Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di Giurisprudenza�Corso di Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro����Libertà sindacale, sindacati e contrattazione collettiva nel pubblico impiego�����Marco FERRARESI�Professore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.it�http://iusetlabor.blogspot.com
1993: privatizzazione del pubblico impiego�L. delega n. 421/1992 + d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.�sino al d.lgs. n. 165/2001 (testo unico sul p.i.)���- il p.i. è regolato dalle leggi sul lavoro privato,�salve norme speciali sul p.i.��- la p.a. gestisce il rapporto con atti privatistici�(non amministrativi), come un privato datore��- i rapporti collettivi e individuali sono disciplinati�dal contratto collettivo, salvi i limiti di legge��- controversie devolute al g.o. (al g.a. solo�le controversie su concorsi e progressioni di carriera)
La privatizzazione resta esclusa�per alcune categorie tassative:���- forze armate e di polizia��- vigili del fuoco��- carriera diplomatica e prefettizia��- ricercatori e prof. universitari��- magistrati e avvocati dello Stato��Regime normativo speciale.�Rapporto gestito con atti amministrativi.�Controversie devolute al giudice amministrativo
La «privatizzazione» sconta�comunque un alto tasso di specialità�con riguardo ad es.:���- ad assunzioni e progressioni di carriera�(principio del concorso pubblico)��- alle norme sui licenziamenti��- alla responsabilità del dipendente�(include responsabilità penali, amministrative, contabili)
Questa specialità è ancor più evidente�in tema di diritto sindacale: �rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva���Anzitutto:��- nel privato, a basso tasso di legificazione�(diritto del lavoro «extralegislativo»)��- nel pubblico, ad alto tasso di legificazione
E questo è almeno in parte inevitabile, �perché nel p.i. occorre combinare:���- art. 39.1 Cost., libertà sindacale��- art. 97 Cost., imparzialità e buon andamento p.a.��- art. 81 Cost., vincolo del pareggio di bilancio�(l. cost. n. 1/2012)
Infatti���- vige anche nel p.i. il principio di libertà sindacale��- dunque, libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione��- ma mentre nel lavoro privato chiunque può trattare con chiunque��- nel p.i. esigenze di imparzialità e buon andamento�richiedono la regolazione legale della materia�
I soggetti abilitati a trattare variano anzitutto in ragione�dei livelli di contrattazione collettiva nel p.i.���a) livello quadro: per istituti comuni a più comparti o aree��b) comparto (PTA) e area (dirigenti)��c) livello integrativo
A tal proposito:���- mentre nel lavoro privato gli ambiti oggettivi («categorie»)�della contrattazione sono decisi dalle parti contrattanti��- nel lavoro pubblico le esigenze di organizzazione e di certezza�impongono la predeterminazione degli ambiti di contrattazione��- tuttavia, per rispettare il principio di libertà sindacale,�si è scelta una predeterminazione per via pattizia��- ma in alcuni limiti legali: ad es., max 4 comparti (PTA)�e 4 aree (Dirigenti)
��La struttura dei comparti (art. 40, c. 2, tupi)��
Precedente
CCNQ 2016 e 2021
La struttura delle aree (art. 40, c. 2, tupi)
Precedente
CCNQ 2016 e 2021
I soggetti della contrattazione collettiva�Parte pubblica: livello quadro e di comparto��ARAN�Agenzia per la Rappresentanze Negoziale�nella Pubblica Amministrazione��- organismo con p.g. di diritto pubblico��- ha la rappresentanza obbligatoria �delle p.a. nella contrattazione�
Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- per la parte datoriale: l’ARAN��- per la parte sindacale,�la Confederazione «rappresentativa»���Cfr. art. 43, c. 4, tupi
�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���Esempi di contratti quadro:��- definizione dei comparti e delle aree��- disciplina dei diritti sindacali del tit. III S.l.��- costituzione delle RSU nei comparti���
(segue)�Soggetti legittimati a trattare:�a) a livello «quadro»���- la Confederazione è tale se affilia altre oo.ss.�(è associazione di associazioni o di «secondo grado»)��- è rappresentativa se affilia oo.ss. «rappresentative»�in almeno due comparti oppure due aree
Soggetti legittimati a trattare:�b) a livello nazionale di comparto o area���Art. 43, c. 1, tupi:��L’ARAN ammette (soltanto) le oo.ss. «rappresentative», cioè:��- almeno il 5% come media��- tra il dato associativo (deleghe sul totale delle deleghe) di comparto/area��- e il dato elettorale (voti alle rsu sul totale dei voti) di comparto�
Soggetti legittimati a trattare:�c) al livello integrativo���- per parte datoriale: la singola p.a.��- nel comparto: rsu e le oo.ss. firmatarie CCNL��- nell’area: oo.ss. firmatarie CCNL���Cfr. art. 43, c. 5, tupi, e i CCNL di comparto e di area,�cui è demandata la determinazione dei soggetti
Le procedure della contrattazione collettiva���- Come si contratta?��- Come si stipula?
