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�Camera Amministrativa Insubria���Le ‘responsabilità’ della pubblica amministrazione: un inquadramento generale�10 novembre 2023���Prof. Avv. Mauro Renna

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Premessa metodologica

  • Non esiste uno ‘schema di responsabilità’ unitario applicabile all’amministrazione in quanto tale 🡪 esistono tante forme di responsabilità quante le molteplici modalità in cui può estrinsecarsi l’agire dell’amministrazione (provvedimenti, comportamenti materiali, contratti, etc.).

- L’applicazione del principio risarcitorio alla pubblica amministrazione e ai suoi funzionari è un’acquisizione relativamente recente e ancora in corso di progressiva affermazione 🡪 in uno con l’evoluzione dei rapporti fra amministrazione e cittadino nella direzione di un diritto amministrativo sempre più ‘paritario’ (la responsabilità dell’amministrazione confluisce sempre di più nel diritto comune).

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La responsabilità della p.a. (cenni storici)

Si afferma convenzionalmente che il diritto amministrativo sia nato in Francia proprio come diritto speciale della responsabilità dell’amministrazione.

- 8 febbraio 1873: il Tribunal des conflits (giudice dei conflitti di giurisdizione), nel c.d. arrêt Blanco, statuì che le questioni di responsabilità civile dell’amministrazione (nella fattispecie, la domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’investimento di una bambina da parte di un veicolo dei monopoli statali), in virtù della loro specialità, dovessero essere demandate alla giurisdizione amministrativa quale ‘giudice dell’amministrazione’.

«Considerando che la responsabilità dello Stato per i danni causati ai privati dai comportamenti degli impiegati del servizio pubblico non può essere regolata dai principi stabiliti dal Codice Civile per rapporti individuali; che questa responsabilità non è né generale né assoluta; che ha sue regole speciali che variano a seconda delle esigenze del servizio e della necessità di conciliare i diritti dello Stato con i diritti privati; e che, quindi, ai sensi delle leggi sopra citate, la giurisdizione amministrativa è la sola competente a pronunciarsi».

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La responsabilità della p.a. (storia)

G. Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. I, 1880.

«È incompatibile con la sua natura d’ente politico, che lo Stato nell’esercizio dell’impero […] contragga civile responsabilità. […] Lo Stato non può diventare e non diventa mai l’uomo che civilmente risponder debba di danno che gli si possa imputare a colpa, a negligenza, a imprudenza. Né lo Stato mai risponde civilmente delle malefatte dei suoi dipendenti […] dei quali si serve per l’esercizio della sua autorità».

«Il diritto civile dello Stato è diritto speciale, più che in altre materie, nel danno dato con ingiuria, appunto perché a determinare il rapporto giuridico vi riman sola o prevale la ragione politica».

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La responsabilità della p.a. (storia)

La responsabilità dell’amministrazione iniziò successivamente ad affermarsi con riguardo ai c.d. atti di gestione (o paritetici), espressione di attività di diritto privato (beni e contratti).

Rimase, invece, ancora per lungo tempo intoccato il ‘dogma’ dell’irresponsabilità dell’amministrazione con riguardo ai c.d. atti di impero, espressione, cioè, di attività autoritativa, o comunque sovraordinata dell’amministrazione.

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L’art. 28 della Costituzione

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Tale norma, pensata originariamente per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (non a caso essa è posta al termine del Titolo I della Parte I della Costituzione), è stata utilizzata per fondare un principio generale di responsabilità della pubblica amministrazione di rango costituzionale.

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L’art. 28 della Costituzione

  • La formulazione non perspicua della disposizione aveva inizialmente dato adito a interpretazioni restrittive della medesima:

  • Il funzionario risponde «direttamente» (ex art. 2043 c.c.) e la relativa responsabilità «si estende» indirettamente alla pubblica amministrazione, secondo il paradigma del 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti);

  • La responsabilità dei funzionari e della p.a. è limitata alla «violazione dei diritti» (da comportamento) e non degli interessi legittimi (da provvedimento).

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L’art. 28 della Costituzione

  • Come si vedrà, tali interpretazioni sono oggi superate:

  • Il funzionario e la p.a. rispondono entrambi direttamente e in solido (art. 22 del d.P.R. n. 3/1957);

  • Il funzionario e la p.a. rispondono anche dei danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 500/99).

