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Accordi Bilaterali Allegato 1 Bolzano
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ACCORDO DI SCAMBIO DI STUDENTI

tra

la Libera Università di Bolzano, Italia

e

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, ISIA

Premesso che, la Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (ISIA) e la Libera Università di Bolzano (LUB) desiderano promuovere i programmi didattici e di ricerca e che desiderano rafforzare ed incrementare i reciproci contatti, la ISIA e la LUB stabiliscono di comune accordo quanto segue:

1. Scopo dell’accordo

Lo scopo del presente accordo bilaterale è quello di stabilire le regole e le condizioni per lo scambio di studenti tra la ISIA e la LUB. Il presente accordo sarà applicabile a tutti gli scambi di studenti tra la ISIA e la LUB.

2. Condizione preliminare

Prima della sottoscrizione del presente accordo la ISIA e la LUB si scambiano i nominativi dei responsabili accademici e amministrativi di ciascuna università. I primi sono responsabili per l’esecuzione dell’accordo a livello accademico, i secondi per l’esecuzione dell’accordo a livello amministrativo. Nel caso in cui il nominativo di uno o di entrambi i responsabili deve essere cambiato, l’ufficio competente ne darà pronto avviso all’università partner.

Al più tardi entro 30 giorni dall’apposizione dell’ultima firma al presente accordo entrambi i responsabili accademici provvedono a comunicarsi la lista delle materie e degli esami dell’università partner che sono riconoscibili presso la propria università, provvedendo ad inviare contestualmente una copia della lista ad entrambi i responsabili amministrativi.

3. Definizioni

Per il presente accordo le espressioni “istituzione ospitante” e “istituzione di appartenenza” avranno il seguente significato:

a) Istituzione ospitante – l’istituzione che accetta gli studenti di scambio

b) Istituzione di appartenenza – l’istituzione che invia i propri studenti all’istituzione ospitante e presso la quale lo studente si laureerà.

4. Durata dell’accordo

Il presente accordo deve essere approvato dai competenti organi, come previsto dalle leggi nazionali di ciascuna università e dai loro statuti e regolamenti. L’accordo avrà efficacia dalla data dall’apposizione dell’ultima firma allo stesso e sarà in vigore a tutti gli effetti finché non sarà risoluto dalle parti. Ogni tre (3) anni l’accordo sarà sottoposto ad una revisione ufficiale.

5. Atti preliminari allo scambio

Gli studenti da scambiare saranno selezionati e nominati dall’istituzione di appartenenza secondo i seguenti criteri di selezione:

È implicito che entrambe le università mirano a selezionare gli studenti più qualificati per lo scambio.

Lo scambio è aperto sia agli studenti dei corsi di laurea che a quelli dei corsi di laurea specialistica.

6. Durata dello scambio

Ogni scambio, effettuato sulla base del presente accordo, avrà la durata di uno semestre accademico o di un periodo equivalente, ma non avrà una durata maggiore di due semestri consecutivi.

7. Realizzazione degli scambi

Il programma è basato sul principio della reciprocità con l’intenzione di raggiungere di norma la parità degli scambi alla conclusione del triennio previsto per la revisione.

I responsabili amministrativi hanno il compito di stabilire, quando si è verificata una disparità ai sensi del presente articolo, e di comunicarlo al competente organo della propria istituzione.

Il numero degli studenti di scambio. All’inizio sarà previsto un numero massimo di 6 semestri di scambio per ogni anno accademico per ciascuna istituzione. Il numero dei semestri di scambio potrà di comune accordo essere modificato.

  1. L’istituzione di appartenenza e l’istituzione ospitante saranno responsabili nei confronti dei propri studenti e tra di loro nei rispettivi termini:

Istituzione di appartenenza

  1. Ciascuna istituzione di appartenenza è responsabile, per tutta la durata del programma, dell’iscrizione degli studenti in uscita  presso la propria università.
  2. L’istituzione di appartenenza è responsabile del reclutamento e della selezione degli studenti in uscita, nonché del loro orientamento sul programma di scambio prima della partenza per l’istituzione ospitante.
  3. I nominativi e le schede preliminari degli studenti di scambio saranno inviati all’istituzione ospitante entro il 10 di giugno (per la LUB) ……… (per l’ISIA) per il primo semestre ed entro il 10 di novembre (per la LUB) …………………… (per l’ISIA) per il secondo semestre. Le schede preliminari sono composte dalla richiesta dello studente di partecipare al programma di scambio, dal certificato degli studi effettuati e da altri documenti, come previsto dall’istituzione di appartenenza ed ospitante.
  4. L’istituzione di appartenenza informerà l’istituzione ospitante di ogni circostanza afferente lo studente, che possa essere rilevante per la permanenza presso la struttura ospitante (p.e. problemi di carattere sanitario).
  5. L’istituzione ospitante provvederà ad inviare all’istituzione di appartenenza le informazione necessarie per poter informare gli studenti sulla vita accademica e culturale dell’istituzione ospitante.
  6. Prima della partenza dello studente per lo scambio le competenti autorità dell’istituzione di appartenenza stabiliscono, quali attività didattiche lo studente potrà, in accordo con il proprio piano di studio, frequentare e sostenere all’estero (learning agreement), specificando, dove possibile, il nome delle attività didattiche come previste dall’istituzione ospitante. Le attività accademiche, previste dal learning agreement ed eseguite durante il periodo di scambio saranno riconosciute dalle competenti autorità dell’università di appartenenza ed inserite nel curriculum universitario secondo le regole in vigore presso l’istituzione di appartenenza.  

