VERSIONE IN BOZZA stemma comune.jpg 

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Piazze aperte e accessibili

 (ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL PUNTO 16 DELLA TABELLA ALL. B) AL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici comunali situati in ______________________________________________________________________________

in esecuzione della determinazione numero___________________________del______________

TRA

Il COMUNE DI GENOVA - MUNICIPIO CENTRO EST

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da:

E

altri soggetti pubblici….(se presenti)

E

elenco proponenti (da completare a cura di Proponenti)

Orizzontarti Impresa Sociale con sede legale in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

Associazione Disorderdrama con sede legale in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

Associazione Iscum con sede legale in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

Compagnia Teatro Scalzo con sede legale in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

____________________ con sede legale in Genova/residente in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

____________________ con sede legale in Genova/residente in Genova, rappresentato da ______________________nella sua qualità di Legale Rappresentante/referente e di seguito denominato “Proponente”;

PREMESSO CHE

STABILITO

CONSIDERATO CHE

                                                 CONSIDERATO INOLTRE CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

 

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell’art. 7 del regolamento medesimo.

La proposta riguarda la rigenerazione urbana delle seguenti piazze:

Piazza di San Pancrazio e Piazza Fossatello

attraverso lo svolgimento di un processo di co-progettazione tra i Proponenti e le Direzioni comunali e municipali indicate all’articolo 3 del presente patto, con particolare riferimento a:

- miglioramento dell’attrattività e la fruibilità delle piazze;

- promozione di una progressiva pedonalizzazione di Piazza San Pancrazio e animazione culturale delle piazze;

- supporto all’animazione delle piazze attraverso la promozione di eventi spettacoli di musica/teatro periodici;

attività che i Proponenti e la civica amministrazione si impegnano ad orientare e qualificare in coerenza con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi”;

La rete così costituita dai soggetti firmatari del presente patto, in un contesto di apertura e condivisione di conoscenze ed esperienze diverse, dovrà essere aperta alla collaborazione di altri soggetti che, nel tempo, propongano ai sottoscrittori la realizzazione di ulteriori attività, condividendo finalità e obiettivi del presente patto.

ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed i proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità, compresa l’inclusione di nuovi soggetti proponenti.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono da declinare nell’ambito dei seguenti sotto-obiettivi indicati dall’Agenda nell’ambito del Sustainable Development Goal (SDG) 11:

Al fine di qualificare tali tematiche ed in relazione ai risultati attesi, si ritiene centrale conseguire il coinvolgimento attivo dei giovani, in termini sia di idee progettuali sia di concreta partecipazione, da favorire attraverso istituzioni scolastiche, associazioni e rappresentanze giovanili, gruppi informali, fino ai singoli.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

I proponenti si impegnano a gestire in autonomia, anche attraverso l’individuazione di un referente unico di rete, la pianificazione complessiva di tutte le attività che saranno frutto dello scambio e dell’interazione tra i sottoscrittori.

Si impegnano inoltre a collaborare con il Comune nella cura e gestione quotidiana degli spazi che sono oggetto del patto, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo e risorse.

Le attività di rigenerazione in forma condivisa, quindi, risulteranno realizzate attraverso il contributo condiviso, svolto dai singoli partecipanti e/o in rete, secondo il seguente riepilogo:

Il Comune di Genova si impegna per il tramite delle seguenti proprie articolazioni:

la Direzione Rigenerazione Urbana e Centro Storico (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - DA COMPLETARE)

la Direzione Governo e sicurezza territori municipali

mette a disposizione apposita risorsa professionale per le attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore dei Proponenti, del Municipio Centro Est e delle Direzioni coinvolte nel corso della stesura dei patti di collaborazione;

la Direzione Municipio Centro Est

………………..

la Direzione _______________

per le Direzioni aderenti, inserire qui (in relazione agli obiettivi del PEG):

  1. proprio obiettivo connesso ai sottobiettivi 11 dell’Agenda 2030………………..
  2. selezione di un procedimento amministrativo che si intende semplificare anche con il contributo dei Proponenti……

La Civica Amministrazione, per il tramite dei propri uffici centrali e decentrati, sostiene inoltre la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso:

I Proponenti riconoscono ______________________ quale referente unico di rete, responsabile delle comunicazioni con la Civica Amministrazione, del coordinamento delle attività da realizzare nell’ambito del patto, della loro coprogettazione e condivisione tra i partecipanti;

ed in specifico si impegnano:

elencare i proponenti e relativi impegni/attività

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono riportate di seguito. I proponenti si impegnano:

Il programma delle attività condivise, con indicazione di date e orari di attività, iniziative ed eventi, è trasmesso al Municipio, promosso su tutti i canali di comunicazione ed diffuso il più possibile nelle aree di riferimento.

