SIT IN DEL 19/04/2024
LE RAGIONI DELLA PROTESTA E LE PROPOSTE PER L’EQUITA’
DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE FORENSE
Per comprendere le ragioni della protesta contro l’iniquità dell’attuale sistema previdenziale forense e della riforma licenziata da Cassa Forense è necessaria una premessa che delinei il contesto economico e reddituale in cui la questione previdenziale si inserisce.
I dati e le statistiche fondamentali per questa analisi sono riportati da ultimo nel Rapporto Cassa Forense - Censis sull’Avvocatura 2023[1] e nella riviste “I Numeri dell’Avvocatura” e “La Previdenza Forense” edite da Cassa forense.
In particolare e in sintesi:
E veniamo ai redditi.
Anche l’Avvocatura ha colto i frutti del “rimbalzo” che ha portato a un incremento del Pil nazionale del 7%, dopo la grave frenata dell’economia dovuta all’anno della pandemia (cfr. Rapporto sull’Avvocatura 2023, pag. 23)
In particolare il reddito complessivo ai fini Irpef e il reddito annuo medio della categoria hanno registrato una crescita a due cifre rispetto al 2020: rispettivamente +10,7% e +12,2%. Quest’ultimo, il reddito medio annuo ai fini Irpef, risulta pari a € 42.386.
Restano però le differenze reddituali che emergono nella loro gravità quando si analizzano i dati relativi alle classi di reddito, riportati nella tabella che segue[2]:
Evidenziamo che nell’anno 2021:
Molto interessante anche il grafico che segue, pubblicato a pag. 26 de “I numeri dell’Avvocatura 2021” edito da Cassa Forense[4], dal quale emergono le classi di reddito della fascia superiore a €105.000,00, che è invece l’ultima considerata in quello precedente.
E’ un grafico interessante poiché, delineando la cosiddetta piramide dei redditi rovesciata, con molti che hanno poco e pochi che hanno molto e moltissimo, certifica un primo, importante dato e cioè che la crisi della categoria non riguarda tutti e tutte ma solo le sue fasce deboli; con una aggravante: gli stessi dati combinati con le condizioni economiche generali, i costi di esercizio della professione, la riduzione del contenzioso, l’inefficienza del sistema giudiziario e gli altri elementi negativi di cui sopra non consentono di poter sperare in miglioramenti reddituali almeno nel breve periodo, il tutto mentre altre nubi si stagliano all’orizzonte, la più cupa delle quali è l’intelligenza artificiale che certamente rappresenta un serissimo fattore critico per il futuro professionale della categoria.
La conferma di ciò si rinviene nella stessa indagine del Rapporto sull’Avvocatura 2023, laddove si è registrato un diffuso livello di insoddisfazione per la professione. In particolare, un avvocato su tre, circa il 34%, ha dichiarato di aver considerato l’idea di abbandonare la professione ritenendo critica la propria situazione occupazionale. Alla base di questa affermazione vi è soprattutto la consapevolezza di un’attività che comporta costi eccessivi e a cui non corrisponde il giusto ritorno economico (62,3%).
In questo contesto economico si inserisce la questione previdenziale.
2. L'ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE FORENSE. CENNI GENERALI. CONCETTI TECNICI E INSOSTENIBILITA’ DEI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI PER LA FASCE DEBOLI DELLA CATEGORIA.
La previdenza è una materia estremamente tecnica, tra statistiche, andamenti demografici, reddituali e sviluppi attuariali dei dati. Ciò nonostante cercheremo di rendere fluido questo documento ma alcuni concetti vanno necessariamente chiariti.
I primi riguardano il vigente sistema di finanziamento delle pensioni e i metodi di calcolo delle medesime.
Innanzitutto la Cassa Forense, come tutti gli enti pensionistici obbligatori, finanzia le pensioni con il sistema a ripartizione: ciò significa che le pensioni erogate sono finanziate con i contributi versati dai lavoratori attivi.
Questo è il motivo per il quale in questo sistema è fondamentale sia l’andamento reddituale che l’andamento demografico della popolazione forense, e quindi l’equilibrio tra lavoratori e pensionati.
