ELBANO DE NUCCIO
Riforma del 139/05
Dal progetto alla realtà: il futuro prende forma
alla Camera dei Deputati, lo stesso giorno, è stato presentato anche il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense» (AC 2629)
Il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali» è stato presentato il 29 settembre 2025 al Senato (AS 1663)
ITER DELLA RIFORMA
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L’articolo 2 della legge delega fissa i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell’adottare il decreto di riforma dell’ordinamento professionale
In particolare il decreto di riforma dovrà
I punti di intervento della riforma
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Per contribuire fattivamente al processo di riforma è necessaria una profonda riflessione sul nostro futuro, tenendo conto del mutato contesto sociale, economico e soprattutto professionale
Si dovranno realizzare interventi che rendano la nostra Professione più attuale, più competitiva e più attraente per i giovani e che soprattutto restituiscano CENTRALITA’ ALLA PROFESSIONE
Ciò dovrà essere realizzato
Obiettivi
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Testo Consiglio dei Ministri 4 settembre 2025 (rinviata approvazione)
Il confronto tra i testi dello schema di legge delega
Testo Consiglio dei Ministri 11 settembre 2025 (testo approvato)
ART. 1 - (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (OMISSIS) |
ART. 2 - (Principi e criteri direttivi) 1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(OMISSIS) |
ART. 1 - (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto è adottato, per i profili attinenti all’attività universitaria e ai titoli abilitanti, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e, per le disposizioni aventi impatto diretto nelle materie previdenziali e assistenziali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (OMISSIS) |
ART. 2 - (Principi e criteri direttivi) 1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(OMISSIS) |
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«a) riorganizzazione delle attività oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di riordinare le disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell’ambito tributario, economico aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa e giuslavoristico*, ferme rimanendo le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente alle altre professioni regolamentate o dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, alle professioni non organizzate;»
* testo eliminato prima del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Riorganizzazione delle attività oggetto della professione
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La legge delega prevede, come il D.Lgs. 139/2005, gli ambiti della competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, richiamando l’ambito tributario, economico aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa
Il mancato richiamo dell’ambito «giuslavoristico» espunto dallo schema di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 settembre 2025 impedirà ai dottori commercialisti e agli esperti contabili di svolgere le attività connesse agli adempimenti in materia di lavoro ?
Non basta eliminare un termine per sottrarre competenze !!!
La risposta va ricercata all’interno dell’ordinamento dei consulenti del lavoro e nello schema di legge delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
«Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.»
«definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo che agli iscritti negli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; prevedere che, in ogni caso, le competenze siano attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente; in ogni caso, ove previsto, l’oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che svolgono attività similari. Tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti;»
Riorganizzazione delle attività oggetto della professione:
Gli ambiti di intervento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
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Una professione priva di identità, o una professione ampia che ricomprende numerosi ambiti di intervento?
La ricognizione delle numerose attività riservate e tipiche mostra la complessità, la multidisciplinarietà e l’ampiezza della professione: dall’irrinunciabile «Commercialista di base» al necessario «Commercialista specialista»
Solo un Ordinamento che fissa in maniera dettagliata le competenze dei Commercialisti ha consentito di ribaltare gli orientamenti della giurisprudenza, permettendo non solo la tutela delle «attività riservate» ma anche la tutela delle «attività tipiche».
Il solco tracciato dalla sentenza della Cassazione penale, Sez. un., n. 11545 del 23 marzo 2012, con la quale è stato chiarito che:
«Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»
È stato ribadito da numerose sentenze della Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ., sez. II, 7 febbraio 2024, n. 3495)
Riorganizzazione delle attività oggetto della professione:
Le attività riservate e le attività tipiche della professione: l’importanza della ricognizione
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Il richiamo della legge 4/2013 e delle professioni non ordinistiche produrrà effetti sulle competenze dei Commercialisti?
Un’attenta lettura delle disposizioni della legge 14 gennaio 2013, n. 4 rende evidente che nessuna competenza specifica è attribuita alle professioni non organizzate
L’art. 1, co. 2 della legge 4/2013 definisce la professione non organizzata in ordini o collegi, come «l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.»
Inoltre l’art. 2, co. 6 della stessa legge prevede che ai soggetti iscritti alle associazioni non ordinistiche «non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.»
È evidente dunque che la legge 4/2013 non attribuisce alcuna competenza o riserva di attività alle associazioni ordinistiche, ma piuttosto vieta che queste svolgano attività sovrapponibili a quelle riservate o tipiche delle professioni ordinistiche.