Si impegnano inoltre a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME.

In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA e ARANCIONE l’eventuale sospensione delle iniziative verrà comunicata attraverso telefonata o mail o sms/whatsapp dal Responsabile dell’Area Tecnica Municipale o suo delegato.

È inoltre richiesta a tutti i Soggetti firmatari l’iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: https://smart.comune.genova.it/protezionecivile-

In caso di emergenza sanitaria i soggetti firmatari si impegnano a rispettare, ciascuno per le proprie competenze, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

La Civica Amministrazione ed i proponenti concordano sull’opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni, perseguendo gli obiettivi indicati all’articolo 2.

In specifico, si concorda di svolgere regolari incontri di co-progettazione coordinati da……….

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Le responsabilità di cui al presente articolo riguardano gli impegni condivisi e sono connesse con le attività di rigenerazione previste dal patto, in specifico attengono alla fattispecie del danno.

Trovano qui applicazione anche le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, discendenti dal Decreto Legislativo 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di conoscenza delle misure di sicurezza e di emergenza adottate unitamente all'obbligo di corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

DA COMPLETARE

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

DA COMPLETARE

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

I firmatari si impegnano a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, nonché delle entrate e delle spese sostenute per la gestione dell’immobile (rendicontazione economico finanziaria), anche eventualmente utilizzando per analogia gli schemi previsti dall’articolo 13 comma 3 del Codice del Terzo Settore, adottati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni, ai risultati, alle risorse disponibili e utilizzate, al grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d’interazione. Nella suddetta relazione i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione e da materiali multimediali, fotografici e quant’altro atto a corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

In ordine all’applicazione del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Genova, i firmatari dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 42, lettera l) della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” in merito all’ipotesi relativa alla cosiddetta “incompatibilità successiva” (pantouflage), ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune sono state concordate in fase di co-progettazione e modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i proponenti è potenzialmente in grado di generare.

Ad integrazione di quelle elencate all’articolo 3 del presente patto - quali l’attribuzione di vantaggi economici, l’esenzione dal pagamento del canone per l’utilizzo di spazi comunali, il sostegno a pratiche trasparenti di autofinanziamento, l’utilizzo dei canali istituzionali per la pubblicità e visibilità delle azioni del patto - il Comune può sostenere la realizzazione delle attività condivise attraverso ulteriori esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali in ragione della più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale delle attività del patto. Può, inoltre, fornire in comodato d'uso gratuito beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività del patto.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente patto le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni e della relativa disciplina regolamentare comunale.

 

ART. 10 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla data della sottoscrizione da parte di tutti i soggetti aderenti fino al 31 dicembre 2022

È onere dei proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Le parti possono recedere anticipatamente dal presente patto, dando congruo preavviso a tutti i sottoscrittori almeno 60 giorni prima del recesso stesso, in caso di eventuali negligenze e inadempienze connesse all’esecuzione delle attività sopra descritte.

E' motivo di sospensione e/o di revoca l'insorgere di sopravvenute esigenze di pubblico interesse come disposte dalla Civica Amministrazione

ART.  12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I proponenti ricevono da parte del Comune di Genova, titolare del trattamento, l’informativa sulla protezione dei dati ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e accettano di scambiarsi i dati in relazione agli adempimenti connessi al presente Patto.

I firmatari del presente patto, compreso il Comune di Genova, sono responsabili del trattamento dei dati per quanto concerne l’applicazione del suddetto regolamento al proprio ambito di intervento. A fronte di situazioni che si definissero da tutelare e normare sotto questo profilo, è fatto obbligo a chi ne venisse a conoscenza di farne immediata segnalazione a tutti i firmatari.

ART.  13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto, vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____________________

Per il COMUNE DI GENOVA

Per altri eventuali enti

Per i Proponenti


Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività:

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(articolo 8  comma 7 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani)

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti con il presente  patto con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.  

Il conferimento dei dati è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al conseguimento delle finalità del presente patto e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il patto di collaborazione sarà pubblicato on line nella sezione Amministrazione Condivisa in attuazione dell’articolo 17 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.