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Statuto dell'associazione V. 2.0
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Statuto dell’Associazione
“ValDungeon - APS”

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “ValDungeon - APS”  (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), che assume la forma giuridica di Associazione di promozione sociale.

L’Associazione ha sede legale nel comune di Cavriglia (AR) in Piazza dell’Incontro, 2. La variazione della sede legale, all’interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di Arezzo, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale " o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 2 – Finalità e Attività

L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.  L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività di interesse generale , si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

  1. mettere a contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, nazionalità, età e convinzioni diverse superando, con il pretesto del gioco, le differenze, i pregiudizi e quant’altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione tra individui;
  2. utilizzare l’attrattiva del gioco per stimolare l’incontro, il confronto pacifico e la conoscenza delle reciproche esperienze di vita tra persone di diverse estrazioni sociali, religiose, politiche, e quant’altro;
  3. favorire la maturazione sociale e culturale dei giocatori attraverso l’interazione diretta all’interno dei “giochi”, nella loro essenza di sistemi di regole riconosciute e accettate da tutti;
  4. creare una rete sociale (anche con mezzi telematici) di giocatori per favorire la formazione di gruppi autonomi di gioco;
  5. realizzare iniziative che siano occasione di aggregazione;
  6. stimolare la creatività e l’inventiva e agevolare la produzione ludica, letteraria, grafica e artistica in genere a riguardo del gioco di società e di ruolo con iniziative apposite per favorirne la diffusione e la fruibilità;
  1. facilitare la diffusione dei giochi attraverso sessioni introduttive di spiegazione delle regole, forum di discussione, partite dimostrative, valutazioni (“play-testing”) e recensioni;
  2. favorire la nascita di ludoteche o altri luoghi di incontro analoghi dove praticare i giochi da tavolo e giochi di ruolo;
  3. acquistare e rendere disponibile ai Soci una collezione di giochi da tavolo e giochi di ruolo, siano essi realizzati su supporti di tipo fisico o telematico (ad esempio, regolamenti pubblicati in formato elettronico);
  4. favorire lo sviluppo di nuovi giochi attraverso contatti e convegni con editori del settore, autori, produttori e distributori;
  5. organizzare incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di valorizzazione delle energie e potenzialità culturali nel campo;
  6. partecipare come Associazione a incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, che abbiano a tema la fruizione, la creazione o la produzione del gioco da tavolo;
  7. approfondire la tematica, le meccaniche e la storia dei giochi da tavolo e giochi di ruolo, nonché gli aspetti sociali e psicologici collegati alla loro fruizione, attraverso studi, dibattiti e convegni;
  8. preparare e diffondere materiale informativo e giornali, periodici o libri, a stampa o telematici, che illustrino le attività dell’Associazione o i risultati degli studi svolti, nonché collaborare con i mezzi mediatici agli stessi fini;
  9. realizzare e aggiornare un sito telematico informativo dell’Associazione e favorire la comunicazione tra i Soci attraverso reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum, social network e reti web 2.0;
  10. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento degli scopi sociali;

Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi e fini statutari l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ART. 3 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L’Associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Patrimonio ed entrate, comunque denominate, dell’Associazione, sono utilizzati per l’esclusivo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dallo Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L’Associazione è a carattere aperto e libera a tutti. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche e le APS che condividono le finalità dell’Associazione. Il numero di soci è illimitato. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato e quindi a lui comunicata e annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che si riunisce in merito nel primo incontro utile e si concretizza all’atto del versamento della quota associativa annuale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.

In caso di rigetto, Il Consiglio Direttivo deve motivare tale delibera entro sessanta giorni, comunicandola agli interessati. Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto; il recesso ha effetto immediato;
  2. mancato versamento della quota associativa;
  3. morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  4. esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  1. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
  2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  3. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  5. recedere dall’appartenenza all’Associazione;
  6. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  2. rispettare le delibere degli organi sociali;
  3. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  4. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  5. non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

ART. 6 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa e, comunque, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. Assemblea degli associati;
  2. Consiglio Direttivo;

Sono inoltre organi eventuali dell’Associazione, nominati solamente ove previsto:

  1. L’Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
  2. L’Organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai suoi associati. È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro dell’Assemblea eletto pro tempore tra gli associati.

Deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail semplice o certificata.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.

È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Agli associati che ricoprano cariche sociali non possono essere conferite deleghe. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie. In caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sull’esclusione degli associati;
  7. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

  1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  3. predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  4. predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  5. fissare le quote annuali di adesione;
  6. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  7. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
  8. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da n° 3 a n° 7 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 – Il Presidente

Il presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo ed è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del  Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo e può sostituire il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente può assumere la funzione di Segretario in tutte le occasioni in cui sia presente il Presidente.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

  1. la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
  2. curare gli aspetti amministrativi dell’Associazione;
  3. convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
  4. tenere e aggiornare i Libri dell’Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Vice Presidente facente funzioni di Segretario. Nel caso in cui sia il Presidente che il Vice Presidente siano entrambi presenti, esso opera in quanto Segretario facente funzione, in caso di assenza del Presidente opera quale rappresentante legale e può nominare un Segretario pro tempore, anche per una singola riunione, ad assisterlo.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

  1. curare le disponibilità finanziarie dell’ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;
  2. eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell’Associazione;
  3. curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell’Associazione;
  4. predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere, le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

ART. 14 – Organo di controllo

L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’Organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  4. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  5. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 – Risorse

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
  6. proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
  7. rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
  8. proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
  9. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’Associazione.

ART. 17 – Bilancio d’esercizio

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari Il Consiglio Direttivo può prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. Dopo l’approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale, pone in essere tutti gli adempimenti necessari, e al superamento dei limiti ivi previsti pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati.

ART. 19 – Le convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 20 – Personale retribuito

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
  4. il registro dei volontari

I libri di cui alle lettere a), b), d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 14 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 14 giorni.

L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nell’eventuale Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

RICCARDO ROSSI

Il Presidente

MICHELANGELO RAIMONDI

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