Note sulle date degli appelli
R.D.A. Art. 19: “1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di Studio e lo rende noto agli studenti all’inizio dell’attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Presidente della Scuola, e non possono in ogni caso essere anticipate.”