FAQ ELEZIONI REGIONALI 2020 - COMUNI e OPERATORI
Sommario:
FAQ ELEZIONI REGIONALI 2020 - COMUNI e OPERATORI
PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI
1. Il modulo per la presentazione di una lista esonerata dalla raccolta delle firme deve essere sottoscritto dal presidente del gruppo consiliare o da un delegato?
2. I modelli di simbolo dei partiti devono avere nei modelli il simbolo a colori o bianco e nero?
3. E’ necessario allegare agli atti di presentazione delle candidature il certificato di nascita o è possibile un’autocertificazione?
4. Quali caratteristiche deve avere la persona legittimata a firmare la dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale?
5. Il consigliere del comune può autenticare la dichiarazione di accettazione delle candidatura resa da un candidato al consiglio regionale delle Marche? Se si deve il primo deve dichiarare la disponibilità al Sindaco del suo Comune?
6. Il modello 3 della Regione Marche, di presentazione della candidatura a Presidente, può essere autenticato preventivamente o verrà autenticato il giorno della presentazione in Corte d'Appello?
7. L’autentica sulla dichiarazione di nomina del mandatario elettorale non è espressamente prevista nel vostro vademecum di istruzioni, che non tratta direttamente il caso specifico ma richiama genericamente l’art. 14, comma 1 della legge 53/1990; approfondendo la questione con la lettura delle nuove istruzioni del ministero dell’interno edizione 2020 relative alle elezioni amministrative, invece, viene riportato un modello di dichiarazione dove si richiama espressamente l’art. 21, comma 2 Del DPR 445/2000 prevedendo l’autentica anche da parte del dipendente incaricato del Sindaco; l’autentica in parola, quindi, è sottratta alla competenza esclusiva del notaio e ricade nella tipologia delle autentiche in materia elettorale di cui anche i dipendenti incaricati dal Sindaco in base alla legge speciale elettorale sono competenti; lo stesso, in analogia, può essere applicato alle consultazioni regionali; chiedo conferma della corretta interpretazione.
8. Avrei dubbio sul modello 3. Chi lo deve compilare e sottoscrivere? Sembrerebbe il candidato presidente per come è impostato. Se è lui ha ancora senso mantenere la frase "nella qualità di..."?
9. Chiedo cortesemente un chiarimento: nel nostro caso, il contrassegno del candidato Presidente e quello della lista sono gli stessi. Nella documentazione vanno presentati i 3 esemplari di diverse dimensioni 2 volte (6 esemplari per dimensione)?
10. Negli atti principale e secondario è presente la seguente dicitura: I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016] del fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ……Chi va indicato esattamente in questo spazio?
11. In ogni circoscrizione il promotore è una figura diversa?
12. Una candidata di nome Gelsomina è conosciuta come Mina. Nella lista candidati, possiamo indicarla come: XXXXXXXXXX Gelsonima (Mina) ?
13. Siamo esonerati dalla sottoscrizione degli elettori, sia in quanto partito con almeno un seggio nel Parlamento italiano ed europeo alle ultime elezioni, sia per la presenza di un nostro gruppo al Consiglio regionale delle Marche? È necessario produrre documenti a riguardo?
14. nell’Allegato 2 (a pg. 69 delle “Istruzioni”) CHI presenta la lista e delega i delegati per ogni provincia a presentare la lista alla cancelleria del tribunale del capoluogo, nominare i rappresentanti di lista, ecc.? (Chi è “Il sottoscritto...”?). Dalla ricostruzione del mio collaboratore pare ci siano diverse possibilità: a) può essere il Capo politico a delegare fino a 2 delegati per ogni provincia; b) può essere il Capogruppo al consiglio regionale a delegare fino a 2 delegati per ogni provincia; c) può essere anche uno dei delegati stessi, per ogni provincia, a delegare se stesso e eventualmente un altro. Ma in questo caso senso deve essere delegato dal Capo politico o dal Capogruppo, con un altro documento. La ricostruzione del mio collaboratore è giusta? Se sì, Nel caso c) che documento specifico serve in cui Capo politico o Capogruppo consiliare deleghino i 5 delegati provinciali?
15. a pg. 85 delle “Istruzioni” c’è scritto che «la dichiarazione di accettazione del collegamento può essere unica per tutte le liste provinciali dello stesso gruppo». Servono però 5 copie dell’Allegato 7, in cui il candidato presidente accetta il collegamento con ogni lista provinciale, giusto? (Considerando anche che nell’elenco dei documenti da presentare con l’Allegato 2, in ogni provincia, è elencato anche la dichiarazione dell’accettazione del collegamento da parte del candidato presidente). Serve anche specificare in ogni copia le diverse province, che nel modello all’Allegato 7 NON sono specificate?
16. nell’elenco dei documenti da presentare con l’Allegato 2, in ogni provincia, non c’è l’Allegato 8, cioè la dichiarazione di collegamento della lista provinciale col candidato presidente. È vero che nell’Allegato 2 (in fondo a pg. 69 nelle “Istruzioni”) c’è già una dichiarazione in tal senso (collegamento della lista provinciale col candidato presidente) da parte di chi presenta la lista in ogni provincia, ma comunque l’Allegato 8 va presentato?