Ora, la nostra categoria sta subendo e subirà un cambiamento profondo sotto tutti i punti di vista, a cominciare da quello demografico. Infatti il rapporto tra gli iscritti attivi e i pensionati nel tempo è mutato e muterà ancora in negativo, con una serie di ricadute sugli equilibri previdenziali.
Per quanto invece riguarda la determinazione della pensione di vecchiaia, attualmente esistono due tipologie di pensione: la prima è quella principale (in quanto rappresenta il 48% delle pensioni liquidate), che si raggiunge con 35 anni di contributi e 70 anni di età, adotta il metodo retributivo per il calcolo della pensione[5]; la seconda è quella residuale (perché rappresenta attualmente solo il 6% delle pensioni liquidate), che si raggiunge con almeno 5 anni di contributi e 70 anni di età, adotta il metodo contributivo per il calcolo della pensione[6], che come noto è meno vantaggioso e per di più non prevede l’integrazione al trattamento minimo.
In passato, il metodo di calcolo retributivo ha consentito la liquidazione di pensioni “generose”, come spesso vengono definite, ossia di pensioni sproporzionate, molto corpose, rispetto alla contribuzione versata[7]. Non approfondiremo ulteriormente la questione, ma tanto era fondamentale per evidenziare che nasceva proprio in questo modo quello che negli anni a seguire sarà sempre uno dei più grossi problema della sostenibilità della Cassa.
Questo debito, unitamente ai costi dell’erogazione delle pensioni e dei trattamenti assistenziali, costituiscono delle uscite che ai fini dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del sistema devono essere necessariamente coperte dalle entrate[8]. Queste entrate sono costituite soprattutto dai contributi previdenziali, con i contributi minimi obbligatori che nel 2023 sono stati pari a €4.072,69 di cui 3.185,00 di contributo soggettivo, 805,00 di contributo integrativo minimo e 82,69 di contributo per la maternità: una cifra davvero importante e oggettivamente insostenibile per le fasce più deboli della categoria.[9]
3. LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE.
La riforma del sistema previdenziale si è resa necessaria a causa delle risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2020, che sulla base dell’andamento demografico e reddituale dell’Avvocatura, in peggioramento, rappresentavano un saldo totale negativo a partire dall’anno 2042[10], con il venir meno della sostenibilità finanziaria trentennale a cui la Cassa Forense è vincolata per legge[11].
Viene così avviato il percorso riformatore, con l’istituzione di una commissione di studio che, ispirandosi alla Legge Dini, la Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico pubblico, ha elaborato la riforma approvata dal Comitato dei delegati il 28 ottobre 2022.
Punto nevralgico della riforma, come si è detto, è il progressivo passaggio dal sistema di calcolo retributivo al contributivo nel rispetto del principio del pro rata temporis.
Il sistema contributivo è, ovviamente, differente dal retributivo. Il retributivo, come abbiamo visto, è svincolato dalla contribuzione ed è commisurato ai redditi dichiarati; il contributivo invece è svincolato dai redditi e lega l’importo delle pensioni all’importo dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, applicando a questo cd. montante contributivo un coefficiente di trasformazione.
Ora, abbiamo le informazioni necessarie per ben argomentare il nostro dissenso nei confronti della riforma, del sistema e delle politiche previdenziali di Cassa Forense; e vedremo, di qui a poco, che ancora una volta vengono addossati sulle fasce più deboli della categoria i costi maggiori della sua sostenibilità.
Innanzitutto è fondamentale precisare che il testo della riforma non è stato reso pubblico, così come non lo è stato il provvedimento di rigetto dei Ministeri vigilanti[12]: si tratta di un primo vulnus grave di trasparenza e comunicazione.
Infatti i dati che abbiamo potuto esaminare sono solo quelli forniti da Cassa Forense nei propri comunicati stampa, e quelli che abbiamo estrapolato dai video e dagli eventi di presentazione della riforma medesima https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/previdenza-forense-approvata-la-riforma-dal-2024-si-cambia/ oltre alle informazioni acquisite dalle testate giornalistiche più accreditate https://www.ilsole24ore.com/art/riforma-pensioni-avvocati-bloccata-dubbi-ministeri-AFXRhjD .