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da comportamento materiale

da provvedimento

da comportamento giuridico illecito

Responsabilità

civile

illegittimo

legittimo

Indennizzo (g.o., salvo giurisdizione esclusiva g.a.)

risarcimento per lesione di interesse legittimo (g.a.)

risarcimento per lesione di diritto soggettivo (2043 c.c.) (g.o.)

da inadempimento contrattuale

risarcimento per lesione di diritto soggettivo (1218 c.c.) (g.o.)

danno da ritardo

responsabilità precontrattuale

responsabilità da omessa vigilanza

annullamento provvedimento illegittimo favorevole

risarcimento per lesione

di diritto soggettivo (g.o., salvo giurisdizione esclusiva g.a.)

Responsabilità

amministrativa

danno erariale indiretto

(diritto di regresso)

danno erariale diretto

(materiale o morale)

Altre responsabilità del funzionario

  • Responsabilità disciplinare
  • Responsabilità penale
  • Responsabilità dirigenziale
  • Responsabilità ‘politica’ ministeriale

Le responsabilità della pubblica amministrazione e del funzionario

Corte dei Conti

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La responsabilità da mero comportamento (materiale) illecito

  • In primo luogo, il funzionario e la pubblica amministrazione rispondono dei danni cagionati illecitamente da un c.d. mero comportamento, vale a dire nello svolgimento di un’attività non autoritativa di natura materiale (non giuridica):

  • comportamenti meramente materiali (es. investimento di un passante da parte di una pattuglia, danneggiamento di un veicolo per mancata manutenzione stradale, etc.);

  • esecuzione di provvedimenti adottati in assenza di potere (es. occupazione c.d. usurpativa di un immobile in mancanza di valido procedimento di esproprio; cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 18272/2017).

Il paradigma di tale forma di responsabilità è quello extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

La relativa giurisdizione, in quanto avente a oggetto la lesione di un diritto soggettivo, spetta al giudice ordinario.

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La responsabilità da mero comportamento (materiale) illecito

Danneggiato

Pubblica amministrazione

Funzionario

danneggiante

Responsabilità solidale

Responsabilità diretta

Responsabilità diretta

Diritto di regresso

(responsabilità amministrativo-contabile)

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Presupposti ‘oggettivi’

1. Ingiustizia del danno: consiste, a norma dell’art. 23 del d.P.R. n. 3/1957, nella lesione dei diritti soggettivi dei terzi (c.d. danno ‘evento’).

2. Nesso causale: il danno (c.d. danno ‘conseguenza’) deve conseguire causalmente al ‘compimento’ o all’‘omissione’ di atti o comportamenti.

  • Affinché la responsabilità si estenda anche alla pubblica amministrazione-apparato:

  • rapporto di ufficio (inserimento ‘organizzativo’ del funzionario nella p.a. con atto di ‘assegnazione’ o ‘investitura’);

  • nesso di c.d. ‘occasionalità necessaria’: è necessario che lo svolgimento della funzione amministrativa abbia costituito l’‘occasione’ per il compimento della condotta illecita dannosa (Cass. civ., sez. III, n. 28079/2018), la quale deve cioè costituire uno sviluppo non imprevedibile né eterogeneo rispetto ai compiti istituzionali dell’ente, anche se le finalità dell’azione sono personali (Cass. Civ., sez. VI, n. 13799/2015; Cass. civ., Sez. un., 16 maggio 2020, n. 13246).

🡪 la coesistenza di entrambi i presupposti fonda il c.d. nesso di immedesimazione organica (fra persona fisica-agente amministrativo e p.a. di appartenenza) 🡪 imputazione giuridica della fattispecie all’Ente.

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Presupposti ‘soggettivi’

  • Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la responsabilità dell’amministrazione e del funzionario non è parallela.

- Il funzionario risponde nei limiti del dolo e della colpa grave.

- L’amministrazione risponde anche per colpa semplice, pure lieve, e anche laddove non sia possibile identificare il funzionario ‘danneggiante’ (ovviamente, qualora il comportamento illecito sia comunque a lei ‘oggettivamente’ riferibile).

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La responsabilità da inadempimento contrattuale

- Al pari di qualsiasi soggetto dell’ordinamento, l’amministrazione è tenuta al rispetto e all’esecuzione degli obblighi discendenti dai contratti di cui è parte (stipulati in ragione della sua generale capacità di diritto privato), pena la sottoposizione al regime di responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.