17. Nell'atto principale così come nel modulo di presentazione della candidatura a presidente va inserita la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal delegato di lista? Servono le dichiarazioni di entrambi i delegati di lista, o ne basta uno?
18. In riferimento alla imminente presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale Marche chiediamo un parere in merito ad alcune indicazioni contenute in alcuni allegati predisposti dalla Regione Marche: Allegato n.2, pag.69 Il sottoscritto…(che indica la qualità in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione della lista) può indicare se stesso come delegato della lista (pag.70) ed ancora può delegare se stesso a depositare la lista provinciale (pag.71). Allegato n. 3, pagina 74, Il sottoscritto …(che indica la qualità in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente) può indicare se stesso come delegato del Presidente (pag.75) ed ancora può delegare se stesso a depositare la dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Regione (pag.75).
19. La presente per chiedere formalmente se vi sia l'obbligo, nelle elezioni regionali, di presentazione e deposito del programma elettorale.
20. D. Si chiede se nel modulo di presentazione della candidatura il primo numero richiesto in merito alle sottoscrizioni sia il numero totale ed il secondo numero il numero di atti separati presentati con esso.
Si chiede se nello stesso modulo di cui al punto 1 il primo numero richiesto in merito ai certificati sia il numero totale dei certificati cartacei che si allegano ed il secondo il numero di certificati collettivi parimenti allegati.
21. La questione riguarda i rendiconti spese : il delegato di lista deve rendicontare le spese di Lista alla Corte dei Conti (come per le liste comunali)?
22. Scorrendo la modulistica fornita col manuale di istruzioni, non siamo riusciti a trovare un modulo per la nomina dei rappresentanti di lista ai seggi. E' possibile reperirne in qualche sito?
ATTIVITÀ DEI COMUNI
1. I Comuni devono tenere aperti gli uffici nei giorni festivi nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste?
2. Con la presente si chiede un chiarimento in merito alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 4 L.R. N.27/2004 e s.m.i. e precisamente se il giorno sabato 22 agosto, coincidente con il termine di scadenza per la presentazione delle liste, debba o meno considerarsi ricompreso nei giorni di apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali, dal momento che la norma fa riferimento ai “quindici giorni precedenti” il suddetto termine.
3. Non ho la connessione ad internet questa mattina per andare nel sito delle Elezioni Regionali ed assicurare l’affissione in data odierna del manifesto di convocazione comizi elettorali. Come devo procedere?
4. Chiedo se le urne per le elezioni regionali ce le fornisce la regione, la prefettura o se dobbiamo provvedere ad acquistarle.
5. In occasione dell’inserimento dati delle sezioni al 45° giorno, si è notato che mentre sono presenti le caselle di spunta per segnalare la presenza di sezioni ospedaliere o di seggi speciali, non c’è nulla che consenta di segnalare, all’interno di una sezione, la presenza di una casa di cura con meno di 100 posti letto, nella quale il Presidente andrà a raccogliere il voto con i cosiddetti “seggi-volanti”. In genere la sezione viene dotata di un verbale a parte che il Presidente si porta dietro, con le liste dei degenti e un po’ di schede di votazione, per certificare le operazioni effettuate fuori dal seggio (dove viene sempre lasciato il verbale principale). Vi segnalo pertanto che nel Comune di … nelle sezioni elettorali n. … sono presenti luoghi di cura con meno di 100 posti letto e vi trasmetto il modello che, annualmente, viene trasmesso alla Prefettura. Resto in attesa di ricevere indicazioni sul materiale che verrà fornito ai Presidenti per l’esigenza segnalata.
6. In riferimento agli orari di apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale per la presentazione delle liste e di candidati alle elezioni regionali, si chiede se ECCEZIONALMENTE nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto questo comune (con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti) possa decidere l'apertura con orario 6.00 - 10.00. Dell'orario sarà data diffusione tramite avviso sul sito web del comune e con affissione dell'avviso alla porta della casa comunale.
7. Al fine di poter fornire le informazioni corrette si chiede di sapere cosa si intende per "idonea documentazione sostitutiva" rispetto al certificato di nascita (certificato di stato civile) che viene richiesto quale documento da allegare alla dichiarazione di accettazione della candidatura.
Si richiede, in particolare, se possa essere considerato valido documento sostitutivo la certificazione o attestazione ANAGRAFICA di nascita.
8. Si chiede cortese chiarimento sul caricamento dati relativi alle sezioni nell'area riservata ai comuni (Elettori al 45°). In particolare:
• Elettori AIRE: il dato Elettori iscritti all'AIRE va considerato compreso nel dato Elettori (maschi + femmine), quindi è inteso come ELETTORI ...di cui ISCRITTI ALL'AIRE: .... , oppure gli Aire non sono da computare nel dato ELETTORI?
