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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di Giurisprudenza�Corso di Perfezionamento in Diritto del Lavoro���La certificazione dei contratti di lavoro���Pavia, 27 giugno 2024���Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza�Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, Università di Pavia��marco.ferraresi@unipv.it �iusetlabor.blogspot.com

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Certificare = qualificare���- Provvedimento di certificazione = atto amministrativo�contenente un giudizio di riconduzione �di una fattispecie concreta ad una astratta���- Finalità�conferire “certezza” sul tipo e, dunque,�sulla disciplina applicabile�

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Cosa si può certificare?���Un problema interpretativo rilevante,�non del tutto risolto

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��L’evoluzione legislativa�1) Testo originario art. 75, d.lgs. n. 276/2003�Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione�dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e�a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di�associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del�codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del�contratto secondo la procedura volontaria stabilita �nel presente Titolo. ��2) Testo ex d.lgs. n. 251/2004�Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.��3) Art. 75, come modif. ex l. n. 183/2010�Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita �nel presente titolo.���

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Dunque, cosa si può certificare?���- Pacificamente, il tipo contrattuale come tale��- “Direttamente” – “Indirettamente”�(somministrazione: v. già interpello min. lav. n. 81/2009; �distacco; conferimento d’opera del socio;�lavoro volontario; stage…)�

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Inoltre:����- Ulteriori fattispecie qualificatorie:��art. 83, regolamento delle cooperative�art. 84, interposizione e appalto�art. 2, c. 3, d.lgs. n. 81/2015, l’assenza della eterorganizzazione�[iscrizione albi, d.m. 20.12.2012 (ex art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003)][associazione in partecipazione in enti a scopo mutualistico, ex d.l. n. 76/2013]���- E, poi, singole clausole:��clausole compromissorie in arbitri (art. 31, l. n. 183/2010)�clausole elastiche nel part-time (art. 6, d.lgs. n. 81/2015)�

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Dubbi��Si possono certificare anche ���- singole clausole contrattuali o atti unilaterali?��- es. orario di lavoro, clausole di non concorrenza, �trasferimenti di lavoratori, regolamenti interni, ecc.��- contratti o accordi collettivi?

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La risposta è negativa���- competenze tassative, �anche per particolari effetti sui soggetti terzi��- non avrebbe senso l’introduzione di volta in volta, da parte del legislatore, delle fattispecie certificabili��- norme sull’impugnazione sono impostate sui contratti�(“erronea qualificazione del contratto” + art. 75)��- impugnazione per «eccesso di potere» (v. infra)

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Tuttavia, qualche ambiguità��Art. 30, l. n. 183/2010�2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.���Semplice norma sull’interpretazione,�analoga all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti)

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Ancora…���Art. 30, l. n. 183/2010�3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.�

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E’ certificabile un contratto quadro (es. appalto)?���Sì, purché��- l’oggetto sia sufficientemente determinato��- le modalità di determinazione del compenso siano previste���Dunque purché, in definitiva,�siano presenti gli elementi essenziali di un contratto

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Per tutto ciò che non è certificabile, comunque� Art. 81.�Attività di consulenza e assistenza alle parti� Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, �con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.���Ovviamente, gli effetti sono diversi

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Chi certifica?��- Enti bilaterali �(ma dei sindacati c.p.r.: v. Trib. Trento 10.9.2020; App. Aquila 5.7.2022; Trib. Chieti 17.3.2021; circ. INL n. 4/2018)��- Province��- DTL (ITL)��- Min. Lavoro – DG Tutela condizioni di lavoro��- Università pubbliche e private e fondazioni universitarie��- Consigli provinciali e nazionale Consulenti del Lavoro��(possibili commissioni unitarie di certificazione)

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Come si certifica?�Il procedimento è avviato attraverso �una domanda/istanza congiunta delle parti���Competenza territoriale��- Enti bilaterali, secondo i rispettivi contratti collettivi e statuti�- DTL (ITL), Province e Consulenti: ambito provinciale�- Presso il Ministero: nel caso previsto dalla norma�- Università: nessun limite (v. interpello n. 34/2011)

