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Università degli Studi di Pavia�Dipartimento di giurisprudenza�Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezzaCorso di diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro���Il diritto di sciopero��Marco FerraresiProfessore ordinario di diritto del lavoro�marco.ferraresi@unipv.ithttp://iusetlabor.blogspot.com

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Configurazioni giuridiche dello sciopero���- come libertà: lecito penalmente, non civilmente�(c.p. Zanardelli)��- come reato: illecito penalmente e civilmente�(c.p. Rocco)��- come diritto: lecito penalmente e civilmente�(Cost.)

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Codice penale 1930���Art. 502 – Sciopero per fini contrattuali��Art. 503 – Sciopero per fini non contrattuali��Art. 504 – Coazione alla pubblica autorità mediante sciopero��Art. 505 – Sciopero a scopo di solidarietà

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Lo sciopero nella Costituzione���- Art. 40 Cost.: «Il diritto di sciopero si esercita�nell’ambito delle leggi che lo regolano»��- Limiti demandati al legislatore ordinario��- Mancanza di una legge generale attuativa��- Supplenza della giurisprudenza

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Interventi solo settoriali del legislatore���Limiti/divieti:��- impianti nucleari��- forze di polizia��- forze armate

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��La supplenza della giurisprudenza:�la disciplina dello sciopero con riguardo ai suoi fini��Il fine «economico» o «contrattuale»:�stipulazione, modifica, interpretazione contratti collettivi��- soggetto passivo e destinatario: il datore di lavoro��- incostituzionalità art. 502 c.p.�(Corte cost. n. 29/1960)��- lo sciopero contrattuale è un diritto ex art. 40 Cost.���

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(segue)�Il fine «non contrattuale» - 1) «economico-politico»:�ottenere/impedire una riforma inerente�le condizioni socio-economiche dei lavoratori��- soggetto passivo, il datore;�destinatario: autorità politica o amministrativa��- è un diritto ex art. 40 Cost.�(cfr. Corte cost. n. 123/1962)

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(segue)�Il fine «non contrattuale» - 2) «politico» in senso stretto:�ottenere/impedire un provvedimento che NON inerisce�i lavoratori come tali��- soggetto passivo, il datore;�destinatario: autorità politica amministrativa��- è un reato se finalizzato a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a inficiare l’attività degli organi costituzionali��- è una mera libertà (non diritto) negli altri casi�(cfr. Corte cost. n. 290/1974)

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(segue)�Dunque, una mera libertà:��- quindi lecito penalmente, ma non civilmente�(= inadempimento contrattuale)��- lo «sciopero» ex art. 40 Cost. è diritto solo se contrattuale�o economico-politico (tit. III Cost. – rapporti economici)��- lo sciopero politico resta penalmente lecito�ex art. 3, c. 2, Cost.

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N.B.��- lo sciopero è una astensione dalla prestazione di lavoro��- ergo, sospende il sinallagma��- pertanto viene meno, in ogni caso,�la prestazione retributiva corrispettiva

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La supplenza della giurisprudenza:�la disciplina dello sciopero con riguardo ai suoi limiti���1) Limiti «interni»?��- inizialmente, sciopero legittimo solo�se «contestuale» e «continuativo»��- quindi, illegittimità scioperi «articolati», cioè�a «scacchiera» e «a singhiozzo»��- essi, infatti, produrrebbero un danno «ingiusto» per il datore,�ulteriore a quello derivante dalla mancata attività lavorativa

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(segue)���- ma Cass. n. 711/1980:�non sono individuabili limiti interni��- lo sciopero è più semplicemente una�«astensione collettiva» dal lavoro per un «interesse comune»��- per conseguenza, sono illegittime solo «forme anomale di sciopero»: sciopero pignolo, sciopero delle mansioni

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La supplenza della giurisprudenza:�la disciplina dello sciopero con riguardo ai suoi limiti��2) Limiti «esterni»?��- sciopero come diritto costituzionale e fondamentale��- riconosciuto anche sul piano sovranazionale��- tuttavia, va bilanciato con altri diritti di rango pari o superiore�(vita, incolumità, integrità impianti aziendali, ecc.)��- illegittimo pertanto lo sciopero in violazione�di questi limiti esterni��- la giurisprudenza sui limiti esterni è alla base della…

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L. n. 146/1990���- Sciopero nei servizi pubblici essenziali��- Resta una legge settoriale, per quanto di ampia applicazione��- Infatti, oggi prevale il conflitto nel settore dei s.p.e.