• Tipologia sezioni. Il Comune di … ha un seggio ordinario situato all'interno dell'ospedale X ma al contempo, nel medesimo ospedale, esiste un seggio speciale Y che sostanzialmente raccoglie il voto di stanza in stanza per gli elettori impossibilitati a raggiungere il seggio X. Tale seggio speciale Y ha, inoltre, più di 199 posti letto. Chiediamo quindi, alla luce delle opzioni proposte dal programma, se il seggio Y sia da considerarsi speciale per luoghi di cura (ma non ci sarebbe l'opzione "con più di 199 posti letto"), oppure sia da ricomprendersi negli ospedalieri. Inoltre, il seggio X (ordinario) essendo, come si diceva, situato all'interno dell'ospedale è da ricomprendere nel totale delle sezioni ordinarie e allo stesso tempo da indicare come sezione ospedaliera?
9.In riferimento agli orari di apertura dell'ufficio elettorale comunale per la presentazione delle liste vogliate chiarire quale debba essere l'orario di apertura nelle giornate del 21 e 22 agosto. La normativa Regionale - art. 10 della L.R. 27/2004, così come nel calendario inviatoci, sembra che l'apertura straordinaria dei predetti uffici sia prevista fino alla giornata di venerdì 21 agosto.Chiedo quale debba essere l'orario di apertura nelle giornate del 21 e 22 agosto.
10. La presente per chiedere un chiarimento sulla corretta indicazione delle sezione elettorali. Nel Comune è istituita una sola sezione ordinaria e un seggio volante in una casa di cura con meno di 100 posti letto. Nella sezione "Dettagli sezioni elettorali", la spunta va messa oltre che su sezione ordinaria anche su seggio speciale?
11. Il nostro comune ha spostato il seggio, precedentemente ubicato presso la scuola materna, presso un altro immobile di proprietà comunale. Si chiede se il contributo regionale previsto in tali ipotesi sarà erogato nell’immediato o se per l’erogazione è necessario trasmettere determina di impegno e copia delle fatture e delle spese effettuate.
PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI
1. Il modulo per la presentazione di una lista esonerata dalla raccolta delle firme deve essere sottoscritto dal presidente del gruppo consiliare o da un delegato?
R1. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale esprimersi sulle istanze per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, si rileva che la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta dal Presidente del Gruppo Consiliare, se a ciò è delegato dal Partito, o altro soggetto delegato.
2. I modelli di simbolo dei partiti devono avere nei modelli il simbolo a colori o bianco e nero?
R2. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale esprimersi sulle istanze per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, si rileva che i simboli dei Partiti vanno presentati a colori, conformemente alla colorazione effettiva descritta, per evitare confusioni e dubbi e per consentire le verifiche del caso.
3. E’ necessario allegare agli atti di presentazione delle candidature il certificato di nascita o è possibile un’autocertificazione?
R3. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale esprimersi sulle istanze per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, si rileva che il certificato di nascita è specificatamente prescritto, come allegato alle candidature, dall’articolo 10, comma 8, lett. b) e dall’articolo 13, comma 1, lett. c), L.R. 27/2004 e di conseguenza dalle istruzioni per la presentazione delle candidature. Non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n.15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia), come chiarito dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00-sez. 1° del 13 dicembre 2000. Non sono pertanto ritenuti idonei documenti sostitutivi dei certificati di nascita.
4. Quali caratteristiche deve avere la persona legittimata a firmare la dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale?
R4. L’unico requisito richiesto è che sia a ciò delegato, come prescritto dalle Istruzioni.
5. Il consigliere del comune può autenticare la dichiarazione di accettazione delle candidatura resa da un candidato al consiglio regionale delle Marche? Se si deve il primo deve dichiarare la disponibilità al Sindaco del suo Comune?
R5. Il consigliere che ha comunicato la propria disponibilità al sindaco può autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura resa da un candidato a consigliere regionale in base al combinato disposto del comma 8, lettera b) e del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 27/2004.
Le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle liste e delle candidature” così come l’allegato n. 5 “MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” evidenziano quanto sopra indicato
6. Il modello 3 della Regione Marche, di presentazione della candidatura a Presidente, può essere autenticato preventivamente o verrà autenticato il giorno della presentazione in Corte d'Appello?
R6. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale ogni decisione in merito alle istanze di presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni regionali, si rileva che la firma del modello 3 deve essere autenticata secondo le procedure ordinarie previste dalla legge ossia da uno dei soggetti espressamente indicati nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Fra tali soggetti rientrano i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, ma anche altri soggetti, per cui è possibile presentare un modello 3 con firma già autenticata da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell’art.14, legge 53/1990.
7. L’autentica sulla dichiarazione di nomina del mandatario elettorale non è espressamente prevista nel vostro vademecum di istruzioni, che non tratta direttamente il caso specifico ma richiama genericamente l’art. 14, comma 1 della legge 53/1990; approfondendo la questione con la lettura delle nuove istruzioni del ministero dell’interno edizione 2020 relative alle elezioni amministrative, invece, viene riportato un modello di dichiarazione dove si richiama espressamente l’art. 21, comma 2 Del DPR 445/2000 prevedendo l’autentica anche da parte del dipendente incaricato del Sindaco; l’autentica in parola, quindi, è sottratta alla competenza esclusiva del notaio e ricade nella tipologia delle autentiche in materia elettorale di cui anche i dipendenti incaricati dal Sindaco in base alla legge speciale elettorale sono competenti; lo stesso, in analogia, può essere applicato alle consultazioni regionali; chiedo conferma della corretta interpretazione.
