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Statuto dell’Associazione di promozione sociale
“Associazione Noli Timere APS - ETS”

Denominazione e sede

Art. 1 - È costituito, ai sensi del D.lgs 117/2017, D.lgs 105/2018 e della normativa civilistica in materia, l'Ente di Terzo settore (ETS) nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato “NOLI TIMERE” APS-ETS, più avanti chiamato per brevità Associazione.

Art. 2 - L’Associazione ha sede in Sant’Antimo (NA) alla via A.Volta, 25 - CAP 80029.[1]

L’eventuale trasferimento della sede legale associativa non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e operative, nell'ambito del territorio nazionale o del territorio campano.

Finalità e attività

Art. 3 - Nel rispetto del dettato dell’art. 8 del D. Lgs 117/2017 il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo, a titolo puramente esemplificativo, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L’Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 117/2017.

Art. 4 — L’Associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1, d.lgs. 117/2017. L’Associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di attività di utilità sociale in favore dei propri soci e dei terzi che intendano partecipare all’attività dell’Associazione.

In particolare, persegue le finalità di identità locale, integrazione, alfabetizzazione digitale e promozione artistico-culturale operando nei seguenti ambiti:

  1. promuovere nuove forme di identitarismo e appartenenza culturale tramite lo scambio di idee artistiche, musicali e in generale culturali radicate nel territorio su cui opera l’Associazione; promuovere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (visite guidate, seminari, convegni, giornate nazionali, ricorrenze europee, attività ed eventi folkloristici e simili) atte a preservare e a diffondere, innovare e re-inventare, tradizioni culturali e folkloristiche significative del territorio e della propria comunità;

  1. promuovere l’ autonomia e l'integrazione socio-economico-lavorativo-familiare di categorie svantaggiate e non, in collaborazione con soggetti pubblici e privati opportunamente convenzionati con la APS; contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, del rispetto delle differenze; contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive attraverso la promozione dell’integrazione; sollecitare e sostenere percorsi e processi di inclusione sociale di persone con difficoltà (disabilità, malattia, disagio giovanile) favorendo scambi operativi e di saperi con altre realtà sociali e culturali; promozione della cittadinanza attiva (seminari, eventi, giornate formative e di informazione, promozione dei diritti, ecc); abbattimento delle barriere architettoniche, servizi di formazione scolastica extrascolastica e professionale (doposcuola, corsi di lingua, corsi ludico-ricreativi, promozione cultura della legalità), comunicazione, strumenti e sussidi tecnici, iniziative di partecipazione e di integrazione singola, di gruppo e familiare, integrazione scolastica (come da legge 104/92 in riferimento ai disabili); interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

  1. promuovere la cultura del digitale, adottando approcci sostenibili e smart alla gestione dell’organizzazione e organizzando corsi e incontri atti a incrementare l’ alfabetizzazione digitale sul territorio;

  1. promuovere lo sviluppo, l’organizzazione e la diffusione di progetti utili alla circolazione di idee tra i mondi dell’educazione, dell’arte, della cultura, della musica, della scuola e della terapia, delle nuove tecnologie – formata dal sodalizio tra professionisti e associati provenienti dai diversi ambiti; avviare, ricercare, promuovere e tutelare le produzioni artistiche, musicali, letterarie, operanti fuori o a margine del sistema ufficiale dell’arte, della musica e dell’editoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione intende realizzare le seguenti attività:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  1. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

  1. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  1. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  1. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

  1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; organizzazione e promozione di attività sportive-educative e riabilitative quali: corsi di ballo, tennis, calcio, calcio a 5, arti marziali, pallavolo, ecc. attraverso il supporto di insegnanti in possesso dei necessari requisiti professionali;

  1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  1. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitate, in via principale, attività di interesse generale e di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per tali scopi e attività l’Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi, se ritenuto opportuno, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti, l’Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità della persona, della solidarietà, dell’uso consapevole dei mezzi informatici e di internet, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell'ambiente, per una più elevata qualità della vita.

L’Associazione, inoltre, può partecipare a iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente, o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali, nelle valorizzazioni dei diversi ruoli con le Istituzioni pubbliche Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale e potrà avvalersi di piattaforme di crowdfunding per la raccolta dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di specifiche attività di interesse generale che essa intende svolgere. Potrà avvalersi, altresì, di tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa in materia.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l’Associazione opera nell’ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l’erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attivi nell’ambito dell’inclusione sociale; potrà inoltre essere affiancata da enti di varia natura e associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, potrà porre in essere, a norma dell’art. 7 del D. lgs 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

Bilancio e scritture contabili

Art. 5 – L’Associazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio sarà redatto e depositato secondo le indicazioni dei commi 3, 6 e 7 dell’art. 13 del D. lgs 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite o i proventi o entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, l’Associazione si impegnerà, ai sensi dell’art. 14 del D. lgs 117/2017, a pubblicare il proprio bilancio sociale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, sul proprio sito internet o sul sito internet della rete a cui si aderisce.

