ACCORDO DI SCAMBIO DI STUDENTI
tra
la Libera Università di Bolzano, Italia
e
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, ISIA
Premesso che, la Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (ISIA) e la Libera Università di Bolzano (LUB) desiderano promuovere i programmi didattici e di ricerca e che desiderano rafforzare ed incrementare i reciproci contatti, la ISIA e la LUB stabiliscono di comune accordo quanto segue:
1. Scopo dell’accordo
Lo scopo del presente accordo bilaterale è quello di stabilire le regole e le condizioni per lo scambio di studenti tra la ISIA e la LUB. Il presente accordo sarà applicabile a tutti gli scambi di studenti tra la ISIA e la LUB.
2. Condizione preliminare
Prima della sottoscrizione del presente accordo la ISIA e la LUB si scambiano i nominativi dei responsabili accademici e amministrativi di ciascuna università. I primi sono responsabili per l’esecuzione dell’accordo a livello accademico, i secondi per l’esecuzione dell’accordo a livello amministrativo. Nel caso in cui il nominativo di uno o di entrambi i responsabili deve essere cambiato, l’ufficio competente ne darà pronto avviso all’università partner.
Al più tardi entro 30 giorni dall’apposizione dell’ultima firma al presente accordo entrambi i responsabili accademici provvedono a comunicarsi la lista delle materie e degli esami dell’università partner che sono riconoscibili presso la propria università, provvedendo ad inviare contestualmente una copia della lista ad entrambi i responsabili amministrativi.
3. Definizioni
Per il presente accordo le espressioni “istituzione ospitante” e “istituzione di appartenenza” avranno il seguente significato:
a) Istituzione ospitante – l’istituzione che accetta gli studenti di scambio
b) Istituzione di appartenenza – l’istituzione che invia i propri studenti all’istituzione ospitante e presso la quale lo studente si laureerà.
4. Durata dell’accordo
Il presente accordo deve essere approvato dai competenti organi, come previsto dalle leggi nazionali di ciascuna università e dai loro statuti e regolamenti. L’accordo avrà efficacia dalla data dall’apposizione dell’ultima firma allo stesso e sarà in vigore a tutti gli effetti finché non sarà risoluto dalle parti. Ogni tre (3) anni l’accordo sarà sottoposto ad una revisione ufficiale.
5. Atti preliminari allo scambio
Gli studenti da scambiare saranno selezionati e nominati dall’istituzione di appartenenza secondo i seguenti criteri di selezione:
È implicito che entrambe le università mirano a selezionare gli studenti più qualificati per lo scambio.
Lo scambio è aperto sia agli studenti dei corsi di laurea che a quelli dei corsi di laurea specialistica.
6. Durata dello scambio
Ogni scambio, effettuato sulla base del presente accordo, avrà la durata di uno semestre accademico o di un periodo equivalente, ma non avrà una durata maggiore di due semestri consecutivi.
7. Realizzazione degli scambi
Il programma è basato sul principio della reciprocità con l’intenzione di raggiungere di norma la parità degli scambi alla conclusione del triennio previsto per la revisione.
I responsabili amministrativi hanno il compito di stabilire, quando si è verificata una disparità ai sensi del presente articolo, e di comunicarlo al competente organo della propria istituzione.
Il numero degli studenti di scambio. All’inizio sarà previsto un numero massimo di 6 semestri di scambio per ogni anno accademico per ciascuna istituzione. Il numero dei semestri di scambio potrà di comune accordo essere modificato.
III. Costi a carico dello studente di scambio:
IV. Gli studenti di scambio saranno soggetti all’ordinamento ed ai regolamenti dell’istituzione ospitante.
V. Nel caso in cui uno studente di scambio, di propria volontà, dovesse terminare anzitempo gli studi presso l’istituzione ospitante, lo scambio si riterrà comunque perfezionato ai fini del calcolo della reciprocità degli scambi. Le parti concordano che non sarà possibile rimpiazzarlo automaticamente. Se uno studente di scambio per un periodo di due semestri dovesse terminare gli studi presso l’istituzione ospitante già nel primo semestre o a conclusione dello stesso, il secondo semestre non sarà computato ai fini del calcolo della reciprocità degli scambi.
8. Mediazione
Tutte le dispute, controversie o differenze che sorgono o sono correlate al presente accordo dovrebbero essere deferite prima al servizio di risoluzione on-line RisolviOnline (della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano) per la risoluzione amichevole mediante l’intervento di un esperto terzo super partes, il quale assiste le parti nell’addivenire ad un accordo per entrambe soddisfacenti.
Le parti concordano di partecipare in buona fede alla mediazione e di rispettare l’accordo eventualmente raggiunto.
9. Risoluzione dell’accordo
Entrambe le istituzioni hanno la facoltà di recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata almeno con un (1) anno di anticipo. Gli scambi incominciati prima della data dell’effettivo recesso dovranno essere portati completamente a termine.
10. Divieto di discriminazioni
La ISIA e la LUB concordano che nessuno studente potrà essere escluso dal presente programma in ragione della sua razza, del suo colore, della sua nazionalità, del suo sesso o della sua religione.
11.Modifiche
Le clausole del presente accordo potranno essere modificate solo per iscritto con la firma di entrambe le istituzioni.
Tutto ciò premesso, la ISIA e la Libera Università di Bolzano daranno esecuzione al presente accordo dall’apposizione dell’ultima firma qui di seguito.
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ISIA
Rettore
Data
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Libera Università di Bolzano
Prof. Walter A. Lorenz - Rettore
Data
La ISIA di Urbino e la Libera Università di Bolzano dichiarano di essere consapevoli delle clausole 8 e 9.
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ISIA
Rettore
Data
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Libera Università di Bolzano
Prof. Walter A. Lorenz - Rettore
Data