R7. Le istruzioni per la presentazione delle liste e della candidature alla carica di Consigliere e Presidente della Giunta regionale non prevedono la figura del mandatario, ma quella del delegato, in quanto quest’ultima è contemplata nella normativa regionale ed assume rilievo, ai fini procedurali, in sede di presentazione delle liste e delle candidature.
Per quanto attiene al mandatario appare applicabile la normativa nazionale nel senso indicato.
8. Avrei dubbio sul modello 3. Chi lo deve compilare e sottoscrivere? Sembrerebbe il candidato presidente per come è impostato. Se è lui ha ancora senso mantenere la frase "nella qualità di..."?
R8. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale la decisione su ogni aspetto riguardante le istanze per la presentazione delle liste e delle candidature, si rileva che la firma del modello n. 3, come risulta dall’apposita nota n. 1, deve essere apposta dal presentatore, che può essere il candidato presidente o un soggetto delegato nei termini previsti dalle Istruzioni. Va quindi specificata la qualità di candidato Presidente, per distinguerla dall’altra ipotesi.
9. Chiedo cortesemente un chiarimento: nel nostro caso, il contrassegno del candidato Presidente e quello della lista sono gli stessi. Nella documentazione vanno presentati i 3 esemplari di diverse dimensioni 2 volte (6 esemplari per dimensione)?
R9. Premesso che compete alla Commissione centrale circoscrizionale ogni decisione in merito all'istanza di presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni regionali, la risposta al quesito è affermativa, perché si tratta di contrassegni distinti, per il candidato Presidente e per la lista.
10. Negli atti principale e secondario è presente la seguente dicitura: I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016] del fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ……Chi va indicato esattamente in questo spazio?
R10. Si tratta di una clausola analoga a quella previste nel caso di elezioni comunali.
v. https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed_luglio_2020.pdf v. pag. 97, 100 e ss.
Nello spazio vanno indicate la generalità del promotore, figura prevista per l’attività di raccolta delle firme degli interessati alla presentazione delle liste.
E’ citata nei moduli la normativa in materia di privacy perché il promotore partecipa al trattamento dei dati personali.
11. In ogni circoscrizione il promotore è una figura diversa?
R11. Premesso che ogni decisione in merito compete Commissione centrale circoscrizionale, il promotore può essere una figura unica o diversa, l’importante è che sia chi ha effettivamente esercitato tale funzione, per ciascuna lista, in ciascuna circoscrizione, fermo restando che nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (art.10, comma 5, L.R. 27/2004).
12. Una candidata di nome Gelsomina è conosciuta come Mina. Nella lista candidati, possiamo indicarla come: XXXXXXXXXX Gelsonima (Mina) ?
R12. Premesso che compete Commissione centrale circoscrizionale ogni decisione in merito, si evidenzia che per le elezioni regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per le elezioni nei comuni con oltre 15.000 abitanti e loro successive modificazioni e integrazioni (art.1, c.4, L.R. 27/2004).
In base agli orientamenti interpretativi Ministeriali e comunali, i soprannomi o pseudonimi sono da ritenere legittimi perché tendono a favorire l’identificazione del candidato. Si tratta di una prassi basata su un principio costantemente seguito in occasione delle consultazioni elettorali, di cui all'art. 69, DPR 361/57 e agli artt. 64 e 69, DPR 570/60.
Sitografia:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/raccolta_pareri_espressi_dalla_dcse_16_12_2015.pdf pag. 27 e 39
https://www.comune.bari.it/documents/115212/19151531/FAQ+-+Liste+e+candidature.pdf/24fe242d-ba92-44c6-86ef-82bdd73dab09 - FAQ 13
13. Siamo esonerati dalla sottoscrizione degli elettori, sia in quanto partito con almeno un seggio nel Parlamento italiano ed europeo alle ultime elezioni, sia per la presenza di un nostro gruppo al Consiglio regionale delle Marche? È necessario produrre documenti a riguardo?
R13. Risposta affermativa. Premesso che sulle questioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature ogni decisione compete alle commissioni elettorali circoscrizionali, a nostro avviso siete esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni degli elettori in quanto siete rappresentati nel Parlamento e nel Consiglio regionale. Tale circostanza va dichiarata come previsto a pag. 71, punti 7 ed 8, delle istruzioni per la presentazione delle liste. L’elenco dei gruppi rappresentati in Parlamento è stato comunicato con apposita Circolare Ministeriale. Le dichiarazioni sono previste soprattutto per verificare la legittimazione all’uso del simbolo del Partito o della Lista.
