Legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA)
La SOCIETA’, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di SINISTRI con responsabilità principale o paritaria o che riportino indicazione di NA e/o ND, negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’ATTESTATO DI RISCHIO, relativi a un ulteriore VEICOLO, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già
titolare di POLIZZA assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una CLASSE DI MERITO più sfavorevole rispetto a quella risultante
dall’ultimo ATTESTATO DI RISCHIO conseguito sul VEICOLO già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della CLASSE DI MERITO, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il
nuovo contratto.
Pertanto, il
mantenimento della stessa classe CU sul nuovo VEICOLO può avvenire a condizione
che vi siano i seguenti presupposti:
a. si tratti di nuovo contratto relativo ad un
ulteriore VEICOLO assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
b. si tratti di un nuovo contratto relativo ad un
VEICOLO per il quale vi è l’obbligo di indicare la CU”;
c. l’intestatario al P.R.A. del nuovo VEICOLO da
assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa:
l la stessa persona intestataria al P.R.A. di
altro VEICOLO assicurato con POLIZZA in corso di
validità. La condizione vale anche per il caso di
VEICOLI cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l’intestatario al
P.R.A. del nuovo VEICOLO;
l un familiare stabilmente convivente (presente
nello “stato di famiglia”) con l’intestatario al P.R.A. di altro VEICOLO assicurato con POLIZZA in corso di validità;
d. i benefici della legge si applicano
esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono escluse pertanto le
società, le ditte individuali, le associazioni
ecc.