1 of 29

CISL e IAL Lombardia�Scuola Sindacale Permanentegiovedì 30 novembre 2023���Rinunce e transazioni�nel diritto del lavoro����Marco FERRARESI�Professore ordinario di diritto del lavoro, Università di Paviamarco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

2 of 29

Art. 2113, Rinunzie e transazioni ��Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.��L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.��Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.��Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.���Art. 82, d.lgs. n. 276/2003, Rinunzie e transazioni�1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.��

3 of 29

Nullità o annullabilità (“…non sono valide”)?����Annullabilità:��- termine per impugnare� �- oltre il termine, si consolidano gli effetti��- valide da subito se effettuate nelle sedi qualificate�

4 of 29

Pertanto���- il regime è di limitata (in)disponibilità dei diritti��- ratio garantistica di un genuino (non condizionato �dal potere altrui) e consapevole (delle conseguenze) �consenso del lavoratore��- per questo son validi da subito gli atti dispositivi �in sede qualificata

5 of 29

Cosa cade sotto la scure della invalidità ex art. 2113 c.c.?���- Rinuncia �atto unilaterale dismissivo di diritti �(non ha requisiti di forma)���- Transazione �il contratto con cui le parti si fanno reciproche concessioni �al fine di risolvere o prevenire una lite tra loro insorta �o che potrebbe insorgere�(va provata per iscritto)�

6 of 29

Derivazione del diritto da norme inderogabili �di legge o di contratto o accordo collettivo…���- la norma di diritto del lavoro è sempre inderogabile, �salvo sia previsto diversamente�(ratio del diritto del lavoro)��- dunque, stanno fuori dalla protezione dell’art. 2113 c.c.�rinunce e transazioni sui superminimi individuali

7 of 29

��Nota bene���- Se la rinuncia o la transazione non è tale, non si verifica nessun effetto dismissivo a carico del lavoratore, nemmeno decorsi i sei mesi��- Rinuncia: non richiede forma scritta. E’ possibile per fatti concludenti. �Ma non è integrata da una “mera tolleranza” ����Nel diritto del lavoro il contegno omissivo ha valore dismissivo solo se, unitamente ad altri elementi, è idoneo a rivelare in maniera certa �la volontà positiva di abdicare ad un proprio diritto�

8 of 29

Esempi� �- la percezione del TFR non implica rinuncia� ad impugnare il licenziamento��- lo svolgimento delle pregresse mansioni non implica rinuncia �a far valere la qualifica superiore ��- la mancata prolungata rivendicazione delle differenze retributive non implica rinuncia alle medesime ��- l’obbedienza all’ordine di trasferimento non implica accettazione del medesimo

9 of 29

Segue���- La transazione è nulla ��a) se manca la res dubia, cioè la controversia �(reale o potenziale: ad es. se una questione tra le parti è passata in giudicato)��b) o se mancano reciproche concessioni��

10 of 29

Segue���Non può porsi in essere, inoltre, una “rinuncia” a diritti futuri:��- tecnicamente, non è rinuncia��- tecnicamente, invece, è deroga, �pertanto è nulla se la norma è inderogabile

11 of 29

(segue) le quietanze a saldo:���“dichiaro di non aver più nulla a che pretendere dal rapporto intercorso ed accetto la presente somma a saldo e stralcio di ogni controversia sul rapporto medesimo”��“dichiaro di non aver nulla a pretendere a titolo di straordinari, tredicesima, ferie non godute, risarcimento danni ex art. 2087, ed altre eventuali somme a diverso titolo, ecc.”���Qual è il valore giuridico di queste proposizioni?

12 of 29

Segue��- per la giurisprudenza, una rinuncia/transazione “generale” o “generica” o riferita ad un lungo elenco di titoli in astratto ipotizzabili non denota la consapevolezza dell’oggetto di cui si intende disporre e dunque la volontà abdicativa��- sono «dichiarazioni di scienza», «di opinione»,�pertanto, non denotando una volontà dismissiva, non implicano in alcun modo rinuncia o transazione, salvo che tale consapevolezza non si desuma da elementi meglio circostanziati (ad es. una previa trattativa tra le parti su una certa questione)���Così stando le cose, non decorre alcun termine di decadenza