14. nell’Allegato 2 (a pg. 69 delle “Istruzioni”) CHI presenta la lista e delega i delegati per ogni provincia a presentare la lista alla cancelleria del tribunale del capoluogo, nominare i rappresentanti di lista, ecc.? (Chi è “Il sottoscritto...”?). Dalla ricostruzione del mio collaboratore pare ci siano diverse possibilità: a) può essere il Capo politico a delegare fino a 2 delegati per ogni provincia; b) può essere il Capogruppo al consiglio regionale a delegare fino a 2 delegati per ogni provincia; c) può essere anche uno dei delegati stessi, per ogni provincia, a delegare se stesso e eventualmente un altro. Ma in questo caso senso deve essere delegato dal Capo politico o dal Capogruppo, con un altro documento. La ricostruzione del mio collaboratore è giusta? Se sì, Nel caso c) che documento specifico serve in cui Capo politico o Capogruppo consiliare deleghino i 5 delegati provinciali?
R14. Premesso che compete all’Ufficio Centrale circoscrizionale ogni decisione in merito alla presentazione delle liste e delle candidature, tutte le possibilità indicate sono ammesse. A pag. 15 delle Istruzioni per la presentazione delle candidature e liste, al punto 3.4: “DEROGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI” è specificato che all’atto di presentazione della lista sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito… ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2, DPR 28/04/1993, n. 132). Il soggetto che presenta l’istanza può quindi essere il Presidente/Segretario di partito, il Capogruppo consiliare, o un suo delegato, con mandato autenticato dal notaio.
15. a pg. 85 delle “Istruzioni” c’è scritto che «la dichiarazione di accettazione del collegamento può essere unica per tutte le liste provinciali dello stesso gruppo». Servono però 5 copie dell’Allegato 7, in cui il candidato presidente accetta il collegamento con ogni lista provinciale, giusto? (Considerando anche che nell’elenco dei documenti da presentare con l’Allegato 2, in ogni provincia, è elencato anche la dichiarazione dell’accettazione del collegamento da parte del candidato presidente). Serve anche specificare in ogni copia le diverse province, che nel modello all’Allegato 7 NON sono specificate?
R15. L’Allegato 7 è predisposto in modo tale da consentire con un’unica copia una dichiarazione per tutte le liste provinciali dello stesso gruppo, fatta salva la possibilità di predisporre 5 copie, una per circoscrizione provinciale. La dichiarazione unica, o le 5 dichiarazioni, rientrano fra gli allegati del modello n.2. Nel caso delle 5 dichiarazioni, una per provincia, va specificata la circoscrizione provinciale.
16. nell’elenco dei documenti da presentare con l’Allegato 2, in ogni provincia, non c’è l’Allegato 8, cioè la dichiarazione di collegamento della lista provinciale col candidato presidente. È vero che nell’Allegato 2 (in fondo a pg. 69 nelle “Istruzioni”) c’è già una dichiarazione in tal senso (collegamento della lista provinciale col candidato presidente) da parte di chi presenta la lista in ogni provincia, ma comunque l’Allegato 8 va presentato?
R16. Non è necessaria la presentazione dell’allegato 8 perché la dichiarazione di collegamento nel caso di lista esonerata dalle sottoscrizioni è ricompresa nel modello allegato 2.
17. Nell'atto principale così come nel modulo di presentazione della candidatura a presidente va inserita la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal delegato di lista? Servono le dichiarazioni di entrambi i delegati di lista, o ne basta uno?
R17. Premesso che ogni decisione in merito alla presentazione delle liste e delle candidature compete all’Ufficio centrale circoscrizionale, si rileva che la dichiarazione di collegamento va inserita nel modulo per la presentazione della candidatura a presidente e in quello per la presentazione della lista (cfr. art.10, co. 9, lett. a; art.11, co.2, l.r. 27/2004; punti 4.1.n.3; 4.2.n.2; 4.6; allegato 8, delle Istruzioni per la presentazione delle liste e delle candidature). I delegati sono autorizzati a dichiarare il collegamento della lista con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (art.10, comma 9, lett. b, p.2, l.r. 27/2004). In base alla prassi, entrambi i delegati sottoscrivono la dichiarazione, ma viene chiesto di analizzare la legittimità di una sottoscrizione disgiunta di un solo delegato. La normativa regionale non prevede la figura del delegato effettivo e del delegato supplente, per cui la dichiarazione di collegamento può essere sottoscritta da uno solo o da entrambi i delegati, dal momento che la sottoscrizione congiunta non è prescritta dalla legge regionale e come principio generale la possibilità della sottoscrizione disgiunta è ammessa dalla giurisprudenza secondo cui, nell’atto di presentazione della lista, qualora non sia stato indicato chi sia il delegato effettivo ed il delegato supplente, nei casi in cui è previsto il supplente, ciascuno di essi può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste (cfr. Parere Consiglio di Stato – Quinta Sezione, Decisione 18 giugno 1996, n. 731).
18. In riferimento alla imminente presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale Marche chiediamo un parere in merito ad alcune indicazioni contenute in alcuni allegati predisposti dalla Regione Marche: Allegato n.2, pag.69 Il sottoscritto…(che indica la qualità in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione della lista) può indicare se stesso come delegato della lista (pag.70) ed ancora può delegare se stesso a depositare la lista provinciale (pag.71). Allegato n. 3, pagina 74, Il sottoscritto …(che indica la qualità in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente) può indicare se stesso come delegato del Presidente (pag.75) ed ancora può delegare se stesso a depositare la dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Regione (pag.75).