I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Durata

Art.6 – Il presente statuto disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

Associati

Art. 7 - Gli Associati possono essere: Ordinari, Fondatori, Sostenitori, Onorari e Volontari.

Associati Ordinari

Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l’oggetto previsto dal presente statuto, alla crescita della stessa. Gli aspiranti Associati condividendo lo spirito e gli ideali dell’Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali, compatibilmente con il loro stato soggettivo. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo Settore che partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli aspiranti Associati dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o al Presidente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni vigenti e alle deliberazioni degli organi sociali. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, il quale dovrà chiarire i motivi, la qualifica di Associato diverrà effettiva a partire dalla data indicata nel verbale di delibera del Consiglio stesso. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l’Associato potrà innanzitutto essere sentito dal Consiglio Direttivo, e in seconda istanza potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l’Assemblea degli Associati in seduta ordinaria.

Art. 9 - Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione.

Art. 10 - Tutti gli Associati hanno diritto di: essere tesserati all’Associazione; essere inseriti nella mailing list dell’Associazione; partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione, a titolo gratuito o a fronte di un contributo economico; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

Art. 11 - Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di rispettare gli eventuali regolamenti interni. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 12 - La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da Associato devono essere presentate in digitale (o per iscritto secondo le condizioni previste) al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi quindici giorni da tale comunicazione. L’espulsione è prevista quando l’Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versare entro il trenta gennaio di ogni anno, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell’interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante pec al socio interessato, all’indirizzo comunicato. Contro il suddetto provvedimento l’Associato interessato può presentare ricorso all’Assemblea entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Art. 13 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 14 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Associati Fondatori

Art. 15 – Essi sono coloro che costituiscono l’Associazione, così come indicato nell’Atto Costitutivo e nelle integrazioni di quest’ultimo. Questi godono degli stessi diritti degli associati ordinari e sono tenuti ad ottemperare agli stessi obblighi.

Associati Onorari

Art. 16 - Possono essere ammessi, come Associati onorari, coloro a cui l’Associazione desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione o per prestigio personale. Gli Associati onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche. La qualifica di Associato onorario è valida a vita e può essere concessa dall’Associazione, su proposta di qualunque Associato, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli Associati onorari devono accettare per iscritto la proposta di tale riconoscimento. Il ruolo degli Associati onorari non è incompatibile con quello di Soci ordinari o componenti dell’Organo direttivo dell’Associazione, su delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione.

Associati Sostenitori

Art. 17 - Possono essere ammessi, come Associati sostenitori, persone fisiche o altri Enti di Terzo settore, che per ragioni culturali, sociali, giuridiche, economiche e umanitarie intendano contribuire economicamente all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Gli Associati sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale ed avranno diritto di partecipare ai lavori assembleari senza però avere diritto al voto.

La qualifica di Associati sostenitori è attribuita dal Consiglio direttivo dell’Associazione, sulla base dei comprovati meriti che verranno riconosciuti agli aspiranti. Ad essi non possono essere attribuite cariche sociali.

Associati volontari

Art. 18 - Possono essere ammessi come Associati volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore dell’Associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, coerentemente con le leggi e i regolamenti in materia.

Coloro che intendano essere ammessi come Associati volontari dell’Associazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

L’Associato volontario potrà recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite pec, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dall’Associazione medesima nei casi previsti, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto associativo.

Coloro che svolgeranno attività volontarie, in maniera non occasionale, verranno iscritti in un apposito registro. Ad ogni modo, non può acquisire la qualifica di volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 19 - L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Coerentemente con quanto previsto da altre leggi e normative, i soci volontari hanno diritto a ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esecuzione della loro prestazione gratuita verso l’Associazione. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Un regolamento interno regola i rapporti tra i Soci volontari e l’Associazione. L’Associazione potrà avvalersi, fermo restante l’esistenza dei requisiti necessari richiesti, di volontari del servizio civile universale (ai sensi del D.lgs n. 40 del 2017 e D.lgs n. 43 del 2018).