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Procedimento:���- per Province e DTL (ITL), v. d.m. 21.7.2004, �che rimanda a sua volta a regolamenti interni��- per le altre, in base ai regolamenti��- l’avvio del procedimento va comunicato alla DTL (ITL), che informa i “terzi” interessati. Questi possono presentare osservazioni

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Le comunicazioni alla DTL (ITL)���- Erronea comunicazione è vizio del procedimento��- Tutte quelle interessate (ma v. nota INL 2019: luogo della prestazione)��- Cosa inviare? Istanza, contratto, altro?�(salvo l’accesso agli atti): v. nota INL 2020

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L’atto di certificazione:���- va emesso entro 30 giorni (termine ordinatorio)�(TAR Lombardia 7.2.2012)��- deve essere motivato ed indicare l’autorità per il ricorso��- va conservato dalla commissione per 5 anni, �insieme a tutta la documentazione��- copre l’intera vigenza temporale del contratto�(anche a tempo indeterminato)��- è legittimo limitare la validità temporale del provvedimento?�Autonomia regolamentare sul punto

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�A tal proposito, gli effetti della certificazione:���Art. 79, d.lgs. n. 276/2003��c. 1…permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi i provvedimenti cautelari.��c. 2� Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.��

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Il che significa:���- la certificazione ex tunc è dunque solo eventuale�(v. nota INL 2019)��- necessaria di regola, in questo caso, l’audizione

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Più in generale, circa l’istruzione probatoria��- verifiche documentali��- documenti fondamentali:�istanza, contratto, visura storica, durc, dvr, unilav��- autocertificazioni (v. spazi confinati)��- audizioni��- ispezioni (se previste nel regolamento)

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Quali ricorsi avverso la certificazione?����- Per “erronea qualificazione”�- Per difformità tra programma negoziale e sua attuazione�- Per vizi del consenso�(giudice del lavoro)���- Vizi procedimentali�- Eccesso di potere�(giudice amministrativo)

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Erronea qualificazione e difformità tra programmato e attuato…��Per cui è sempre possibile agire in giudizio�(cfr. Cass. n. 30745/2021)��- In caso di accertata erronea qualificazione, inoltre, �gli effetti retroagiscono ex tuncV. Trib. Bergamo 20.5.2010�(conf. App. Brescia 3.2.2011)��- Ex nunc, invece, nel secondo caso

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Violazione del procedimento���La qualità degli enti bilaterali:�v. App. Aquila 5.7.2022 e Trib. Chieti 17.3.2021�(necessità di t.o.c. e ricorso al TAR)��Contra��Trib. Trento 10.9.2020 e Trib. Udine 27.4.2023�(inefficacia del provvedimento)

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«Eccesso di potere»���- Trib. Milano 5.3.2013�e Trib. Milano 29.5.2012��l’errata valutazione della causale�dei contratti a termine è questione di�“eccesso di potere”, dunque� è di giurisdizione amministrativa��- V. anche TAR Lombardia 7.2.2012��insufficiente contraddittorio nel procedimento

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Necessità dell’impugnabilità���- Comunque, non potrebbe non prevedersi �la più ampia facoltà di agire in giudizio:�- art. 24�- art. 102�- art. 113���- La qualificazione è attività tipicamente di giurisdizione: �la qualificazione determina la disciplina applicabile

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(segue)��- Inoltre, nel diritto del lavoro, è il comportamento attuativo che spesso è decisivo per la qualificazione del contratto, e pertanto il momento qualificatorio, essendo ab origine, ha una utilità relativa��- Ancora, il tipo contrattuale non è disponibile nemmeno dal legislatore,�figuriamoci se da una commissione “amministrativa”

