav.)
segue:���- è evidente che sono s.m.r. i sindacati confederali “storici”�e le oo.ss. che vi aderiscono�(Cgil, Cisl e Uil; Confindustria, Confcommercio)��- dunque, non è problematico individuare tali sindacati��- non si tratta tuttavia di una qualità «a numero chiuso»,�ma anzi è aperta a includere nuovi soggetti che diventino m.r.
In concreto, come si determina la m.r.?���In assenza di una legge, la giurisprudenza�individua parametri quantitativi e qualitativi��- numero di iscritti�- diffusione geografica delle strutture sindacali�- partecipazione effettiva alla stipulazione di contratti collettivi�- partecipazione alla risoluzione di controversie di lavoro�- e, se si tratta di una «confederazione»,�equilibrata presenza nelle varie categorie produttive
Criteri fatti propri dal legislatore per�la composizione del CNEL���V. art. 4, l. n. 936/1986:��«il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro»
Utilizzo significativo del concetto di s.m.r. nella disciplina delle�rappresentanze sindacali aziendali�(rsa)��Art. 19 S.l. (testo originario)�(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)�Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:�a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;�b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.
Diritti di cui al Titolo III S.l.�a scopo promozionale del sindacato in azienda,�ma soltanto per le rsa:��Art. 20 (Assemblea)�Art. 21 (Referendum)�Art. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle rsa)�Art. 23 (Permessi retribuiti)�Art. 24 (Permessi non retribuiti)�Art. 25 (Diritto di affissione)�Art. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)�Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)�Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a �ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
Q.l.c. ex artt. 3 (principio di uguaglianza)�e 39 Cost. (principio di libertà sindacale),�rigettate:��- la libertà sindacale di base è comunque garantita��- i diritti del titolo III sono ulteriori, aggiuntivi��- si giustifica la selezione di soggetti particolarmente�rappresentativi (principio di ragionevolezza)��- la selezione evita costi eccessivi per le imprese��- è anche norma inderogabile, volta a scongiurare�il sostegno a sindacati «di comodo»��Corte cost. n. 54/1974; n. 334/1988; n. 30/1990
��L’art. 19 S.l. dopo il referendum del 1995:��Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:�a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;�b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.��
Perché questa modifica?���- per eliminare il «privilegio» del s.m.r.��- per ampliare la possibilità di costituire r.s.a.
�Il «caso FIAT» fa emergere un problema:���- Fiat non vuole più applicare il Ccnl Metalmeccanici�- Recede da Confindustria e crea un proprio�contratto collettivo aziendale�- Non è più obbligata ad applicare il CCNL Metalmeccanici�- Fiom-Cgil è il primo sindacato in Fiat per numero di iscritti�- Fiom-Cgil non firma il contratto collettivo aziendale,�ritenendolo contro l’interesse dei propri iscritti�- Non essendo «firmataria», Fiat nega a Fiom-Cgil�i diritti sindacali del titolo III�
Nuove q.l.c. ex artt. 3 e 39 Cost.�sollevate in procedimenti attivati da Fiom-Cgil,�in cui il sindacato rivendica i diritti del titolo III:��- la norma consente, in sostanza,�un potere di accreditamento del datore��- un potere che condiziona i diritti anche�del sindacato più rappresentativo
Corte cost. n. 231/2013 accoglie,�con sentenza «manipolativa additiva»:��«Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda»��Conf. Corte cost. ord. n. 82/2014
N.B.��- con accordi interconfederali, le principali organizzazioni datoriali e dei lavoratori hanno istituito le r.s.u.��- sono elettive a suffragio universale dei lavoratori in azienda��- sulla base di liste presentate dai sindacati dei lavoratori��- dove istituite, sostituiscono le r.s.a.�e godono degli stessi diritti
Domande�(invia entro il 5 marzo�le risposte a marco.ferraresi@unipv.it)���1. Chi/cosa garantisce il principio di libertà sindacale?�(max 4.000 caratteri spazi inclusi)��2. Cos’è un’organizzazione sindacale e come�è strutturata di solito?�(max 3.000 caratteri spazi inclusi)��3. Cosa sono le r.s.a. e come sono disciplinate?�(max 6.000 caratteri spazi inclusi)