- Della violazione degli obblighi contrattuali conosce, ovviamente, il giudice ordinario (in quanto il rapporto è di natura privatistica, caratterizzato dalla posizione di parità delle parti).

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La responsabilità da provvedimento illegittimo

  • La p.a. può rispondere civilmente non solo dei pregiudizi arrecati da un comportamento materiale o dall’inadempimento contrattuale (rapporti paritari), ma anche di quelli conseguenti all’adozione di un provvedimento, cioè all’esercizio di un’attività amministrativa di natura autoritativa espressione del potere (rapporti non paritari) 🡪 in capo al privato non viene in rilievo una situazione di diritto soggettivo (corrispettivo dell’obbligo), bensì di interesse legittimo (corrispettivo del potere).

  • l’adozione di un provvedimento amministrativo porta con sé fisiologicamente la possibilità di un pregiudizio degli interessi privati 🡪 se il potere è esercitato legittimamente e lecitamente il sacrificio è giustificato dall’ordinamento per ragioni di interesse generale 🡪 in tal caso, potrà porsi eventualmente solo una questione di responsabilità indennitaria da atto lecito;

  • se invece il provvedimento adottato è illegittimo 🡪 si pone una questione di responsabilità risarcitoria da cattivo esercizio del potere autoritativo 🡪 problema ‘storico’ della risarcibilità della situazione soggettiva di interesse legittimo.

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(Segue): la ricostruzione tradizionale

  • L’affermazione di una responsabilità per danni cagionati dall’adozione di un provvedimento illegittimo impone di affrontare la questione ‘storica’ della risarcibilità della situazione soggettiva di interesse legittimo.

  • Tradizionalmente quest’ultima veniva esclusa sulla base di diversi argomenti:

- negazione della sua dimensione ‘sostanziale’ 🡪 interesse legittimo come interesse di ‘mero fatto’ di natura processuale abilitante l’impugnativa giurisdizionale di un provvedimento illegittimo;

- affermazione della sua dimensione ‘sostanziale’ 🡪 ha ad oggetto un c.d. bene della vita (utilità giuridica o materiale) solo ‘occasionalmente protetto’ per mezzo della tutela costitutiva di annullamento 🡪 interesse a soddisfazione non garantita (in quanto vi è la necessaria intermediazione del potere);

- ermeneutica tradizionale dell’art. 2043 c.c. 🡪 ingiustizia del danno consiste esclusivamente nella lesione di un diritto soggettivo (contra ius).

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(Segue): ‘affievolimento’ e ‘pregiudizialità amministrativa’

  • Successivamente, si affacciò in giurisprudenza una ricostruzione dell’interesse legittimo alla stregua di un diritto soggettivo ‘affievolito’.

- Secondo questa teoria, l’interesse legittimo non sarebbe altro che un diritto soggettivo ‘degradato’ dall’esercizio del potere (i.l. oppositivo), oppure un diritto soggettivo ‘in attesa di espansione’ in esito all’esercizio del potere (i.l. pretensivo).

- Si iniziò ad ammettere la risarcibilità dell’interesse legittimo oppositivo, quale forma di responsabilità conseguente alla lesione di un diritto soggettivo ‘riespanso’ in esito all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo (che lo aveva degradato) 🡪 ad essere risarcito non è l’interesse legittimo (oppositivo), ma il diritto soggettivo ‘resuscitato’ con l’annullamento del provvedimento amministrativo ‘degradante’.

*A questa ricostruzione si riconnetteva la tesi della c.d. pregiudizialità amministrativa 🡪 necessità di esperire prima l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo e poi l’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario.

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(Segue): una nuova ‘ermeneutica’ dell’art. 2043 c.c…

  • La risarcibilità dell’interesse legittimo è stata affermata per la prima volta con ‘pienezza’ (anche con riguardo agli ii.ll. c.d. pretensivi) dalla fondamentale sentenza della Corte cass., ss. uu., n. 500/1999:

  • nuova ermeneutica: l’art. 2043 c.c. è norma non ‘secondaria’ (cioè volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme) ma norma ‘primaria’ 🡪 è una fattispecie autonoma volta ad assicurare una tutela risarcitoria alla lesione di qualsiasi posizione giuridica (al di là della qualificazione ‘formale’ di questa) meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento;

  • problema: quando l’interesse legittimo è meritevole di protezione se, per definizione, la sua soddisfazione non è garantita dall’ordinamento (in quanto richiede sempre l’intermediazione del potere amministrativo, sovente discrezionale)? 🡪 quando vi è lesione del c.d. bene della vita (ossia dell’utilità giuridica o materiale che il privato ha interesse ad ottenere o conservare).