Riorganizzazione delle attività oggetto della professione:
Gli ambiti di intervento delle professioni non ordinistiche di cui alla legge n. 4/2013
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Su tali questioni è intervenuta anche la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 144 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate dall’Associazione nazionale tributaristi - LAPET sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Nella sentenza la Corte evidenzia che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi dal momento che la legge n. 4 del 2013 ribadisce il divieto per i professionisti non organizzati, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere un’attività riservata dalla legge a specifiche categorie di soggetti. Gli ordini professionali, infatti, sono configurati come “enti pubblici ad appartenenza necessaria” e la loro istituzione e disciplina risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso, affidando loro il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi al fine di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività”.
Gli Ordini sono organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale, connessi all’esercizio di attività professionali”.
“Tali poteri, funzioni e prerogative sono dunque più estesi ed effettivi di quelli esercitati dalle associazioni previste dalla legge n. 4 del 2013 in quanto sottoposti a diretta vigilanza da parte di organi statali e corredati da incisive potestà disciplinari nei confronti degli iscritti, che possono determinare, tra l’altro, la sospensione o la radiazione, con conseguente impossibilità (temporanea o definitiva) di esercitare legittimamente la professione, e quindi tutte le attività per cui è richiesta l’iscrizione all’albo. A ciò va aggiunto che il legittimo accesso agli albi presuppone il superamento di un apposito esame di Stato diretto alla verifica dei requisiti necessari per l’esercizio della professione, non previsto per l’iscrizione alle citate associazioni”.
Riorganizzazione delle attività oggetto della professione:
Gli ambiti di intervento delle professioni non ordinistiche di cui alla legge n. 4/2013
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«b) previsione di una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata, sia in forma societaria, volta a definire le modalità di costituzione, di gestione, il funzionamento e i limiti di tale esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, degli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché nel rispetto delle disposizioni del codice civile;»
È necessario dotare la Categoria di nuovi strumenti per l’esercizio anche collettivo della professione
Disciplina della professione in forma associata e societaria
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«c) riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici;»
La disciplina delle incompatibilità non può prescindere dal contesto socio-economico e dalle modalità di esercizio dell’attività professionale.
La revisione della disciplina delle incompatibilità è uno degli strumenti per modernizzare la professione rendendola più attraente anche rispetto a quanti si trovano a gestire attività di impresa anche solo temporaneamente, ovvero attraverso la detenzione di quote minoritarie.
La nuova disciplina delle incompatibilità non dovrà essere formulata in contrasto con la disciplina previdenziale e non dovrà creare le condizioni per l’elusione contributiva. Nella stesura definitiva del decreto delegato nel dettare le disposizioni di dettaglio in materia di incompatibilità si potrà dare ampio spazio al contributo delle Casse di previdenza
La modifica delle incompatibilità
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«o) previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione dall’albo professionale;»
Il vigente ordinamento della professione non reca alcuna previsione riguardante la cancellazione dall’Albo e dall’Elenco non esercenti. Occorre colmare tale lacuna:
Cancellazione dall’albo
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«p) previsione, nei settori di cui alla lettera a), di una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo, anche mediante l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale;»
Specializzazioni
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«q) revisione della disciplina del tirocinio per l’iscrizione nelle Sezioni A e B dell’Albo e l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile prevedendone anche lo svolgimento interamente durante il corso di studi universitari, così da ridurre i tempi per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa;»
Per rendere più attrattiva la professione per i giovani, semplificare e ridurre i tempi di accesso all’esercizio della stessa è importante la previsione che consente di svolgere 18 mesi di tirocinio interamente durante il corso di studi universitari.
L’iniziale previsione di consentire solo il totale svolgimento del tirocinio durante il percorso di studi magistrali, teneva conto delle conoscenze di base acquisite durante il corso di laurea triennale e rispecchiava il modello già proposto con il DPR 137/2012 che consente ai laureati triennali di svolgere solo 6 mesi di tirocinio nel corso dell’ultimo anno del corso di laurea triennale. Solo un’adeguata conoscenza di base consente di cogliere e di valorizzare un’opportunità, che altrimenti rischia di non essere colta o di produrre un carico eccessivo su quanti saranno chiamati a svolgere contemporaneamente il tirocinio e studi universitari senza avere gli strumenti adeguati.
Tirocinio
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La legge delega con specifico riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina degli Ordini territoriali prevede:
Ordini territoriali
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La legge delega con specifico riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina del Consiglio Nazionale prevede:
Consiglio Nazionale
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