Ai fini del passaggio da un sistema di calcolo all’altro gli iscritti vengono divisi in tre platee diverse con riferimento alla data del 31/12/2023: come ricordato, infatti, la riforma, se fosse stata approvata, sarebbe entrata in vigore il giorno successivo, il 1/1/2024.
Il primo gruppo è costituito dalle avvocate e dagli avvocati che alla data del 31/12/2023 abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno 18 anni: a costoro si continuerebbe ad applicare l’attuale sistema retributivo.
Qual è il peso economico che è stato previsto dalla riforma a carico di questa platea per garantire la sostenibilità finanziaria? Per questa platea la riforma prevede una riduzione del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione dall’attuale 1,40% a 1,30%[13]: quindi, solo piccola riduzione dello 0,10%; ricordiamocelo e andiamo avanti.
Il secondo gruppo è costituito dalle avvocate e dagli avvocati che alla data del 31/12/2023 abbiano maturato una anzianità inferiore a 18 anni: a costoro si applicherebbe un sistema di calcolo “misto” per cui verrà loro applicato il sistema retributivo per gli anni antecedenti il 31/12/23 e il sistema contributivo per gli anni successivi.
Il terzo gruppo è costituito dalle avvocate e dagli avvocati iscritti all’albo e quindi alla Cassa Forense dopo il 31/12/2023: a costoro si applicherebbe integralmente il sistema di calcolo contributivo.
Ma come funzionerà il sistema di calcolo contributivo? Vediamolo insieme.
I contributi da versare alla Cassa saranno sempre gli stessi:
- contributo soggettivo;
- contributo di maternità;
- contributo integrativo;
- contributo integrativo minimo.
C’è poi il contributo modulare volontario, che essendo volontario non rileva ai nostri fini.
Il contributo di maternità è stabilito dalla Cassa Forense e nel 2023 è stato, come visto, di € 82,69.
Il contributo integrativo è del 4% in fattura, a carico dell’assistita o assistito, e non subirà variazioni.
Il contributo integrativo minimo ha finalità solidaristica ed è destinato a finanziare i trattamenti assistenziali: per il 2023 è stato pari a €805,00.
Il contributo soggettivo è calcolato sulla base di due aliquote: una del 15%, con un contributo minimo obbligatorio pari nel 2023 a € 3.185,00 e l’altra del 3%.
La prima aliquota del 15% si applica ai redditi inferiori o alla parte di reddito inferiore a €115.650,00 (cd. tetto reddituale, che con la riforma aumenterebbe a €120.000 per il 2024 e 2025 e €130.000 dal 2026) ed è destinata a costituire il montante contributivo, quello su cui andrà a calcolarsi la pensione.
La seconda aliquota del 3% si applica solo alla parte di reddito eccedente quel tetto reddituale e ha finalità solidaristica[14].
Ne deriva, dunque, che:
Con il versamento di questi contributi (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di maternità e contributo minimo integrativo) si ottiene il riconoscimento di un anno di anzianità valida ai fini pensionistici, badiamo bene a questo passaggio.
Che succede con la riforma?
La riforma prevede innanzitutto:
L’integrazione al minimo della pensione è uno strumento di evoluzione civile e sociale fondamentale, uno strumento di solidarietà e di welfare finalizzato a sostenere gli avvocati e le avvocate settantenni che nella loro vita lavorativa non siano riuscit*i/e a maturare una pensione minima fissata nel 2023, nel sistema vigente, a €13.000,00. In questo caso, infatti, interviene la Cassa Forense versando la differenza fino al raggiungimento di quella cifra. Una integrazione importantissima, soprattutto perché destinata a persone, uomini e donne, colleghi e colleghe settantenni a cui vanno garantiti i necessari mezzi di sussistenza dopo una vita di lavoro e di sacrifici: sono le persone più fragili della nostra comunità forense, insieme agli avvocati portatori di disabilità, persone ultime di una piramide reddituale che vede all’apice avvocati ricchi e ricchissimi.
E Cassa Forense che fa? Invece di estrarre da questi ultimi le risorse economiche necessarie, invece di addossare in misura maggiore a costoro i costi della sostenibilità finanziaria, va a colpire proprio gli ultimi/e degli ultimi/e, gli avvocati/e anziani/e più poveri/e, tagliando la loro pensione integrata al minimo di ben 4000 euro all’anno.