13 of 29

La titolarità del diritto���- Non c’è rinuncia o transazione �quando manca la titolarità del diritto��- Le “transazioni collettive”, poste in essere dai sindacati, circa diritti quesiti dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato:��a) nulle, secondo alcuni��b) ratificabili ex post, secondo altri (opinione prevalente)�

14 of 29

La «rinuncia» al posto di lavoro?��Dimissioni e risoluzione consensuale sono valide�se effettuate nelle forme prescritte dalla legge:��a) ex art. 2113 c.c.��b) attraverso la procedura telematica,�anche attraverso patronati, sindacati, ecc.��c) ad es. per la lavoratrice madre (o in periodo di matrimonio), �previa convalida dell’ITL��d) è libera da vincoli invece la rinuncia�ad impugnare il licenziamento (Cass. n. 22158/2022)

15 of 29

Sono valide le rinunce e transazioni in sede “qualificata���- giudice in prima udienza��- in sede amministrativa (ITL),�eventualmente nella procedura di conciliazione o arbitrato��- in sede sindacale, eventualmente�secondo le procedure conciliative di cui al CCNL��- presso le commissioni di certificazione��- conciliazione monocratica dinanzi all’ispettore

16 of 29

Qualche questione sulla «sede sindacale»���- Può bastare un solo sindacalista?��- Deve essere necessariamente del sindacato del lavoratore?��- Deve esservi un supporto “effettivo”? In che senso?

17 of 29

Cfr. Trib. Roma 8.5.2019, n. 4354

18 of 29

Un’assistenza effettiva

19 of 29

Profili previdenziali delle transazioni���- le somme erogate al lavoratore�vanno correttamente qualificate��- frequente abuso del titolo di «incentivo all’esodo»��- diritto degli enti previdenziali a far valere�la corretta qualificazione delle voci

20 of 29

Nuove funzioni delle «sedi assistite»���Art. 2103 c.c. in tema di mansioni��«Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro»���Questa è una ipotesi di «deroga» assistita�(vale pro futuro)

21 of 29

Segue���Art. 6, c. 6, d.lgs. n. 81/2015, in tema di part-time��«Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro»

22 of 29

Segue��Art. 54, stabilizzazione dei co.co.co.�1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato […] i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:�a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione��Estinzione illeciti contributivi, fiscali, amministrativi

23 of 29

�Non bastavano invece gli avvocati…���- Cfr. Cass. n. 24024/2013��- Art. 7, d.l. n. 132/2014, Conciliazione avente per oggetto �diritti del prestatore di lavoro[1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». ]�Articolo soppresso dalla legge di conversione �10 novembre 2014, n. 162��E’ esclusa la mediazione civile e commerciale�per le controversie di lavoro

24 of 29

Ma v. ora art. 2-ter, d.l. n. 132/2014, inserito�dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149:���Art. 2-ter – Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro��1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.��L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

25 of 29

Impugnazione della rinuncia o transazione���- Impugnazione per iscritto entro 6 mesi, a pena di decadenza:�impugnazione stragiudiziale: emissione o ricezione?�Per Cass. S.U. è sufficiente la emissione (Cass. 14.4.2010, n. 8830)��- L’impugnazione deve essere specifica��- Occorre previa procura scritta, in caso di impugnazione a mezzo del sindacato? Probabilmente sì (vs. art. 6, l. 604/1966).�Contra, Cass. n. 29626/2021

26 of 29

Art. 7, l. n. 604/1966���- procedura conciliativa preventiva obbligatoria presso ITL��- introdotta dalla riforma Fornero��- licenziamenti g.m.o. ex art. 18���Può concernere anche questioni diverse dal licenziamento,�dunque con gli effetti ex art. 2113 c.c.�(circ. min. lav. n. 3/2013)

27 of 29

Jobs Act, d.lgs. n. 23/2015���- disciplina del “contratto a tutele crescenti”��- abrogazione procedura art. 7, l. n. 604/1966�per i nuovi assunti��- nuova procedura conciliativa stragiudiziale�(non più preventiva, ma successiva)

28 of 29

Art. 6. Offerta di conciliazione�1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

29 of 29

Considerazioni���- solo per i nuovi assunti��- no per dirigenti e rapporti nella p.a.��- i 60 giorni sono ai fini della formulazione dell’offerta��- si può transigere anche su altri aspetti del rapporto, con l’ordinario regime contributivo e fiscale��- conviene, viste le esenzioni