Istituzione ospitante

  1. L’istituzione ospitante provvederà all’orientamento degli studenti in entrata. Il responsabile accademico dell’istituzione ospitante approva il learning agreement, se conforme al piano degli studi dell’istituzione ospitante. Nel caso in cui lo studente di scambio avrà la necessità o vorrà modificare il learning agreement, sarà autorizzato a farlo, previo consenso di entrambi i responsabili accademici.
  2. L’istituzione ospitante farà degli sforzi ragionevoli per assicurare allo studente in entrata l’accesso ai corsi ritenuti essenziali per lo studente.
  3. L’istituzione ospitante metterà a disposizione degli studenti in entrata i servizi accademici e gli altri servizi di consulenza.
  4. Presso l’istituzione ospitante agli studenti di scambio è concesso di:
  1. L’istituzione ospitante farà degli sforzi ragionevoli per aiutare gli studenti in entrata a trovare un alloggio senza aver l’obbligo di fornire un alloggio o di fornire i relativi sussidi.
  2. L’istituzione ospitante provvederà ad informare gli studenti in entrata sugli adempimenti necessari per l’assistenza sanitaria e sull’accessibilità dei servizi stessi.
  3. L’istituzione ospitante invierà all’istituzione di appartenenza un certificato attestante gli esami sostenuti e le attività accademiche esercitate dallo studente di scambio presso l’istituzione ospitante, oltre ad un certificato relativo alla durata della permanenza dello studente presso la stessa.

III.         Costi a carico dello studente di scambio:

  1. Gli studenti di scambio dovranno pagare le tasse universitarie, nonché eventuali tasse di altro genere, solo presso l’ateneo di appartenenza e le dovranno pagare nel periodo stabilito dall’università di appartenenza. Gli studenti di scambio potranno usufruire di tutti i servizi dell’università ospitante alle stesse condizioni previste per gli studenti regolari.
  2. Tutte le spese relative al soggiorno presso l’università ospitante saranno a carico dello studente.
  3. Gli studenti di scambio saranno responsabili di munirsi delle necessarie assicurazioni per il caso di malattia e di infortunio, nonché per le eventuali spese mediche.
  4. Gli studenti di scambio saranno responsabili di procurarsi per tempo i necessari visti o documenti per l’immigrazione.
  5. Le spese per i libri, il vitto ed ogni altra spesa, come quelle previste per i servizi allo studente o la quota d’associazione all’organizzazione studentesca in loco, in vigore all’istituzione ospitante, dovranno essere sostenute dallo studente di scambio.
  6. È altresì a carico dello studente di scambio il viaggio (andata e ritorno) verso l’istituzione ospitante.

IV.        Gli studenti di scambio saranno soggetti all’ordinamento ed ai regolamenti dell’istituzione ospitante.

V.        Nel caso in cui uno studente di scambio, di propria volontà, dovesse terminare anzitempo gli studi presso l’istituzione ospitante, lo scambio si riterrà comunque perfezionato ai fini del calcolo della reciprocità degli scambi. Le parti concordano che non sarà possibile rimpiazzarlo automaticamente. Se uno studente di scambio per un periodo di due semestri dovesse terminare gli studi presso l’istituzione ospitante già nel primo semestre o a conclusione dello stesso, il secondo semestre non sarà computato ai fini del calcolo della reciprocità degli scambi.

8. Mediazione

Tutte le dispute, controversie o differenze che sorgono o sono correlate al presente accordo dovrebbero essere deferite prima al servizio di risoluzione on-line RisolviOnline (della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano) per la risoluzione amichevole mediante l’intervento di un esperto terzo super partes, il quale assiste le parti nell’addivenire ad un accordo per entrambe soddisfacenti.

Le parti concordano di partecipare in buona fede alla mediazione e di rispettare l’accordo eventualmente raggiunto.

9. Risoluzione dell’accordo

Entrambe le istituzioni hanno la facoltà di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata almeno con un (1) anno di anticipo. Gli scambi incominciati prima della data dell’effettivo recesso dovranno essere portati completamente a termine.

10. Divieto di discriminazioni

La ISIA e la LUB concordano che nessuno studente potrà essere escluso dal presente programma in ragione della sua razza, del suo colore, della sua nazionalità, del suo sesso o della sua religione.

11.Modifiche

Le clausole del presente accordo potranno essere modificate solo per iscritto con la firma di entrambe le istituzioni.

Tutto ciò premesso, la ISIA e la Libera Università di Bolzano daranno esecuzione al presente accordo dall’apposizione dell’ultima firma qui di seguito.

____________________________________        

ISIA

Rettore

Data

_________________________________________        

Libera Università di Bolzano                                

Prof. Walter A. Lorenz - Rettore

Data

La ISIA di Urbino e la Libera Università di Bolzano dichiarano di essere consapevoli delle clausole 8 e 9.

____________________________________        

ISIA

Rettore                        

Data

_________________________________________        

Libera Università di Bolzano                                

Prof. Walter A. Lorenz - Rettore

Data