Misura Radon Campania L.R.13/2019 - Modulo di richiesta preventivo ad A2C
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Note libere
Informazioni di approfondimento:
La Legge Regione Campania n.13 del 08/07/2019
La Legge Regione Campania 13/2019 ha imposto l’obbligo di misura del gas Radon in tutte le attività aperte al pubblico a piano terra e seminterrato / interrato. Fanno eccezione solo i locali residenziali ed i vani tecnici per impianti. La misura annuale doveva iniziare entro il 16/10/2019. Come riportato all'art. 3 comma 2 lettera b della L.R. 26/2019, entrata in vigore il 06/12/2019, i termini sono indicati nei decreti attuativi della Legge delega 117/2019.
La L.R.13/2019 è ancora in vigore, nonostante il rinvio dei termini!
L.R. 26/2019 del 04/12/2019 ha solo modificati i termini della legge 13/2019, NON l'HA ABOLITA!
In caso di mancato invio si sospende l'Agibilità dei locali. Senza agibilità, oltre ad una possibile chiusura, non è possibile effettuare affitti, vendite, subentri, volture, etc. La Legge impone una misura di durata annuale, per cui in caso di non esecuzione, il locale sarà interdetto per almeno 1 anno, per le misurazioni.
Risposte a domande frequenti:
Domanda 1: Chi deve effettuare la misura del Radon il proprietario del locale o il locatario ?
Risposta 1: L'art.4 comma 2 della L.R.13/2019 inizia con:"Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon.....".
Quindi l'obbligo insiste su chi esercita una attività all'interno del locale.
Però, per ovvie ragioni, se l'esercente non si attiene al rispetto della Legge, il danno della privazione della agibilità ricade anche sul proprietario, che poi presumibilmente per regolarizzare in futuro impiegherà almeno un anno (per completare le misurazioni annuali). E quindi il danno sarà pari a circa 1 anno di mancato affitto, oltre ai costi di misurazione ed eventuali spese legali.

Domanda 2: Si deve misurare il gas Radon ogni anno?
Risposta 2: NO!

Domanda 3: In un locale aperto al pubblico si può utilizzare un misuratore elettronico?
Risposta 3: Non è utile per ottemperare alla L.R. 13/2019. L'art. 4 comma 1 punto b) riporta: "b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.".
Ovvero si possono utilizzare solo dosimetri passivi. Però per avere una stima iniziale velocemente si può utilizzare un misuratore elettronico, al solo scopo di avere una indicazione di massima.

Domanda 4: La misura occorre farla solo per gli edifici in tufo?
Risposta 4: Non esiste differenziazione di materiali. L'art. 4 comma 1 punto b) della L.R. 13/2019 riporta: "b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete...". Ovvero si deve effettuare la misura in TUTTI i locali aperti al pubblico al Piano Terra/Semi-Interrato/Interrato a prescindere da materiali utilizzati o da strutture confinanti.
O F F E R T A
Per attività fino a 100 mq in provincia di Salerno, si può usufruire della misurazione del gas Radon, conformemente alla L.R. 13/2019, con:

- il posizionamento da parte di un tecnico A2C di n.2 dosimetri passivi a tracce nucleari semestrali consecutivi, secondo un piano di campionamento conforme alla UNI ISO 11665-4:2015; i dosimetri sono forniti imbustati sottovuoto singolarmente ed in comodato d’uso gratuito per il periodo di misura,

- l'emissione di un Attestato di inizio misurazioni, da poter mostrare eventualmente alle Autorità competenti su richiesta,

- le relative analisi da parte del laboratorio di radioprotezione con sistema qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025

- consegna del rapporto di prova firmato da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di III° grado, con allegata la relazione descrittiva

- predisposizione della documentazione per l'invio all'ARPAC e al Comune, secondo le modalità previste dalla L.R.13/2019, dalla L.R. 26/2019 del 04/12/2019, dai Decreti attuativi alla Legge delega n.117/2019 e da ogni qualsivoglia futura disposizione.
Cosa fare?
Secondo l'Art.4 della L.R.13/2019, la misura deve essere fatta esclusivamente mediante 2 misuratori a stazionamento semestrale consecutivi per ogni punto di misura. Data la diffusività in aria del Radon in ambiente statico pari a circa 0,1 cm2/s ed all'emività di 3,8 gg, si può stimare un raggio di azione tale che in caso di un locale inferiore a 100 mq non compartimentato, si può stimare anche solo n.1 punto di misura.

Cosa fare per aderire procedere:
1) Compilare i dati all'inizio di questa pagina e cliccare in basso su "INVIA" per ricevere il preventivo scritto via email
2) Firmare il preventivo, scansionare in .pdf o .jpg ed inviarlo a: a.rizzo@a2c.it
3) Sarete contattati per fissare l'appuntamento per il posizionamento dei dosimetri

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