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Utilità della certificazione��Ma se la certificazione può essere sempre travolta, �anche retroattivamente,�come può essere soddisfatta la finalità deflattiva del contenzioso?�

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1) Efficacia «indiretta»:��- T.o.c. presso la medesima commissione certificante�- Autorevolezza della commissione (sulle parti e sul giudice) �- Comportamento rilevante ai fini delle spese processuali���Il mancato toc cosa comporta?��- Sospensione, fissazione termine, riassunzione�(Trib. Pavia 2015)�- Improponibilità/Improcedibilità (Trib. Bari, Roma e Firenze 2017)�- Inammissibilità (Trib. Messina 2016)�- Certamente i terzi devono pure esperire il t.o.c.�(Trib. Milano 2009 e Trib. Milano 2012)

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2) Efficacia diretta, seppure interinale:��Nei confronti dei terzi�(enti previdenziali, Age, organi periferici del Ministero del Lavoro)��fino a sentenza contraria di merito���Anche nei confronti, dunque, dell’amministrazione finanziaria�(Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado dell’Emilia Romagna, Sez. VIII, 3 ottobre 2022, n. 1115)

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Più esattamente, in che termini?���- Inibisce l’intera potestà di accertamento?�Consente l’accertamento, ma non l’ordinanza-ingiunzione o �l’iscrizione a ruolo? Inibisce unicamente la riscossione coattiva?��- Direttive finalizzate a non effettuare ispezioni�su contratti certificati (o prevedono la sospensione per “litispendenza”)��- Autocertificare nell’istanza l’assenza di altri procedimenti�(di certificazione, ispettivi, giurisdizionali)��Riferimenti:�V. DIRETTIVA MIN. LAVORO 18.9.2008�V. circ. INPS 71/2005 �V. ASSE.CO. 15.1.2014�V. circ. Min. Lav. n. 35/2013�V. note INL 2019 e 2020�

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Funzioni di disposizione assistita ex art. 2113 c.c.��Cfr. art. 82, d.lgs. n. 276/2003,�nonostante la non felice dizione:�“certificare rinunce e transazioni ex art. 2113, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”���Quesito:�una transazione presso una commissione di certificazione�certifica la transazione stessa con effetti nei confronti di terzi?�Si pensi agli effetti previdenziali

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Art. 31, l. n. 183/2010��12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.�� 13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo [facoltativo] di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

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Altre funzioni di disposizione assistita�dopo il Jobs Act��- conciliazioni ai fini delle stabilizzazioni�delle co.co.co. ex art. 54, c. 1, lett. a��- accordi di dequalificazione nell’interesse del lavoratore�ai sensi del nuovo art. 2103, c. 6, c.c.��- dimissioni e risoluzione consensuale:�art. 26, d.lgs. n. 151/2015��- offerta conciliativa in caso di licenziamento�ex art. 6, d.lgs. n. 23/2015

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Art. 25, d.lgs. 28.2.2021, n. 36

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Negoziazione assistita���Obbligo di deposito dell’accordo presso�una commissione di certificazione���D.lgs. n. 149/2022

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�D.P.R. 14.9.2011, n. 177Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati���Obbligo di certificare ���- i contratti di (sub)appalto o di lavoro autonomo��- i contratti non standard, utilizzati�nell’esecuzione del subappalto, se manca�il 30% di lavoratori subordinati a tempo indeterminato�(con esperienza almeno triennale in spazi confinati)��- obbligo di verificare anche l’applicazione del CCNL qualificato�e delle norme di sicurezza (requisiti ex art. 2, c. 1)��

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��In caso di mancata certificazione,�v. nota Min. Lav. 27.6.2013, n. 11649:���mancata verifica idoneità tecnico-professionale�ex art. 26, c. 1, lett. a, t.u. sicurezza, con sanzione�ex art. 55, c. 5, lett. b:��arresto da due a quattro mesi�o�ammenda da 1.000 a 4.800 euro�

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Dubbi interpretativi