- La titolarità di un interesse legittimo è, dunque, necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria in quanto occorre altresì che sia dimostrata la c.d. spettanza del ‘bene della vita’ a esso sotteso 🡪 solo in tale ipotesi l’adozione di un provvedimento illegittimo (annullabile) configura anche un illecito (risarcibile).

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(Segue): presupposti ‘oggettivi’ e ‘soggettivi’

  • N.B. La lesione del bene della vita (c.d. danno-evento, che determina lo stato di ingiustizia) non va confuso con il c.d. danno-conseguenza (oggetto del risarcimento), ossia il pregiudizio, documentato ed economicamente apprezzabile, che consegue – secondo un nesso di causalità, il quale deve essere debitamente dimostrato – alla lesione del bene della vita (ingiustamente pregiudicato dall’emanazione del provvedimento illegittimo).

  • Inoltre, dovrà sussistere l’elemento soggettivo del dolo e della colpa dell’amministrazione.

- La Cassazione rifiuta la tesi della c.d. culpa in re ipsa (imputabilità implicita nella mera violazione della norma giuridica) 🡪 richiede la prova del dolo o della colpa dell’amministrazione, nella forma della violazione dei principi di buona amministrazione (imparzialità, correttezza, logicità, etc.) 🡪 c.d. colpa o dolo d’apparato;

- La giurisprudenza successiva, per non rendere eccessivamente difficile l’ottenimento della tutela risarcitoria, ritiene che l’illegittimità dell’atto rappresenti un indice presuntivo della colpa 🡪 spetta all’amministrazione dimostrare che l’errore è scusabile (es. incertezza del quadro normativo di riferimento, presenza di contrasti giurisprudenziali, complessità del fatto).

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(Segue): la giurisdizione

  • L’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo si propone davanti al giudice amministrativo (art. 30 c.p.a.).

* N.B. Non si tratta di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a., in quanto il diritto soggettivo al risarcimento non è oggetto di tutela, bensì tecnica di tutela (accanto a quella costitutiva di annullamento) della diversa situazione giuridica di interesse legittimo (la cui tutela, ai sensi dell’art. 103 Cost., spetta al giudice amministrativo).

  • La pronuncia della Cassazione ha posto altresì le basi per il superamento della c.d. pregiudizialità amministrativa.

- Il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) prevede oggi la possibilità di proporre un’azione di risarcimento ex art. 30 anche in via autonoma (rispetto a quella di annullamento dell’atto) 🡪 termine breve di decadenza (120 giorni) e possibile diminuzione del quantum in considerazione del mancato esperimento dei mezzi di tutela secondo il paradigma dell’art. 1227 c.c. (in argomento, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 3/2011).

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(Segue): la natura della responsabilità

  • Natura della responsabilità da provvedimento illegittimo 🡪 sentenza della Cassazione n. 500/99: paradigma extracontrattuale (art. 2043 c.c.), accolto ancora oggi dalla giurisprudenza prevalente.

- Nondimeno, in dottrina, e talora in giurisprudenza, si sono affacciate anche differenti ricostruzioni tese ad ‘attirare’ la responsabilità da attività provvedimentale verso il paradigma contrattuale 🡪 teoria del ‘contatto sociale qualificato’ o nozione estensiva di responsabilità precontrattuale (quale generale violazione degli obblighi di buona fede oggettiva e di correttezza) 🡪 cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2792/2014.

- Fondamento delle suddette teorie alternative 🡪 considerazione che il danno prodotto dall’amministrazione non è paragonabile a quello del ‘passante’ (paradigma aquiliano), bensì si inserisce in una relazione procedimentale preesistente 🡪 può essere assimilata allo schema del rapporto obbligatorio o comunque ricondotta ad un c.d. contatto sociale qualificato.