La pensione minima infatti passerà progressivamente in 5 anni dagli attuali circa €13.000 a € 9.000 euro, una cifra miserrima, addirittura inferiore a quella di € 12.838 prevista per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, una nuova soglia di povertà a cui l’Avvocatura stessa, quella che addirittura vorrebbe ambire ad un riconoscimento costituzionale condannerebbe i propri pensionati e le proprie pensionate più deboli e fragili.
Ma c’è, purtroppo, di più:
Queste disposizioni della riforma, per noi, valgono da sole un giudizio severo e negativo su tutta la riforma, una riforma che addossa macigni ai più deboli e quasi nulla sugli altri, a cominciare dalla riduzione di appena lo 0,10 % del coefficiente di rendimento delle pensioni retributive.
Su chi grava, quindi, il peso della riforma previdenziale? Si inizia a intravedere?
Andiamo avanti e analizziamo la posizione delle giovani avvocate e dei giovani avvocati: sono vere agevolazioni quelle per loro previste dalla riforma? Rispondiamo anche in questo caso con i dati.
Per i primi quattro anni di iscrizione la riforma prevederebbe l’esonero totale dal pagamento del contributo minimo obbligatorio di €2.200,00. Per questo primo periodo, quindi, il contributo soggettivo sarà determinato dalla sola applicazione dell’aliquota del 15 % sul reddito (destinata ad aumentare al 16 % per il 2024/25 e al 17 % dal 2026). Dal quinto all’ottavo anno di iscrizione scatterebbe l’obbligo di pagare il contributo minimo obbligatorio nella misura del 50%, quindi €2.200,00/ 2 = €1.100,00.
Dal nono anno cesserebbero queste agevolazioni: ma possono realmente considerarsi tali? A nostro giudizio no. Quelle innanzi descritte sarebbero state agevolazioni solo se vi fosse stato il riconoscimento dell’anno contributivo. Ma così non è, e infatti:
Nessuna agevolazione quindi: la riforma non riconosce nulla senza pagamento integrale dei contributi minimi. L’unica previsione vantaggiosa è che al montante contributivo delle nuove iscrizioni possa essere aggiunto un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.
Riprendiamo adesso le pensioni retributive “generose” di cui abbiamo parlato sopra, ed esaminiamo in particolare quelle di vecchiaia, i cui beneficiari/e sono tra i più privilegiati/e in assoluto: perché? Perché oltre a beneficiare di quelle “generose” pensioni:
La riforma per questi pensionati/e cosa prevede? La riforma di Cassa Forense, mentre abbatte del 31% la pensione integrata al minimo, e di conseguenza quelle di inabilità e invalidità, mentre ne restringe la platea dei beneficiari/e, mentre aumenta le aliquote dei contributi portandoli dal 15 al 17%, non fa altrettanto con loro e infatti la loro aliquota viene aumentata solo di 2,5 punti portandola dal 7,5 al 10%.
Su chi grava il peso finanziario della riforma? Si notano, adesso, le differenze?
Non solo, per aumentare ancora il loro privilegio, si prevede che il 50 % della loro contribuzione vada anche ad aumentare le loro pensioni con il meccanismo dei supplementi triennali.
Questa è la riforma della previdenza forense, una riforma che ancora una volta scarica sulle fasce più deboli i pesi della sostenibilità finanziaria e che pertanto ci vede in radicale dissenso.
4. LE PROPOSTE PER UNA RIFORMA PREVIDENZIALE GIUSTA ED EQUA
Il sit in del 19/04 trova le sue motivazioni in questo documento di rivendicazione politica e sindacale.
Noi tutte e tutti chiediamo a Cassa Forense la rimodulazione della riforma sulla base di un reale principio di equità con estrazione dalle classi di reddito più affluenti delle risorse economiche necessarie per la sostenibilità, per finanziare correttivi solidaristici al sistema contributivo puro e in generale per la sostenibilità delle misure previdenziali e assistenziali.