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Perché una legge proprio per i s.p.e.?���- Perché, appunto, il conflitto si è concentrato in tale ambito��- Perché qui lo sciopero incide particolarmente�sui diritti di terzi (utenti, consumatori e… lavoratori)��- Perché, dunque, occorre un contemperamento�tra diritti (sciopero e diritti della persona)��- Insufficienza della autoregolamentazione

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Tratti salienti di questa legge��- E’ la prima legge organica sullo sciopero, �per quanto «settoriale»��- E’ una legge «concertata» con le oo.ss.��- Ampi rinvii alla contrattazione collettiva��- Commissione di garanzia (autorità indipendente)��- Recepisce, in sostanza, la giurisprudenza�sui limiti esterni allo sciopero

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Ambito soggettivo di applicazione���- datori di lavoro privati e pubblici / lavoratori subordinati��- oo.ss. dei lavoratori, di qualunque natura��- lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori�(estensione, con adattamenti, ex lege n. 83/2000)��- relative rappresentanze professionali

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Ambito oggettivo di applicazione���Quando lo sciopero/astensione si verifica:��- nei s.p.e.��- gestiti da soggetti pubblici o privati

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Ma cosa è un s.p.e.? ���Art. 1, l. n. 146/1990:��- definizione teleologica:�è quello che soddisfa il godimento di diritti della persona�costituzionalmente tutelati��- c. 1: elenco (tassativo) dei diritti�(vita, salute, libertà/sicurezza, circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione)��- c. 2: elenco (esemplificativo) dei servizi�per ciascun diritto della persona

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La natura di questi elenchi���- c. 1: tassativo, perché si tratta di limiti �ad altro diritto costituzionalmente tutelato, lo sciopero��- c. 2: esemplificativo, perché i servizi, in concreto, possono variare nel tempo

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La regolazione in concreto���- vincoli procedurali��- le prestazioni indispensabili��- l’apparato sanzionatorio

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Vincoli procedurali���- proclamazione dello sciopero ad opera di oo.ss.�(anche comitati spontanei)�- preavviso di 10 giorni: motivi, durata, modalità�- obbligo di «rarefazione»: oggettiva e soggettiva�- tentativo di conciliazione�- imprese e p.a.: comunicazione all’utenza�- media pubblici: comunicazione all’utenza�- la revoca dello sciopero dopo la proclamazione è sanzionabile�(«effetto annuncio»)

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La concentrazione di scioperi nel settore dei trasporti���- numerose «sigle» sindacali��- alta conflittualità��- settore «integrato»���Proposte risolutive:�vincoli di rappresentatività, referendum lavoratori,�comunicazione di adesione allo sciopero, sciopero «virtuale»

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Obbligo delle «prestazioni indispensabili»���- Vanno garantite anche in caso di sciopero��- Punto di contemperamento tra sciopero�e godimento di altri diritti costituzionali

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Chi le determina?���- Non il legislatore!��- Rinvio ad accordi collettivi�(o codici di autoregolamentazione)��- Contingenti di forza lavoro�o fasce orarie garantite

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Ma occorre un controllo pubblico��- contratti collettivi e codici esprimono�pur sempre valutazioni private di «indispensabilità»��- è necessario verificare la tutela�dei diritti della persona

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Commissione di garanzia per l’attuazione�della legge sullo sciopero nei s.p.e.���- è una autorità indipendente��- composta da professori di diritto del lavoro,�costituzionale, relazioni industriali��- vigila sull’applicazione della legge�in base ai poteri ex l. n. 146/1990

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La Commissione���- valuta l’idoneità delle prestazioni indispensabili�(anche sulla base di osservazioni dei consumatori)��- se le valuta inidonee, evidenzia le criticità��- emana se del caso una regolamentazione provvisoria,�cedevole a successivi accordi/codici idonei

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Quale efficacia per accordi e codici?���- Per sé, sono privatistici��- Ma sono parte di un procedimento�che si conclude con una valutazione della Commissione�di tutela dell’interesse pubblico��- Per tale via, hanno (opportunamente)�efficacia erga omnes��Corte cost. n. 344/1996

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La precettazione���- Prefetto/Ministro��- Pericolo imminente di un danno grave�ai diritti della persona��- Obbligo di eseguire le prestazioni di cui�all’atto di precettazione (ordinanza)

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Apparato sanzionatorio���- è diversificato per �p.a./imprese�oo.ss. e di categoria�singoli lavoratori/prestatori��- reprime la violazione degli obblighi ex lege n. 146/1990��- restano ferme le altre conseguenze civilistiche�(e penalistiche) dello sciopero��- ma abrogati artt. 330 e 333 c.p. (non il 340 c.p.)

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Tipologia di sanzioni��- Previo procedimento di valutazione della responsabilità�ad opera della Commissione, competente per le sanzioni��- Lavoratori dipendenti: sanzioni disciplinari applicate dal datore�su indicazione della Commissione (no licenziamento)��- Altri prestatori: sanzioni amministrative, �in solido con le rappresentanze di categoria��- Oo.ss.: sospensione contributi sindacali, permessi sindacali retribuiti, contrattazione con la p.a. / sanzioni amministrative��- P.a. e imprese: sanzioni amministrative