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Accordi Bilaterali Allegato 2 Accademia
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CONVENZIONE QUADRO

PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

Tra l’Accademia di Belle Arti di Urbino, con sede legale in Urbino, Via dei Maceri  2, c.f. 82004850416, rappresentata dal Direttore Prof. Umberto Palestini,

e

l’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Urbino, con sede in Urbino, Via Santa Chiara 36, rappresentato dal Direttore Prof. Pieraccini Roberto,

dal Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle arti di Urbino in data 25 novembre 2009;

dal Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Urbino_________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell’Isia e dell’Accademia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento:

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi con specifici accordi redatti sulla base degli schemi approvati dai rispettivi organi competenti, potrà riguardare:

  1. – Collaborazione scientifica.

L’Isia e l’Accademia favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all’art.1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

  1. collaborazioni per studi e ricerche  su progetti specifici;
  2. possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

  1. – Collaborazione didattica.

L’Isia e l’Accademia dichiarano la propria disponibilità ad offrire, secondo le modalità previste successivamente, reciproca collaborazione per attività didattiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello.

La collaborazione didattica riguarderà in particolare:

  1. la ammissione reciproca degli studenti ai corsi organizzati dai due enti, previo accordo dei responsabili, e reciproco riconoscimento istituzionale degli esami e dei crediti nei rispettivi curricula;
  2. l’elaborazione di curricula caratterizzati da percorsi formativi e titoli di studio rilasciati congiuntamente dalle due istituzioni;
  3. lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di diploma;
  4. lo svolgimento di esercitazioni;
  5. l’organizzazione di stage didattici indirizzati agli studenti;
  6. l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
  7. altro.

Per lo svolgimento delle attività didattiche indicate si attuerà una collaborazione di docenti, tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti dell’Isia e dell’Accademia, fatte salve le prerogative esclusive dell’Isia e dell’Accademia circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti, con riferimento ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari.

  1. – Attività di ricerca, consulenza e/o formazione, anche commissionate.

L’Isia e l’Accademia potranno stipulare accordi specifici, con particolare riferimento ai settori di cui all’art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
  2. attività di formazione svolte dall’Isia per conto dell’Accademia e viceversa;
  3. attività di ricerca affidate dall’Accademia all’Isia e viceversa;
  4. altro.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, consulenza e di formazione commissionate dalle istituzioni contraenti dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei rispettivi regolamenti.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Isia e l’Accademia si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativi.

Articolo 4 – Attuazione della convenzione

L’Isia e l’Accademia daranno attuazione alla presente convenzione mediante le specifiche Commissioni Tecnico-Operative che le aree disciplinari interessate di entrambe le istituzioni esprimeranno nell’ambito dei propri organi collegiali istituzionali.

Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione, da porre in essere nell’ambito delle tipologie disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Articolo 6 – Copertura assicurativa

L’Isia garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell’Accademia per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi di diploma.

L’Accademia garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale e agli studenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell’Isia.

Articolo 7 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi        

previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626

      Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell’Isia così come quello dell’Accademia che il ragione dell’attività specificatamente svolta, rispettivamente presso strutture dell’Accademia e dell’Isia, sono esposti a rischi, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell’Isia nonché il personale dell’Accademia sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di anni______a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto salvo recesso di una delle due parti.

Le parti  potranno comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;

lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

L’Isia provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

L’Accademia si impegna a trattare i dati provenienti dall’Isia unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere nell’esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Urbino.

Articolo 10 – Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.

Per l’Isia di Urbino                                        per l’Accademia di Belle Arti

Il Direttore                                                Il Direttore

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Data,