* N.B. La riconduzione all’una o all’altra tipologia di responsabilità incide sul termine prescrizionale (5 anni extracontrattuale, 10 anni contrattuale), sull’onere della prova (a carico del danneggiato nella extracontrattuale, del danneggiante nella contrattuale) e sul danno risarcibile (tutti i danni l’extracontrattuale, solo quelli prevedibili per la contrattuale).

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La responsabilità (indennitaria) da provvedimento legittimo (o da attività lecita)

  • Nel nostro ordinamento si conoscono situazioni soggettive o interessi ‘recessivi ma meritevoli’, vale a dire considerati legittimamente ‘sacrificabili’ (il cui pregiudizio è, cioè giustificato) dall’ordinamento in ragione della prevalenza dell’interesse generale, ma non al punto da non ricevere alcuna considerazione nei termini di meritevolezza di un ristoro compensativo di natura economica 🡪 l’istituto che viene in rilievo è l’indennizzo.

- Si tratta di uno strumento a esclusiva disposizione del legislatore 🡪 finalizzato a ‘traslare’ in capo alla collettività i sacrifici legittimamente imposti al singolo individuo dall’azione amministrativa (c.d. socializzazione del danno lecito).

- A differenza della responsabilità risarcitoria (art. 28 Cost.), non esiste un principio generale indennitario nel nostro ordinamento 🡪 ogni ipotesi indennitaria deve essere tassativamente prevista dal legislatore secondo un giudizio politico di meritevolezza (c.d. tipicità dell’indennizzo).

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(Segue): le principali ipotesi…

  • Le ipotesi di indennizzo più rilevanti in diritto amministrativo sono:

- espropriazione per pubblica utilità, acquisizione sanante, reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, vincoli sostanzialmente espropriativi 🡪 a tutela della proprietà privata (art. 42 Cost., Art. 1, Prot. 1, CEDU) [la giurisdizione spetta al g.o.];

- revoca del provvedimento (21-quinquies, l. n. 241/90) o recesso da accordo (art. 11, l. n. 241/90) 🡪 a tutela del legittimo affidamento; [la giurisdizione è esclusiva del g.a., ex art. 133, lett. a, n. 4, del Codice del processo amministrativo];

- indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis, l. 241/90) 🡪 a tutela del bene tempo, c.d. danno da incertezza (ipotesi da non confondere con il risarcimento per danno da ritardo, su cui cui v. infra).

*N.B. Nel caso in cui da una medesima condotta consegua un obbligo sia risarcitorio che indennitario non opera il cumulo ma la compensazione (Cons. St., Ad. Plen., n. 1/2018).

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La responsabilità da mancata adozione del provvedimento (c.d. danno da ritardo)

  • Il legislatore ha previsto espressamente la risarcibilità del danno conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2-bis, co. 1, della l. 241/90).

- Tale forma di responsabilità non va confusa con la già esaminata ipotesi di indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, co. 1-bis, della l. 241/90).

- Poiché il termine procedimentale ha, di norma, natura ordinatoria il suo superamento non comporta l’illegittimità del provvedimento (eventualmente) emanato in ritardo, né, in generale, è idoneo a configurare un’ipotesi di attività amministrativa illegittima 🡪 si tratta di una responsabilità da comportamento illecito (ricondotta generalmente al paradigma aquiliano, nella forma di danno all’integrità patrimoniale o alla libertà negoziale, anche se parte della dottrina ne predica una fonte contrattuale, quale responsabilità da inadempimento, ovvero da ‘contatto sociale qualificato’).

* N.B. Ne consegue che non rientra in tale fattispecie l’ipotesi di adozione (nei termini) di un provvedimento di diniego illegittimo annullato dal giudice con conseguente emanazione (fuori termini) del provvedimento favorevole in esecuzione della sentenza 🡪 in tal caso, si tratta di responsabilità da provvedimento illegittimo.

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(Segue): i presupposti…

  • Quanto ai presupposti per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, in giurisprudenza (come in dottrina) si registrano due orientamenti:

  • Secondo un primo orientamento, la disposizione tutela il tempo come bene della vita ‘autonomo’ 🡪 ne consegue che il superamento (doloso o colposo) del termine di conclusione del procedimento fa sorgere una responsabilità in capo alla p.a. indipendentemente dalla spettanza o meno del bene della vita finale oggetto del procedimento (cfr. Ad. plen., n. 5/2018, par. 42);

  • Un secondo orientamento, invece, esige – ai fini della configurabilità di tale forma di responsabilità – che al superamento (doloso o colposo) del termine procedimentale si accompagni l’accertamento della spettanza del bene della vita finale oggetto del procedimento (cfr. Ad. plen., n. 7/2021) 🡪 finalità di evitare che il privato ‘lucri’ sull’inerzia amministrativa a fronte di istanze infondate.