Premesso che:���- nel lavoro privato non ci sono regole legali sulle procedure��- nel pubblico impiego, esigenze di buon andamento e controllo e programmazione�della spesa pubblica impongono regole legali imperative�
Procedimento di contrattazione di comparto o area:��- richiede la disponibilità di bilancio (legge di stabilità)��- l’ARAN ammette alla contrattazione�i sindacati rappresentativi��- l’accordo è concluso con sindacati che raggiungano�complessivamente il 51% come media dato associativo/elettorale�o il 60% come dato elettorale��- l’accordo è sottoposto a verifica di bilancio della Corte dei Conti��- se positiva, è pubblicato in g.u. ed entra in vigore��- se negativa, si riapre la trattativa
A chi si applica il contratto collettivo?���- Nel lavoro privato, vale il principio di rappresentanza:�agli iscritti ai sindacati stipulanti + a chi ne accetta la regolazione��- Nel lavoro pubblico non sarebbe immaginabile una disparità�di trattamento tra dipendenti e p.a.��- Le p.a. sono rappresentate obbligatoriamente dall’ARAN���Inoltre…
Art. 40, c. 4, tupi��«Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»
Art. 45, c. 2, tupi��«Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti �non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»
Corte cost. n. 309/1997���- non vi è contrasto con l’art. 39 Cost.��- perché per le p.a. occorre tener conto anche�dell’imparzialità ex art. 97 Cost.
L’oggetto della contrattazione collettiva���- Cosa può formare oggetto di contrattazione nazionale?��- Cosa può formare oggetto di contrattazione integrativa?��- Cosa non può formare oggetto di contrattazione?�
Nel lavoro privato:���- qualunque materia può essere oggetto di contrattazione collettiva��- i contratti coll. possono sempre, salve ipotesi eccezionali, derogare in melius��- la legge consente talora alla contrattazione di derogarla in peius��- il conflitto tra contratti collettivi è variamente risolto in giurisprudenza�
Nel p.i.:��- forte ruolo regolatore della legge, in considerazione�del controllo della spesa e dei principi ex art. 97 Cost.��- ergo, più vincoli legali alla contrattazione collettiva,�nei soggetti, nelle procedure, ma anche quanto a oggetto e possibili deroghe��- prevalenza del CCNL sul C.I., sempre a fini di centralizzazione�del controllo sulla spesa pubblica��- le competenze del C.I. sono stabilite (dalla legge e) dal CCNL�quanto a soggetti, procedure, oggetto��- valorizzato il C.I. per la premialità e l’efficienza nelle p.a.
Le conseguenze della violazione �dei vincoli finanziari e del riparto di competenze�tra legge, CCNL e C.I.:���- artt. 1339 – 1419, c. 2, c.c.: nullità e sostituzione automatica�- responsabilità contabile della delegazione pubblica trattante�- responsabilità dirigenziale�- responsabilità disciplinare���Organi che accertano la violazione dei vincoli:�Sez. reg. Corte dei Conti; Dip. Funz. Pubblica; Ministero Economia e Finanze
Esempi di materie escluse dalla contrattazione�e disciplinate dalla legge e/o dalle p.a. con atti propri:���- risorse per la contrattazione nazionale nella legge di stabilità�- organizzazione degli uffici �- determinazione dei fabbisogni del personale�- regole di selezione e bandi di concorsi del personale�- poteri e prerogative dirigenziali�- disciplina della responsabilità contabile e amministrativa�- disciplina delle incompatibilità
Materie principali di competenza del CCNL:���Circa il rapporto individuale��- in generale, rapporti di lavoro e sindacali �- trattamento economico fondamentale�- trattamento accessorio: criteri generali per l’erogazione
Materie di competenza del contratto integrativo:���Principalmente:��- perseguimento di obiettivi di efficienza e produttività della p.a.��- disciplina di dettaglio sul salario accessorio, in prevalenza legato alla performance o comunque su base selettiva�
Inderogabilità del contratto collettivo:���- nel privato, derogabilità in melius e non in peius�da parte del contratto individuale��- nel pubblico, è dubbio se sia possibile�la derogabilità in melius:��a) parità di trattamento�vs.�b) la p.a. assicura trattamenti «comunque non inferiori»�a quelli previsti dal contratto collettivo (art. 45)��Secondo alcuni, è possibile solo purché siano�trattamenti migliorativi giustificati e motivati su basi oggettive
��Art. 45, d.lgs. n. 165/2001:��«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio […] �è definito dai contratti collettivi.��2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»���
In realtà, a partire dal d.lgs. n. 150/2009���- il salario accessorio è prevalentemente su base premiale��- è dunque differenziato in base soprattutto�alla valutazione della performance���Ciò consente differenziazioni oggettive�di trattamento economico individuale
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