R18. Premesso che compete all’Ufficio Centrale circoscrizionale ogni decisione in merito alla presentazione delle liste e delle candidature, si osserva che il delegato può presentare l’istanza di candidatura del Presidente e la lista provinciale, può indicare se stesso come delegato della lista, può delegare se stesso a depositare la lista provinciale, ma in tal caso per la nomina del delegato è necessario un mandato autenticato dal notaio, come previsto a pag. 15 delle Istruzioni per la presentazione delle candidature e liste, al punto 3.4: “DEROGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI”, ove è specificato che all’atto di presentazione della lista sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito (…) ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2, DPR 28/04/1993, n. 132). Il soggetto che presenta l’istanza può essere il Presidente/Segretario di partito, il Capogruppo consiliare, o un suo delegato, con mandato autenticato dal notaio. Sulla base della delega, il delegato può compiere i vari atti indicati nel quesito.
19. La presente per chiedere formalmente se vi sia l'obbligo, nelle elezioni regionali, di presentazione e deposito del programma elettorale.
R19. La legge regionale 27/2004 non obbliga alla presentazione e al deposito del programma elettorale in sede di presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito del procedimento elettorale (cfr. art.10, L.R. cit.).
20. D. Si chiede se nel modulo di presentazione della candidatura il primo numero richiesto in merito alle sottoscrizioni sia il numero totale ed il secondo numero il numero di atti separati presentati con esso.
Si chiede se nello stesso modulo di cui al punto 1 il primo numero richiesto in merito ai certificati sia il numero totale dei certificati cartacei che si allegano ed il secondo il numero di certificati collettivi parimenti allegati.
R20. Premesso che compete all’Ufficio centrale circoscrizionale ogni decisione in merito alle istanze di presentazione delle liste e delle candidature, la risposta è affermativa per entrambe le domande.
Infatti, il modello n. 1 (modello di atto principale), prevede al primo capoverso: I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di .............................................................................(1), nel numero di ................(2), risultante dalle firme autenticate contenute in questo atto ed in numero .......................(3) atti separati.
Come chiarito dalle note nn. 2, e 3, nello spazio prima del n. (2) va indicato in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori, mentre nello spazio prima del n. (3), va indicato in lettere il numero complessivo degli atti separati presentati.
Al punto n. 1 il modello 1 prevede di allegare: 1) numero ..................(10) certificati, dei quali numero ......................(11) collettivi, attestanti l’iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di ...................................................(1).
Come chiarito dalle note nn. 10 e 11, nel primo spazio va indicato in lettere il numero complessivo dei certificati, e nel secondo il numero dei certificati collettivi. Il primo insieme ricomprende il secondo, come si comprende dall’inciso: “dei quali”.
21. La questione riguarda i rendiconti spese : il delegato di lista deve rendicontare le spese di Lista alla Corte dei Conti (come per le liste comunali)?
R21. La rendicontazione delle spese elettorali da inviare alla Corte dei Conti, di cui all'art. 12, comma 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515, e all'art. 5, comma 4, lettera d), della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è un procedimento distinto da quello per la presentazione delle liste e delle candidature.
Pertanto, ai sensi dell'art. 7, legge 515/93 è necessaria la nomina specifica di un mandatario elettorale e non risultano incompatibilità fra gli incarichi di delegato e di mandatario.
Ulteriori informazioni, i recapiti telefonici degli uffici e la modulistica sono pubblicati nel sito istituzionale: https://www.giustizia.marche.it/collegio_garanzia_elettorale.aspx
22. Scorrendo la modulistica fornita col manuale di istruzioni, non siamo riusciti a trovare un modulo per la nomina dei rappresentanti di lista ai seggi. E' possibile reperirne in qualche sito?
R22. Non è previsto uno specifico modello per la designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi di cui alla pagina 42 delle Istruzioni per la presentazione e per l’ammissione delle liste e delle candidature. Per cui è possibile utilizzare i modelli in uso per le elezioni amministrative acquisibili presso i comuni.
ATTIVITÀ DEI COMUNI
1. I Comuni devono tenere aperti gli uffici nei giorni festivi nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste?
R.1 L’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 27/2004 stabilisce che i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, dal lunedì al venerdì e durante le giornate di sabato e domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste. Pertanto, considerato che il 22 agosto scade il termine per la presentazione delle liste, le giornate di apertura degli uffici comunali festive obbligatorie sono quelle di sabato e domenica 15 e il 16 agosto. L’8 e il 9 agosto non sono giorni di apertura obbligatoria perché la norma regionale prevede che gli uffici comunali siano aperti nelle “giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste”, quindi tali giornate non rientrano nella fattispecie.
2. Con la presente si chiede un chiarimento in merito alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 4 L.R. N.27/2004 e s.m.i. e precisamente se il giorno sabato 22 agosto, coincidente con il termine di scadenza per la presentazione delle liste, debba o meno considerarsi ricompreso nei giorni di apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali, dal momento che la norma fa riferimento ai “quindici giorni precedenti” il suddetto termine.