Per questi motivi abbiamo ritenuto opportuno agire sul processo riformatore in corso, cogliendo l’occasione del rigetto della riforma da parte dei Ministeri vigilanti per chiedere alla Cassa Forense modifiche essenziali.
Perciò il sit-in è rivolto a Cassa Forense e non ad altre istituzioni; nei confronti di queste ultime saranno valutate altre azioni, soprattutto per il riconoscimento della figura dell’avvocato dipendente e per la riforma degli ammortizzatori sociali di cui si parlerà in successivo paragrafo.
Di seguito, dunque, le nostre proposte per la riforma del sistema previdenziale forense:
Su queste proposte, e su quelle che seguono al paragrafo 5, chiediamo a Cassa Forense di aprire un tavolo di confronto che preveda anche la sua valutazione tecnica ai fini di un nuovo e giusto equilibrio tra generazioni e classi di reddito.
Si chiede inoltre a Cassa Forense di sostenere presso i competenti organi di politica nazionale l’adozione di un sistema di welfare universalistico così come descritto al successivo paragrafo 6. In particolare, si chiede che Cassa Forense istituisca un tavolo di confronto e studio, aperto alle rappresentanze sindacali reali dell’avvocatura (e non solo alle associazioni maggiormente rappresentative, evidentemente non interessate al disagio dell’avvocatura a reddito basso e medio basso) e che coinvolga soggetti istituzionali delle politiche attive del welfare; all’esito del quale l’ente previdenziale si faccia latore presso gli organi competenti della politica nazionale della richiesta di una riforma universalistica degli ammortizzatori sociali che coinvolga anche i lavoratori e le lavoratrici autonome.
5. ALTRE CRITICITA’ DEL SISTEMA
6. LA NECESSITA’ DI UN SISTEMA UNIVERSALISTICO DI WELFARE CHE COMPRENDA ANCHE IL LAVORO AUTONOMO
La povertà, nel secolo della epocale crisi economica che attraversiamo fin dal 2008, aggravata da pandemia prima e guerre poi, non colpisce solo i disoccupati o gli inoccupati, ma anche, ed ampiamente, la classe lavoratrice, con perdita del lavoro o con vertiginosi cali dei redditi.
Per quanto riguarda specificamente il settore del lavoro autonomo e professionale, che evidentemente per sua struttura non è colpito dalla piaga dei licenziamenti, la crisi si sostanzia in una vertiginosa diminuzione degli introiti, a fronte di spese connesse all’esercizio della professione aumentate a cagione dell’inflazione, e a fronte di medesimo aumento del costo della vita.
Non sono esclusi da questa drammatica situazione i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e agli ordini professionali e quindi alle casse private di previdenza: in particolare quei lavoratori/trici privi/e di risparmi di sostegni familiari con cui fronteggiare calo di reddito.
Per i lavoratori/trici che si trovano in tali contingenze non esistono, allo stato, ammortizzatori sociali: laddove non intervenga qualche forma di welfare familiare, si tratta di categorie destinate appunto ad entrare senza mezzi termini nel vortice della povertà come disegnata dal rapporto Caritas 2023. Le casse di previdenza private non apprestano alcuna provvidenza per casi del genere, in ossequio ad una concezione ormai anacronistica del lavoratore/trice autonomo/a professionale come soggetto autosufficiente, affluente per definizione.
Nel disastro della contemporaneità, con serie prospettive di peggioramento sociale ed economico, una riforma degli ammortizzatori sociali è ineludibile, e può essere utile ed efficace solo se finanziata con la redistribuzione della ricchezza ottenuta con contribuzioni ed imposte progressive che gravino maggiormente in percentuale sui redditi alti.
La pandemia infatti ha velocizzato un blocco che sembra definitivo dell’ascensore sociale, e un precipitare ulteriore delle condizioni reddituali e in genere economiche delle fasce deboli della professione a fronte di un incremento dei grandi patrimoni e redditi. Il rapporto CENSIS 2023 commissionato da Cassa Forense dice solo in parte la verità, o meglio, dietro l’ostensione di un aumento medio dei redditi, cela la realtà che è fatta di aumento dei redditi alti a fronte della diminuzione o semplice invarianza dei redditi più bassi (su cui grava in maniera esponenziale lo schizzare in alto dell’inflazione).
