Licenziamento per giusta causa e proporzionalità
(luglio 16, 2009)
“In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure l’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto della mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia” (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 22 giugno 2009 n. 14586).
Con la sentenza citata, la Suprema Corte ha stabilito che non può essere licenziato il dipendente che si allontani senza autorizzazione dal posto di lavoro, se si tratta della prima infrazione disciplinare nel corso della sua carriera. E' dirimente, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, l'incidenza che il comportamento del lavoratore è in grado di esercitare sul rapporto di lavoro, ponendo in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denotando una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, con diligenza e correttezza. In tal senso, una lunga anzianità di servizio, accompagnata ad una condotta priva di precedenti disciplinari, costituisce valido strumento di prognosi sulla correttezza del futuro adempimento.