R2. per rispondere al quesito, occorre considerare che, oltre alle disposizioni regionali, è stata diramata in data 04/08/2020 la Circolare del Ministero dell’Interno n. 31/2020, che ha stabilito che gli uffici comunali debbano rimanere aperti, per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, nei giorni e negli orari specificati a pag.4, alla lettera D), della Circolare stessa. Fra le giornate di apertura obbligatoria rientra il sabato 22 agosto.
Per maggiori informazioni sulla Circolare Ministeriale n.31/2020, è possibile contattare la competente Prefettura.3. Non ho la connessione ad internet questa mattina per andare nel sito delle Elezioni Regionali ed assicurare l’affissione in data odierna del manifesto di convocazione comizi elettorali. Come devo procedere?
3. Non ho la connessione ad internet questa mattina per andare nel sito delle Elezioni Regionali ed assicurare l’affissione in data odierna del manifesto di convocazione comizi elettorali. Come devo procedere?
R3. Si invita ad espletare comunque gli adempimenti correlati all’affissione dei manifesti entro il 6/8 e segnalare entro il 6/8 con email l’avvenuto adempimento, segnalando il medesimo adempimento, non appena possibile, tramite l’apposita funzionalità presente nel sito regionale.
4. Chiedo se le urne per le elezioni regionali ce le fornisce la regione, la prefettura o se dobbiamo provvedere ad acquistarle.
R4. L’urna per le elezioni regionali è fornita dalla Regione (1 urna per seggio).Si precisa che l’urna fornita dalla Regione verrà comunque distribuita dalla Prefettura.
5. In occasione dell’inserimento dati delle sezioni al 45° giorno, si è notato che mentre sono presenti le caselle di spunta per segnalare la presenza di sezioni ospedaliere o di seggi speciali, non c’è nulla che consenta di segnalare, all’interno di una sezione, la presenza di una casa di cura con meno di 100 posti letto, nella quale il Presidente andrà a raccogliere il voto con i cosiddetti “seggi-volanti”. In genere la sezione viene dotata di un verbale a parte che il Presidente si porta dietro, con le liste dei degenti e un po’ di schede di votazione, per certificare le operazioni effettuate fuori dal seggio (dove viene sempre lasciato il verbale principale). Vi segnalo pertanto che nel Comune di … nelle sezioni elettorali n. … sono presenti luoghi di cura con meno di 100 posti letto e vi trasmetto il modello che, annualmente, viene trasmesso alla Prefettura. Resto in attesa di ricevere indicazioni sul materiale che verrà fornito ai Presidenti per l’esigenza segnalata.
R5. Il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto è raccolto, negli stessi luoghi di cura, dal Presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione è ubicato lo stesso luogo di cura, assistito da uno degli scrutatori designato dalla sorte e dal segretario (Ufficio elettorale distaccato della sezione) (articolo 9, comma 10, della legge n. 136/1976, che richiama l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957).
Pertanto, non sono previsti appositi stampati ma saranno utilizzate apposite sezioni degli stampati destinati ai seggi ordinari.
6. In riferimento agli orari di apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale per la presentazione delle liste e di candidati alle elezioni regionali, si chiede se ECCEZIONALMENTE nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto questo comune (con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti) possa decidere l'apertura con orario 6.00 - 10.00. Dell'orario sarà data diffusione tramite avviso sul sito web del comune e con affissione dell'avviso alla porta della casa comunale.
R6. Il comma 4 dell’art.10 della L.R. 27/2004 non prescrive le modalità dell’articolazione delle 4 ore di apertura che i Comuni di minore dimensione demografica possono pertanto decidere in autonomia, ma sarebbe opportuno che le 4 ore rientrino negli orari canonici di apertura degli uffici. L’orario delle 6,00 non rientra nell’orario di ufficio.
7. Al fine di poter fornire le informazioni corrette si chiede di sapere cosa si intende per "idonea documentazione sostitutiva" rispetto al certificato di nascita (certificato di stato civile) che viene richiesto quale documento da allegare alla dichiarazione di accettazione della candidatura.
Si richiede, in particolare, se possa essere considerato valido documento sostitutivo la certificazione o attestazione ANAGRAFICA di nascita.
R7. Premesso che ogni decisione in merito alle liste e alle candidature presentate compete agli uffici elettorali circoscrizionali, si rileva che l’“idonea documentazione sostitutiva” è prevista, in sostituzione del certificato di nascita, dalla lettera b), comma 8, articolo 10, L.R. 27/2004.
Fra le idonee documentazioni sostitutive non rientrano le autocertificazioni, poiché non sono applicabili nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n.15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia), come chiarito dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00-sez. 1° del 13 dicembre 2000.
Esclusa tale fattispecie, residuano le certificazioni che validamente attestano la nascita, quali:
- l’estratto per riassunto dell’atto di nascita, in cui vengono riportati, oltre ai dati del certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto con le annotazioni, definite dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396: ad esempio l'annotazione di matrimonio o il nominativo dei genitori.
