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STATUTO

“RESTANZA APS”

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS ad uso delle associazioni di promozione sociale ad essa aderenti e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/130 del 27 luglio 2023]

ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo “Codice del Terzo settore”) e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l’associazione denominata “RESTANZA APS”.
  2. La denominazione “Associazione di promozione sociale” e l’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). L'acronimo deve essere rimosso dalla denominazione in caso di cessazione dell'iscrizione al RUNTS.
  3. L’associazione ha sede legale in via Santa Caterina 10, nel comune di Riace.
  4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

  1. L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
  2. L’associazione aderisce all’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
  3. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

  1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:
  1. Promozione sociale e culturale:
  1. Promozione sociale, culturale e civile delle persone.
  2. Ricercare e costruire relazioni concrete e solidali tra le generazioni.
  3. Promuovere una cultura positiva ed attiva delle persone diversamente abili.
  4. Promuovere e garantire la parità di genere.
  5. Promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio.
  1. Partecipazione alla vita della comunità:
  1. Incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.
  2. Operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni.
  3. Informare e stimolare l’opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, garantendo l’accesso alle attività ricreative, culturali e sportive.
  1. Volontariato e solidarietà:
  1. Impegnarsi nel volontariato civile e solidale.
  2. Incentivare e sviluppare l’associazionismo in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato.
  3. Ricercare nuove opportunità di solidarietà rivolte alle nuove generazioni.
  1. Inclusione sociale e diritti:
  1. Tutelare il diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza, all’educazione permanente, alla cultura e alla dignità.
  2. Contrastare ogni forma di discriminazione.
  3. Favorire l’inserimento dei giovani nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni di volontariato e inclusione sociale.
  4. Prestare attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali.
  5. Tutelare e valorizzare persone diversamente abili.
  1. Valorizzazione del territorio e delle tradizioni:
  1. Incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico e delle tradizioni popolari.
  2. Organizzare eventi e manifestazioni che celebrano le tradizioni locali, come feste, sagre, mostre artistiche e artigianali.
  3. Collaborare con enti locali e associazioni per sviluppare itinerari turistici tematici che integrino storia, natura e cultura tradizionale.

  1. L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
  1. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato, esercitata sia dai propri associati sia da persone non associate all'associazione ma comunque inserite nel registro dei volontari.
  2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  3. L’Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento (ove presente), il codice etico (ove presente).
  4. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6

(Ammissione)

  1. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  3. Il numero degli associati è massimo di cinquanta ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo legale (3 associati), come richiesto dall'art. 35 del Codice civile. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  4. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.
  5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  6. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
  7. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
  2. Hanno il diritto di:

e il dovere di:

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

  1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  4. Ciascun volontario può richiedere di aderire all’associazione come socio.
  5. L’attività di volontario può essere prestata in maniera continuativa oppure occasionale. Ogni volontario deve essere inserito nel Registro dei volontari.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
  4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

  1. Sono organi dell’associazione:

ART. 11

(L’assemblea)

  1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l’organo sovrano.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  4. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
  5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno tre degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  7. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  1. È prevista la sospensione o la riconvocazione dell’assemblea in caso di problemi tecnici significativi.
  2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  3. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea:

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
  3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
  4. È prevista una deroga di un ulteriore anno nel caso in cui ci siano difficoltà a trovare candidati idonei e disposti a candidarsi.

ART. 16

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
  2. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 17

(Compiti del Consiglio Direttivo)

  1. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
  2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
  1. il Presidente;
  2. uno o più Vice Presidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
  3. il Tesoriere;
  4. il Segretario;
  5. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
  1. Gli eventuali membri del Consiglio Direttivo non investiti di incarichi specifici partecipano comunque alla gestione collegiale.
  2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
  3. In particolare, tra gli altri compiti:
  1. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Il Presidente)

  1. Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
  4. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell’associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 19

(Il Vicepresidente)

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Il Segretario)

  1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  1. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione (Libro soci).

ART. 21

(Il Tesoriere)

  1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

ART. 22

(Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.
  2. L’organo di controllo:
  1. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all’art. 31, la revisione legale dei conti.
  2. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

(Organo di Revisione legale dei conti)

  1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
  2. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

ART. 24

(Libri sociali)

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

  1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 25

(Patrimonio e Risorse economiche)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  1. Eventuali donazioni e lasciti a favore dell’associazione devono essere registrati nell’inventario patrimoniale.

ART. 26

(I beni)

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 28

(Bilancio)

  1. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

  1. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 29

(Bilancio sociale)

  1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La decisione di redigere il bilancio sociale spetta al Consiglio Direttivo.

ART. 30

(Convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

  1. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 31

(Personale retribuito)

  1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo settore.

  1. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione. Il regolamento dovrà contenere modalità di assunzione, trattamento economico e supervisione del rapporto lavorativo.

ART. 32

(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

  1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 33

(Responsabilità dell’associazione)

  1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 34

(Assicurazione dell’associazione)

  1. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 35

(Devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 36

(Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.