La FLC CGIL AREA VASTA avvia una serie di vertenze legali per garantire a tutti GLI ISCRITTI DOCENTI E ATA la loro tutela individuale:
Vertenza “Carta docente” PER DOCENTI PRECARI per tutti coloro che hanno svolto attività lavorativa fino al 30 giugno in quanto dal prossimo anno scolastico ovvero 1 settembre 2025 in base al DL 45/2025 sarà esteso in automatico. L’estensione dei beneficiari (inclusi i supplenti annuali) senza aumento del budget comporterà una probabile riduzione dell’importo attualmente pari a 500 euro.
Vertenza “FERIE DOCENTI PRECARI”
La
Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha statuito il seguente principio di
diritto:
«Il docente a tempo determinato che non ha
chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni
ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri
di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in
caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve
essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto
alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica
che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal
datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto
alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il
detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno»
Pertanto potranno
chiedere il pagamento delle ferie docenti che si trovino nelle seguenti
condizioni:
1)
docente
che ha avuto contratti di supplenza al massimo sino al 30 giugno – (sono
esclusi i contratti sino al 31/8) che non ha chiesto espressamente tutti i
giorni di ferie maturati durante l’annualità di servizio e che non è stato invitato
dal Dirigente scolastico a goderne con
espresso avviso della perdita delle ferie in caso contrario.
2)
Il
docente deve aver maturato ferie non godute durante i periodi di sospensione
delle lezioni, secondo i calendari regionali, senza aver ricevuto dal dirigente
scolastico un invito scritto a fruirne, con espresso avviso della perdita del
diritto in caso di mancata richiesta
3)
Per
i motivi di cui sopra perdono, quindi, il diritto all’indennità ferie coloro
che hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico formale invito (anche con apposita circolare) a
godere delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica
(Natale, Pasqua o interruzione dell’attività didattica secondo il calendario
scolastico e di istituto) e non hanno fatto richiesta per fruirne.
Vertenza scatto 3 - 8 Ricostruzione di carriera. Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola. Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.
• A chi si rivolge: tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.
• Obiettivo: applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2 del CCNL del 19.07.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”
Vertenza Stabilizzazione DOCENTI, risarcimento danni e ricostruzione di carriera per i precari, il ricorso, di competenza del Giudice del Lavoro, interessa tutti i lavoratori precari con più di 36 mesi di servizio con contratto al 31 agosto nello specifico sempre per un periodo superiore a 36 mesi per avere solo risarcimento danni tra 2,5 e12 mensilità a seconda dell’anzianità di servizio prestata con tali contratti
Vertenza Riconoscimento RPD Retribuzione Professionale Docente – DOCENTI- riconoscimento dell’anzianità retributiva e il risarcimento danni. La vertenza ha investito ed è stata seguita dai nostri legali presso i diversi gradi di giudizio: Corte di Giustizia europea, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corte di Appello.
Vertenza CIA Compenso individuale accessorio – solo per ATA
Retribuzione Professionale Docente – DOCENTI
Compenso individuale accessorio – ATA
La Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio devono essere corrisposti anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che confermando il principio della piena equiparazione tra lavoratori tempo determinato e indeterminato, ha decretato che la RPD e il CIA devono essere riconosciuti anche a coloro che hanno svolto le supplenze brevi.
Le nomine su posti di “organico Covid” sono supplenze brevi.
L’importo non corrisposto per la RDP è pari a 174,50 euro mensili
L’importo non corrisposto per il CIA è pari a 73,70 euro mensili per le Aree B/C (assistenti amministrativi e tecnici) e 66,90 euro per le aree A/As (collaboratori scolastici).
I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento di questa indennità mai corrisposta.
VERTENZA TEMPORIZZAZIONE PERSONALE ATA per tutto il
personale ATA che, per effetto del passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo o tecnico, si è visto riconoscere solo parzialmente
il servizio prestato come collaboratore scolastico.
Vertenza tutela individuale personale per altre situazioni.
Le vertenze sono gestite tutte on line per cui chi non ha possibilità di inviare facilmente e.mail e documenti in pdf dovrà recarsi nelle sedi territoriali.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito territoriale area vasta:
FLC CGIL Area Vasta CZ-KR-VV - VERTENZE Si precisa che le tutele personali sono espletate con urgenza tipo ex 700 mentre per tutte le altre si deve procedere al giudice ordinario del lavoro per i cui tempi non sono molto celeri.
info:
areavastaczkrvv@flcgil.it