Rethinking the Criminal Response to Domestic Violence
Bansky, Valentines’s Day Mascara, in AGI 14.02.2023
Obiettivi della ricerca
(1) Individuazione delle norme di contrasto alla VD
Il concetto di VD è estraneo al codice penale italiano ed è penetrato all’interno dell’ordinamento per il tramite delle fonti di diritto internazionale. In sede di attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito Convenzione di Istanbul), il legislatore non ha fornito una definizione di VD (cfr. art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93). Né di questo tema si è fino ad oggi occupata la letteratura penalistica.
Pertanto, occorre:
(2) Valutazione delle norme di contrasto alla VD
La normativa penale di contrasto alla VD deve essere valutata in una duplice prospettiva, di compatibilità con i principi dell’ordinamento e di adeguatezza allo scopo. Con riferimento al primo profilo, si tratta di adottare una prospettiva essenzialmente giuridica; quanto al secondo profilo, nell’attesa di disporre di dati statistici significativi, che consentano di valutare l’effettività degli strumenti punitivi e preventivi già presenti, sembra necessario attingere alla letteratura di altri paesi.
Pertanto, occorre:
(3) Formulazione di proposte di riforma
Il progetto mira ad emendare i difetti della normativa vigente, in termini di coerenza coi principi dell’ordinamento nonché di capacità di prevenire la VD e proteggere la vittima dal rischio di nuove aggressioni. A questo scopo, sembra utile prendere in considerazione modelli di disciplina alternativi a quello implementato nel nostro sistema.
Pertanto, occorre:
Il concetto di violenza domestica
Le fonti di diritto internazionale
In particolare: la Convenzione �di Istanbul
(A) Ampiezza della nozione di violenza
La nozione di VD fornita dalla Convenzione di Istanbul comprende anche condotte con riferimento alle quali non sono previsti obblighi di criminalizzazione (ad es., violenza economica). Al contempo, la Convenzione contiene obblighi di criminalizzazione che non sembrano riguardare condotte violente (ad es., molestie sessuali). Possono insorgere alcuni dubbi:
(B) Ampiezza del concetto di relazione affettiva
La nozione di VD accolta dalla Convenzione di Istanbul prescinde dalla convivenza fra la vittima e l’autore. In assenza di questo elemento, diviene peraltro difficile accertare l’esistenza di un relazione affettiva tra i soggetti coinvolti nel reato e stabilire di conseguenza l’applicabilità degli strumenti repressivi e di prevenzione previsti dalla Convenzione. Possono insorgere alcuni dubbi:
(C) Rapporto fra VD e violenza di genere
Salve le ipotesi delle mutilazioni genitali femminili e della sterilizzazione forzata, la Convenzione adotta una definizione gender-neutral di VD; d’altra parte, gli Stati sono richiesti di svolgere un’attività di sensibilizzazione volta a veicolare il principio della parità di genere. Per tale ragione, possono insorgere dubbi con riferimento al ruolo che debba essere attribuito al genere nella repressione della VD:
La nozione di VD nella letteratura scientifica
La risposto penale alla VD�dell’ordinamento italiano
Quale possibile definizione di VD? �Punti fermi e problemi aperti�
A livello politico-criminale (3), emerge la necessità di razionalizzare il diritto vigente e chiarire il presupposto di applicazione delle diverse misure di repressione e prevenzione della VD. Dall’indagine fin qui svolta emergono alcune prime indicazioni:
Alcuni problemi aperti: VD contro le donne e violenza di genere
(Segue):�il regime di procedibilità della VD
Stereotipi di genere�e giustizia penale
Grazie per l’attenzione!