- La giurisdizione è esclusiva del g.a. (trattandosi di un diritto soggettivo) ai sensi dell’art. 133, lett. a, n. 1 del Codice del processo (e la relativa azione è proponibile ai sensi dell’art. 30).

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Le responsabilità da comportamento �giuridico (immateriale) illecito

  • Lo studio della responsabilità da provvedimento illegittimo e da mancata (o tardiva) emanazione del provvedimento ha consentito di mettere in chiaro un punto fondamentale (centrale per comprendere l’intero sistema della responsabilità della p.a.) 🡪 la non coincidenza fra l’invalidità/illegittimità del provvedimento (che abilita la tutela di annullamento) e la illiceità del provvedimento (ossia la lesione di un interesse protetto, fonte di responsabilità).

- Si conoscono così:

  • provvedimenti legittimi e leciti 🡪 possono sorgere obblighi indennitari;
  • provvedimenti illegittimi e leciti (giudizio prognostico negativo) 🡪 solo tutela di annullamento;
  • provvedimenti illegittimi e illeciti (giudizio prognostico positivo) 🡪 tutela anche risarcitoria;
  • provvedimenti legittimi ma illeciti (es. danno da ritardo) 🡪 tutela solo risarcitoria.

- L’ultima categoria coincide con l’alveo delle responsabilità da comportamento ‘giuridico’ (immateriale) illecito: si tratta di condotte non materiali in quanto riferibili all’esercizio dell’attività giuridica autoritativa (provvedimento) ma che rilevano come comportamenti violativi di obblighi ‘paritari’ che gravano sull’amministrazione anche nell’esercizio del potere (es. obblighi procedimentali, neminem laedere, dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, obblighi di protezione, obblighi di vigilanza, etc.)

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(Segue): regole di ‘validità’ vs. regole di ‘comportamento

  • Vengono, infatti, in rilievo:

  • regole di validità/legittimità 🡪 dettano le condizioni affinché un provvedimento sia stabilmente efficace 🡪 la loro violazione abilita la tutela di annullamento (da parte di chi ne abbia interesse);
  • regole di comportamento 🡪 possono risultare violate anche quando quelle di validità siano state rispettate, nel qual caso l’attività amministrativa è legittima ma illecita: dunque, fonte di responsabilità.

N.B. Non c’è una netta separazione fra queste regole in diritto amministrativo: non solo perché la struttura dell’eccesso di potere non consente di escludere che regole di comportamento possano in taluni casi assumere rilievo ai fini dell’invalidità del provvedimento; ma anche perché le stesse norme sul procedimento, che rilevano ai fini dell’invalidità sub specie di violazione di legge, regolano il comportamento dell’amministrazione nel rapporto giuridico col privato (che trova sede nel procedimento).

- La distinzione riflette piuttosto l’ambivalenza dell’azione amministrativa che si svolge nel procedimento: essa, infatti, è per un verso funzione (cioè luogo di formazione progressiva della decisione che culmina nell’esercizio del potere) e per altro verso, contemporaneamente, comportamento immateriale che si svolge all’interno del rapporto col privato 🡪 il fenomeno è ontologicamente unico, ma è il diritto a prenderlo in considerazione in modo duplice, l’una volta ai fini della qualificazione in termini di invalidità (del provvedimento), l’altra ai fini della qualificazione in termini di illiceità (del comportamento).

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(Segue): la casistica giurisprudenziale

  • Violazione di obbligo procedimentale (nel quale rientra il già esaminato danno da ritardo);

  • Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione;

  • Violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’attività procedimentale;

  • Annullamento (giurisdizionale o in autotutela) di provvedimento illegittimo favorevole.

- La natura (extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., o contrattuale, ex 1218 c.c.) di tali forme di responsabilità è controversa e varia a seconda dell’intensità del legame relazionale che avvince la pubblica amministrazione e il destinatario (più è intenso, più la prima è generalmente ‘attratta’ nel regime della responsabilità contrattuale).