Durante la precedente legislatura, il Ministero del Lavoro - all’epoca presieduto dalla ministra Catalfo - diede vita ad una commissione ministeriale incaricata - all’esito della pandemia da Covid 19 - di verificare l’utilità e la possibilità di una riforma degli ammortizzatori sociali che consolidi un sistema di protezione universale in grado di garantire a tutti i cittadini un reddito adeguato a prescindere dalla condizione occupazionale: anche, dunque, per i lavoratori e le lavoratrici autonome. Il potenziamento e la razionalizzazione del sistema delle politiche attive è divenuto infatti, alla luce della grave congiuntura economica mondiale, un passaggio fondamentale: anche per il lavoro a partita IVA, per il quale la Commissione Catalfo (presieduta dal prof. Marco Barbieri, docente ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari) concluse che fosse necessario prevedere strumenti di integrazione al reddito in costanza di lavoro commisurati al calo (involontario, s’intende) del reddito professionale.
In particolare, l’articolato documento licenziato dalla Commissione, per i lavoratori e le lavoratrici autonome, de jure condendo prevede (nell’ambito di una riforma complessiva del welfare secondo i principi dell’universalismo differenziato):
“Per i puri lavoratori autonomi di cui si è detto, si può immaginare di inserire una nuova forma di tutela rispetto alle oscillazioni che si verificano non tanto nella capacità delle persone di competere sul mercato, quanto nella costanza del flusso reddituale. La prestazione per sospensione o riduzione dell'attività per il lavoro autonomo dovrebbe (...) essere dipendente dalla caduta del fatturato. (...) Naturalmente, occorre fissare un tetto di reddito per evitare che la persona abbiente o anche molto abbiente (figura presente specie tra i professionisti) possa usufruire di una prestazione di cui sostanzialmente non ha alcun bisogno (...). Il tetto massimo di reddito complessivo (non solo di quello professionale) dei beneficiari potrebbe essere fissato in via sperimentale (trattandosi di misura sostanzialmente nuova, sarebbe prudente affidare una delega legislativa al Governo per rivedere soglie e condizioni), non dovrebbe superare i 35.000 euro, e andrebbe accompagnato da un tetto ISEE per evitare che il/la componente di un nucleo familiare molto abbiente o che magari abbia una propria importante consistenza patrimoniale possa usufruirne. La riduzione del fatturato oltre un terzo rispetto però non al corrispondente trimestre dell’anno precedente ma alla media dei tre anni precedenti potrebbe essere una plausibile condizione sia di accesso alla prestazione sia di quantificazione della prestazione da erogare (ovviamente andrebbero escluse le persone che abbiano subito una riduzione dell’attività per effetto di provvedimenti disciplinari sospensivi dell’Ordine professionale di appartenenza). (...) appare più equo socialmente e più corrispondente al sistema che la prestazione garantita sia in percentuale (per esempio, il 50%) rispetto alla riduzione del fatturato, incoraggiando così l’adempimento negli anni dei doveri fiscali, ma con un minimo di reddito garantito onde incoraggiare la permanenza attiva sul mercato del lavoro di questi soggetti. La durata massima ipotizzabile della prestazione potrebbe essere di dodici mesi (oppure di diciotto mesi (...). Residua il problema dei neolavoratori autonomi, per i quali la riduzione del fatturato rispetto al triennio precedente non sarebbe applicabile. Si esce qui, quindi, dal campo degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, l’equità del sistema potrebbe risultare vulnerata se a questo segmento del mercato del lavoro non fosse fornita alcuna tutela. Si potrebbe, almeno per i neoprofessionisti delle Casse che debbono superare un esame per iscriversi (diverso è chi intraprenda un’attività di lavoro autonomo senza una barriera all’ingresso, per il quale si rischierebbe di incentivare pseudoattività volte solo alla costituzione del diritto alla percezione di questa prestazione) (...) assumere il reddito di cittadinanza come parametro del reddito garantito al quale portare i neoprofessionisti per i primi tre anni, dopo i quali entrerebbe in vigore il meccanismo ordinario, oppure – e sarebbe l’opzione preferibile e più semplice - prevedere un esonero contributivo ex lege per i medesimi primi tre anni, che sostituisca le varie riduzioni contributive riconosciute dalle diverse Casse.”