Organi dell’Associazione

Art. 20 - Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.
  4. il Vice – Presidente/Tesoriere;

Attraverso la stesura di un regolamento interno potranno essere istituiti ulteriori organi dell’Associazione che ne facilitino la gestione e l’organizzazione. Il regolamento potrà essere predisposto, su delibera del Consiglio Direttivo e approvato in sede di Assemblea ordinaria degli Associati. Nel documento dovranno essere previste le modalità di nomina degli organi di cui sopra e le modalità di funzionamento. Ogni Socio potrà presentare proposte di modifiche e/o integrazioni del regolamento stesso. Tali modifiche e/o integrazioni verranno poste all’ordine del giorno della prima assemblea utile, che potrà approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.

Le disposizioni contenute nel o nei regolamenti avranno piena efficacia per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, purché non siano in contrasto con la normativa di settore ed i principi di cui al codice civile.

Assemblea dei Soci

Art. 21 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che rispettino i requisiti descritti dal regolamento interno vigente e siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può presenziare all’Assemblea in presenza o da remoto utilizzando gli strumenti messi a disposizione dell’Associazione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta o digitale, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs 117/2017. Ciascun Associato può rappresentare solo un Associato. Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto ad un voto, espresso da un rappresentante da loro designato.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno sono comunicati ai Soci all’indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità:

L’Assemblea si riunisce presso la sede legale dell’Associazione, o in altre località e modalità da indicarsi nell'avviso di convocazione, durante il primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Assemblea Ordinaria

Art. 22 - All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti: discutere temi importanti per la crescita dell’Associazione; nominare o revocare i componenti degli organi sociali; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, previa designazione di questi ultimi da parte del Consiglio Direttivo; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno; approvare l’eventuale regolamento interno; approvare il bilancio dell’anno trascorso; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’Assemblea ordinaria, presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta percento più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Assemblea Straordinaria

Art. 23 - All’Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta tra i Soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24 — I verbali delle delibere assembleari saranno trascritti nel libro dei verbali e conservati dall’Associazione su supporto digitale persistente e con marcatura temporale. Gli associati potranno in qualsiasi momento consultarli o chiederne copia, cartacea o telematica.

Art. 25 - Gli associati possono prendere parte all’Assemblea presenziando di persona, o delegando per iscritto a rappresentarli un altro associato, o intervenendo attraverso videoconferenza (o comunque tramite gli strumenti indicati dall’Associazione). Il voto assembleare è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti. Se non viene raggiunto il numero di voti necessario per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 26 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, intervenuti in videoconferenza o rappresentati mediante regolare delega rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 27-I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest’ultima, è composto da non meno di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto ed è nominato dagli stessi consiglieri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione, quando definitivamente operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione, o tramite raccomandata almeno quindici giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri, la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'Atto Costitutivo e nei successivi regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti; se deliberato in assemblea, il consiglio può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

In caso di decesso o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative;
  3. stabilire l'importo delle quote annue di Associazione;
  4. deliberare sull'ammissione dei soci;
  5. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  6. l’approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei Soci;
  7. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  8. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  9. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  1. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

m) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

La data e l'ordine del giorno del Consiglio sono comunicati ai soci con le modalità analoghe a quelle previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. Il voto è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno e che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 31 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri anche presenziando in videoconferenza.

Art. 32 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest’ultimo, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l’ordinaria amministrazione.

Vice presidente/tesoriere

Art. 34 - Il Vice presidente/tesoriere, svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamente delegato. È, inoltre, responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali. Per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Segretario

Art. 35 - Al Segretario, nel caso in cui ne venisse nominato uno, su delega del Consiglio possono essere devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:

  1. coadiuvare il Presidente ed essere responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
  1. controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione; curare i rapporti con gli uffici pubblici e privati;
  2. dirigere e organizzare le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 36 - Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

Art. 37 - L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Comunicazione interna dell’Associazione

Art. 38 - Il Socio riconosce e accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo digitale specificato nel regolamento interno vigente. L’Associato riconosce che l’indirizzo e-mail da lui indicato - al momento dell’iscrizione - costituisce a tutti gli effetti un valido strumento di comunicazione in relazione alla sua vita associativa e per tanto ne va comunicata la variazione - dove necessaria - agli organi competenti.

Responsabilità dell’Associazione

Art. 39 - L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Disposizioni finali

Art. 40 - Per le controversie tra gli Associati, o tra questi e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 41 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dagli Associati indicati nell'Atto Costitutivo, di cui costituisce parte integrante.

Seguono le firme

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Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017


[1] Precedentemente  Aversa (CE) alla Via Filippo Saporito n.56 - CAP 81031, modificata tramite comunicazione all'AdE in data 28/11/2023