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(i) Violazione dell’obbligo procedimentale

  • Le norme sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) stabiliscono specifici obblighi e adempimenti in capo all’amministrazione i quali, oltre ad avere un valore intrinseco alla procedura (condizionando talora la legittimità del provvedimento finale), assicurano utilità autonome rispetto all’esito sostanziale dell’attività amministrativa. Ad esempio:

- obbligo di concludere il procedimento nei termini (art. 2 e 2-bis);

- obbligo di motivazione (art. 3);

- obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (art. 7);

- obbligo di consentire l’accesso agli atti (art. 10);

- obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento (art. 10-bis).

  • La natura della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi procedimentali è discussa in dottrina (mentre la giurisprudenza accede prevalentemente alla prima tesi):

  • Ipotesi di responsabilità da provvedimento illegittimo (paradigma aquiliano ex art. 2043 c.c.);

  • Ipotesi di (autonoma) responsabilità da inadempimento (paradigma contrattuale ex art. 1218 c.c.)

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(ii) La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione

- Secondo la giurisprudenza, nella propria attività negoziale, la pubblica amministrazione può incorrere in responsabilità c.d. precontrattuale ex art. 1337 c.c., il quale dispone che «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».

- L’attività negoziale della pubblica amministrazione è procedimentalizzata (d.lgs. n. 36/2023), ma nondimeno essa deve rispettare i canoni comportamentali di natura civilistica (buona fede e correttezza).

- In giurisprudenza si è posta la questione relativa alla fase procedimentale a partire dalla quale la p.a. diviene ‘contraente’ agli effetti dell’art. 1337 c.c.

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(Segue)

Esecuzione del contratto

Stipulazione del contratto

Formazione del contratto

Aggiudicazione

Procedimento di evidenza pubblica

Bando

Fase pubblicistica

(d.lgs. n. 36/2023)

Fase privatistica

(Codice Civile)

Responsabilità contrattuale

(art. 1218 c.c.)

Responsabilità precontrattuale

(art. 1337 c.c.)

?

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(Segue)

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2018 🡪 «Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento».

🡪 lesione del diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, in tutta la fase autoritativa (in quanto anche in essa si instaurano momenti relazionali rilevanti)

  • Le relative controversie spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Ad. plen. 21/2021)

*Art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023: «Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico».

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(iii) La violazione dei doveri di correttezza e buona fede

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2018

...ma non solo: «i doveri di correttezza, lealtà e buona fede hanno un ampio campo applicativo, anche rispetto all’attività procedimentalizzata dell’amministrazione, operando pure nei procedimenti non finalizzati alla conclusione di un contratto con un privato».

- Soluzione accolta dal legislatore che con d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) 🡪 ha introdotto un nuovo co. 2-bis nell’art. 1 della l. 241/1990 (principi generali dell’attività amministrativa), prevedendo che: «i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede».

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(iv) L’annullamento del provvedimento illegittimo favorevole

  • La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. civ., ss. uu., n. 17586/2015) ha configurato una particolare forma di responsabilità civile della p.a. per danni derivanti dall’annullamento (giurisdizionale o d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/90) di un provvedimento illegittimo favorevole.

  • Non si tratta di una forma di responsabilità da attività illegittima (lesione dell’interesse legittimo), bensì da comportamento ‘giuridico’ illecito (lesione di un diritto soggettivo), in quanto:

  • non discende dal rilascio del provvedimento illegittimo (che in quanto favorevole, non ha danneggiato il destinatario) 🡪 in disparte la contestuale configurabilità di una responsabilità da attività illegittima per lesione dell’interesse legittimo del controinteressato danneggiato;
  • non deriva dall’annullamento (che è legittimo, sebbene fonte di danno);
  • bensì, è riconducibile a una ‘vicenda complessiva’ rappresentata dall’emanazione di un provvedimento illegittimo favorevole poi annullato (dal giudice o in autotutela), con frustrazione dell’affidamento del destinatario, in violazione del generale principio del neminem laedere (cfr. le ordinanze gemelle Cass. Civ., 6594-5-6/2011, che affermano la giurisdizione del giudice ordinario – in ossequio al riparto per situazioni soggettive –, nonché Ad. plen. nn. 19-20/2021, che invece hanno affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – in ossequio al criterio del collegamento ‘indiretto’ con l’esercizio del potere).