Il rimpasto di governo che provocò la sostituzione della ministra Catalfo interruppe bruscamente il cammino della riforma del welfare che la Commissione aveva elaborato.
E’ rimasto invariato tuttavia il problema: gli avvocati e le avvocate a basso reddito e privi/e di welfare e sostegno familiare, così come tutti/e i lavoratori e le lavoratrici autonome, hanno diritto ad una esistenza dignitosa e ad essere sostenuti/e in caso di improvviso calo dei già esigui redditi, non avendo a disposizione nè stipendio fisso nè ammortizzatori in caso di perdita del lavoro. Un massa enorme di cittadini e cittadine che possono contare solo su se stessi/e può essere sostenibile - al limite - in presenza di una economia sana. In tempi di inflazione galoppante e di impoverimento generale essa rischia invece di rivelarsi, nel medio periodo, una bomba sociale pronta ad esplodere.
Una riforma del welfare del genere - che avrebbe tratti innovativi epocali - ovviamente va ben oltre le competenze e i poteri di Cassa Forense. Tuttavia riteniamo che il nostro ente previdenziale, che ben è a conoscenza della situazione drammatica in cui versa una larga parte della categoria, abbia a disposizione peso politico, forza contrattuale e competenze tali da potere e dovere aprire un dialogo con il nostro movimento su questi temi, al fine di studiarli e sostenerli presso la politica nazionale.
Roma, 19 aprile 2024
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[1] https://www.censis.it/lavoro/rapporto-sullavvocatura-2023
[2] pubblicata a pag. 25 del Rapporto sull’Avvocatura 2023
[3] Non sono state considerate le posizioni relative ai “Mod.i 5 non pervenuti”
[5] In particolare, la pensione retributiva di Cassa Forense viene attualmente calcolata applicando un coefficiente di rendimento, pari all’1,40%, sulla media di tutti i redditi dichiarati ai fini IRPEF nella vita lavorativa; pertanto l’attuale pensione retributiva corrisponde all’1,40% del reddito medio moltiplicato per gli anni d’iscrizione. Lo stesso metodo retributivo è ovviamente usato anche per l’attuale pensione di anzianità, che si può avere con 40 anni di contributi e 62 anni di età ed è subordinata alla cancellazione dall’albo.
[6] Tale pensione contributiva fu introdotta nel 2004, per sostituire il famoso istituto della restituzione dei contributi per chi cessava dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione, ma attualmente è il destino di una parte rilevante degli avvocati a basso reddito, che nel 2014/2015 vennero iscritti d’ufficio a Cassa Forense ad un'età tale che gli sarà molto difficile raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia retributiva, se non dopo gli 80 anni e oltre.
[7] Infatti quando venne introdotto il sistema retributivo in Cassa Forense la pensione veniva calcolata sulla media dei migliori 10 redditi degli ultimi 15 anni anteriori alla pensione e con aliquote di rendimento più alte (1,75% e 1,50%). Le successive riforme hanno solo cercato di attenuare la generosità del sistema retributivo, evitando di toccare la pregressa quota di pensione nel frattempo maturata.
[8] Vedremo che il peggioramento di questi dati determinerà la necessità di riformare il sistema
[9] Lo stesso importo, oltre la rivalutazione, avranno i contributi del 2024, stante la bocciatura della recente riforma che ne ha rinviato l’entrata in vigore originariamente prevista per il 1^ gennaio 2024
[10] cfr Ultimo Bilancio tecnico attuariale standard di Cassa Forense pag. 21 e pag. 24
https://www.cassaforense.it/media/onxglk5z/bilancio-tecnico-standard-al-31-12-2020.pdf
[11] E’ bene ricordare che Cassa Forense, come tutte le Casse di previdenza, è vincolata per legge a garantire la sostenibilità del proprio sistema previdenziale. In particolare è tenuta ad assicurare la capacità di erogare prestazioni pensionistiche per almeno trent’anni (ex art 3 c. 12 della Legge 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763 della Legge 296/2006), a tale scopo deve redigere ogni tre anni bilanci di previsione tecnici attuariali, con proiezione a cinquanta anni, come previsto dal DM 29/11/2007 (G.U. 6 febbraio 2008 n. 31), che determina i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.
