Art. 1. Assegnazione della tesi.
Ciascun docente seleziona i propri tesisti secondo criteri prestabiliti e resi noti sul sito istituzionale della Facoltà.
Sono previste le seguenti tipologie di tesi di laurea:
a) studio di un caso: il candidato dovrà redigere un elaborato su un caso pratico o una questione problematica, dando conto analiticamente di tutti i profili controversi anche alla luce della dottrina giuridica e/o economica ed eventualmente della giurisprudenza rilevante, mettendo a fuoco le possibili alternative ed illustrando una propria motivata soluzione.
b) dissertazione a carattere monografico: il candidato dovrà analizzare in maniera organica una tematica complessa, dando conto esaustivamente e con rigore metodologico della letteratura giuridica e/o economica sul tema ed eventualmente della legislazione e della giurisprudenza rilevanti, esprimendo quindi le proprie personali opinioni sulla tematica medesima.
1. Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è calcolato secondo la media ponderata (o, per i candidati di vecchio ordinamento, secondo la media aritmetica) e successivamente arrotondato (per eccesso o per difetto) alla cifra intera più prossima.
2. Ai fini del calcolo della media, ogni “30 e lode” viene valutato come 30.
3. Al punteggio risultante dalla media deve essere sommato un punto:
a) se il candidato si laurea entro l’ultima sessione di laurea dell’ultimo anno accademico del proprio piano di studi; o alternativamente
b) se il candidato ha svolto un periodo di studio all’estero nell’ambito di programmi dell’Unione europea, quali Erasmus Plus e Erasmus Placement, o comunque sulla base di accordi di scambio internazionale, a condizione che abbia conseguito nell’ambito di tali programmi e accordi almeno il 70% dei CFU previsti nel Learning Agreement.
4. La somma dei punti attribuiti al candidato in base al precedente comma 3, lett. a) e lett. b) non può in ogni caso essere superiore a uno.
1. In esito alla discussione della tesi, su proposta del relatore la commissione esaminatrice, a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire al candidato fino a cinque punti.
2. Laddove la tesi e la sua discussione orale siano risultate di eccezionale qualità, anche in relazione all’originalità delle soluzioni proposte, al carattere innovativo dell’approccio metodologico, ovvero alla redazione in lingua straniera dell’elaborato, su proposta del relatore la commissione, a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire al candidato fino a sei punti.
Il voto finale attribuito al candidato risulta dalla somma del punteggio di ammissione, come determinato ai sensi dell’articolo 3, e del punteggio di valutazione dell’esame di laurea. Se il risultato della somma è superiore a 110, il voto finale è comunque pari a 110/110.
3. Su proposta del relatore la commissione giudicatrice può deliberare, all’unanimità, di conferire la lode al candidato che abbia ottenuto il voto di 110/110 e abbia conseguito una o più lodi negli esami di profitto.
4. Nelle ipotesi previste dai precedenti commi 2 e 4, non meno di sette giorni prima della discussione il relatore segnala agli altri componenti della commissione l’intenzione di voler prendere in considerazione la tesi del candidato per l’attribuzione di un punteggio superiore a cinque punti o della lode.
Il presente regolamento è applicato dalla prima sessione di laurea dell’A.A. 2022/2023 (luglio 2023), fatta eccezione per quanto previsto dalle disposizioni transitorie del successivo articolo 6.
1. Non saranno computate ai fini del riconoscimento dei punti automatici le attività previste dall’art. 3, comma 4, lett. a), b) e c) del vigente regolamento e l’attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale di cui al comma 3, lett. b) del medesimo articolo avviate successivamente all’approvazione del presente regolamento da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale.
2. Ogni “30 e lode” acquisito successivamente alla approvazione del presente regolamento da parte del Collegio Didattico Interdipartimentale verrà valutato come 30.