- la copia integrale, che è la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso;
- le certificazioni contestuali che per un soggetto certifichino la nascita e dati anagrafici ulteriori.
Trattandosi di atti diversi dal certificato di nascita, ma che la certificano, essi rientrano nel novero della idonea documentazione sostitutiva del certificato di nascita, sulla base di un’interpretazione sistematica della normativa.
Quanto all’attestazione o certificazione anagrafica di nascita, essa consiste in un certificato redatto sulla base delle risultanze anagrafiche (non dello stato civile) che indica il luogo e la data di nascita di una persona; non contiene l'ora di nascita, la maternità e la paternità nè eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.
La certificazione anagrafica di nascita è una tipologia di certificato di nascita, resa dall’Ufficiale di Anagrafe, ed è valida.
8. Si chiede cortese chiarimento sul caricamento dati relativi alle sezioni nell'area riservata ai comuni (Elettori al 45°). In particolare:
• Elettori AIRE: il dato Elettori iscritti all'AIRE va considerato compreso nel dato Elettori (maschi + femmine), quindi è inteso come ELETTORI ...di cui ISCRITTI ALL'AIRE: .... , oppure gli Aire non sono da computare nel dato ELETTORI?
• Tipologia sezioni. Il Comune di … ha un seggio ordinario situato all'interno dell'ospedale X ma al contempo, nel medesimo ospedale, esiste un seggio speciale Y che sostanzialmente raccoglie il voto di stanza in stanza per gli elettori impossibilitati a raggiungere il seggio X. Tale seggio speciale Y ha, inoltre, più di 199 posti letto. Chiediamo quindi, alla luce delle opzioni proposte dal programma, se il seggio Y sia da considerarsi speciale per luoghi di cura (ma non ci sarebbe l'opzione "con più di 199 posti letto"), oppure sia da ricomprendersi negli ospedalieri. Inoltre, il seggio X (ordinario) essendo, come si diceva, situato all'interno dell'ospedale è da ricomprendere nel totale delle sezioni ordinarie e allo stesso tempo da indicare come sezione ospedaliera?
R8. I cittadini compresi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223) per cui sono da ricomprendere nel dato elettori.
Nella pagina per i comuni del sito internet regionale dedicato alle elezioni 2020 sono state replicate le informazioni che sono inviate dal Comune al Ministero, dove gli elettori AIRE sono un “di cui”.
Per quanto attiene ai seggi speciali, essi sono costituiti, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero (Cfr. art. 9 legge n. 136/1976).
Il seggio speciale costituito presso l’Ospedale, è da ricomprendere nei seggi ospedalieri perché non sono previsti stampati aggiuntivi per i seggi speciali ma sezioni apposite negli stampati per i seggi.
9.In riferimento agli orari di apertura dell'ufficio elettorale comunale per la presentazione delle liste vogliate chiarire quale debba essere l'orario di apertura nelle giornate del 21 e 22 agosto. La normativa Regionale - art. 10 della L.R. 27/2004, così come nel calendario inviatoci, sembra che l'apertura straordinaria dei predetti uffici sia prevista fino alla giornata di venerdì 21 agosto.Chiedo quale debba essere l'orario di apertura nelle giornate del 21 e 22 agosto.
R9. L'orario di apertura del 21 e 22 agosto è disciplinato dalla Circolare diramata tramite le Prefetture dalla Direzione Centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno il 5 agosto 2020, che al punto C) prescrive l'apertura dalle ore 8,00 alle ore 20,00 il venerdì 21 agosto e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 il sabato 22 agosto. Le disposizioni Ministeriali non contrastano con le norme regionali e con il calendario delle operazioni elaborato sulla base delle norme regionali, perché la normativa regionale prevede solo orari minimi di apertura, per cui l'orario di apertura ulteriore indicato nella seguente circolare va rispettato:
10. La presente per chiedere un chiarimento sulla corretta indicazione delle sezione elettorali. Nel Comune è istituita una sola sezione ordinaria e un seggio volante in una casa di cura con meno di 100 posti letto. Nella sezione "Dettagli sezioni elettorali", la spunta va messa oltre che su sezione ordinaria anche su seggio speciale?
R10. La spunta va messa solo su sezione ordinaria perché la casa di cura con meno di 100 posti letto non comporta la costituzione di un seggio speciale ma di un ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati. Tali uffici di seggio sono formati dai componenti della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura (v. art.51 e segg., DPR 361/57 e Circ. Min. Interno, Servizio elettorale, n. 42/2020 del 20/8/2020).
11. Il nostro comune ha spostato il seggio, precedentemente ubicato presso la scuola materna, presso un altro immobile di proprietà comunale. Si chiede se il contributo regionale previsto in tali ipotesi sarà erogato nell’immediato o se per l’erogazione è necessario trasmettere determina di impegno e copia delle fatture e delle spese effettuate.
R11. In base alla DGR n. 1150 del 03/08/2020, il Comune potrà richiedere il contributo dopo le consultazioni elettorali, compilando un'apposita dichiarazione, sulla base di successive istruzioni