[12] Ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 509/1994 si occupano della vigilanza sulle associazioni o fondazioni, come la Cassa Forense il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministeri suindicati, approva i seguenti atti: lo statuto e i /regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Inoltre, la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento. Il controllo effettuato dall’organo contabile avviene ex post e riguarda la gestione complessivamente intesa.
[13] In pratica dall’entrata in vigore della riforma verrà riconosciuto ai fini pensionistici l’1,30% del reddito medio dichiarato moltiplicato per gli anni d’iscrizione successivi all’entrata in vigore della riforma. Ipotizzando un reddito medio di euro 100.000, la quota di pensione retributiva liquidata ammonterà a € 1.300,00 per ogni anno d’iscrizione successivo alla riforma
[14]Si fa presente che, secondo l’ultimo dato disponibile, nel 2021 il gettito complessivo a titolo di contributo di solidarietà del 3% è stato di € 86.148.005,73, su un gettito complessivo per contributi soggettivi di € 1.150.633.282, di cui € 545.384.101 per contributi minimi soggettivi (Fonti: Bilancio sociale di Cassa Forense 2021 e Bilancio consuntivo di Cassa Forense 2021)
[15] Dato che a tutela della loro adeguatezza, è previsto che non possano essere inferiori rispettivamente al trattamento minimo e al 70% dello stesso.
[16] Si ricorda che attualmente, ai sensi degli artt. 52 e 54 del regolamento unico della previdenza, le pensioni di inabilità e invalidità spettano solo se l’iscritto alla Cassa abbia maturato cinque anni di iscrizione e se l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età
[17] Ai sensi dell’art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Fornero), la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione riguarda i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
[18] Infatti la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18338 del 1° dicembre 2003, ha chiarito che allorquando la legge parla di “far salvi i diritti quesiti”, essi debbono intendersi “nel senso che i lavoratori che al momento dell’entrata in vigore delle leggi di riforma avevano già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa, pur senza aver presentato domanda di pensionamento, conservano il diritto ad avvalersi dei requisiti precedenti più favorevoli”. Ciò, lasciando intendere per converso che coloro che non li hanno maturati, non possono vantare prerogative, se non una legittima aspettativa. Se quanto affermato dalla Suprema Corte rappresenta una regola generale, corollario del principio dell’irretroattività delle leggi, ciò non esclude, addirittura, la possibilità che il legislatore possa derogarvi, andando per l’appunto ad incidere su trattamenti pensionistici già in atto e dunque asseritamente “quesiti”. Nella sentenza n. 446 del 2002 la Corte Costituzionale afferma infatti come: “In materia previdenziale [..] de[bba] tenersi anche conto del principio, […], secondo cui il legislatore può - al fine […] di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale - ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze n. 4174 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988)”. Ciò, con la conseguenza che: “ […] il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute”.
[19] Secondo quanto riportato nel bilancio consuntivo 2022, la pensione contributiva media è di € 5.307 all’anno, infatti la spesa per pensioni contributive ammonta ad € 10.052.537,47 e i pensionati contributivi sono 1894, cfr. pag 48 e 227 del bilancio consuntivo 2022.
[20] Ex art 70 comma 2 e 3 del Testo Unico della maternità e paternità (Dlgs 26/03/2001, n. 151) l’indennità di maternità corrisponde all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, ma non deve essere inferiore a cinque mensilità del salario minimo stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 e non può essere superiore a cinque volte tale salario minimo. La misura dell'indennità minima per l’anno 2024 è pari a € 5.914,00, quella massima è stata fissata in € 29.570,00.
[21] Infatti ex art 78 del Testo Unico maternità e paternità fino all’importo di 3 milioni di lire l’ indennità di maternità è a carico dello Stato, ovvero dell’INPS. Per l’anno 2024, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.488,14. Quindi praticamente circa la metà dell’indennità di maternità delle professioniste con redditi medio bassi viene finanziata dallo Stato.